Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2022, n. 5415 - Caduta della cesta mobile della piattaforma e responsabilità del datore indipendentemente dalla presenza di un preposto di fatto


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 20/01/2022

 

Fatto


 

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza pronunciata in data 29 Ottobre 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto C.A., in qualità di datore di lavoro dell'infortunato, responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di B.C. con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
2. In particolare al C.A., legale rappresentante della soc.coop. CVN Tras Log con sede in Cinisello Balsamo che aveva assunto in uso un elevatore per traslochi dotato di cesta mobile, veniva contestato, ai sensi dell'art.71 comma 4, lett.a) n.1 e n.2 e comma 7 letta) D.Lgs. 81/2008, di non avere adottato misure necessarie affinchè le attrezzature fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, fossero sottoposte a idonea manutenzione e corredate da istruzioni di uso e libretto di manutenzione e infine che le stesse fossero utilizzate da personale adeguatamente formato, informato ed addestrato sulle modalità di impiego conformemente alla specificità e complessità del macchinario utilizzato.
Veniva inoltre riconosciuto il collegamento causale tra tali inosservanze, che non erano escluse dalla ricorrenza di ulteriori ruoli prepositurali di garanzia in assenza di una specifica delega di funzioni e in ragione degli obblighi organizzativi comunque riconducibili al datore di lavoro, e l'infortunio occorso al dipendente il quale, intento a manovrare il braccio elevatore dai comandi manuali posti alla base della piattaforma, era stato investito dalla cesta, precipitata da un'altezza di circa 6-8 metri per ragioni connesse ad un difetto di manutenzione della fune che la muoveva e per il mancato funzionamento del freno di emergenza, da cui conseguivano alla sua persona rilevanti lesioni per trauma toracico con plurime fratture e pneuma torace del polmone sinistro con una malattia guaribile in giorni 140.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato prospettando tre motivi di ricorso.
Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione della legge penale con riferimento all'art.71 comma 4 lett.a) n.l in relazione agli art.2 comma 1 lett.e) e 299 del D.Lgs.81/2008 con particolare riferimento agli obblighi assegnati e comunque assunti dal dipendente che era preposto allo svolgimento delle operazioni tramite la scala con elevatore, con conseguente esonero del datore di lavoro, in ragione della posizione di garanzia rivestita di caposquadra e pertanto il soggetto tenuto a verificare, in sede esecutiva, il rispetto alla normativa antinfortunistica e delle istruzioni di uso e di manutenzione della macchina impiegata. In particolare rappresentava come fosse stato accertato, sulla base di emergenze testimoniali, che le lavorazioni tramite piattaforma elevatrice risultavano coordinate e dirette dal caposquadra S.S che svolgeva nella specie il ruolo di preposto alle lavorazioni, tenuto a verificare che la macchina fosse predisposta ed utilizzata in conformità alle regole che ne disciplinavano l'esercizio e in conformità alle istruzioni di uso che, tra l'altro inibivano il sollevamento del braccio tramite comandi manuali.
Egli era pertanto tenuto, in ossequio al principio di effettività declinato dall'art.299 D.Lgs.81/2008, a operare sul mezzo e a sovraintendere alle operazioni di trasbordo tramite l'elevatore, pure a prescindere dalla ricorrenza di una delega formale, in quanto il caposquadra aveva assunto di fatto la posizione di garanzia di preposto alle lavorazioni, con relativa assunzione di responsabilità relativamente all'area di rischio governata ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.e) D.Lgs.81/2008; il S.S era infatti in possesso di una formazione specialistica e qualificata per la gestione dell'autoscala ed era stato chiamato a organizzare il lavoro della squadra in occasione delle operazioni che avevano dato luogo all'infortunio; egli invece si era sottratto ai propri compiti disponendo che fosse il dipendente, poi infortunatosi, a operare con i comandi dell'elevatore.
3.1 Con una seconda articolazione denuncia erronea applicazione della legge con riferimento all'art.4 letta) n.2 del D.Lgs.81/2008 in relazione agli art.19 e 299 del suddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Anche in relazione all'obbligo concernente l'esigenza di assicurare al lavoratore la conoscenza delle istruzioni d'uso e di manutenzione della macchina, il ricorrente denuncia la mancata valutazione delle omissioni del preposto, ai sensi dell'art.19 cit., nel fornire coerenti informazioni ai lavoratori sugli specifici rischi correlati alla lavorazione in esame e informare il datore di lavoro della impossibilità di utilizzare la pulsantiera mobile dell'elevatore per essere scariche le batterie, laddove il S.S avrebbe dovuto inibire l'utilizzo della piattaforma con modalità non consentite, non potendo il datore di lavoro essere a conoscenza delle singole disfunzioni operative ovvero prevedere l'abnormità della condotta del preposto che aveva disatteso gli obblighi di protezione e di informazione che allo stesso competevano.
3.2 Con una terza articolazione deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.73 comma 5 D.Lgs.81/2008 laddove l'obbligo di riservare l'utilizzazione di attrezzature a soggetti che posseggano conoscenze e responsabilità particolari per il loro impiego, pure previsto dall'art.71 comma 7 lett.a) D.Lgs.81/2008 deve essere coordinato con la disposizione prevista dal successivo art.73 che designa una specifica conferenza per individuare le attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione mentre la corte distrettuale, pure non avendo adeguati riferimenti documentali per inferire che la piattaforma in oggetto necessitasse di un operatore in possesso di specifiche abilitazioni o capacità, nondimeno aveva utilizzato la norma di cui alla contestazione per inferire, in maniera illogica, che le caratteristiche tecniche della macchina elevatrice richiedevano un operatore abilitato.
 

