Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 

Nr. 555/II-PERS/ 2100 /2. A.15-12

 Roma, 9 febbraio 2022


 

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19. Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

 

A. ...omissis...


Il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, con circolari n. 0001681 dell’11 gennaio 2022 e, da ultimo, n. 0008373 del 2 febbraio 2022, ha comunicato che l’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022, nel modificare il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha stabilito che, a far data dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19:
1. di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) d.l. 52/2021);
2. di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (art. 9, comma 2, lett. b) d.l. 52/2021);
3. di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) d.l. 52/2021).
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell’art. 4-quater, comma 2, d.l. 44/2021. In tal caso la vaccinazione può essere omessa o differita ed in tal periodo il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Pertanto, fermi restando i controlli in ordine al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 ai presidi di accesso ai luoghi di lavoro, a cura del personale preposto alla vigilanza della Struttura, è necessario altresì provvedere a verificare il rispetto delle prescrizioni sopraindicate per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione in parola, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, anche attraverso il sistema integrato previsto dall’art. 9, comma 10 del d.l. 52/2021, come espressamente richiamato all’art. 4-quinquies, comma 2, del d.l. 44/2021, introdotto dall’art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1.

I lavoratori presenti in Ufficio, eventualmente non sottoposti ai controlli in ingresso, che risultino sprovvisti della prescritta certificazione COVID-19, vanno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i predetti giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Si richiama, infine, l’attenzione sul comma 6 dell’art. 4-quinquies d.l. 44/2021 che disciplina le sanzioni da irrogare nell’ipotesi di violazione delle predette disposizioni.
Premesso quanto sopra, si invitano codesti Uffici a voler provvedere alle necessarie incombenze secondo le indicazioni fomite dal suindicato Dipartimento, segnalando gli eventuali lavoratori che si trovino in tale circostanza ai competenti Uffici delle locali Prefetture - U.T.G. che provvederanno ad inviare la relativa comunicazione alla competente Ragioneria territoriale della Stato.
Con l’occasione si comunica, per opportuna conoscenza, che la legge 21 gennaio 2022, n. 3, in sede di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176, ha inserito il comma 2-bis, con il quale è stato previsto che l’assenza dal lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Bracco