Tipologia: CCNL
Data firma: 10 febbraio 2022
Validità: 10.02.2022 - 09.02.2025
Parti: Anisa e Confsal, Confsal-Vigili del fuoco
Settori: Servizi, Sorveglianza antincendio
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Art. 2 (Informativa a livello nazionale)
Art. 3 (Ente bilaterale)
Art. 4 (Osservatorio sui lavori pubblici)
Art. 5 (Contrattazione di secondo livello)
Art. 6 (Unica unità produttiva)
Art. 7 (Diritto di assemblea)
Art. 8 (Permessi per i dirigenti sindacali)
Art. 9 (Contributi associativi sindacali)
Art. 10 (Composizione delle controversie collettive e procedure di raffreddamento)
Art. 11 (Sciopero virtuale)
Art. 12 (Composizione delle controversie individuali)
Art. 13 (Assunzione)
Art. 14 (Periodo di prova)
Art. 15 (Classificazione del personale)
Art. 16 (Orario di lavoro)
Art. 17 (Lavoro straordinario)
Art. 18 (Orario effemeridiale per il personale addetto a servizi di sorveglianza antincendio aeroportuale ed eliportuale)
Art. 19 (Banca ore)
Art. 20 (Riposo settimanale)
Art. 21 (Lavoro a turni)
Art. 22 (Festività)
Art. 23 (Ferie)

 

Art. 24 (Permessi per decessi e gravi infermità e congedo per motivi familiari)
Art. 25 (Diritto allo studio)
Art. 26 (Congedo matrimoniale)
Art. 27 (Malattia)
Art. 28 (Trattamento economico di malattia)
Art. 29 (Infortunio)
Art. 30 (Trasferimenti)
Art. 31 Trasferta (Trasferte e missioni)
Art. 32 (Part-time)
Art. 33 (Apprendistato professionalizzante)
Art. 34 (Lavoro a tempo determinato)
Art. 35 (Retribuzione)
Art. 36 (Tabella retributiva)
Art. 37 (Indennità quadri)
Art. 38 (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 39 (Tredicesima e quattordicesima mensilità)
Art. 40 (Codice disciplinare)
Art. 41 (Doveri dei lavoratori)
Art. 42 (Sanzioni disciplinari)
Art. 43 (Preavviso)
Art. 44 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 45 (Decorrenza del presente contratto)
Art. 46 (Rinnovo)
Art. 47 (Tabelle ministeriali)
Allegato A Piani di formazione per apprendisti


Contratto collettivo nazionale per il settore sorveglianza antincendio

Il giorno 10 febbraio 2022, in Roma, tra Anisa, Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio […] e Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], e Confsal, Vigili del fuoco Sindacato autonomo vigili del fuoco […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il settore Sorveglianza Antincendio

Premessa
Obiettivo delle Parti stipulanti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.
In particolare, le Parti stipulanti intendono:
1. considerata la specialità del settore della sorveglianza e prevenzione antincendio, che involge rilevanti interessi a tutela non solo delle integrità di beni pubblici e privarti ma anche dell'incolumità pubblica e privata, nonché considerate la professionalità specifica delle imprese che operano in detto settore, e l'elevata formazione che devono possedere i lavoratori adibiti allo svolgimento delle relative mansioni, sovente da esplicare nell'ambito di appalti pubblici, le parti intendono:
2. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle imprese e delle loro relative maestranze;
3. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle imprese e dei loro lavoratori, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria, stimolando un'armonica collaborazione;
4. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi dei propri rispettivi iscritti;
5. favorire il raggiungimento di accordi per la regolamentazione delle relazioni industriali che interessano la contrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle imprese e dei lavoratori.
Il presente CCNL che è di durata triennale, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Le Parti stipulanti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 e ss.mm.ii. (cd. Collegato Lavoro), la Riforma del Mercato del Lavoro (L.n.92/2012 e ss.mm.ii) nonché le recenti modifiche intervenute con la L.n.78/2014 e con L.n.183/2014 ed i connessi decreti attuativi.
Le Parti stipulanti intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono come il presente CCNL debba essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dall'Accordo Interconfederale del 28/06/2011 e dall'art. 8 della L.n. 148/2011 e ss.mm.ii.
Le OO.SS. stipulanti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2° livello conclusi in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stipulanti affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le OO.SS stipulanti si impegnano, altresì, ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di denuncia di eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" o cosiddetto "grigio" e allo sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.

