Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 2005
Validità: 01.12.2005 - 30.11.2009
Parti:
Fedarcom e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Tessili, P.M.I.,
Cooperative, Artigianato, Lavorazione c/terzi façon
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Parte Generale Titolo I - Sfera di applicazione - Decorrenza e durata Art. 1 - Sfera di applicazione contrattuale. Art. 2 - Decorrenza e durata. Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro Art. 3 - Classificazione del personale. Titolo III - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro Art. 4 - Assunzione. Art. 5 - Periodo di prova. Art. 6 - Orario di lavoro. Art. 7 - Orario di lavoro dei fanciulli. Titolo IV - Straordinario Art. 8 - Straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare. Titolo V - Lavoro a squadre Art. 9 - Lavoro a squadre. Titolo VI - Soste - Sospensioni e riduzioni d'orario - Recupero Art. 10 - Soste. Art. 11 - Sospensione e riduzione d'orario. Art. 12 - Recupero. Titolo VII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi Art. 13 - Riposo settimanale. Art. 14 - Festività. Art. 15 - Ferie. Art. 16 - Permessi. Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare Art. 17 - Congedo matrimoniale. Art. 18 - Maternità. Art. 19 - Servizio militare. Titolo IX - Malattie - Infortuni Art. 20 - Malattie e infortuni. Art. 21 - Trattamento economico per malattia, infortuni sul lavoro o malattia professionale. Malattia Infortuni e malattia professionale Art. 22 - Comunicazioni alla azienda in caso di malattia o infortunio non sul lavoro. Titolo X - Anzianità di servizio Art. 23 - Scatti di anzianità e decorrenza. Titolo XI - Gratifica natalizia Art. 24 - Tredicesima mensilità. Titolo XII - Ente bilaterale Ebinaspri Art. 25 - Ente bilaterale. Titolo XIII - Trattamento economico Art. 26 - Voci della retribuzione. Art. 27 - Premio di produzione e di presenza. Art. 28 - Indennità di funzione Quadri. Art. 29 - Quota oraria e giornaliera della retribuzione. Titolo XIV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga Art. 30 - Busta paga. Art. 31 - Reclamo sulla busta paga. Titolo XVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - TFR Art. 32 - Risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 33 - Recesso per giusta causa. Art. 34 - Preavviso. Art. 35 - Termini di preavviso. Art. 36 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Art. 37 - Altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro. Titolo XVII - Cessione - Trasformazione della impresa Art. 38 - Trasferimento della azienda. |
Titolo XXIII - Indumenti - Attrezzi
di lavoro - Sicurezza negli ambienti di lavoro - Salute e integrità fisica del
lavoratore Art. 39 - Indumenti e attrezzature. Art. 40 - Sicurezza negli ambienti di lavoro. Art. 41 - Organizzazioni stipulanti. Titolo XVIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia (abolito dal D.lgs. n. 66/03) Art. 42 - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia. Titolo XIX - Tutela dei tossicodipendenti - Genitori di portatori di handicap e tossicodipendenti Art. 43 - Tossicodipendenti. Art. 44 - Genitori di portatori di handicap e dei tossicodipendenti. Titolo XX - Lavoro a tempo parziale Art. 45 - Lavoro a part-time. Titolo XXI - Incremento occupazionale Art. 46 - Incremento occupazionale. Titolo XXII - Attuazione della riforma Biagi Art. 47 - Contratto di apprendistato. Art. 48 - Periodi di prova apprendisti. Art. 49 - Percentuale di retribuzione apprendisti. Art. 50 - Integrazioni retributive dell'apprendista. Art. 51 - Contratto di inserimento/reinserimento. Art. 52 - Contenuti e durata del contratto di inserimento/reinserimento. Art. 53 - Lavoro intermittente. Art. 54 - Lavoro ripartito. Titolo XXIII - Telelavoro Art. 55 - Telelavoro. Titolo XXIV - Lavoratori studenti Art. 56 - Lavoratori studenti. 1) Lavoratori studenti universitari. 2) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali. Titolo XXV - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione Art. 57 - Lavoro a tempo determinato. Art. 58 - Contratto di somministrazione. Art. 59 - Disposizioni comuni al contratto di lavoro a tempo determinato e al contratto di somministrazione. Titolo XXVI - Aspettative e assenze Art. 60 - Aspettativa. Art. 61 - Assenze. Titolo XXVII - Norme disciplinari Art. 62 - Provvedimenti disciplinari. Titolo XXVIII - Contrattazione decentrata Art. 63 - Contrattazione collettiva decentrata. Art. 64 - Responsabili sindacali aziendali. Art. 65 - Trattenute sindacali. Titolo XXIX - Contributi di assistenza contrattuale Art. 66 - Contributi di assistenza contrattuale. Titolo XXX - Livelli di contrattazione Art. 67 - Definizione livelli. Art. 68 - Contrattazione collettiva di 1° livello. Art. 69 - Contrattazione collettiva di 2° livello. Titolo XXXII - Trasmissione copia CCNL Art. 70 - Invio copia del presente CCNL al Ministero del lavoro, CNEL ed Enti previdenziali. Titolo XXXII - Esclusività di stampa Art. 71 - Esclusività di stampa. Allegati Allegato A - Retribuzioni Allegato B |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
delle aziende conto terzisti a façon per i dipendenti delle:
- Piccole e medie imprese (pmi) industriali, artigiane
- cooperative
(in vigore dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009)
L'anno 2005 il giorno 30 novembre in Roma tra Federazione
Nazionale Autonoma Piccole e Medie Imprese (PMI) e Artigiani rappresentanti
Commercianti Operatori del turismo (Fedarcom) [
] assistita dalla Confederazione
Italiana Federazioni Autonome (Cifa) [
] e Federazione Sindacati Industria
Commercio Artigianato (Fesica-Confsal) [
] e la Federazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori Stranieri (Confsal-Fisals) [
] entrambe con l'assistenza
della Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) [
] si è addivenuti
