Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 5 novembre 2021
Validità: 01.07.2020 - 30.06.2023
Parti: Coop Liguria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Coop Liguria
Fonte: bancadati.fisascat.it
Sommario:
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Titolo I - Quadro di riferimento |
12. Lavoro a tempo parziale |
Accordo integrativo aziendale di Coop Liguria Area contrattuale ipermercati
(1.7.2020 -30.06.2023)
Addì 5 novembre 2021, in Genova, tra Coop Liguria scc, Divisione Ipermercati […], per una Parte e le Segreterie regionali e territoriali liguri delle OO.SS. di Categoria Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], congiuntamente alle RR.SS.UU. degli ipermercati liguri di Coop Liguria scc […] per l’altra Parte, si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale.
Titolo I - Quadro di riferimento
1. Fonti, sfera di applicazione, stesura, decorrenza e durata
1.1 Il presente Accordo integrativo aziendale dell’Area Ipermercati è stato stipulato ai sensi dell’art. 10 del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 1/1/2011, dell’Accordo tra governo e parti sociali del 23/7/93 e successivi rinnovi, dell'Accordo per lo sviluppo e per nuove relazioni sindacali, firmato a Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra le Parti stipulanti il CCNL, il 16/4/2007.
1.2 È costituito da disposizioni unitarie ed inscindibili, innovative rispetto ai precedenti accordi e pertanto ne annulla e sostituisce integralmente ogni disposizione di pari oggetto sottoscritta prima dell’1/7/2020.
1.3 Si applica al personale di Coop Liguria Divisione Ipermercati impiegato all’interno di punti di vendita con superficie superiore a 2.500 metri quadrati situati nella regione Liguria e al personale di Coop Liguria Divisione Ipermercati impiegato negli uffici e nelle funzioni centrali, rimanendo escluse le unità produttive nelle quali vigono specifici Accordi di Stabilimento, stipulati in deroga alla contrattazione integrativa aziendale.
1.4 Il presente Accordo integrativo, per il contesto di crisi in cui si colloca, trova la sua finalità principale nella tutela dell’occupazione esistente e del suo reddito, nel consentire alla Cooperativa di competere migliorando al tempo stesso la qualità dei contratti di lavoro anche attraverso la sperimentazione di forme innovative di partecipazione diretta del personale. Ha pertanto valore di contratto stipulato ai sensi art. 8 del DL n. 138/2011 (convertito in legge 148/2011).
1.5 Ai sensi dell’art. 9, lettera b), primo comma del vigente CCNL, le parti concordano che la stesura definitiva del testo del presente Accordo avverrà entro 90 giorni dalla conclusione della trattativa in corso per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto, al fine di recepirne ed armonizzarne i contenuti previo confronto per quelli rinviati al secondo livello di contrattazione. A tale fine potranno essere attivati, con particolare riferimento alla classificazione, specifici gruppi di lavoro. Nelle more della stesura definitiva, tutte le norme contenute nel presente Accordo eventualmente in contrasto con tale normativa di livello superiore si intendono automaticamente abrogate e sostituite dalla stessa.
1.6 Le Parti, nel valutare necessaria una maggiore flessibilità dei diversi aspetti inerenti il rapporto di lavoro e la prestazione lavorativa - fermo restando la facoltà di Coop Liguria di dare immediata attuazione, previa informazione, alle possibili imminenti innovazioni normative - si impegnano ad attivare immediatamente tutti i confronti necessari per l’applicazione di eventuali norme di legge rinviate all’accordo tra le parti a livello aziendale.
[…]
Titolo II - Relazioni sindacali
2. Concertazione
2.1 Le relazioni sindacali improntate alla cultura e alla prassi concertativa contribuiscono a rafforzare la capacità competitiva dell’impresa cooperativa, il raggiungimento dei suoi obiettivi di promozione economica e sociale dei Soci e dei consumatori, e conseguentemente il miglioramento del livello e della qualità dell’occupazione.
Per le parti la concertazione, praticata secondo gli indirizzi del CCNL e del ‘Protocollo Governo Parti Sociali del luglio 1993’, formalizzata sin dall’accordo del 1997 ed i successivi rinnovi, è lo strumento con il quale perseguire i propri scopi sulla base di valutazioni condivise e di interessi e valori comuni, al fine di pervenire a soluzioni efficaci e di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto.
2.2. Le parti convengono che la condizione fondamentale per l’esercizio della concertazione e della partecipazione è il riconoscimento delle esigenze vitali della Cooperativa quale elemento indispensabile per la sua capacità di svilupparsi, e di competere e, conseguentemente, per salvaguardare ed ampliare l’occupazione e per corrispondere alle fondamentali esigenze del personale.
