Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 2005
Validità: 01.12.2005 - 30.11.2009
Parti: Fedarcom e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Tessili, P.M.I., Cooperative, Artigianato, Lavorazione c/terzi façon
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Parte Generale
Titolo I - Sfera di applicazione - Decorrenza e durata

Art. 1 - Sfera di applicazione contrattuale.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 - Classificazione del personale.
Titolo III - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro
Art. 4 - Assunzione.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Orario di lavoro.
Art. 7 - Orario di lavoro dei fanciulli.
Titolo IV - Straordinario
Art. 8 - Straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare.
Titolo V - Lavoro a squadre
Art. 9 - Lavoro a squadre.
Titolo VI - Soste - Sospensioni e riduzioni d'orario - Recupero
Art. 10 - Soste.
Art. 11 - Sospensione e riduzione d'orario.
Art. 12 - Recupero.
Titolo VII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 13 - Riposo settimanale.
Art. 14 - Festività.
Art. 15 - Ferie.
Art. 16 - Permessi.
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
Art. 18 - Maternità.
Art. 19 - Servizio militare.
Titolo IX - Malattie - Infortuni
Art. 20 - Malattie e infortuni.
Art. 21 - Trattamento economico per malattia, infortuni sul lavoro o malattia professionale.
• Malattia
• Infortuni e malattia professionale
Art. 22 - Comunicazioni alla azienda in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
Titolo X - Anzianità di servizio
Art. 23 - Scatti di anzianità e decorrenza.
Titolo XI - Gratifica natalizia
Art. 24 - Tredicesima mensilità.
Titolo XII - Ente bilaterale Ebinaspri
Art. 25 - Ente bilaterale.
Titolo XIII - Trattamento economico
Art. 26 - Voci della retribuzione.
Art. 27 - Premio di produzione e di presenza.
Art. 28 - Indennità di funzione Quadri.
Art. 29 - Quota oraria e giornaliera della retribuzione.
Titolo XIV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 30 - Busta paga.
Art. 31 - Reclamo sulla busta paga.
Titolo XVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - TFR
Art. 32 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 33 - Recesso per giusta causa.
Art. 34 - Preavviso.
Art. 35 - Termini di preavviso.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 37 - Altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Titolo XVII - Cessione - Trasformazione della impresa
Art. 38 - Trasferimento della azienda.
  Titolo XXIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro - Sicurezza negli ambienti di lavoro - Salute e integrità fisica del lavoratore
Art. 39 - Indumenti e attrezzature.
Art. 40 - Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 41 - Organizzazioni stipulanti.
Titolo XVIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia (abolito dal D.lgs. n. 66/03)
Art. 42 - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Titolo XIX - Tutela dei tossicodipendenti - Genitori di portatori di handicap e tossicodipendenti

Art. 43 - Tossicodipendenti.
Art. 44 - Genitori di portatori di handicap e dei tossicodipendenti.
Titolo XX - Lavoro a tempo parziale
Art. 45 - Lavoro a part-time.
Titolo XXI - Incremento occupazionale
Art. 46 - Incremento occupazionale.
Titolo XXII - Attuazione della riforma Biagi

Art. 47 - Contratto di apprendistato.
Art. 48 - Periodi di prova apprendisti.
Art. 49 - Percentuale di retribuzione apprendisti.
Art. 50 - Integrazioni retributive dell'apprendista.
Art. 51 - Contratto di inserimento/reinserimento.
Art. 52 - Contenuti e durata del contratto di inserimento/reinserimento.
Art. 53 - Lavoro intermittente.
Art. 54 - Lavoro ripartito.
Titolo XXIII - Telelavoro
Art. 55 - Telelavoro.
Titolo XXIV - Lavoratori studenti
Art. 56 - Lavoratori studenti.
1) Lavoratori studenti universitari.
2) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.
Titolo XXV - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 57 - Lavoro a tempo determinato.
Art. 58 - Contratto di somministrazione.
Art. 59 - Disposizioni comuni al contratto di lavoro a tempo determinato e al contratto di somministrazione.
Titolo XXVI - Aspettative e assenze
Art. 60 - Aspettativa.
Art. 61 - Assenze.
Titolo XXVII - Norme disciplinari
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.
Titolo XXVIII - Contrattazione decentrata
Art. 63 - Contrattazione collettiva decentrata.
Art. 64 - Responsabili sindacali aziendali.
Art. 65 - Trattenute sindacali.
Titolo XXIX - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 66 - Contributi di assistenza contrattuale.
Titolo XXX - Livelli di contrattazione
Art. 67 - Definizione livelli.
Art. 68 - Contrattazione collettiva di 1° livello.
Art. 69 - Contrattazione collettiva di 2° livello.
Titolo XXXII - Trasmissione copia CCNL

