Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente, 3 dicembre 2021, n. 37
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 32 del 09.10.2021, n. 34 del 22.11.2021 e n. 35 del 24.11.2021;
• il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;
• le comunicazioni del Dipartimento provinciale Famiglia, anziani e sociale del 29.11.2021, prot. n. 945979 e 945998, in merito alle serie difficoltà a reperire il personale necessario per i servizi di cura alle famiglie, agli anziani e alla prima infanzia;
• la comunicazione del Ministero della Salute del 03.12.2021, prot. n. 958514;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 03.12.2021;

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che l’attuale contesto di rischio ha portato, a livello statale, ad introdurre, con decreto- legge del 26 novembre 2021, n. 172, nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l’aggravamento della situazione epidemiologica;
• che, con comunicazioni del 29.11.2021 prot. n. 945979 e 945998, il Dipartimento provinciale Famiglia, anziani e sociale, evidenzia, anche a causa dell’inserimento dell’obbligo vaccinale, una situazione occupazionale molto problematica nei servizi sociali e nei servizi a favore di famiglia.
Vi sono, infatti, già state rilevanti riduzioni di prestazioni nell’ambito dei servizi agli anziani, con circa 400 posti letto su 4.500 attualmente non occupati nel settore dei servizi residenziali, e alle persone disabili, con numerosi servizi diurni al momento chiusi.
Al momento, nell’ambito dei servizi sociali sono state disposte circa 200 sospensioni, ma altrettante mancate coperture di posto risultano da dimissioni volontarie o cambi di settore, e si prevedono ulteriori sospensioni nelle prossime settimane.
Crescenti difficoltà si prospettano anche nel campo dei servizi per la prima infanzia, in cui l’obbligo vaccinale entrerà in vigore dal 15.12.2021 e dove i datori di lavoro temono un 10% circa di sospensioni.
Al fine di non ridurre i servizi offerti al di sotto della soglia essenziale, trascurando situazioni di rilevante fabbisogno, risulta necessario prevedere una maggiore flessibilizzazione nelle modalità di reclutamento del personale sostitutivo, limitatamente al periodo di durata dell’attuale emergenza epidemiologica;
• che l’ordinanza del Ministro della Salute del 03.12.2021 ha classificato la Provincia di Bolzano come “zona gialla” ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• che sulla bozza della presente ordinanza è stato sentito il Ministero della Salute che, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con comunicazione del 03.12.2021, prot. n. 958514, ha preso atto della bozza di ordinanza, in linea con le evenienze epidemiologiche specifiche del territorio;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
 

ORDINA

che in tutto il territorio provinciale dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
2) Fermo restando il punto 8) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 29 del 27.08.2021, l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice);
3) per gli impianti di risalita trovano applicazione le linee guida nazionali;
4) l’accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice);
5) il punto 7) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 è così sostituito:
“le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
La consumazione all’interno dei locali (al tavolo e al banco) è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2-bis del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (certificazione verde rinforzata).
Fa eccezione l’accesso ai servizi di ristorazione situati all’interno di strutture ricettive, se riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice).
È fatto salvo il punto 2) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 30 del 03.09.2021, in merito alle mense scolastiche;”
6) il punto 30) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 è così sostituito:
“l’utilizzo di docce e spogliatoi comuni è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice), con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;”
7) il punto 2) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 32 del 09.10.2021 è così sostituito:
“gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti dietro la presentazione da parte del pubblico della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 (certificazione verde rinforzata).
A chiunque lavori, a qualsiasi titolo, allo spettacolo si applica, invece, la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice).
Viene assicurato il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli eventi sportivi.
Laddove le prove di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30.07.2021 (certificazione verde semplice), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;”
8) le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono condizionate alla presentazione della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (certificazione verde rinforzata) e si svolgono secondo le modalità previste dall’allegato A della legge provinciale n. 4 dell’8 maggio 2020;
9) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, così come di servizi a favore delle famiglie di cui alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo, anche fuori pianta organica, strettamente necessario a far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze.
Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di personale tra enti nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19