2.3. Fermo restando che sin dal luglio 1993 il sistema di relazioni sindacali è articolato su due livelli, nazionale ed aziendale, al fine di qualificarlo e rafforzarlo ulteriormente, le parti decidono di regolare le relazioni anche a livello di singola unità produttiva, attraverso il ‘Modello Partecipativo Ipermercati’ di seguito esposto, con l’assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per 1’esistenza del sistema stesso.
3. Definizioni, livelli e strumenti
3.1 Le relazioni sindacali si realizzano mediante l’esercizio di:
- informazione: la trasmissione programmata di informazioni di interesse comune, nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme di legge e di CCNL;
- confronto: lo scambio di informazioni, opinioni e valutazioni, svolto nella pari dignità tra le parti, preventivamente all’assunzione di decisioni, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti;
- negoziazione: l’esercizio di un confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.
3.1.1 Le prerogative delle RSU previste dal presente accordo integrativo aziendale vengono estese anche alle RSA concordemente nominate, previo accordo, nelle more della elezione della RSU nelle nuove unità produttive, e per il periodo concordato e concordemente definite RSaU.
3.2 Livelli e titolari delle relazioni
Il Modello Partecipativo Ipermercati, aggiunge al livello aziendale costituito dalle parti firmatarie del presente accordo, anche un livello di relazioni in ogni singolo ipermercato, costituito dal direttore, o da un suo rappresentante, e dalla RSU.
In tale livello le relazioni sindacali sono limitate esclusivamente alla informazione ed al confronto, rimanendo la negoziazione di competenza del solo livello aziendale, secondo quanto espressamente demandato dal CCNL.
4. Modello partecipativo ipermercati
4.1 Obiettivi condivisi
Gli obiettivi condivisi posti alla base del Modello Partecipativo Ipermercati sono i seguenti:
- migliorare e difendere la capacità competitiva e di sviluppo della Cooperativa;
- rafforzarne il ruolo di tutela dei Soci e dei consumatori e dello sviluppo di un consumo sostenibile;
- salvaguardare l’occupazione stabile e creare le condizioni per promuoverne di nuova, corrispondendo quanto possibile alle esigenze del personale.
4.2 Ambiti di interlocuzione
Il Modello Partecipativo Ipermercati trova applicazione nelle seguenti aree tematiche di confronto e di informazione:
a) area di ipermercato;
b) area di processo di ipermercato (servizio logistico, servizio relazionale, risorse operative);
c) area di reparto di ipermercato.
4.3 Informazione
4.3.1 Compatibilmente con le esigenze di riservatezza e di rispetto delle nonne sulla privacy e di tutela della capacità competitiva della Cooperativa, verranno scambiate informazioni preventive e consuntive sulle seguenti materie:
[…]
b) sicurezza sul lavoro, infortuni sul lavoro e misure ed attività finalizzate alla loro prevenzione;
[…]
d) rilevanti investimenti e progetti di innovazione tecnologica;
e) rilevanti modifiche delle tipologie di servizio;
[…]
g) formazione;
h) pari opportunità;
i) ricadute sull’organizzazione del lavoro e sul servizio delle assenze in tutte le loro forme, con particolare riferimento all’assenteismo ‘opportunistico’;
j) organici e tipologie di rapporto di lavoro (attraverso il prospetto adottato);
k) quantità delle ore di assenza, presenza ordinaria, supplementare e straordinaria registrate in ogni processo dell’ipermercato ad ogni quadrimestre, ciascuno corrispondete allo specifico ciclo commerciale (attraverso il prospetto adottato);
l) saldo e residuo delle ore di permesso sindacale;
m) somma delle ore cedute e di quelle ricevute dai singoli reparti nel corso dell’anno;
n) informazioni sui contratti a termine.
4.4 Confronto
4.4.1 Il confronto potrà essere concordemente aperto sulle seguenti materie:
a) modifiche strutturali ritenute concordemente significative dell’organizzazione del lavoro di interi processi dell’ipermercato (es.: modifiche significative di un processo aziendale - servizio logistico e servizio relazionale, risorse operative - dell’organizzazione del lavoro di un reparto);
b) ristrutturazioni dell’unità produttiva;
c) esigenze formative;
d) vestiario e strumentazioni di lavoro in genere;
e) sicurezza sul lavoro;
f) pari opportunità;
g) monitoraggio dell’applicazione delle norme di cui al titolo III del presente AIA (‘Welfare cooperativo’);
h) variazioni strutturali dell’organico ovvero variazioni temporanee ritenute concordemente consistenti per durata dell’arco temporale e/o per entità delle stesse.
