Tipologia: ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 30 gennaio 2006
Validità: 01.02.2006 - 31.10.2008
Parti: Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Incrementi retributivi dei minimi tabellari
Una tantum
Art. 6 - Disciplina generale sezione prima
Formazione professionale

6.1) - Commissione nazionale per la formazione professionale
Art. 5 - Disciplina generale - Sezione seconda
Tutela dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 4 - Disciplina generale - Sezione terza
Classificazione dei lavoratori

A) - Declaratoria, esemplificazioni dei profili ed esempi
B) - Quadri
C) - Mobilità professionale
• Norma transitoria
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Disciplina generale - Sezione terza
Orario di lavoro

• Allegato all'art. 5
• Permessi annui retribuiti
• Norme transitorie
Art. 6 - Disciplina generale - Sezione terza
Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Mercato del lavoro
Art. 27 - Disciplina generale - Sezione terza
Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 8 - Disciplina speciale - Parte prima
Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22:00 e le ore 06:00

• Banca-ore
Art. 14 - Disciplina speciale - Parte prima
Ferie
  Art. 19 - Disciplina speciale - Parte prima
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 27 - Disciplina speciale - Parte prima
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

Art. 7 - Disciplina speciale - Parte terza
Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21:00 alle ore 06:00

• Banca-ore
Art. 12 - Disciplina speciale - Parte terza
Ferie

Art. 14 - Disciplina speciale - Parte terza
Trattamento malattia e infortunio
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria orafa e argentiera

Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato svolto presso diverse aziende
Art. 5 - Durata dell'apprendistato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Inquadramento e retribuzione
Art. 8 - Ferie, gratifica natalizia e 13ª mensilità
Art. 9 - Formazione
• Piano formativo individuale
Art. 10 - Attribuzione della qualifica professionale
Art. 11 - Profili formativi
Art. 12 - Decorrenza
Art. 13 - Previdenza complementare
Art. 14 - Disposizioni finali
Quota contribuzione una tantum

Il giorno 30 gennaio 2006 tra Federorafi e Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil - Uilm-Uil; è stata concordata l'allegata ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 7 aprile 2000 per i dipendenti delle aziende industriali per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.

Art. 6 - Disciplina generale sezione prima
Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, la Federorafi - Federargentieri e i sindacati Fim, Fiom, Uilm riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le Parti convengono di costituire la Commissione paritetica disciplinata a successivo punto 1.

6.1) - Commissione nazionale per la formazione professionale
Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire una commissione paritetica formata da 3 (tre) rappresentanti per ciascuna delegazione stipulante (Federorafi-Federargentieri e Fim-Fiom- Uilm) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo- argentiero, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, anche in collegamento con Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali, affinché le politiche formative, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
d) individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione.

Art. 4 - Disciplina generale - Sezione terza
Classificazione dei lavoratori
C) - Mobilità professionale

Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e illimitata.
[…]

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per il triennio 2006-2007-2008 viene confermata la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" con il compito di:
A) esaminare le evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
B) proporre alle Parti stipulanti il CCNL integrazioni o aggiornamenti, nell'ambito della Disciplina Speciale parte prima, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni di rilevante evoluzione professionale.
C) rivedere i criteri di passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria, nell'ambito della mobilità professionale dei lavoratori di cui alla disciplina speciale parte 1ª, anche alla luce delle modifiche dei cicli scolastici.
D) esaminare la possibilità di giungere ad una proposta condivisa modificatoria dell'attuale disciplina contrattuale in materia, valutando anche a tal fine eventuali esperienze di modifica già elaborate in altri settori merceologici affini ed in quanto compatibili con le particolari caratteristiche dei settori orafo-argentiero.
La Commissione, formata indicativamente da 6 componenti: da 3 rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da 3 rappresentanti per i lavoratori (Fim, Fiom, Uilm), esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro il 31 dicembre 2007.
Le eventuali modifiche concordate in sede di Commissione a termini dei punti A) e B) troveranno applicazione dal 1 novembre 2008. Le eventuali proposte di modifica all'attuale disciplina contrattuale (punto C), saranno oggetto di preventiva discussione tra le parti stipulanti il presente contratto in sede di rinnovo della parte normativa del CCNL.