alla stipulazione del presente CCNL per i dipendenti delle aziende conto
terzisti a façon.
Parte Generale
Titolo I - Sfera di applicazione - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di
applicazione contrattuale.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile
con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra
tutte le piccole e medie imprese, società cooperative e loro consorzi esercenti
lavorazioni conto terzisti a façon dei seguenti settori e comparti:
abbigliamento, calzature, lavorazioni accessorie e complementari associati sotto
elencati:
- alta moda;
- bomboniere;
- borse con lavorazione all'uncinetto;
- confezione biancheria da cucina, tavola e letto;
- fiori artificiali;
- guanti;
- lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa
la corsetteria;
- lavorazione e confezioni di arredi sacri;
- lavanderie;
- lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
- lavorazione o confezione di ombrelli o ombrelloni;
- lavorazione o confezione di pellicceria;
- lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
- bottoni;
- lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di
abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e di pellettiera, ecc.;
- modisterie;
- ricamo;
- merletti;
- tutto il tessile tradizionale (es. lana, cotone, seta, tinto-stamperie,
tessili vari ecc.);
- inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nelle attività su
menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e
pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono. Le parti
convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o
agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale,
erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia
compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative o loro consorzi
alla applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia di lavoro.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di
rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il
periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate
in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia di lavoro.
Titolo III - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda una applicazione
assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del
datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 ore
settimanali, distribuiti su 5 o 6 giorni lavorativi. Ad essa è commisurata la
retribuzione.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i
riposi intermedi presi sia all'interno della azienda che all'esterno, le soste
previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le
altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l'orario
di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza
autorizzazione o motivo legittimo.
Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata
lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a
quello previsto per l'eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è
considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L'orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore
medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale),
per esigenze tecnico-produttive, meglio specificate nei commi successivi.
La durata massima dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore
medie che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la
cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può
essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi.
Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge
agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell'orario settimanale di lavoro è
individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per
il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare
slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista
della attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di
compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore
intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai
criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da
oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale
flessibilità, porrebbero l'azienda innanzi alla esigenza di attivare ore di
lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa
attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali della attività negli altri
periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle
attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di
stagionalità produttiva nell'arco dell'anno, sono invece caratterizzate da una
oscillazione della produzione tipica del settore di appartenenza.
Resta comunque inteso che l'attivazione della flessibilità oraria deve essere
concordata con i lavoratori.
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinuo o di semplice
attesa è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Eventuali altre clausole di elasticità possono essere previste dalla
contrattazione aziendale.
Art. 7 - Orario di lavoro
dei fanciulli.
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a 15 anni compiuti non può durare senza
interruzione più di 4 ore e mezzo, inoltre, sempre per i fanciulli l'orario di
lavoro non può essere superiore a 7 ore giornaliere e a 35 settimanali.
Titolo IV - Straordinario
Art. 8 -
Straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare.
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario
di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il
limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo
straordinario deve essere contenuto.
[
]
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla
retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei
limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro che prevedano una prestazione
inferiore alle 40 ore settimanali potranno essere richieste prestazioni
supplementari nel limite dell'orario normale di lavoro.