4.4.2. La richiesta di confronto potrà essere presentata da entrambe le parti. Esso verrà attivato, con il comune accordo, entro 6 giorni dalla richiesta e si dovrà concludere - salvo diverso accordo consensuale o comprovate esigenze - entro i 7 giorni successivi la sua apertura.
4.4.3. Il confronto verrà svolto nel principio della pari dignità tra le parti, fermo restando che al termine dello stesso ciascuna Parte sarà libera di assumere le proprie scelte e responsabilità.
4.4.4 Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione, a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi e una maggiore comprensione fra le parti nel rispetto reciproco dei ruoli. Il confronto inoltre deve svolgersi con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l’attuazione di decisioni tempestive. Su base consensuale potrà - ove possibile - superare i vincoli di tempo e potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici di lavoro su materie da individuare concordemente tra le parti.
4.5 Comunicazioni
4.5.1 Per affrontare problematiche urgenti la direzione informerà contestualmente il più ampio numero di delegati presenti al lavoro. Occorrendo, su richiesta e consenso preventivi dell’interessato, in via sperimentale, anche tramite un messaggio di testo, fermo restando l’impegno di ogni delegato a diffondere tempestivamente ogni comunicazione ricevuta dalla direzione anche agli altri componenti della RSU.
4.5.2 Laddove la richiesta di incontro sia dettata da necessità di monitoraggio circa la corretta applicazione degli accordi assunti, al fine di snellire e rendere più celere tale attività, le RSU interessate potranno fame richiesta alla Direzione dell’ipermercato anche disgiuntamente dalle OOSS, fatta salva la tempestiva successiva comunicazione alle stesse.
4.5.3 Per la trasmissione delle informazioni di cui ai punti j) e k) e per la stesura congiunta dei resoconti di incontro, indirizzati anche alle OOSS firmatarie il presente AIA, verranno utilizzati i modelli allegati al presente accordo al fine di garantire una gestione più omogenea e trasparente delle informazioni stesse.
4.5.4 I rappresentanti aziendali e del sindacato, nei loro rapporti col personale, si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute, con particolare rifermento a quelle relative agli andamenti economici dell’impresa ed alla loro ricaduta sull’occupazione.
4.5.5 Per rafforzare ulteriormente la partecipazione attiva dei componenti il Modello Partecipativo alla vita ed alle problematiche dell’ipermercato, in via sperimentale, verranno di norma fissati incontri mensili con esclusione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo: Al fine di ottimizzarne il funzionamento, le riunioni si apriranno di norma con la verifica dello stato di avanzamento delle attività di cui al rendiconto della riunione precedente e al termine verrà fissata la data della riunione successiva.
4.6 Formazione e informazione
4.6.1 I partecipanti al Modello Partecipativo Ipermercati verranno formati attraverso moduli definiti ed erogati congiuntamente dalle parti firmatarie il presente accordo, a tal fine a ciascun componente di RSU verranno riconosciute ulteriori 12 ore di permesso retribuito. Il materiale formativo sarà progettato, con l’ausilio anche di consulenti esterni concordemente individuati, dai livelli regionali delle parti firmatarie, che ne cureranno anche la docenza congiunta. Al fine di garantire un livello di conoscenza omogeneo e condiviso, con la stessa modalità e per gli stessi destinatari, saranno concordate ulteriori attività formative congiunte relative anche ad altre norme di legge e conti-atti collettivi applicati.
4.6.2 Le parti si impegnano a promuovere e sostenere il presente Modello Partecipativo anche disgiuntamente e anche all’esterno della Cooperativa.
Titolo III: Welfare cooperativo
6. Integrazioni alle norme di legge e di CCNL
6.1 ‘Settimo mese’ di astensione facoltativa […]
6.2 ‘Il primo anno col tuo bambino’
Al fine di favorire la permanenza della madre col proprio figlio per l’intero primo anno di vita, al genitore madre che usufruisca dell’intero periodo, non frazionandolo, dell’astensione di cui all’art. 3 comma 2 della Legge n° 53/2000, al termine del periodo di astensione obbligatoria verrà data la possibilità di usufruire di un ulteriore mese di astensione facoltativa per maternità in aggiunta a quella usufruita, che la divisione ipermercati compenserà con una erogazione una tantum, non utile ad alcun altro fine, pari al 30% di una mensilità. Verrà inoltre aggiunto un periodo di due mesi consecutivi di ferie, se maturate, ovvero di congedo straordinario non retribuito.
6.2.1 Percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità:
Alle lavoratrici che rientrano dal congedo di maternità, sarà dedicato in orario di lavoro, un corso e-learning, per assicurare l’aggiornamento professionale con particolare rifermento alla sicurezza sul lavoro, e facilitarne la ripresa della attività.
