Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

 

A …omissis…
 

OGGETTO: Indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 sui luoghi di lavoro.
 
Nell’attuale fase di gestione dell’emergenza epidemiologica, caratterizzata dal rilevante numero di casi di infezione sull’intero territorio nazionale e dalle disposizioni da ultimo contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (che prevede sia l’obbligo dall’ 8 gennaio 2022 di vaccinazione per i cittadini ultracinquantenni, sia l’obbligo dal 15 febbraio 2022 di possedere ed esibire il certificato vaccinale o di guarigione sui luoghi di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni), il Ministero prosegue l’impegno nell’adozione e nel mantenimento delle più stringenti misure idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sui luoghi di lavoro.
Nel raccomandare nuovamente la scrupolosa e puntuale osservanza della normativa in materia di prevenzione e contrasto al diffondersi del virus SARS-CoV-2 e di tutte le misure di cautela disposte sin dal mese di febbraio 2020 da questo Capo Dipartimento, corre l’obbligo di richiamare alcune prescrizioni già impartite e rese ancora attuali dal rilevante numero di contagi che si registra a livello nazionale.
Quanto all’impiego dei dispositivi di protezione individuale, il Dipartimento ha impartito indicazioni circa l’uso sui luoghi di lavoro dei D.P.I., fornendo direttamente - nella prima fase dell’emergenza pandemica - dispositivi di protezione delle vie respiratorie a quei distretti in situazioni di maggiore criticità, nonché - più in generale ma con altrettanta tempestività - autorizzando tutti gli Uffici giudiziari all’acquisto dei dispositivi (mascherine chirurgiche o FFP2, come anche apparecchi dispenser di gel a base alcolica) mediante una capillare azione di assegnazione straordinaria di fondi (il riferimento è alle circolari prot. DOG 06/03/2020.0047725 e prot. DOG 02/05/2020.0070896).
Si rappresenta che, nell’attuale congiuntura, la fornitura da parte dell’Amministrazione e l’utilizzo da parte di magistrati e personale amministrativo di tali dispositivi - pur nel mutato quadro normativo - continuano a costituire una fondamentale misura di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sui luoghi di lavoro.
In tale contesto, si ribadisce la necessità, già evidenziata nelle precedenti circolari, di dotare fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) di dispositivi FFP2 tutto il personale addetto ai servizi di sportello e comunque a maggior contatto con l’utenza e con il pubblico, il personale dell’UNEP, i conducenti di automezzi, nonché più in generale di valutare l’opportunità di fornire siffatti dispositivi di protezione al personale che svolge il servizio in presenza e che si trovi in situazioni, anche potenziali, di sovraffollamento. Ulteriori indicazioni di ordine anche contabile verranno fornite con apposita circolare della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.
Quanto all’obbligo di possesso e di esibizione del certificato verde (cd. green pass) per l’accesso del personale (sia amministrativo sia di magistratura) ai luoghi di lavoro, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono offrire alcune indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle rese nelle circolari diramate alla vigilia del cd. rientro in presenza del personale amministrativo in forza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 e del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, relative al possesso della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro ministeriali.
In particolare, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, rubricato “Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”, dal 15 febbraio 2022:
• il personale ultracinquantenne delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nonché il personale delle altre amministrazioni indicate dall’art. 9-quinqiues del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato) e
• il personale delle amministrazioni sopra menzionate che raggiunga il cinquantesimo anno di età tra la data di entrata in vigore della disposizione (15 febbraio 2022) e il 15 giugno 2022 categorie di lavoratori nei confronti dei quali vige l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del menzionato decreto-legge n. 44/2021, deve essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto green pass “rafforzato”) ed esibirla, allorquando richiesto, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale.
Il richiamo, nel novellato art. 4-quinquies del decreto-legge 44/2021 sopra citato, all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rubricato “Certificazioni verdi COVID-19”, consente di ritenere assolto tale obbligo ricorrendo una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Nel richiamare, diffusamente, il contenuto della circolare del 13 ottobre 2021 prot. DOG n. 209381.U e la successiva integrazione del 14 ottobre 2021 prot. DOG n. 210214.U, si rappresenta che nulla è mutato in ordine alle modalità di controllo, alle misure organizzative ed alle conseguenze dell’accertamento.
Nello specifico, si ricorda che i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati ex lege assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Tale periodo di assenza ingiustificata non dà luogo di per sé a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; nondimeno, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La condotta del suddetto dipendente che nonostante non sia in possesso di green pass “rafforzato”, acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della menzionata certificazione verde, è sanzionata, congiuntamente e non alternativamente:
□ salvo che il fatto costituisca reato (in particolare in conseguenza dell’alterazione o falsificazione della certificazione verde o di sostituzione di persona con utilizzo della certificazione altrui, e comunque con esclusione della contravvenzione ex articolo 650 c.p., per espressa previsione di legge), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, restando fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (in tema di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato);
□ in sede disciplinare, rimanendo prerogativa dell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio la comunicazione all’UPD competente in relazione alla condotta asseritamente integrante detto illecito.
Si prega di voler portare la presente a conoscenza di tutto personale (presente ed assente a qualsiasi titolo) in servizio presso codesti Uffici.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
 
Roma, 14 febbraio 2022
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini