Cassazione Civile, Sez. 3, 11 febbraio 2022, n. 4424 - Infortunio mortale e risarcimento


 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 11/02/2022
 

Ritenuto che:


1. Il Tribunale di Roma, pronunciando su giudizi riuniti promossi, il primo, dai congiunti di D.DT., operaio deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, per sentir accertare la responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro Piacenza Scarl e, il secondo, promosso da quest'ultima nei confronti delle compagnie di assicurazioni Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipolsai) e Zurich Insurance Pie (di seguito Zurich) per essere manlevata per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la sua responsabilità, con sentenza n. 17790 del 2014, accertò la responsabilità esclusiva della società convenuta, la condannò al risarcimento del danno in favore, rispettivamente, della madre del D.DT., V.M. (per € 323.316,05) e della sorella A.DT. (per € 184.752,03), dichiarò l'improcedibilità della domanda proposta dalla società nei confronti della Unipolsai per la presenza - nel contratto tra loro intercorso - di una clausola arbitrale, rigettò la domanda nei confronti della Zurich e condannò la società soccombente alle spese del grado in favore di tutte le parti costituite.

2. La Corte d'Appello di Roma, adita dalla società Piacenza s.c.a.r.l. con appello principale e dalla Unipolsai con appello incidentale condizionato per rappresentare, in ogni caso, la non indennizzabilità del sinistro, con sentenza n. 7184 del 15/11/2018, pur qualificando la fattispecie in termini di responsabilità extra-contrattuale e non contrattuale (come invece affermato dal Tribunale), ha rigettato integralmente entrambi gli appelli ritenendo, per quanto ancora qui di interesse: a) sussistenti tutti i presupposti della responsabilità extra­ contrattuale ex art. 2043 C.c. della società datrice di lavoro, con particolare riguardo alla gravità della colpa per aver fornito agli operai una attrezzatura inadeguata e per non aver vigilato sul posizionamento del ponteggio; b) che la liquidazione in via equitativa degli importi risarcitori, quale effettuata dal giudice di primo grado, era corretta, essendo la lamentata omessa decurtazione puramente facoltativa; e) che l'appello incidentale era da rigettare; d) che le spese andavano in parte compensate, in parte poste a carico della società soccombente.
3. Avverso la sentenza la società Piacenza S.c.a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
4. Al ricorso hanno resistito, con distinti controricorsi, V.M. e A.DT., la Unipolsai e la Zurich Insurance.
La causa é stata assegnata alla trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
5. Nelle more della fissazione della presente Adunanza è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della Piacenza S.c.a.r.l. e dal suo avvocato prof. Giorgio Lener, con visto di adesione del legale della Unipolsai, avvocato Domenico Vizzone.
 

Considerato che:
 

La rinuncia della ricorrente è stata accettata soltanto dalla Unipolsai ma che, a seguito di tale rinuncia, viene meno l'interesse della ricorrente a coltivare l'impugnazione nei confronti delle altre parti costituite, si procede a dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la società Piacenza Scarl e la Unipolsai Assicurazioni SpA mentre, per il resto, si dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Si dispone la compensazione delle spese tra tutte le parti.
Trattandosi di rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione (Cass. Sez. 2, 8 maggio 2019 n. 12087; Sez. 6, 12 novembre 2015 n. 23175).
 

P.Q.M.
 


La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra la società Piacenza Scarl e la Unipolsai Assicurazioni S.p.A., dichiara per il resto il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.