6.3 Orari individuali flessibili per cura figli
6.3.1 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, possono essere concordati orari flessibili temporanei per far fronte ad esigenze gravi e documentate per la cura dei propri figli di età inferiore a 3 anni, elevati a 18 anni se genitore unico o affidatario congiunto
6.3.2 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, possono essere concordati orari flessibili temporanei per far fronte ad esigenze gravi e documentate per la cura dei propri figli disabili ai sensi di legge di età inferiore a 18 anni.
6.4 Permessi per lutto […]
6.5 Permesso per paternità […]
6.6 Permessi per cure figli
a) Il tetto dei ‘permessi per cure figlio di cui all’art. 3, comma 2, punto 4 della legge 53/2000, viene elevato a sei giorni lavorativi all’anno e il limite di età del figlio viene esteso a 10 anni.
b) Il genitore che deve assistere figli di età compresa tra gli 8 e i 12 anni per eventi di malattia certificata da un medico, potrà utilizzare, nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, sino a 3 giorni di permesso all’anno da scalare dal proprio monte ore permessi, o ferie, o RC ove possibile anche in anticipo rispetto a quelli da maturare nell’anno.
c) Il certificato medico attestante lo stato di malattia del figlio per il quale è stato richiesto ed ottenuto ogni permesso di cui al presente articolo, dovrà essere consegnato entro 48 ore dal rientro al lavoro.
6.7 Ulteriore aspettativa non retribuita post-facoltativa
6.7.1 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, il genitore di figli di età inferiore ad 8 anni, elevabili a 12 anni se adottivi e a 18 anni se disabili ai sensi di legge, esaurito l’intero periodo di congedo per maternità, può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, frazionabile in non più di due periodi, per una durata massima di due armi. Al venir meno delle cause che avevano determinato la richiesta, potrà essere concordata l’interruzione dell’aspettativa ed il rientro al lavoro in base alle esigenze tecnico produttive e organizzative dell’ipermercato.
6.7.2 Al genitore madre che ha usufruito del beneficio di cui al precedente punto 6.2, se privo di ore di ferie maturate e non godute in misura superiore al bimestre, verrà eccezionalmente riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita di due mesi consecutivi, e comunque entro il compimento del primo anno di età del bambino, da collegare ai precedenti congedi.
6.8 Part-time reversibile
6.8.1 Nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, può essere richiesta la trasformazione temporanea da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che per i casi di legge e di CCNL, anche per:
a) provvedere, per gravi e documentati motivi, all’assistenza del coniuge o di propri familiari di primo grado;
b) partecipare a corsi di studio/formazione continua di cui ai successivi articoli.
6.8.2 I periodi con contratto a tempo parziale non possono essere superiori a due per ciascuna causale per ciascun famigliare e la durata complessiva non può superare i sei anni per motivi di studio/formazione continua e cinque anni negli altri casi, elevabili ad otto in casi di particolare gravità. Al venir meno delle cause che avevano determinato la richiesta, ‘ potrà essere concordato il ritorno anticipato al tempo pieno sulla base di esigenze tecnico produttive, organizzative e sostitutive.
6.8.3 Assistenza sanitaria integrativa […]
6.9 Flexible benefits […]
7. Disciplina per altre norme di legge e di contratto
7.1 Diverse modalità di lavoro
La previsione di cui all’art. 4 comma 1 della legge 53/2000 (modalità di lavoro alternativa alla fruizione dei permessi per lutto) verrà applicata, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva.
7.2 Permessi individuali
I permessi individuali di cui all’art. 138 lettera a) comma 1 e lettera b) del vigente CCNL possono esser concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, nella misura massima di 3 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva.
7.3 Congedi non retribuiti per maternità ed esigenze personali
I congedi di cui all’art. 176 del vigente CCNL e quelli di cui all’art. 4 comma 2 della legge 53/2000 e dell’art. 2 comma 3 del DM 278/2000, possono esser concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva.
7.4 Studio e congedi per formazione continua extra aziendale […]
9 Pari opportunità
9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Integrativo Aziendale non contiene né direttamente né t indirettamente formulazioni tali da consentire azioni discriminanti.
9.2 Le palli si danno inoltre reciprocamente atto della rilevante presenza di personale di sesso femminile all’interno di quello impiegato nella divisione ipermercati: presenza qualificata anche fra figure professionali che svolgono mansioni specialistiche e di responsabilità.
9.3 Nell’attuazione dei processi di selezione e dei progetti di addestramento e formazione Coop Liguria continuerà a perseguire condizioni di pari opportunità.
9.4 È costituita ai sensi dell’art. 37, del CCNL, la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, composta da sei rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti, con sede in Genova, via Brigate Liguria 105/r, presso l’Associazione Regionale delle Cooperative di Consumatori - Legacoop.
