Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 31 luglio 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Governance del settore
Integrale applicazione della contrattazione.
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Enti bilaterali.
Semplificazione amministrativa.
Buoni vacanza.
Aziende ricettive - alloggio.
Ristorazione collettiva - appalti.
Attività in concessione.
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Inscindibilità delle norme contrattuali.
Titolo II - Relazioni sindacali
Pari opportunità.
Secondo livello di contrattazione.
Nuovo statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale (EBT).
Modifiche allo statuto dell'EBN unitario del settore Turismo.
Sostegno al reddito.
• Dichiarazione a verbale.
Regolamenti per la disciplina del sostegno al reddito.
• Dichiarazione a verbale.
Armonizzazione e unificazione.
Finanziamento degli Enti bilaterali del settore Turismo.
Dirigenti sindacali.
Permessi sindacali.
Elezioni delle RSU.
Titolo III - Classificazione del personale
Valorizzazione della professionalità.
Aziende alberghiere.
Sale Bingo.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Apprendistato.
Lavoro a tempo parziale.
Terziarizzazioni.
Lavoratori stranieri.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Distribuzione dell'orario di lavoro.
Lavoro straordinario.
Modalità di godimento del riposo settimanale.
Rinvio alla contrattazione integrativa.
Ricongiungimento familiare.
Diritto allo studio.
Quadri.
• Quadrifor
• Indennità di funzione
Titolo VI - Trattamento economico
Paga base nazionale.
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.
Carenza contrattuale.
Indennità speciale mense
Welfare contrattuale.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche.
Part-time post-partum.
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata.
  Indennità di vacanza contrattuale (IVC) - Norma transitoria.
Titolo X - Aziende alberghiere
Porti turistici.
• Premio di risultato
• Chiarimento a verbale.
• Locali aziendali
• Divieto di concorrenza
Titolo XII - Pubblici esercizi
Protocollo appalti.
Allegati
Concessioni.
Enti bilaterali
Statuto tipo Ente bilaterale territoriale Turismo.
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Natura.
Art. 3 - Durata.
Art. 4 - Sede.
Art. 5 - Soci e beneficiari
Art. 6 - Scopi.
Art. 7 - Finanziamento.
Art. 8 - Organi dell'EBT.
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Presidente.
Art. 13 - Il Vice Presidente.
Art. 14 - Il Comitato direttivo.
Art. 15 - Poteri del Comitato Direttivo.
Art. 16 - Riunioni del Comitato direttivo.
Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci.
Art. 18 - Il Patrimonio dell'EBT.
Art. 19 - Gestione dell'EBT.
Art. 20 - Bilancio dell'EBT.
Art. 21 - Liquidazione dell'EBT.
Art. 22 - Modifiche statutarie.
Art. 23 - Controversie.
Art. 24 - Disposizioni finali.
Art. 10 Statuto EBN Turismo.
Art. 10 - Assemblea.
Regolamento tipo EBT Turismo.
• Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
o Finalità del Fondo.
o Alimentazione del Fondo.
o Destinazione del Fondo.
o Accesso al Fondo.
Regolamento Ente bilaterale nazionale turismo (EBNT)
• Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
o Finalità del Fondo.
o Alimentazione del Fondo.
o Destinazione del Fondo.
o Accesso al Fondo.
Vitto e alloggio
Accordo di armonizzazione
Assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore turismo
Protocollo sul rinnovo contrattuale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 31 luglio 2007

Il giorno 31 luglio 2007 tra Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet con la partecipazione di Confesercenti e Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil visto il Protocollo interconfederale 23.7.93 e il CCNL Turismo 22.7.03 si è stipulata la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Premessa
Integrale applicazione della contrattazione.
Le parti stipulanti il presente CCNL ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie), nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative e al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296/06 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tale via, le Parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di 'dumping', ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali.
[...]
Le Parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso affrontare tale problematica sviluppando le seguenti azioni:
[...]
-affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l'offerta formativa destinata ai lavoratori interessati al fenomeno della stagionalità;
-istituzione di una speciale Commissione paritetica per lo studio dei problemi connessi alla stagionalità dell'attività turistica e l'individuazione di soluzioni specifiche da proporre alle parti stipulanti;
-individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa previdenziale e di sostegno al reddito;
[...]