Art. 5 - Disciplina generale - Sezione terza
Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa può essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi nei casi previsti dalla legge, dall'articolo seguente, e dagli accordi aziendali in materia. Ai fini legali, in particolare del computo del lavoro effettivo, i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato e per l'articolo 5 bis.
Il limite di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 8/04/2003 n. 66 per i lavoratori notturni che prestino orario plurisettimanale, è riferito al ciclo temporale completo nell'ambito del quale si realizza la media di orario plurisettimanale, ovvero il ciclo di avvicendamento per lavoratori a turni avvicendati; negli altri casi di lavoro notturno l'arco di riferimento è il periodo bisettimanale; in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. medesimo è considerato lavoro notturno agli effetti di legge quello svolto dalle ore 22,00 alle ore 5,00 antimeridiane.
L'orario giornaliero di lavoro sarà di norma esposto in apposita tabella.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 6 - Disciplina generale - Sezione terza
Mercato del lavoro

Al fine di dare completezza alla parte normativa del CCNL, la disciplina delle seguenti materie: contratti a termine, contratti di somministrazione a tempo determinato e contratti di inserimento sarà oggetto di una fase di successiva contrattazione da svolgersi nel mese di settembre 2006.

Art. 8 - Disciplina speciale - Parte prima
Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22:00 e le ore 06:00

Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 2 comma dell'art. 5 della Disciplina Generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del presente contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 D.Lgs. 8/04/2003 n. 66, viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando, i limiti quantitativi di lavoro straordinario fissati dalle vigenti disposizioni di legge e quanto previsto per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà ai soli fini contrattuali contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.
A scopo informativo, la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze sindacali unitarie.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo o tra le ore 22:00 e le ore 06:00; restano salvi i limiti di legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato.
Dichiarazione a verbale
1) Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le Parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto delle esigenze produttive.
[…]

Banca-ore
Le Parti convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2001, ovvero dal 1° gennaio 2002 per le imprese fino a 50 dipendenti a tempo indeterminato, la Banca-ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore accantonate nella Banca-ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I lavoratori che intendano usufruire della Banca-ore dovranno darne comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei rispettivi quadrimestri (gennaio, aprile ...).
Ai lavoratori che non fruiscono della Banca-ore il pagamento delle prestazioni straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le maggiorazioni previste dal CCNL. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto.
Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel rispetto delle modalità e condizioni previste nell'articolo 5 Disciplina Generale Sezione terza, comma 5 del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.
Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate possono essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate con la retribuzione ordinaria in atto.

Art. 14 - Disciplina speciale - Parte prima
Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[…]

Art. 27 - Disciplina speciale - Parte prima
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

I) - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge si considerano esemplificativamente rientranti fra detti lavoratori i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale compreso tra le 40 e le 48 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]
VI) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[…]

Art. 7 - Disciplina speciale - Parte terza
Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21:00 alle ore 06:00

Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 2 comma dell'art. 5 della Disciplina Generale, Sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del presente contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 D.Lgs. 8/04/2003 n. 66, viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando i termini e i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge anche per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali unitarie.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte terza può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo e tra le ore 21:00 e le ore 06:00; restano salvi i limiti i legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì), è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato.
Dichiarazione a verbale
1) Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le Parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto delle esigenze produttive.
[…]

Banca-ore
Le Parti, convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2004 la Banca-ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore accantonate nella Banca-ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I lavoratori che intendano usufruire della Banca-ore dovranno darne comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei rispettivi quadrimestri (gennaio - aprile ...).
Ai lavoratori che non fruiscono della Banca-ore il pagamento delle prestazioni straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le maggiorazioni previste dal CCNL. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto.
Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel rispetto delle modalità e condizioni previste nell'articolo 5 Disciplina Generale, Sezione terza, comma 5 del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.
Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate possono essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate con la retribuzione ordinaria in atto.

