CONFINDUSTRIA


Obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni: alcuni aggiornamenti


Nota di Aggiornamento
14 febbraio 2022
 

Sommario
1. Premessa
2. La normativa
3. Alcune considerazioni sulla portata dell’obbligo di green pass rafforzato
4. Il controllo del green pass rafforzato: alcuni aggiornamenti sul sistema e sugli strumenti

1. Premessa
La presente nota fornisce indicazioni in merito all’ambito di applicazione dell’art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, recante l’obbligo, per i lavoratori ultracinquantenni, del possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. green pass rafforzato) per l’accesso ai luoghi di lavoro (v. Nota di approfondimento 12 gennaio 2022 e Nota di approfondimento 9 febbraio 2022).
Come noto, l’ambito di applicazione dell’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50 è collegato a quello dell’obbligo vaccinale anti COVID-19 per gli ultracinquantenni, applicabile ex lege anche ai soggetti che conseguiranno i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
Tuttavia, rispetto a tali soggetti, è sorto il dubbio se l’obbligo vaccinale e il conseguente obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro sorgano successivamente al compimento del 50° anno di età ovvero sussistano a prescinderne dal conseguimento.
A fronte di tale incertezza, Confindustria ha chiesto chiarimenti in merito alla platea dei soggetti da sottoporre al controllo del green pass rafforzato.
Ad oggi, non risultano ancora indicazioni specifiche sulla questione, per cui si è ritenuto di avviare una interlocuzione con alcune amministrazioni centrali in merito ai sistemi di controllo del green pass rafforzato che le stesse attiveranno presso i propri luoghi di lavoro.
Ne è emerso un orientamento prevalentemente volto a limitare le verifiche della certificazione rafforzata ai soli soggetti che abbiano effettivamente compiuto i 50 anni di età.
Pertanto, con riferimento ai soggetti che compiranno i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, nelle amministrazioni coinvolte (es. Min. Lavoro, Min. Salute, Inail, Inps) essi saranno soggetti all’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro solo dal momento del compimento del 50° anno.
Vista l’operatività dell’art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, prevista per il 15 febbraio 2022 (e fino al 15 giugno 2022), si riportano, di seguito, alcune considerazioni relative alla portata del nuovo obbligo.

2. La normativa
a) L’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro
Il DL n. 1/2022 ha introdotto per i lavoratori “ultracinquantenni” l’obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, a decorrere dal 15 febbraio 2022:
• i lavoratori ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021¹ (co. 1);
• i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso da parte del lavoratore “ultracinquantenne” che accede ai propri luoghi di lavoro di un green pass rafforzato in corso di validità (co. 2). L’omissione dei controlli da parte dei datori di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto (co. 6).
La nuova norma individua la platea dei lavoratori destinatari dell’obbligo di green pass rafforzato facendo riferimento quella relativa all’obbligo vaccinale anti COVID-19 degli “ultracinquantenni”. Pertanto, ai fini dell’impostazione delle verifiche datoriali, è fondamentale ricostruire l’ambito dei soggetti tenuti alla vaccinazione obbligatoria.


b) L’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni
Il DL n. 1/2022 ha disposto l’obbligo vaccinale anti COVID-19 per gli “ultracinquantenni”. In particolare, ai sensi del nuovo art. 4-quater del DL n. 44/2021:
1. dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica ai cittadini ... che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (co. 1);
2. l’obbligo vaccinale si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, fermo il termine del 15 giugno 2022 (co. 3).
Pertanto, l’obbligo vaccinale anti COVID-19 si applica ai soggetti maggiori di 50 anni di età (co. 1) e a coloro che li compiranno entro il 15 giugno 2022 (co. 3).
Quanto ai soggetti che compiranno i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 di cui al comma 3, non è ad oggi chiaro se essi sono soggetti all’obbligo vaccinale solo dopo aver conseguito il 50° anno di età, ovvero se lo sono a decorrere dall’8 gennaio, senza che sia necessario attenderne il conseguimento.
I documenti parlamentari non forniscono indicazioni specifiche sul punto, ma si limitano a evidenziare che:
• come precisato dai commi 1 e 3 dell’articolo 4-quater, l’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (Relazione di presentazione del DL n. 1/2022 alla Camera dei deputati);
• l'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022 (Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato);
• l’obbligo si applica, a partire dall’entrata in vigore della norma e fino al 15 giugno 2022, anche a coloro che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione (Verifica delle quantificazioni della Camera dei deputati).
A nostro avviso, elementi sia di carattere normativo², che scientifico sembrerebbero far propendere per la seconda interpretazione.
Tuttavia, al fine di scongiurare incertezze, Confindustria ha chiesto chiarimenti in ordine alla portata dell’obbligo vaccinale per i soggetti che compiranno 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 e del conseguente obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.