Art. 70 - Invio copia del presente CCNL al Ministero del lavoro, CNEL ed Enti previdenziali.
Titolo XXXII - Esclusività di stampa
Art. 71 - Esclusività di stampa.
Allegati
Allegato A - Retribuzioni
Allegato B

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende conto terzisti a façon per i dipendenti delle:
- Piccole e medie imprese (pmi) industriali, artigiane
- cooperative

(in vigore dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009)

L'anno 2005 il giorno 30 novembre in Roma tra Federazione Nazionale Autonoma Piccole e Medie Imprese (PMI) e Artigiani rappresentanti Commercianti Operatori del turismo (Fedarcom) […] assistita dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (Cifa) […] e Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (Fesica-Confsal) […] e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (Confsal-Fisals) […] entrambe con l'assistenza della Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) […] si è addivenuti alla stipulazione del presente CCNL per i dipendenti delle aziende conto terzisti a façon.

Parte Generale
Titolo I - Sfera di applicazione - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicazione contrattuale.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le piccole e medie imprese, società cooperative e loro consorzi esercenti lavorazioni conto terzisti a façon dei seguenti settori e comparti:
abbigliamento, calzature, lavorazioni accessorie e complementari associati sotto elencati:
- alta moda;
- bomboniere;
- borse con lavorazione all'uncinetto;
- confezione biancheria da cucina, tavola e letto;
- fiori artificiali;
- guanti;
- lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria;
- lavorazione e confezioni di arredi sacri;
- lavanderie;
- lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
- lavorazione o confezione di ombrelli o ombrelloni;
- lavorazione o confezione di pellicceria;
- lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
- bottoni;
- lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e di pellettiera, ecc.;
- modisterie;
- ricamo;
- merletti;
- tutto il tessile tradizionale (es. lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari ecc.);
- inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nelle attività su menzionate.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative o loro consorzi alla applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo III - Assunzione, periodo di prova, orario di lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 ore settimanali, distribuiti su 5 o 6 giorni lavorativi. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno della azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo.
Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l'eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L'orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico-produttive, meglio specificate nei commi successivi.
La durata massima dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore medie che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi.
Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell'orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista della attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l'azienda innanzi alla esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali della attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell'arco dell'anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore di appartenenza.
Resta comunque inteso che l'attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori.
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinuo o di semplice attesa è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Eventuali altre clausole di elasticità possono essere previste dalla contrattazione aziendale.

Art. 7 - Orario di lavoro dei fanciulli.
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a 15 anni compiuti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo, inoltre, sempre per i fanciulli l'orario di lavoro non può essere superiore a 7 ore giornaliere e a 35 settimanali.

Titolo IV - Straordinario
Art. 8 - Straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare.

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
[…]
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro che prevedano una prestazione inferiore alle 40 ore settimanali potranno essere richieste prestazioni supplementari nel limite dell'orario normale di lavoro.

Titolo V - Lavoro a squadre
Art. 9 - Lavoro a squadre.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora.
Durante l'intervallo il lavoratore può anche allontanarsi dal posto di lavoro, e anche uscire fuori dalla impresa.

Titolo VI - Soste - Sospensioni e riduzioni d'orario - Recupero
Art. 12 - Recupero.

Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o della azienda è ammesso il recupero, purché esso avvenga entro il mese successivo in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
Sono fatte salve diverse previsioni della contrattazione aziendale.

Titolo VII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 13 - Riposo settimanale.

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Art. 15 - Ferie.
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 18 - Maternità.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - TFR
Art. 33 - Recesso per giusta causa.

Il recesso, senza preavviso, può avvenire da parte del datore di lavoro per giusta causa nei casi previsti dalla legge o per una delle cause sotto elencate:
(a) litigio seguito dalle vie di fatto nel luogo di lavoro tra dipendenti
(b) insubordinazione verso superiori o datore di lavoro
(c) comportamento oltraggioso verso altri dipendenti
(d) appropriazione o danneggiamento di beni aziendali
[…]

Titolo XXIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro - Sicurezza negli ambienti di lavoro - Salute e integrità fisica del lavoratore
Art. 39 - Indumenti e attrezzature.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Art. 40 - Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro.
In particolare:
(a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e i preparati pericolosi e tutti i dispositivi di sicurezza;
(c) segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti qualsiasi deficienza di cui ai punti a) e b) e altri eventuali situazioni di pericolo che non rientrano nei punti suddetti;
(d) di non modificare e rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
(e) di non compiere manovre o operazioni di propria iniziativa atti a compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
(f) di sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari predisposti all'interno della azienda;
(g) di contribuire, unitamente al datore di lavoro e ai preposti, a tutti gli obblighi previsti dalle Autorità competenti e necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'espletamento delle proprie mansioni.