Art. 12 - Disciplina speciale - Parte terza
Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita sia esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie di cui al 1° comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità sostitutiva; di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[…]

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Norme generali
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei termini che seguono.
La disciplina di cui al presente allegato attua quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di apprendistato professionalizzante. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 30 gennaio 2006.
Qualora nuove disposizioni di legge o di Accordo Interconfederale dovessero intervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente contratto, le Parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le implicazioni che potrebbero derivarne alla presente disciplina.
Il Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati nella Disciplina Speciale, parte prima, seconda e terza; le qualifiche conseguibili sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3ª alla 6ª comprese.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2 art. 49 D.Lgs. 276/2003, e i ventinove anni. Il lavoratore con contratto di apprendistato non potrà essere retribuito a cottimo, nè essere destinato a lavori di manovalanza.
L'azienda informerà mensilmente la RSU dell'avvenuta assunzione del lavoratore apprendista e a richiesta della medesima darà annualmente informazione sull'andamento dei processi formativi, sul numero degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadenza e per i quali sia intervenuta la conferma del rapporto a tempo indeterminato; darà inoltre informazione sui contenuti formativi dei piani individuali suddivisa per tipologia di profili formativi.
Su richiesta della Commissione di cui all'art. 2 Disc. Gen., Sez. Prima (capitolo analisi congiunta) l'azienda farà pervenire un rapporto riferito al numero degli apprendisti assunti e ai processi formativi programmati.

Art. 4 - Apprendistato svolto presso diverse aziende
Ferma restando una durata minima biennale, periodi di servizio prestati in qualità d'apprendista presso più datori di lavoro, anche nell'ambito del diritto dovere di istruzione e formazione, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto al successivo articolo 7, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
A tal fine in caso di risoluzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza naturale l'impresa rilascerà una certificazione che attesti il periodo di apprendistato svolto, la formazione attuata e la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato.

Art. 5 - Durata dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato e le riduzioni del periodo stesso, in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto a essere ammesso ai minori periodi di apprendistato elencati sotto la tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante i primi 12 mesi del periodo di apprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato autenticato.
Tabella della durata del periodo di apprendistato
- 42 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3ª categoria;
- 52 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4ª categoria;
- 60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5ª categoria;
- 60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 6ª categoria.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte di mesi 6.
Le figure professionali per le quali è previstala mobilità in 3ª categoria, così come stabilito dall'art. 4, disciplina generale, sezione 3ª, lettera C), punto II, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3ª categoria; per le sole figure professionali addette a produzione in serie svolte su linea a catena/banco o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3ª categoria, la durata sarà pari a 24 mesi.
Per gli apprendisti in possesso di laurea in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi con inquadramento finale non inferiore alla 4ª categoria. Al fine dell'inquadramento finale dell'apprendista al termine dell'apprendistato, per le professionalità di cui alla Disciplina Speciale, Parte terza si terrà conto dei criteri di inserimento stabiliti alle lettere a) e b) del punto III, lettera C) dell'articolo 4, Disciplina Generale, Sezione terza del CCNL.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, la durata del medesimo e il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma di formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera di assunzione unitamente alle indicazioni di cui all'articolo 1, Disciplina Generale, Sezione Terza del CCNL.