9.5 I compiti della Commissione sono quelli espressamente attribuiti dalla legge 10 aprile 1991 n° 125.
9.6 Viene demandato alla Commissione Paritetica Aziendale per le Pari Opportunità l’aggiornamento del codice di autoregolamentazione per la prevenzione delle molestie.
9.7 Coop Liguria riconoscerà ai componenti di nomina sindacale della Commissione, propri dipendenti, 200 ore annue complessive di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni della Commissione stessa.
10. Ambiente di lavoro (sicurezza e privacy)
10.1 Al fine di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione degli infortuni, la divisione ipermercati riconoscerà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 12 ore annue di permessi retribuiti individuali.
10.2 Durante il lavoro i dipendenti di Coop Liguria Divisione Ipermercati non sono obbligati a rendere note le proprie generalità complete. Per questioni di servizio il personale deve essere riconoscibile durante l’attività lavorativa. Per tutelarne la privacy, sul cartellino personale che deve esibire pinzato agli abiti, non sarà presente l’indicazione completa del cognome.
10.3 Si concorda che ove venga richiesta prestazione di lavoro con l’ipermercato chiuso al pubblico, per l’intera giornata, per lo svolgimento degli inventari fiscali e semestrali o di ristrutturazioni di rilevante complessità ed entità, la Direzione dell’ipermercato fornirà ai lavoratori presenti in servizio per l’intera giornata un pasto.
10.4 Nei periodi di polivalenza il personale sarà dotato dei DPI previsti dal DVR nei reparti di effettivo lavoro.
Titolo IV: Formazione e organizzazione e rapporto di lavoro
11. Formazione
[…]
11.6.5 Ove sia richiesto dal Piano Formativo Individuale, Coop Liguria potrà esonerare la persona che partecipa a corsi di formazione per posizioni pari o superiori al 3° livello dall’obbligo di indossare gli indumenti da lavoro, con eccezione dei dispositivi antinfortunistici di protezione individuale e di profilassi igienico-sanitaria eventualmente prescritti, e dall’obbligo di registrazione della presenza a mezzo di ‘badge’ magnetico.
[…]
12. Lavoro a tempo parziale
12.1 Premessa
Premesso che gli Ipermercati, per le specifiche esigenze organizzative e gli aspetti funzionali che sono loro propri, richiedono una presenza strutturalmente elevata di lavoratori a tempo parziale in tutte le sue forme (orizzontale, verticale, misto), per le necessità di adeguata copertura delle fasce orarie di lavoro ed apertura al pubblico, ed il conseguente ricorso al lavoro supplementare, ciò anche in considerazione della variabilità non programmabile dei flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno, le parti, al fine di garantire una equilibrata ed efficace gestione della Cooperativa, assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio al Socio consumatore, concordano di regolare la materia secondo i seguenti principi:
12.2 Tipi di part-time e distribuzione dell’orario di lavoro
[…]
12.2.3 I turni di lavoro si avvicendano in modo che ne risultino conciliate le esigenze tecnico-produttive aziendali con le esigenze individuali del personale, in ogni caso secondo criteri di equità e parità di trattamento tra le persone.
[…]
12.2.4 Anche nei contratti individuali di lavoro a tempo parziale, ove reso possibile dalle peculiarità tecnico-organizzative di ogni singolo gruppo di lavoro, verrà perseguita la rotazione degli orari di lavoro al fine di consentire equità e parità di trattamento, equa suddivisione dei carichi di lavoro e pari opportunità di formazione e crescita professionale.
[…]
12.9 Partecipazione alla conciliazione dei tempi di vita
12.9.1 Isole di lavoro ad orario sociale
Le parti concordano di valorizzare in ogni sede, anche disgiuntamente ed anche al di fuori della Cooperativa, l’esperienza acquisita dell’organizzazione ad ‘Isole di lavoro ad orario sociale’ applicata nel reparto casse di diversi ipermercati. Tale organizzazione, di cui si ribadisce la reversibilità e la reciproca non obbligatorietà, rappresenta infatti una punta molto avanzata nella conciliazione dei tempi di vita attraverso la gestione partecipata dell’orario di lavoro. Coop Liguria inserirà nell’ipermercato di La Spezia, essendovene le condizioni, il sistema ad isole a partire dal primo trimestre 2015.
12.9.2 Programmazione delle ferie e delle presenze domenicali e festive
12.9.2.0 Nella pianificazione annuale delle ferie, laddove la prenotazione dei periodi disponibili dia luogo a sovrapposizioni e controversie, la direzione dell’ipermercato completerà il piano utilizzando criteri che contemperino esigenze di equità, questioni sociali, presenza di figli in età scolare. In assenza, o equivalenza, di condizioni si procederà a sorteggio.
