MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


Allegati: 3


OGGETTO: Chiarimenti sulla normativa circa l’obbligo vaccinale di cui al Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
 

A Elenco indirizzi in allegato
…omissis….

 

Seguito:

a) Circolare M_D GCIV REG2021 0079041 02-12-2021;
b) Circolare M_D GCIV REG2021 0084494 23-12-2021;
c) Circolare M_D A0582CC REG2022 0003676 19-01-2022;

 
Pervengono a questa Direzione Generale, numerosi quesiti in merito all’applicazione dell’istituto dell’obbligo vaccinale, disciplinato dalla normativa in oggetto, e già esplicitato nella circolare a seguito c).
Pertanto, al fine di chiarire taluni aspetti, si forniscono le seguenti precisazioni fornendo altresì breve specchio riepilogativo delle categorie di personale interessate dalle varie normative medio tempore succedutesi.

1. Personale soggetto all’obbligo vaccinale (specchio riepilogativo):
a) Personale over 50 - La normativa in argomento ha disposto che, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, i lavoratori pubblici che hanno compiuto 50 anni o li compiranno entro il lasso di tempo suindicato, hanno l’obbligo del possesso della certificazione verde rafforzata (cd. green pass rafforzato o super green pass), ottenibile solo tramite vaccino (avvio o completamento del ciclo vaccinale) o guarigione dalla malattia; la certificazione verde rafforzata costituisce - a far data dal 15 febbraio p.v. - requisito essenziale per accedere al luogo di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.
b) Personale under 50 - La normativa di cui trattasi non si applica al personale che abbia un’età al di sotto dei 50 anni, per il quale l’accesso alla sede lavorativa continua ad essere consentito anche mediante l’esibizione del green pass base (ottenibile anche mediante tampone negativo), in base alle disposizioni di cui al DL 127/2021 già oggetto della circolare a sg. a).
c) Altro personale, indipendentemente dai limiti di età - Al personale che presta servizio presso le strutture sanitarie di cui all’art. 8-ter del d.l.vo 502/1992 e presso gli istituti di alta formazione e scolastici militari, a qualsiasi età appartengano, si applicano le disposizioni di cui al DL 172/2021 già oggetto della circolare a sg b).

2. Obblighi del datore di lavoro
Per quanto attiene la categoria 1.a) - che qui occupa - i datori di lavoro, responsabili delle strutture dove presta servizio il suddetto personale sono tenuti ad effettuare, analogamente a quanto già disposto nella circolari a seguito, i dovuti controlli, pena sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Il controllo viene effettuato al momento dell’accesso in servizio del lavoratore.
Pertanto, nel caso di dipendente che si trovi nella posizione di assente giustificato a qualsiasi titolo (ferie, malattia, legge 104/92, etc..) e la cui assenza si protragga oltre il 15 febbraio il datore di lavoro sarà tenuto al controllo di cui sopra al rientro in servizio del dipendente, analogamente al caso del lavoratore cd. “fragile” che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile continuativa il quale non è tenuto all’esibizione del Super green pass e/o del Green Pass.
I datori di lavoro sono chiamati a rendere edotto il proprio personale circa l’applicazione delle nome vigenti.
Al fine di semplificare le verifiche, analogamente a quanto previsto per gli under-50 (art. 1 comma 5, D.L. 127/2021, come integrato dalla Legge n. 165/2021), si ritiene percorribile, per la semplificazione dei controlli, l’ipotesi che i lavoratori possano, su base assolutamente volontaria, consegnare al proprio datore di lavoro copia delle propria certificazione verde rafforzata; i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata delle relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

3. Super green pass e assenza ingiustificata
A decorrere dal 15 febbraio, i lavoratori over 50, nel caso in cui comunichino in modo formale per iscritto¹ di non essere in possesso del Supergreen pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per tali dipendenti si provvederà a notificare il provvedimento ricognitivo del relativo stato.
Si forniscono, in proposito, i fac-simili (in allegato) riguardanti, rispettivamente, l’ipotesi di comunicazione da parte dell’interessato e l’ipotesi dell’accertamento della mancanza di super green pass al momento dell’accesso. Si rammenta che, nel caso la mancanza di super green pass venga rilevata sul luogo di lavoro, segue la sanzione amministrativa e la valutazione del fatto sotto il profilo disciplinare (cfr. circolare a seguito c).
Nel periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
Per quanto attiene la possibilità che, nelle giornate diverse da quella in cui il dipendente over- 50 è assente ingiustificato, il medesimo possa fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...) - come esplicitamente previsto, per il green pass base, dalle Linee adottate ai sensi dell’art 1 comma 5 del D.L. 21 settembre 2021 n.127, allegato 1 d.p.c.m. 12 ottobre 2021 - la DG scrivente, in assenza di rinvii diretti a tale disposizione, stante la diversa ratio sottesa ed ove non pervengano ulteriori chiarimenti in proposito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ritiene che eventuali richieste in tale senso non potranno essere prese in considerazione dai rispettivi Uffici.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.

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¹ Si rammenta che qualsiasi assenza dal servizio priva di motivazione da parte del dipendente viene considerata assenza ingiustificata con conseguenze disciplinari

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO