Ministero della Salute |
All’ Ufficio di Gabinetto |
Oggetto: Informativa al personale e raccomandazioni in tema di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 sui luoghi di lavoro
Si fa seguito alla circolare prot. DGPOB n. 4929 del 3 febbraio 2022 per richiamare l’attenzione di tutto il personale sulle vigenti disposizioni in materia accesso al luogo di lavoro nonché per fornire ulteriori raccomandazioni utili per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus anche all’interno delle sedi ministeriali.
Green pass rafforzato per gli ultra cinquantenni ai fini dell’accesso al Ministero.
In primo luogo si rammenta che a partire dal 15 febbraio p.v non sarà consentito l’accesso alle sedi ministeriali al personale ultra cinquantenne sottoposto all’obbligo vaccinale, il quale comunichi di non essere in possesso del green pass rafforzato (da vaccinazione/guarigione) ovvero che ne risulti privo al momento dell’ingresso (artt. 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 44/2021).
Si ricorda che per espressa previsione normativa il suddetto obbligo vaccinale opera nei confronti di tutti i soggetti che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022.
I relativi controlli avverranno “a tappetto” ai tornelli di ingresso al Ministero, i quali saranno appositamente abilitati alla verifica del green pass richiesto in relazione al soggetto identificato dal sistema tramite lettura del badge.
In caso di accertata violazione delle prescrizioni in parola, il tornello non consentirà l’accesso e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale primario e, in caso di completamento del ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Sul punto, si richiama quanto precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”, adottate in data 12 ottobre 2021: per il periodo di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, comunque denominato, previsto per le giornate di lavoro non prestate. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine.
Fermi restando i controlli “a tappeto” all’ingresso, questa Amministrazione si riserva l’effettuazione dei controlli “a campione” nei confronti del personale presente in sede, come già precisato nella circolare prot. DGPOB n. 36682 del 14 ottobre 2021.
Si evidenzia che l’accesso al luogo del lavoro in violazione delle regole sull’obbligo di possesso del green pass determina l’avvio del procedimento di cui alla legge n. 689/1981, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto, oltre le eventuali conseguenze disciplinari e penali dovute alla condotta concretamente posta in essere.
Soggetti esenti dalla campagna vaccinale
Per quanto riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, resta confermata la loro esclusione dall’obbligo di possesso del green pass, purché siano forniti di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare di questo Ministero prot. DGPREV n. 35309 del 04/08/2021.
In proposito, si precisa che ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19.
Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19.
In via transitoria, fino al 27 febbraio, sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali, ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesto il green pass, inclusi i luoghi di lavoro.
L'attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code.
Nelle more del rilascio della certificazione di esenzione con il QR code e comunque non oltre la data del 27 febbraio p.v., i dipendenti rientranti in questa categoria continueranno ad accedere alle sedi ministeriali con le attuali modalità alternative di verifica al tornello, che consentono l’accettazione della timbratura anche senza lettura del green pass, per le quali si rinvia alle precedenti circolari DGPOB del 14 ottobre 2021 e del 28 dicembre 2021.
Green rafforzato ai fini dell’accesso ai servizi di ristorazione
In base alle recenti disposizioni normative il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione/guarigione, c.d. green pass rafforzato (art. 5 del d.l. n. 221/2021 e art. 1 del d.l. n. 229/2021).
Nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte degli organi competenti, allo scopo di assicurare le medesime misure di prevenzione dei contagi anche all’interno delle sedi ministeriali, d’intesa con il Medico competente, si ritiene opportuno adeguare alle suddette prescrizioni l’ingresso ai locali di ristorazione presenti presso questa amministrazione.
Pertanto, si informa che il consumo di cibi e bevande all’interno dei bar e delle mense del Ministero è consentito unicamente ai soggetti in possesso di green pass rafforzato e ai soggetti riconosciuti come esenti dalla campagna vaccinale Covid-19.
I relativi controlli saranno effettuati dal personale operante nei menzionati locali, secondo le modalità stabilite dalla società-datore di lavoro.
Per i soggetti in possesso del green pass “base” è consentito in ogni caso il servizio di asporto nonché la possibilità di fruire dei distributori automatici, nel rispetto delle regole di distanziamento.
Infine, si coglie l’occasione per ricordare che il lavoro agile non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del green pass. A tal proposito, si invitano i Direttori degli uffici ad assicurare il rispetto delle regole in tema di smart working e valutare, sulla base delle comprovate esigenze indicate dal dipendente, la fruibilità in maniera cumulativa delle giornate di lavoro agile autorizzate e concordate, compatibilmente con le preminenti esigenze di servizio e sempre nel rispetto del principio della prevalenza della prestazione lavorativa resa in sede.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19, si raccomanda nuovamente a tutto il personale di attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e protezione contenute nel Protocollo anti-contagio, adottato il 22 maggio 2020 e successivi aggiornamenti.
La presente circolare, informate le OO.SS., verrà anticipata via email a tutto il personale e pubblicata sull’intranet di questa Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe CELOTTO