 

Diritto





1 I primi due motivi tesi a denunciare violazione di legge per non avere la Corte di Appello escluso la responsabilità del datore di lavoro, nell'ambito di organizzazione complessa, in presenza di soggetto preposto al controllo della sicurezza nelle attività di installazione ed utilizzazione della piattaforma elevatrice utilizzata dall'impresa per l'attività di trasloco di immobili, e in ragione del fatto abnorme dello stesso preposto incaricato, che aveva delegato ad altro dipendente la movimentazione della macchina in maniera difforme dalla istruzioni di uso, risultano infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto il ricorrente richiama la carenza dell'elemento soggettivo in capo al datore di lavoro o comunque l'interruzione del rapporto causale in presenza di condotte autonome riconducibili alla distribuzione di compiti prepositurali nell'ambito di una organizzazione aziendale complessa.
2. Quanto alla titolarità della posizione di garanzia non sussiste alcun dubbio sul fatto che C.A. abbia rivestito al momento dell'infortunio la qualifica formale di datore di lavoro in qualità di legale rappresentante della ditta che aveva preso in noleggio la piattaforma elevatrice, utilizzata dal dipendente infortunato e che pertanto fossero primariamente rivolte al C.A. le disposizioni del T.U. sulla sicurezza del lavoro concernenti il rispetto delle modalità di impiego della macchina elevatrice in conformità alle istruzioni di uso, la verifica della presenza del manuale di uso del mezzo e una adeguata formazione e informazione del personale chiamato all'attività di trasloco per mezzo della piattaforma elevatrice. Egli era infatti il soggetto che costituiva la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell'azienda e al quale competeva l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e a assicurare la sicurezza e l'adozione di misure di prevenzione sul luogo di lavoro (sez.4, 1.2.2017, Ottavi, Rv. 269133; 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335) e predisporre il conseguente documento di valutazione.
3. Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947). Nessun formale atto di delega era stato conferito al dipendente S.S, che fungeva esclusivamente da caposquadra e pertanto era investito di una posizione di garanzia limitata a fornire prescrizioni in sede esecutiva e a vigilare sull'attività degli altri componenti, ma nessun obbligo aveva assunto in ordine alla formazione e all'addestramento del personale e alla verifica di conformità e di adeguatezza del macchinario impiegato, che era stato preso a noleggio da altra impresa, e alla verifica della presenza del manuale di uso e di manutenzione.
4. Appare pertanto evidente che manca nella specie qualsiasi elemento da cui inferire la presenza dei requisiti essenziali per consentire un trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, facendo totalmente difetto l'ambito circoscritto, o ben definito, delle competenze trasferite e il potere di spesa del delegato vertendosi semmai nello svolgimento di fatto di funzioni di preposto che, se del caso determinano non già un trasferimento di funzione, con esonero della responsabilità a favore del delegante (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168 6.2.2007, PG in proc.Chirafisi Rv.236278; n.24908 del 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335). ma semmai l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, sulla base del principio di effettività richiamato dall'art. 299 d.Lgs. n. 81/2008 (sez.4, 28.2.2014 Consol, RV. 259224, 18.12.2012 Marigioli RV. 226339, 9.2.2012 Pezzo RV. 253850; n.31863 del 10 Aprile 2019, Agazzi Alessandro, Rv.276586; n.22606 del 4 Aprile 2017, Minguzzi, Rv.269973), non sfuggendo alla sfera di garanzia del datore di lavoro i settori pure presidiati da alternative posizioni di garanzia quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo afferenti l'utilizzazione di macchinari ad elevata pericolosità (sez.4, 4.4.2017, Minguzzi, Rv.269972), ovvero inosservanze concernenti la formazione e informazione del personale impiegato (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168; n.22147 del 11 Febbraio 2016, Morini, Rv.266859).
5. Destituite di fondamento pertanto sono le argomentazioni del ricorrente tese a evidenziare profili di colpa nell'attività del capo squadra, di cui si assume una prepositura di fatto, nel non avere correttamente operato o vigilato nel corso delle lavorazioni, atteso che l'eventuale accoglimento delle prospettazioni difensive varrebbero ad aggiungere una ulteriore figura di garanzia, ma certamente non ad escludere la responsabilità del datore in relazione ad obblighi di verifica delle attrezzature prese in uso e di verifica delle capacità di impiego da parte delle maestranze, previo svolgimento della indispensabile attività di formazione, addestramento e informazione degli operai individuati come manovratori della piattaforma.
6. Il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile atteso che la regola cautelare disattesa risulta volta ad assicurare una adeguata formazione del personale in relazione alla utilizzazione di macchine dalle caratteristiche complesse; la piattaforma con braccio allungabile costituiva uno strumento di lavoro che necessitava di specifica abilitazione all'impiego o comunque di un'adeguata procedura di formazione ed addestramento, formazione ed addestramento non assicurati al lavoratore infortunato; era poi fondamentale che l'impiego fosse conforme alle istruzioni di uso e alle prescrizioni fornite dal datore di lavoro, laddove nella specie il mezzo era mancante di manuale di istruzioni e di manutenzione e risultava essere stato utilizzato in modo difforme rispetto a quanto in essi prescritto (e cioè operando con i comandi manuali dalla base della macchina) e quindi in modo estremamente pericoloso, con ciò evidenziandosi a maggiore ragione l'imperizia e l'assenza di formazione del lavoratore assegnato a detta mansione.
6.1 In ogni caso vale il principio ripetutamente ribadito dal S.C. che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, anche qualora imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, Rv. 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; n.32507 del 16 Aprile 2019, Romano Anna, Rv. 276797; n.35858 del 14 Settembre 2021, Tamellini Giacomo, Rv. 281855).

7. I motivi di ricorso vanno pertanto rigettati. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2022