Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 26 novembre 2021, n. 36
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO
• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 34 del 22.11.2021 e n. 35 del 24.11.2021;
• il decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24.11.2021;
• la nota del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige del 26.11.2021, n. di protocollo 281322/21;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che in base al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione del Ministro della Salute, possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle già previste;
• che con le ordinanze presidenziali contingibile e urgente n. 34 del 22.11.2021 e n. 35 del 24.11.2021, in ragione dell’alta incidenza settimanale di contagi e della scarsa copertura vaccinale in alcuni comuni della Provincia, sono state introdotte misure di sicurezza specifiche per i suddetti territori, che vengono individuati in base al superamento di tre parametri proposti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con una nota riportata nell’ordinanza presidenziale n. 34;
• che con nota del 26.11.2021, numero di protocollo 281322/21, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha comunicato che i tre parametri individuati in precedenza sono stati superati dai seguenti comuni: Monguelfo-Tesido, Villandro, Prato allo Stelvio, Laces, Lasa, Tirolo, Campo Tures, Selva dei Molini, Perca, San Martino in Passiria, Selva di Valgardena, Fiè allo Sciliar, Valle Aurina, Cermes, Gais e Malles;
• che con il decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24.11.2021 sono state introdotte misure di sicurezza aggiuntive, che a partire dal 6 dicembre 2021 vincolano l’esercizio di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi a una certificazione verde “rinforzata”, che si ottiene tramite guarigione o vaccinazione contro il virus “Sars-COV-2”;
• che, in considerazione di quanto enunciato in precedenza, si ritiene opportuno introdurre le seguenti misure restrittive nei Comuni precedentemente indicati, e di uniformare successivamente la disciplina vigente nell’intero territorio provinciale a partire dal 6 dicembre 2021, tenendo conto della nuova disciplina del “green pass”;
ORDINA
1) che dal 29 novembre al 5 dicembre 2021 compresi, a causa del superamento dei tre parametri indicati nella nota dell’Azienda Sanitaria citata nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 34 del 22.11.2021, nei Comuni di Monguelfo-Tesido, Villandro, Prato allo Stelvio, Laces, Lasa, Tirolo, Campo Tures, Selva dei Molini, Perca, San Martino in Passiria, Selva di Valgardena, Fiè allo Sciliar, Valle Aurina, Cermes, Gais e Malles si applichino le misure contenute nella lettera B) dell’ordinanza presidenziale n. 34 del 22.11.2021 e nella lettera B) dell’ordinanza presidenziale n. 35 del 24.11.2021, unitamente a quelle già vigenti non incompatibili;
2) che anche nei Comuni di cui all’ordinanza n. 34 del 22.11.2021 le misure ulteriormente restrittive si applichino fino al 5 dicembre 2021 compreso.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19