Ristorazione collettiva - appalti.
Le Parti,
considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di Effat (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo e affini) e Ferco (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/00, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito, nel ritenere necessario e urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
(a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (Anci, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
(b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
(c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
(d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
(e) prevedere, in caso di ATI Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
(f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente Protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), D.lgs. 17.3.95 n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.

Attività in concessione.
Le Parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantirei livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Inscindibilità delle norme contrattuali.

Art. ____
1) Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore Turismo e il relativo personale dipendente.
2) Il presente CCNL, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.
3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. _______ (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
[...]
5) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]

Titolo II - Relazioni sindacali
Pari opportunità.

L'art. 7, CCNL Turismo 22.7.03, è sostituito dal seguente:
Art. ____
1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo (EBNT) è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
(a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/ reinserimento;
(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8.3.00 n. 53;
(e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 10.4.91 n. 125 e dai Fondi comunitari preposti;
(f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di 'mobbing' nel sistema delle relazioni di lavoro;
(g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
(h) raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e diffondendo le buone pratiche;
(i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
(l) ricevere dalle RSA copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/91.
3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Nuovo statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale (EBT).
È allegato al presente accordo il nuovo statuto tipo dell'EBT del settore Turismo.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le Parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.

Modifiche allo statuto dell'EBN unitario del settore Turismo.
È allegato al presente Accordo il nuovo art. 10 dello Statuto dell'EBN Unitario del settore Turismo.

Armonizzazione e unificazione.
Dopo l'art. 19, CCNL Turismo 22.7.03, è inserita la seguente dichiarazione:
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate alla armonizzazione e unificazione degli EBT entro la vigenza del CCNL Turismo.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Apprendistato.

Il Capo I, Titolo IV, CCNL Turismo 22.7.03, è sostituito dal seguente:
Capo I - Disciplina dell'apprendistato
Premessa

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. ___ - Tipologie di apprendistato.
[...]

Art. ___ - Durata.
[...]

Art. ___ - Numero di apprendisti.
[...]

Art. ___ - Obblighi del datore di lavoro.
1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
(a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
(b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
(c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[...]

Art. ___ - Obblighi dell'apprendista.
1) L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. ___ - Retribuzione.
[...]

Art. ___ - Formazione.
1) L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
4) La contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività.

Articolo ___
1) La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A), B), 1), il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.

Articolo ___
1) Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
2) Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti "disciplina del rapporto di lavoro" e "sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell'ambito del progetto "Verso il 2000" e del progetto "Giotto".
3) Con riferimento a quanto disposto dal comma 1), ai sensi dell'art. 49, comma 5), D.lgs. 10.9.03 n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
- tutor con formazione e competenze adeguate;
- docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico-professionale;
- esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol;
- impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall'EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche.

Art. ___ - Conformità.
1) Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'EBT il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
2) Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le regioni e le province autonome al fine di garantire uniformità nel recepimento delle linee guida dettate dal presente accordo in materia di apprendistato.

Art. ___ - Apprendistato in cicli stagionali.
[...]

Articolo ___
1) Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
[...]

Articolo ___
1) Sono abrogati gli artt. 161, 196, 197, 251, 252, 296, 297, 393 e 415, CCNL Turismo 22.7.03.

Art. ___ - Clausola di salvaguardia.
1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del D.lgs. n. 276/03.

Art. ___ - Norma transitoria.
[...]

Terziarizzazioni.
Dopo il Capo IX è inserito il seguente:
Capo X - Appalto di servizi
Articolo ___

1) L'azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1).
3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento della unicità contrattuale, nonché il trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1). Oltre tale periodo le Parti riprenderanno la propria libertà d'azione.