Art. 1 (Sfera di applicazione)
Il presente contratto si applica alle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell'Allegato X del D.M. del Ministero dell'interno di data 10 marzo 1998 e s.m.i.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, si considera "esercizio di servizi antincendio" anche l'offerta di servizi integrati a condizione che tra i servizi offerti vi sia
anche la vigilanza antincendio.
Vengono elencati qui di seguito, esemplificativamente, i luoghi dove vengono svolte le attività, per le quali l'erogazione dei servizi sopra citati, prevede l'impiego di personale inquadrato nel presente contratto:
- industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- infrastrutture ferroviarie;
- infrastrutture autostradali e stradali;
- infrastrutture metropolitane;
- infrastrutture aeroportuali;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- impianti sportivi/palestre e strutture fieristiche;
- attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale;
- terminal petroliferi o gassificatori;
- attività riferita alla tutela ambientale - prevenzione e sorveglianza sia terrestre che marittima.
- centrali elettriche;
- centrali nucleari;
- strutture private;
- gallerie;
- eliporti di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'interno 26 novembre 2007, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni);
- elisuperfici al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni) utilizzate per servizi di emergenza medica svolta con elicotteri (servizio HEMS);
- elisuperfici destinate a servizio di trasporto pubblico passeggeri (TPP) al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'interno n. 238/2007 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 e s.m.i.);
- elisuperfici utilizzate per attività aereoscolastica al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'interno n. 238/2007 e s.s.m.i.), decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 e s.m.i.);
- elisuperfici ad uso privato;
- aeroporti minori (legge 23 dicembre 1980, n. 930 e s.m.i.);
- aviosuperfici (legge 23 dicembre 1980, n. 930 e s.s.m.i. e D.M. infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006 e s.m.i.);
- aviosuperfici adibite ad uso privato (legge 23 dicembre 1980, n. 930 e s.s.m.i. e D.M. infrastrutture e trasporti 1° febbraio 2006 e s.m.i.).

Art. 2 (Informativa a livello nazionale)
Anisa fornirà annualmente, entro il primo semestre di ogni anno, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto, informazioni riepilogative dei dati forniti dai propri associati relativamente:
a) all'andamento dell'occupazione nel settore;
b) alle conseguenze di eventuali modifiche legislative e/o regolamentari (per tali intendendosi anche modificazione delle normative tecniche emesse dagli Organismi a ciò preposti, quali, ad esempio, il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ICAO e l'ENAC, rilevanti per le condizioni lavorative degli addetti).