12.9.2.1 Partendo dalla positiva esperienza delle ‘Isole di lavoro ad orario sociale’, le parti concordano di introdurre una organizzazione di tipo partecipativo anche del lavoro domenicale e del lavoro festivo, che consenta di contemperare le esigenze di produttività, di servizio e di conciliazione dei tempi di vita del personale.
12.9.2.2 A partire dal primo trimestre del 2015, successivamente alla conferma del piano ferie, la programmazione delle presenze domenicali e festive consentirà la loro tendenziale autodeterminazione da parte del personale.
Fermo restando il numero individuale massimo esigibile di prestazioni domenicali di cui all’art. 15.4 del presente AIA, ogni persona esprimerà le proprie preferenze in merito alle presenze nei giorni di domenica e di festività nazionale, con i vincoli di indicare, attraverso i c.d. ‘fogli dei desideri’, non meno di 35 prestazioni domenicali, di cui almeno sei nel ‘periodo estivo’, e non meno di un numero di festività pari al massimo lavorabile meno due (con un minimo di quattro ed un massimo di sei). Per il personale part-time sarà anche possibile, attraverso il suddetto ‘foglio dei desideri’, indicare le eventuali preferenze individuali per la programmazione di turni domenicali non inferiori ad 8 ore.
[…]
12.9.2.5 Nella composizione del programma finale, e nelle sue successive conferme mensili, la Cooperativa si atterrà a criteri sostanzialmente conservativi, modificando i desideri del personale nella misura minima consentita dalle esigenze di servizio e di produttività. Ove necessario, nelle modifiche ci si atterrà a criteri di equità, di attenzione alle questioni sociali e disponibilità al cambio turno e, a parità di condizioni, di valorizzazione della disponibilità manifestata nel lavoro domenicale e festivo.
12.9.3 Norma generale
Le parti si danno reciprocamente ed esplicitamente atto che nella partecipazione volontaria di lavoratori a tempo parziale ai programmi ed ai modelli organizzativi contenuti nel presente AIA tesi a consentire la partecipazione diretta del personale nella determinazione delle presenze al lavoro, e quindi alla conciliazione dei tempi di vita, non si configura l’applicazione delle c.d. ‘clausole elastiche’ né delle c.d. ‘clausole flessibili’. Infatti tali sistemi costituiscono condizione di miglior favore perché improntati alla ricerca consensuale di flessibilità programmate, sono tutti reciprocamente reversibili e non obbligatori, e si basano su obiettivi condivisi. Limitazioni che costituiscono, ove occorresse, adeguata compensazione.
13. Lavoro a tempo determinato
[…]
13.5 Computo dei contratti a termine
13.5.1 Le parti stabiliscono che i contratti attivati ai sensi dell’art. 11.5 del presente AIA (Contratti formativi) per la loro finalità formativa e la limitazione di cui al punto 11.5.3 non concorrono in alcun modo al calcolo di capienza massima di contratti a termine attivabili nella divisione ipermercati.
13.5.2 Le parti stabiliscono che i contratti a termine attivati ai sensi dell’art. 12.3 del presente AIA (Part-Time studenti) per la loro specifica funzione organizzativa e sociale, non concorrono in alcun modo al calcolo di capienza massima di contratti a termine attivabili nella divisione ipermercati.
[…]
14. Orario di lavoro
14.1 Distribuzione dell’orario
14.1.1 La distribuzione dell'orario di lavoro, nelle sue varie articolazioni a turni unici continuati ed orari spezzati, anche combinati tra loro, è finalizzata a realizzare, nella sua articolazione, e tenendo conto degli orari di lavorazione e di apertura, i seguenti obiettivi:
a) la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
b) il miglioramento del servizio a Soci e consumatori;
c) il pieno utilizzo degli impianti;
d) il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro del personale, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
14.1.2 Nelle more della definizione del nuovo CCNL si concorda che, fatte salve situazioni legate alla particolare attività svolta ovvero a situazioni straordinarie e imprevedibili, la programmazione dell’orario di lavoro ordinario sia di norma regolata come segue (fatte salve disponibilità individuali):
a) quantità minima di prestazione ordinaria giornaliera: 3 ore
b) quantità massima di prestazione ordinaria giornaliera: 9 ore
c) Nastro orario individuale massimo giornaliero intercorrente tra la fine dell’ultimo turno e l’inizio del primo turno del giorno successivo: 11 ore.
d) Nastro orario: 12 ore tra l’inizio del primo turno e la fine dell’ultimo turno
14.1.3 Ove reso possibile dalle peculiarità tecnico-organizzative di ogni singolo gruppo di lavoro, verrà perseguita la rotazione degli orari di lavoro al fine di consentire equità e parità di trattamento, equa suddivisione dei carichi di lavoro e pari opportunità di formazione e crescita professionale.