Lavoratori stranieri.
Dopo il Capo X è inserito il seguente:
Capo XI - Lavoratori stranieri
Articolo ___

1) Le Parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dalla occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
[...]

Articolo ___
[...]

Articolo ___
[...]

Titolo V - Rapporto di lavoro
Distribuzione dell'orario di lavoro.

Dopo il comma 7), art. 104, CCNL Turismo 22.7.03, è inserito il seguente:
8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di 2 settimane, applicabile per 1 volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 1 ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art. 100, CCNL Turismo 22.7.03 e successive modifiche e integrazioni.

Lavoro straordinario.
Il comma 2), art. 111, CCNL Turismo 22.7.03, è sostituito dal seguente:
2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.

Modalità di godimento del riposo settimanale.
Dopo l'art. 115, CCNL Turismo 22.7.03, è aggiunto il seguente:
Art. ___ - Riposo settimanale - Norma transitoria.
1) Le Parti, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 10 e 13, CCNL Turismo 22.7.03, convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. 8.4.03 n. 66, nelle seguenti eccezioni:
- al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- al fine di rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
2) Nelle ipotesi elencate al comma precedente il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di 1 settimana, purché la durata complessiva di esso ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione integrativa, corrisponda a non meno di 1 giornata per ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
3) Le Parti convengono, in via transitoria, che in attesa della stipula degli accordi integrativi di cui al comma 1), il numero di riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di 1 settimana è pari a 5 o al più ampio numero stabilito dalla contrattazione integrativa.
4) Le disposizioni di cui al comma 3) producono effetti fino alla scadenza del vigente CCNL.
5) Qualora non confermate dalla contrattazione di cui al comma 1), tale norma perderà efficacia e decadrà in assenza dei requisiti di ultravigenza.

Rinvio alla contrattazione integrativa.
Dopo l'art. 122, CCNL Turismo 22.7.03, è aggiunto il seguente:
Articolo ___
1) È affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche.

Dopo l'art. 165, CCNL Turismo 22.7.03, è inserito il seguente:
Articolo ___
1) Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita presso l'Azienda USL territorialmente competente.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Protocollo appalti.

Fiepet e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, considerato:
- il Protocollo d'intesa inserito nel CCNL Turismo 22.1.99,
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di Effat (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo e affini) e Ferco (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles il 24 e 25 gennaio 2006,
- l'avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 22.7.03,
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/00, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito,
- che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi,
- che la legge Finanziaria 2002 prevede l'obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), D.lgs. 17.3.95 n. 157, dando la prevalenza all'elemento qualità riferito all'offerta di prodotti alimentari "dop", "igp" e biologici, hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
- favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
- garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal CCNL Turismo stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario e urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
- l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (Anci, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
- l'adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di Inps, Inail, Asl e conseguente rilascio di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- prevedere, in caso di ATI Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici.
Le Parti si impegnano inoltre a richiedere l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), D.lgs. 17.3.95 n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo all'esclusione delle offerte anomale.
Le Parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.

Allegati
Enti bilaterali
Statuto tipo Ente bilaterale territoriale Turismo.
Le Parti concordano di modificare come segue lo Statuto tipo degli EBT del Turismo.
Gli Enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.

Art. 1 - Costituzione.
1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 19, CCNL Turismo 22.7.03 e successive modifiche e integrazioni e dall'accordo territoriale del ________ è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo di seguito denominato EBT.

Art. 6 - Scopi.
1) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2) A tal fine l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
(a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[...]
(d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
(e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'EBNT, con la rete degli EBT e con il Sistema informativo lavoro;
(f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
(g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
(h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi paritetici;
(i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'EBNT e i Fondi competenti;
(l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
a tal fine, l'Osservatorio:
- programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato, nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'EBNT;
(m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
[...]
(o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l'EBT potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.
5) L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.