Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 17 febbraio 2022
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: PMI-Artigianato, Tessili, Chimica
Fonte: filctemcgil.it/

Sommario:

  Parte generale
Premessa
Nuovo Art. 4 Decorrenza e durata
Art. __ Diritto alle prestazioni della bilateralità
Sezione Tessile- Abbigliamento- Calzaturiero
Sistema informativo - Osservatorio Nazionale
Art. 10 (Sistema informativo - Osservatorio nazionale tessile per i settori rappresentati)
Art. __ (Lavoro esterno- Politiche di reshoring)
Art. __ (Regime di orario a tempo parziale)
Nuovo Articolo - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 32 (Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
Art. 48 (Permessi, assenze ed aspettative)
Art. 53 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. __ (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)- Parte Operai, Intermedi,
  Art. __ (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)- Parte impiegati e quadri
Sezione Tessile-Abbigliamento- Calzaturiero - Classificazione del personale
Sezione Chimica/Ceramica

(Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Classificazione del personale
Art. __ (Classificazione del personale)
Art. __ (Trasferta)
Art. __ (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio) (Normativa comune a tutti i settori)
Art. __ (Permessi ed assenze) (Normativa comune a tutti i settori)
Settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco
Nuovo Articolo - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Parte economica
Tabelle retributive

CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria Moda - Chimica ceramica - Decorazione piastrelle in terzo fuoco
Ipotesi di Accordo per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori addetti:
• Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento- Moda- Calzature-Pelli e cuoio- Occhiali- Giocattoli- Penne, spazzole e pennelli;
• Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
• Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.


Roma, 17 febbraio 2022 tra le Associazioni Datoriali Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, si è convenuto sulla seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL indicato in epigrafe.

Parte generale
(a valere per tutti i settori)
Premessa
In applicazione dell’accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Art. __ Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a Cgil, Cisl e Uil si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Sezione Tessile- Abbigliamento- Calzaturiero
Sistema informativo - Osservatorio Nazionale
Art. 10 (Sistema informativo - Osservatorio nazionale tessile per i settori rappresentati)

In coda all’art. 10 inserire la seguente “Dichiarazione a verbale”:
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Nazionale verranno individuate soluzioni da proporre alle Parti Sociali per la valorizzazione dell’allegato documento denominato “Politiche per lo sviluppo del Settore Moda” condiviso tra Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Casartigiani e Claai, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil nel mese di aprile 2021, che costituisce parte integrante del presente CCNL.

Art. __ (Lavoro esterno- Politiche di reshoring)
Omissis
Le aziende committenti lavorazioni a terzi e/o appalti inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché l'applicazione delle leggi dello Stato sul lavoro.
(Omissis)

Art. __ (Regime di orario a tempo parziale)
(Omissis)
In particolare le aziende, entro il limite complessivo del 9%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1 ° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
(Omissis)

Nuovo Articolo - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre confermano che il contratto di lavoro a tempo determinato contribuisce a migliorare la competitività delle imprese dei settori interessati, salvaguardando le esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'azienda informerà annualmente la RSU o in sua assenza le OO.SS. territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulle dimensioni quantitative del ricorso ai contratti di lavoro di cui al presente articolo e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione dovranno ricevere un'informazione e una formazione sufficienti ed adeguate alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, o al livello regionale, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti la suddetta percentuale è elevata al 35% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell’impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge n. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 30% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…]
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato e in somministrazione si applica il principio di non discriminazione di cui alla normativa vigente.
[…]
Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato
Oltre alle ipotesi previste dalla 1. a) e b) dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015 ai sensi della 1) b-bis vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinati:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Nota a Verbale
Qualora intervengano successive modifiche o integrazioni a livello legislativo le Parti si incontreranno prontamente al fine di adeguare il testo contrattuale alle sopravvenute disposizioni.

Art. 32 (Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
(Omissis)
In questo modo le ore prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 104 ore annue, elevabili con accordo sindacale sino a 112 ore complessive, saranno recuperai in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati supero, del 20% per le successive.
(Omissis)

Sezione Chimica/Ceramica
(Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato) - (Normativa comune a tutti i settori)

Ai fini dell'attuazione delle previsioni di legge le parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 35% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge n. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…]
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto. L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
[…]
Durata massima – Deroghe [...]
Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato
Oltre alle ipotesi previste dalla I. a) e b) dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015 ai sensi della 1) b-bis vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinati:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Nota a Verbale
Qualora intervengano successive modifiche o integrazioni a livello legislativo le Parti si incontreranno prontamente al fine di adeguare il testo contrattuale alle sopravvenute disposizioni.
Durata massima – Deroghe […]

Art. __ (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio) (Normativa comune a tutti i settori)
A. Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità/paternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
I periodi di assenza dal lavoro sono stabiliti dal D.Lgs. n. 151/2001.
Per quanto concerne i congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 e dalle relative disposizioni attuative restano fermi i termini di preavviso per la richiesta di godimento dei predetti congedi così come disciplinato dalle norme di legge.
[…]
Una volta concluso il periodo di astensione facoltativa "post-partum", la lavoratrice potrà richiedere una aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
[…]
Le Imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, promuoveranno l'assunzione di iniziative per facilitare in caso di necessità il reinserimento produttivo delle lavoratrici/lavoratori a seguito di assenza per maternità/paternità o per fruizione di congedi parentali, attraverso percorsi formativi/informativi che saranno individuati a livello nazionale.

Settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco
Nuovo Articolo - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

Il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre confermano che il contratto di lavoro a tempo determinato contribuisce a migliorare la competitività delle imprese dei settori interessati, salvaguardando le esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'azienda informerà annualmente la RSU o in sua assenza le OO.SS. territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulle dimensioni quantitative del ricorso ai contratti di lavoro di cui al presente articolo e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
[…]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione dovranno ricevere un'informazione e una formazione sufficienti ed adeguate alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, o al livello regionale, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nel l'attività ordinaria del l'impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge n. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
[…]
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all’assenza.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull’occupazione.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
[…]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato e in somministrazione si applica il principio di non discriminazione di cui alla normativa vigente.
[…]
Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato
Oltre alle ipotesi previste dalla 1. a) e b) dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015 ai sensi della 1) b-bis vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinati:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale organico in forza per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Nota a Verbale
Qualora intervengano successive modifiche o integrazioni a livello legislativo le Parti si incontreranno prontamente al fine di adeguare il testo contrattuale alle sopravvenute disposizioni.