3. Alcune considerazioni sulla portata dell’obbligo di green pass rafforzato
Come anticipato in premessa, ad oggi, non risultano ancora chiarimenti specifici sull’ambito di operatività dell’obbligo vaccinale anti COVID-19 e del conseguente obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti che compiranno i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
Alcune indicazioni possono desumersi dalla ricognizione delle attività e dei servizi accessibili con green pass rafforzato, con green pass base o senza certificazione, pubblicata sul sito del Governo e che, con riferimento all’accesso al luogo di lavoro (inclusa l’eventuale mensa), prevede:
• il green pass base, per i lavoratori pubblici e privati fino ai 49 anni di età;
• il green pass rafforzato, per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età.
Si tratta di una distinzione netta, basata esclusivamente sul requisito anagrafico, che, quindi, dovrebbe valere anche rispetto alla fascia dei lavoratori che compiranno i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, con la conseguenza di assoggettarli al controllo della certificazione rafforzata solo dopo l’effettivo compimento.
Questa impostazione sembrerebbe essere seguita anche da alcune amministrazioni centrali, con le quali Confindustria si è confrontata in ordine all’ambito di applicazione dell’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro e che, presso i propri uffici, stanno implementando sistemi di controllo basati sul compimento del 50° anno di età.
Inoltre, da alcune interlocuzioni informali con gli uffici dell’INPS preposti al servizio “Grenpass50+” è emerso che anche gli aggiornamenti del Portale, funzionali al controllo da remoto del green pass rafforzato, sono statati impostati secondo il sistema del conseguimento del 50° anno di età (v. infra).
Sulla base di tali considerazioni, in vista dell’imminente entrata in operatività dell’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro, si suggerisce di impostare l’organizzazione delle verifiche seguendo l’interpretazione che lega l’obbligo vaccinale e il conseguente obbligo di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro al conseguimento dei 50 anni di età, con la conseguenza di far decorrere il controllo della certificazione rafforzata, per i lavoratori che li conseguiranno entro il 15 giugno 2022, solamente dal giorno del compimento del 50° anno³. Fino a tale momento, il controllo per l’accesso ai luoghi di lavoro continuerà a riguardare il possesso del green pass base (conseguente a vaccinazione, guarigione o tampone negativo) ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2022).
In ogni caso, se dovessero intervenire interpretazioni o chiarimenti ufficiali, sarà nostra cura informare tempestivamente il Sistema.

4. Il controllo del green pass rafforzato: alcuni aggiornamenti sul sistema e sugli strumenti
a) Sistema di controllo del green pass rafforzato
Quanto al sistema di controllo del green pass rafforzato, a parziale modifica di quanto indicato nella Nota di approfondimento 12 gennaio 2022, si segnala che le verifiche sono sempre massive.
Infatti, a differenza dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 (sull’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro, applicabile dal 15 febbraio 2022 solo per i lavoratori under 50), l’art. 4-quinquies del DL n. 44/2021 non consente al datore di lavoro di scegliere un sistema di controlli anche a campione, ma si limita a prevedere l’obbligo del lavoratore “ultracinquantenne” di possedere ed esibire il green pass rafforzato (peraltro senza specificare “a richiesta”) e dispone in maniera espressa il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori sprovvisti della certificazione rafforzata.
Pertanto, i controlli inerenti al possesso del green pass rafforzato devono svolgersi sempre a tappeto (sul punto, v. anche Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato e Verifica delle quantificazioni della Camera dei deputati).
Resta comunque ferma la possibilità di effettuarli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro o all’interno dei luoghi di lavoro, dal momento che anche l’art. 4-quinquies, co. 6 del DL n. 44/2021 contempla la sanziona amministrativa pecuniaria e le sanzioni disciplinari per il lavoratore che viola l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro.