Art. 6 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 - Formazione
Per l'apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione d'anno di formazione formale secondo un processo formativo strutturato e certificabile in conformità alla normativa vigente. Di tali ore almeno 40 complessive per ciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni successivi (ovvero quote proporzionali per frazione d'anno) saranno ore di formazione teorica ivi comprendendovi sia quella trasversale che professionalizzante.
Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, Disciplina Generale, Sezione prima (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale, delle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della specializzazione dei centri di formazione, e con riferimento ai lavoratori privi di titoli di scuola media superiore coerenti con l'attività per la quale qualificarsi, potrà essere concordato per determinate specifiche professionalità con inquadramento finale in 4ª categoria un incremento delle ore di formazione formale tecnico pratica fino a 140 ore annue complessive, ovvero per determinate specifiche professionalità destinate ad inquadramento in 5ª e 6ª categoria fino a 160 ore annue complessive, ove siano disposte adeguate e correlate forme di finanziamento.
Le ore complessive di formazione formale, come previste dalle vigenti disposizioni normative, possono essere distribuite diversamente nell'arco di durata del Contratto di Apprendistato.
L'apprendista è tenuto a svolgere regolarmente e con diligenza la formazione formale.
La formazione formale dovrà comprendere per ciascuno dei primi due anni una parte denominata "trasversale" che riguarderà, in via esemplificativa, oltre ad un iniziale colloquio di orientamento, temi generali di cultura d'impresa e del lavoro, antinfortunistica, igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, diritti e doveri, normativa disciplinare, disciplina del rapporto di lavoro, diritto del lavoro, competenze relazionali, organizzazione ed economia, e una parte denominata "professionalizzante" che riguarderà argomenti specifici legati alla qualifica professionale da conseguire. La formazione relativa all'igiene, sicurezza, e prevenzione sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro. La formazione trasversale sarà di 24 ore il primo anno e di 12 ore, o quota proporzionale per frazione d'anno, per l'anno successivo. Le restanti ore a concorrenza delle 40 teoriche avranno natura professionalizzante. La formazione trasversale, salvo quanto sotto previsto, verrà realizzata di norma all'esterno dell'azienda, anche in rapporto alle eventuali disposizioni regionali al riguardo, ovvero all'interno delle imprese che dispongano di capacità formativa.
La formazione professionalizzante sarà svolta internamente all'azienda, salvo diversa scelta aziendale anche per quota parte di essa, individuata nel PFI, anche in relazione all'eventuale offerta formativa proveniente dalle Regioni. La formazione professionalizzante avverrà utilizzando le seguenti modalità: "on the job", affiancamento, e-learning, testimonianze, esercitazioni, visite aziendali. La formazione svolta all'interno dell'azienda, sarà attestata da dichiarazione dell'azienda stessa che, salvo diverse disposizioni regionali, sarà rilasciata al lavoratore al termine del percorso formativo La formazione trasversale potrà essere svolta all'interno dell'azienda da parte delle imprese formative; si considerano tali le imprese che:
- mettano a disposizione risorse umane idonee a trasferire competenze;
- abbiano presenza di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione relazione alla tipologia della medesima.
Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è necessaria la presenza di un "tutor", che dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 28/02/2000 ed alle regolamentazioni regionali.
Il "tutor" può essere lo stesso imprenditore.

Piano formativo individuale
Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato. Il PFI nel rispetto di eventuali disposizioni regionali al riguardo, potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro solo in accordo tra lavoratore interessato, impresa e tutor.
Nel PFI l'azienda dovrà dichiarare la propria eventuale caratteristica di impresa formativa, che verrà comunicata alle Istituzioni competenti previste dalla legislazione regionale e alla propria Associazione/Unione territoriale di appartenenza al fine di consentire un'implementazione di quanto previsto al terzo alinea, terzo comma, capitolo "Analisi congiunta della situazione economico sociale dell'industria orafa e argentiere" di cui all'art. 2 Disc. Gen. Sez. prima del CCNL.

Art. 11 - Profili formativi
Per la definizione dei profili formativi le parti fanno riferimento a quanto deliberato da parte delle Regioni. Le parti si incontreranno entro 30 giorni al fine di integrare, se congiuntamente ritenuto necessario, le disposizioni regionali con profili più specifici per i settori orafo e argentiero ovvero per definire i profili medesimi per le aree ragionali ove questi non sono stati identificati ed in tal caso sarà valutato il ricorso all'assistenza dell'Isfol, ovvero di far diretto riferimento ai profili già definiti dall'Isfol stesso.

Art. 12 - Decorrenza
Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 30 gennaio 2006 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire da tale data. Entro la scadenza della parte normativa del CCNL le parti verificheranno la congruità della presente disciplina con l'eventuale evoluzione delle disposizioni normative al riguardo, al fine di apportare alla medesima gli opportuni conseguenti adeguamenti.