Art. 41 - Organizzazioni stipulanti.
Le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti onde valutare le disposizioni di cui all'articolo precedente sulle basi dei dati certi sulla sicurezza. Fedarcom si impegna a rafforzare l'iniziativa delle aziende associate nel generare rispetto alle norme relative all'ambiente e in particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

Titolo XVIII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia (abolito dal D.lgs. n. 66/03)
Art. 42 - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia si rinvia alle disposizioni di legge.

Titolo XXI - Incremento occupazionale
Art. 46 - Incremento occupazionale.

Nel quadro della più generale impresa tra Fedarcom e Fesica-Confsal e Confsal-Fisals le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, della riforma Biagi e successive modifiche, per favorire l'incremento occupazionale giovanile.
L'Ente bilaterale Ebinaspri può dare incarico a enti di formazione per approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita Commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XXII - Attuazione della riforma Biagi
Art. 47 - Contratto di apprendistato.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05 del DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.

Art. 52 - Contenuti e durata del contratto di inserimento/reinserimento.
Il contratto di inserimento / reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il progetto individuale di inserimento / reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto devono essere indicati:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento / reinserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione;
[…]
Il contratto di inserimento / reinserimento potrà prevedere una durata minima di 9 mesi e massima di 24 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento / reinserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[…]
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alla disciplina del contratto di inserimento / reinserimento (D.lgs. n. 276/03).

Art. 53 - Lavoro intermittente.
Ai sensi degli artt. 33 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione della azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportati.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli artt. 34, comma 2, e 86, comma 12, D.lgs. n. 276/03, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
(3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
(6) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
(7) il rinvio alle norme del presente punto.
L'azienda è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le RSU, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 54 - Lavoro ripartito.
Ai sensi degli artt. 41 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale 2 lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l'intera durata del normale orario di lavoro.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
(3) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]
(6) Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro.
[…]
(11) Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell'art. 16 del presente CCNL.
[…]
(13) Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

Titolo XXIII - Telelavoro
Art. 55 - Telelavoro.

Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e aspettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[…]
Il rapporto denominato "telelavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
[…]

Titolo XXV - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 58 - Contratto di somministrazione.

Le parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale di categoria, contenuti negli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 3, D.lgs n. 276/03, le parti, solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali l'individuazione di ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, D.lgs n. 276/03, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla attività ordinaria della impresa:
(a) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
(c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
[…]
Ai sensi dell'art. 20, comma 5, D.lgs. n. 276/03, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
(c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.lgs. n. 276/03, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
[…]
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
(b) alla applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
(e) ai diritti sindacali previsti dall'art. 24, D.lgs. n. 276/03.
[…]

Titolo XXVII - Norme disciplinari
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) ammonizione verbale;
(b) ammonizione scritta;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
(e) licenziamento.
[…]
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
(1) rimprovero verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
(2) rimprovero scritto: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
(3) multa: vi si incorre per:
[…]
(c) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tal scopo emanate dalla azienda, quando non ricadano nei casi più oltre previsti;
(d) irregolarità di servizio;
(e) abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
La recidiva che abbia dato luogo per 2 volte a provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
[…]
(4) sospensione: vi si incorre per:
[…]
(d) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dalla azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
(e) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
(f) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
(h) esecuzione di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiali della azienda;
(i) insubordinazione verso i superiori;
[…]
(k) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.
La recidiva che abbia dato luogo per 2 volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
(5) Licenziamento: vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
(c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
(d) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
(e) danneggiamento grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
(f) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[…]
(i) esecuzione di lavori all'interno della azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
(j) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
(k) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
(n) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]

Titolo XXVIII - Contrattazione decentrata
Art. 63 - Contrattazione collettiva decentrata.

La contrattazione collettiva decentrata sarà proposta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o loro rappresentanti locali delegati non appena si ravvisa la necessità o quanto rinviato dal presente contratto.

Titolo XXX - Livelli di contrattazione
Art. 67 - Definizione livelli.

Le parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro presente, come di seguito indicato:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziendale.

Art. 68 - Contrattazione collettiva di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che nasceranno fino alla scadenza dello stesso;
[…]

Art. 69 - Contrattazione collettiva di 2° livello.
[…]
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) eventuale possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzare incontri a livello regionale o provinciale o aziendale fra le parti stipulanti il CCNL, per la disamina e approvazione dei contratti di inserimento / reinserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
(e) attuazione in concerto con Ebinaspri della disciplina della formazione professionale per l'apprendistato e la Riforma Biagi e quanto altro può essere necessario per l'acquisizione di qualifiche professionali;
(f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]