14.1.4 Per il personale turnista è concessa una pausa non retribuita di 10 minuti per ogni 4 ore di lavoro continuato. Per il personale chiamato a svolgere il proprio turno all’interno dei periodi “pasto” (con ciò intendendo turni di lavoro che contengono al proprio interno le seguenti fasce orarie: 11.00 - 14.00 e 19.00 - 21.00), la pausa non retribuita viene comunque elevata a 20 minuti. Tali pause sono alternative e non cumulabili a quelle previste dal regolamento aziendale¹. Per le modalità di fruizione e di recupero della pausa si fa riferimento al regolamento aziendale e alla informazione allegata a presente AIA.
14.1.5 Nella organizzazione degli orari, inoltre, si eviterà di programmare turni ‘di apertura’ (con ciò intendendo turni decorrenti dalle ore 6.00) conseguenti a turni programmati di ‘chiusura’ (con ciò intendendo turni terminanti alle ore 21.00 o oltre), fatte salve situazioni legate al cambio turno, alla particolare attività svolta ovvero a situazioni straordinarie e imprevedibili.
14.1.6 La Divisione Ipermercati Conferma che fra gli elementi distintivi della sua politica delle risorse umane vi è la costante ricerca di soluzioni utili alla programmazione, nonostante la forte variabilità delle esigenze del settore, e conferma che, salvo straordinarie esigenze tecnico-organizzative, gli orari settimanali di lavoro sono comunicati entro la mattina del venerdì di quattro settimane precedenti.
14.2 Supplementare e straordinario
14.2.1 Il lavoro straordinario e quello supplementare, fermo restando che lo stesso deve essere sempre richiesto ed autorizzato dal proprio superiore o, in sua assenza, dal presidio di direzione o da altro superiore gerarchico, decorre trascorsi 10 minuti dalla fine del turno di lavoro fermo restando che la relativa retribuzione decorre dalla fine del lavoro ordinario.
14.2.2 Nelle more della definizione del nuovo CCNL, Ai sensi dell’art. 125, comma 4 del vigente CCNL, le Parti concordano le seguenti necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, fatte salve altre necessità impreviste ed indifferibili e fatte salve tutte le situazioni in cui vi sia volontaria adesione del lavoratore:
a) fenomeni di morbilità o assenteismo;
b) incrementi di attività in dipendenza da iniziative e promozioni commerciali;
c) attività connesse agli inventari, alle ristrutturazioni, alle manutenzioni straordinarie;
d) partecipazione ad iniziative d’aula, ad incontri formativi od informativi, PPSC, circoli di qualità ecc.
14.2.3 A livello di singolo ipermercato, la RSU si incontrerà con la Direzione dell’ipermercato stesso per verificare eventuali integrazioni alle succitate necessità di ordine tecnico-organizzativo in ordine alla specificità territoriale.
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¹ Che attualmente prevede che “Per il personale turnista è concessa una pausa non retribuita di 15 minuti ogni 5 ore di lavoro continuato. Per il personale che attua un orario di lavoro spezzato, sono concesse due pause di 10 minuti ciascuna non retribuite, da fruire separatamente nell’orario antimeridiano e nell’orario pomeridiano. Il periodo non lavorato deve essere recuperato nell’ambito dell’orario giornaliero. Per la fruizione della pausa è obbligatoria la richiesta preventiva al proprio superiore diretto a la relativa autorizzazione. È inoltre obbligatorio timbrare l’inizio e la fine della pausa stessa”
15. Lavoro domenicale
15.1 L’orientamento consolidato dei consumi, delle abitudini e delle necessità di acquisto comportano che l’apertura domenicale degli ipermercati al pubblico rappresenti un servizio che soddisfa nuovi rilevanti interessi della collettività. Inoltre, allo stato attuale e per il futuro prevedibile, il contributo di tali aperture, soprattutto in ragione del contesto competitivo (che supera, nel caso degli ipermercati, i confini regionali) è determinante per la salvaguardia degli obiettivi economici della Cooperativa e conseguentemente della sua occupazione.
15.2 Le aperture nei giorni domenicali avverranno nel rispetto della regolamentazione delle amministrazioni pubbliche e di quelle dei centri commerciali all’interno dei quali sono collocate.
15.3 Definizione di ‘organico costante’: ai fini del presente Accordo integrativo aziendale, per ‘organico costante’ si intende il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha maturato una anzianità non inferiore a 4 anni completi.
