Ministero della Salute
Decreto 13 gennaio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
G.U. 18 febbraio 2022, n. 41

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;
Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;
Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua metà, da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità»;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», in attuazione della citata legge n. 3 del 2018;
Considerato che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;
Preso atto che, nonostante la proroga all'originario termine per la presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;
Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 2, della legge del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della salute la nomina dei singoli rappresentanti;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021 (rep. atti n. 256/CSR);
 

Decreta:

Art. 1
Istituzione

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».
 

Art. 2
Composizione

1. L'Osservatorio è composto da:
otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della giustizia;
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari italiani;
un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani;
un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi;
un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;
un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;
un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi;
un rappresentante FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;
un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;
un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti;
un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici ospedalieri;
un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;
un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;
un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica;
un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;
un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici dirigenti;
un rappresentante Federazione CISL Medici;
un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;
un rappresentante UIL FPL;
un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti;
un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità;
un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica;
un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;
un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica;
un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e sanità;
un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche;
un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti;
un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani;
un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale;
un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei;
un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati europei;
un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina generale;
un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici italiani;
un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani;
un rappresentante CISL medici;
un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri;
un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia;
un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri - Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;
un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria;
un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali;
un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;
un rappresentante FEDERSANITÀ - Confederazione Federsanità ANCI regionali.
2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l'Osservatorio è composto da:
un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;
un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
 

Art. 3
Compiti e funzionamento

1. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta.
3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività.
 

Art. 4
Durata

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.
 

Art. 5
Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2022
 

Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 286