Titolo V - Lavoro a squadre
Art. 9 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non
di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezzora.
Durante l'intervallo il lavoratore può anche allontanarsi dal posto di lavoro, e
anche uscire fuori dalla impresa.
Titolo VI - Soste - Sospensioni e riduzioni d'orario - Recupero
Art. 12 - Recupero.
Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendentemente dalla
volontà del dipendente o della azienda è ammesso il recupero, purché esso
avvenga entro il mese successivo in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
Sono fatte salve diverse previsioni della contrattazione aziendale.
Titolo VII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 13 - Riposo settimanale.
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge,
alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali
e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione
impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione
dell'inventario annuale.
Art. 15 - Ferie.
[
]
Le ferie sono irrinunciabili.
[
]
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 18 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Titolo XVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - TFR
Art. 33 - Recesso per giusta
causa.
Il recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per
giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate:
(a) litigio seguito dalle vie di fatto nel luogo di lavoro tra dipendenti
(b) insubordinazione verso superiori o datore di lavoro
(c) comportamento oltraggioso verso altri dipendenti
(d) appropriazione o danneggiamento di beni aziendali
[
]
Titolo XXIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro - Sicurezza negli ambienti di
lavoro - Salute e integrità fisica del lavoratore
Art. 39 - Indumenti e
attrezzature.
[
]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i
lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario e
di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 626/94 e successive
modificazioni.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Art. 40 - Sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione e alle
istruzioni impartite dal datore di lavoro.
In particolare:
(a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro e
dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e i preparati
pericolosi e tutti i dispositivi di sicurezza;
(c) segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti qualsiasi
deficienza di cui ai punti a) e b) e altri eventuali situazioni di pericolo che
non rientrano nei punti suddetti;
(d) di non modificare e rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza;
(e) di non compiere manovre o operazioni di propria iniziativa atti a
compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
(f) di sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari predisposti all'interno
della azienda;
(g) di contribuire, unitamente al datore di lavoro e ai preposti, a tutti gli
obblighi previsti dalle Autorità competenti e necessarie a tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Art. 41 - Organizzazioni
stipulanti.
Le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno a livello regionale
su richiesta di una delle parti onde valutare le disposizioni di cui
all'articolo precedente sulle basi dei dati certi sulla sicurezza. Fedarcom si
impegna a rafforzare l'iniziativa delle aziende associate nel generare rispetto
alle norme relative all'ambiente e in particolare riguardo allo smaltimento dei
rifiuti.
Titolo XVIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o
custodia (abolito dal D.lgs. n. 66/03)
Art. 42 - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o
custodia si rinvia alle disposizioni di legge.
Titolo XXI - Incremento occupazionale
Art. 46 - Incremento
occupazionale.
Nel quadro della più generale impresa tra Fedarcom e Fesica-Confsal e
Confsal-Fisals le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli
strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, della riforma
Biagi e successive modifiche, per favorire l'incremento occupazionale giovanile.
L'Ente bilaterale Ebinaspri può dare incarico a enti di formazione per
approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo
impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita Commissione che studierà le modalità
pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
Titolo XXII - Attuazione della riforma Biagi
Art. 47 - Contratto di
apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge
di conversione n. 80/05 del DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis e dalle
disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso
riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120
ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre
aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento
del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non
siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in
possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di
attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale
regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti
titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata
nell'apprendimento.
[
]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie,
valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal
D.lgs. n. 276/03.
Art. 52 - Contenuti e durata del contratto di inserimento/reinserimento.
Il contratto di inserimento / reinserimento è stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Il progetto individuale di inserimento / reinserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo,
valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto devono essere indicati:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento / reinserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione;
[
]
Il contratto di inserimento / reinserimento potrà prevedere una durata minima di
9 mesi e massima di 24 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti
da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di
inserimento / reinserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore,
ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di
disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da
congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di
e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere
impartita nella fase iniziale del rapporto.
[
]
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alla disciplina del
contratto di inserimento / reinserimento (D.lgs. n. 276/03).
Art. 53 - Lavoro intermittente.
Ai sensi degli artt. 33 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, il contratto di lavoro
intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il
contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione della azienda,
che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di
seguito riportati.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche,
produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile
stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la
difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli artt. 34, comma 2,
e 86, comma 12, D.lgs. n. 276/03, il contratto di lavoro intermittente può
essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45
anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento.
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[
]
(3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e
contenere i seguenti elementi:
[
]
(6) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attività dedotta in contratto;
(7) il rinvio alle norme del presente punto.