15.4 Ferma restando la volontà delle parti di contenere il numero di prestazioni domenicali individuali al numero necessario per soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza offerte dagli ipermercati, compatibilmente con le risorse e le professionalità in forza ad ogni singola unità operativa, e fatta salva la modalità di programmazione di cui al punto 12.9.2 del presenta AIA, si procederà alla turnazione degli orari di lavoro dell’organico costante il cui giorno di riposo non coincida con la domenica con criteri di equità, di attenzione alle questioni sociali, disponibilità al cambio turno e, a parità di condizioni, di valorizzazione della disponibilità manifestata nel lavoro domenicale e festivo.
Per ogni persona appartenente all’organico costante, il numero massimo esigibile di prestazioni domenicali annue, fatta salva la volontarietà individuale, è composto da 35 domeniche programmabili da ogni persona secondo quanto previsto al punto 12.9.2 del presente AIA.
15.5 Nel caso in cui le domeniche programmate, la volontarietà e gli altri strumenti adottati al fine di contenere il numero di prestazioni domenicali annue individuali, fossero più che sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza necessarie offerte dagli ipermercati, la direzione procederà a ridurre in misura corrispondente il numero di domeniche individuali. In caso contrario, ovvero, se le domeniche programmate, la volontarietà e gli strumenti adottati non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza necessarie offerte dagli ipermercati, la direzione aggiungerà alla programmazione individuale fino ad un massimo di ulteriori 4 prestazioni domenicali individuali. Di tale evenienza verrà data informazione nell’ambito delle riunioni periodiche del Modello Partecipativo di cui al titolo II del presente AIA
15.6 La programmazione della distribuzione domenicale di cui art. 12.9.2 potrà subire variazioni in presenza di esigenze tecnico organizzative e produttive determinate da fenomeni straordinari, quali ad es. tassi anomali di assenteismo, assenze non programmate, flussi eccezionali e non programmabili della clientela, della cui esistenza e consistenza verrà data tempestiva comunicazione alla persona interessata. Per le stesse eventualità, i limiti di cui ai precedenti punti 15.4 e 15.5, potranno subire variazioni per il personale con qualifiche specializzate o di difficile reperimento nel mercato del lavoro ad esempio farmacista, gastronomo preparatore, addetto ai laboratori di produzione di prodotti freschissimi, o non sostituibile per il carattere fiduciario della mansione.
15.6.1 Nella distribuzione dell’orario di lavoro settimanale verrà garantito il giorno di riposo di cui all’art. 2109 del CC, ancorché non ricadente la domenica, secondo i termini di legge e di CCNL, con l’impegno a riconoscerlo ogni 7 giorni salvo situazioni particolari e imprevedibili.
15.6.2 Al lavoratore Part-Time con un orario fino a 22 ore settimanali, che effettuerà almeno un turno al sabato e una prestazione ordinaria domenicale non inferiore a 8 ore, verranno di norma programmati su sua richiesta due giorni di riposo consecutivi nella stessa settimana. Nell’interesse della generalità del personale, tale condizione non verrà comunque applicata nei confronti di persone con comportamenti opportunistici. Ove ne sussistano le condizioni, la presente norma potrà essere applicata anche ai lavoratori part-time con un orario settimanale superiore a 22 ore.
15.6.3 Ove reso possibile dalle esigenze tecnico organizzative e produttive, per il personale a tempo parziale la programmazione ordinaria di almeno 8 ore nella giornata di domenica, sarà frazionata con uno stacco tra i turni non superiore a due ore.
[…]
18. Riprese con videocamere
Ai sensi del comma secondo dell’articolo 4 della legge 20/05/70 n° 300, si conferma quanto segue:
Premesso che Coop Liguria divisione ipermercati per esigenze di tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e infortuni necessita in ogni ipermercato di un efficace controllo audiovisivo meccanico a circuito chiuso, consistente in telecamere dislocate nell’area di vendita, di riserva, nel perimetro esterno dell’edificio e nei distributori di carburante, collegate con impianti visivi a disposizione del Direttore, del Responsabile della Cassa Centrale, del Responsabile della Manutenzione e Sicurezza, delle Guardie Giurate preposte alla sicurezza interna ed esterna, alle quali si applica integralmente l’articolo 2 della legge 20/05/70 n° 300, si conviene che Coop Liguria divisione ipermercati non utilizzi i succitati presidi meccanici per fini diversi da quelli succitati e, in particolare non effettui controllo a distanza dell’attività lavorativa e che qualunque situazione lavorativa incidentalmente rilevata con i succitati presidi meccanici non sarà oggetto di valutazione nei confronti del lavoratore né potrà mai dare luogo a contestazioni disciplinari.