b) Verifica attraverso il sistema INPS GREENPASS50+
Con riferimento agli strumenti per il controllo del green pass rafforzato, si segnala che, nella sezione riservata del Portale INPS - Servizio “Grenpass50+”, accessibile dalle imprese con più di 50 dipendenti per le verifiche della certificazione verde COVID-19, è stata pubblicata una news inerente ai controlli del green pass rafforzato.
Secondo quanto riportato nella news, a partire dal 15 febbraio 2022, il sistema fornirà l’esito della verifica del green pass (positivo o negativo), tenendo conto del requisito anagrafico; pertanto:
• per gli over 50, il sistema verificherà il green pass rafforzato;
• per gli under 50, il sistema verificherà il green pass base.
Sulla base di tale news, si ritiene, quindi, che l’INPS abbia aggiornato il Servizio “Grenpass50+”, implementando il controllo automatico della certificazione verde COVID-19 in funzione dell’età (impostata secondo la linea sopra indicata).
Il Servizio “Grenpass50+”, quindi, si aggiunge agli altri strumenti, quali la App VerificaC19 e il Pacchetto SDK, già operativi per il controllo della certificazione rafforzata.

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¹ a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione d SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
² Sotto il profilo normativo, si evidenzia che, se per i soggetti che compiranno 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale sorgesse solo al momento del compimento del 50° anno, non sarebbe stata necessaria la previsione di cui al comma 3. Essi, infatti, sarebbero stati soggetti all’obbligo ai sensi del comma 1 che, ai fini dell’obbligazione vaccinale in questione, presuppone proprio il compimento dei 50 anni di età, non solo al momento dell’entrata in vigore della norma che lo dispone (8 gennaio 2022), ma da tale momento e fino al 15 giugno 2022. Pertanto, la previsione di cui al comma 3 dovrebbe intendersi in senso ampliativo dell’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo vaccinale e idonea a includervi sin dall’8 gennaio 2022 anche chi compirà i 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 a prescinderne dall' conseguimento.
Anche l’impostazione del sistema sanzionatorio previsto per chi non adempie all’obbligo vaccinale sembra confermare questa interpretazione. Infatti, ai sensi dell’art. 4-sexies del DL n. 44/2021, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale riguarda: a) i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario; c) i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. Poiché la norma non prevede altri parametri per la decorrenza del regime punivo (es. compimento del 50° anno di età per i soggetti che lo conseguiranno entro il 15 giugno 2022), si ritiene che la data del 1° febbraio 2022 valga anche per il cittadino che compie il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022, il quale quindi è soggetto alla sanzione se, al 1° febbraio 2022 (e non già al compimento del compimento del 50° anno di età), non sia risultato da parte sua almeno l’avvio del ciclo vaccinale primario (quindi la somministrazione della prima dose di vaccino).
³ Se alla data del compimento del 50° anno di età (entro il 15 giugno 2022), il lavoratore interessato avesse solo avviato il ciclo vaccinale primario (mediante la somministrazione della prima dose di vaccino), egli potrebbe considerarsi possessore di un green pass rafforzato in corso di validità solo dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose (e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; a seguito del completamento del ciclo vaccinale, al lavoratore verrà rilasciata la relativa certificazione con validità di 6 mesi, v. art. 9, co 3 del DL n. 52/2021). Tale termine di 15 giorni non si applicherebbe nel caso in cui, al momento del compimento del 50° anno di età, il lavoratore avesse ricevuto una sola dose di un vaccino a seguito di guarigione, in quanto, la sua certificazione rafforzata avrebbe validità sin dalla data della somministrazione v. art. 9, co 3 del DL n. 52/2021).


fonte: confindustria.pu.it