L'azienda è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le RSU, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[
]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa,
ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente
(gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Art. 54 - Lavoro ripartito.
Ai sensi degli artt. 41 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, il contratto di lavoro
ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale
2 lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa, tale da coprire l'intera durata del normale orario di
lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
[
]
(3) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attività dedotta in contratto.
[
]
(6) Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso scritto del datore di lavoro.
[
]
(11) Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del
lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente
articolo, la disciplina dell'art. 16 del presente CCNL.
[
]
(13) Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si
intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con
la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Titolo XXIII - Telelavoro
Art. 55 - Telelavoro.
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente
accordo e aspettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il
dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio
denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il
domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il
quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[
]
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è
compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente
accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
[
]
Titolo XXV - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 58 - Contratto di
somministrazione.
Le parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale
di categoria, contenuti negli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 3, D.lgs n. 276/03, le parti,
solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali
l'individuazione di ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, D.lgs n. 276/03, il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso
a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche se riferibili alla attività ordinaria della impresa:
(a) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché
al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in
relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad
imprevedibili altre situazioni aziendali;
(c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni
assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
[
]
Ai sensi dell'art. 20, comma 5, D.lgs. n. 276/03, il contratto di
somministrazione di lavoro è vietato:
[
]
(c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.lgs. n. 276/03, il somministratore informa i
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 19.9.94 n. 626
e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di somministrazione può
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni
cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica
speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni
e integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
[
]
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore,
nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a
quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione,
relativamente:
[
]
(b) alla applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
[
]
(e) ai diritti sindacali previsti dall'art. 24, D.lgs. n. 276/03.
[
]
Titolo XXVII - Norme disciplinari
Art. 62 - Provvedimenti
disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità,
con:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 3
giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento.
[
]
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei
provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
(1) rimprovero verbale: in caso di infrazione di lieve entità il
lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
(2) rimprovero scritto: è un provvedimento di carattere
preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate
nei punti successivi;
(3) multa: vi si incorre per:
[
]
(c) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni a tal scopo emanate dalla azienda, quando non ricadano nei casi più
oltre previsti;
(d) irregolarità di servizio;
(e) abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei
propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato
danno.
La recidiva che abbia dato luogo per 2 volte a provvedimenti di multa non
prescritti dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento
di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
[
]
(4) sospensione: vi si incorre per:
[
]
(d) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dalla azienda, quando la mancanza possa cagionare danni
lievi alle cose e nessun danno alle persone;
(e) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o
stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri
e/o per gli impianti;
(f) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto
previsto più oltre;
[
]
(h) esecuzione di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza
sottrazione di materiali della azienda;
(i) insubordinazione verso i superiori;
[
]
(k) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo
verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.
La recidiva che abbia dato luogo per 2 volte a provvedimenti di sospensione non
prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto
successivo.
(5) Licenziamento: vi si incorre per tutti quei casi in cui la
gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro,
in particolare:
[
]
(c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate
mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare
pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
(d) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti
di obbedienza ad ordini;
(e) danneggiamento grave al materiale dello stabilimento o al materiale di
lavorazione;
(f) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla
incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[
]
(i) esecuzione di lavori all'interno della azienda per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
(j) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
(k) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[
]
(n) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi
antinfortunistici;
[
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Titolo XXVIII - Contrattazione decentrata
Art. 63 -
Contrattazione collettiva decentrata.
La contrattazione collettiva decentrata sarà proposta dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto o loro rappresentanti locali delegati
non appena si ravvisa la necessità o quanto rinviato dal presente contratto.
Titolo XXX - Livelli di contrattazione
Art. 67 - Definizione livelli.
Le parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro
presente, come di seguito indicato:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale
o aziendale.
Art. 68 -
Contrattazione collettiva di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
(a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che
nasceranno fino alla scadenza dello stesso;
[
]
Art. 69 -
Contrattazione collettiva di 2° livello.
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Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
(a) eventuale possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di
lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno;
[
]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o
aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme
per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n.
626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzare incontri a livello regionale o provinciale o aziendale fra le
parti stipulanti il CCNL, per la disamina e approvazione dei contratti di
inserimento / reinserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
(e) attuazione in concerto con Ebinaspri della disciplina della formazione
professionale per l'apprendistato e la Riforma Biagi e quanto altro può essere
necessario per l'acquisizione di qualifiche professionali;
(f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate
alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante
specifiche clausole di rinvio.
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