Art. 3 (Ente bilaterale)
Le parti convengono di istituire un Ente bilaterale al quale saranno affidati compiti di indirizzo/progettazione/programmazione e promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di competenze. In particolare, ma non esaustivamente, tale Ente costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività che le parti stipulanti individueranno in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale, e a tal fine attuerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ogni iniziativa rivolta a:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, ed in particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuovere incontri periodici ed accordi di collaborazione con il Ministero dell’interno ed in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per definire programmi e linee guida sulla formazione professione dei lavoratori;
c) certificare la formazione svolta;
d) promuovere, progettare e/o gestire iniziative in materia di formazione di base e continua e formazione e riqualificazione professionale;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi territoriali, nazionali e/o comunitari, ispirati e finanziati dai fondi strutturali e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) sviluppare studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro;
g) individuare fonti di finanziamento pubbliche e private volte alla formazione in tema di sicurezza e formazione incendi;
h) per promuovere iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti a processi di ristrutturazione, di riorganizzazione anche negli eventi di crisi aziendale che comportino la cessione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro o l’intervento di ammortizzatori sociali;
i) realizzare misure comprese nella regolazione del mercato del lavoro, di cui alla L. n. 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., e in particolare quelle di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ogni attività di specifico riferimento da effettuare anche per mezzo dei "fondi di solidarietà bilaterali" e di "solidarietà bilaterali alternativi" di cui all'articolo 3 della legge citata;
l) promuovere la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
m) sviluppare e sostenere azioni inerenti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 52 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e al sostegno delle attività degli organismi paritetici, appositamente costituito presso l'Inail;
n) provvedere al sostegno, anche attraverso azioni formative, alle pari opportunità mediante interventi tesi a favorire le donne secondo quanto disposto dalla Legge 125/91 e ss.mm.ii., nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e il loro reinserimento dopo l'interruzione per maternità;
o) promuovere ogni forma di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro anche per consentire il loro accesso alla formazione continua;
p) incentivare studi e ricerche con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione in termini di sostegno al sistema produttivo e in coerenza alle dinamiche di mercato nonché monitorare l'andamento delle procedure ad evidenza pubblica delle gare d'appalto, aventi ad oggetto il servizio integrativo antincendio, la fornitura di impianti, materiali e servizi.
I componenti dell'Ente bilaterale saranno in numero paritetico tra le parti firmatarie del presente CCNL nel massimo di dieci unità complessive.

Art. 4 (Osservatorio sui lavori pubblici)
È convenuta l'istituzione di un Osservatorio sui lavori pubblici che si prefigge, tra l'altro, l'intento di monitorare l'andamento delle procedure ad evidenza pubblica delle gare d'appalto, aventi ad oggetto il servizio integrativo antincendio. I componenti dell'Osservatorio saranno in numero paritetico tra le parti firmatarie del presente CCNL nel massimo di sei unità complessive.
L’Osservatorio opererà in collaborazione con l’Ente paritetico allorché questo verrà istituito.
Nello specifico l'Osservatorio monitorerà costantemente la reale applicazione del presente CCNL da parte delle imprese tutte, nonché la capienza effettiva economica delle somme poste a base d'asta dagli enti, in sede di pubblicazione di dette gare d'appalto, affinché sia data piena applicazione ai lavoratori dei dettami contrattuali qui contenuti.
La sede dell'Osservatorio è fissata presso la sede legale dell'Anisa e la Presidenza dell'organismo paritetico è di competenza datoriale.

Art. 5 (Contrattazione di secondo livello)
Gli accordi di secondo livello avranno, di norma, durata triennale. È data facoltà di prevedere clausole di rinnovo tacito degli accordi di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello potrà svilupparsi sulle seguenti materie:
a) turnazioni giornaliere, settimanali e mensili, distribuzione dell'orario di lavoro e genericamente su ogni aspetto dell'erario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003;
b) tutela della salute dei lavoratori;
c) premi di produzione e retribuzione variabile legata alla produttività;
d) eventuali indennità legate alle particolarità di determinati servizi;
e) trasferte e missioni.

Art. 6 (Unica unità produttiva)
Ferme le disposizioni di cui all'art. 35, L. n. 300 del 20 maggio 1970, al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, si conviene che a livello aziendale potranno essere definiti, mediante apposito accordo da raggiungersi tra le parti firmatarie del presente CCNL, ambiti territoriali da considerarsi come un'unica unità produttiva (U.U.P.) a condizione che all'interno dell'ambito considerato siano impegnati almeno 15 lavoratori dipendenti dalla medesima impresa ed operanti nel settore dei servizi integrativi antincendio, con esclusione dal computo, pertanto, dei lavoratori impegnati nell'esecuzione di servizi non riconducibili alla sorveglianza antincendio.
Ove venga raggiunto l'accordo circa la definizione delle U.U.P. gli ambiti verranno considerati facenti parte della medesima unità produttiva ad ogni effetto di legge.

Art. 7 (Diritto di assemblea)
Ferme restando le disposizioni della L. n. 300/1970 in materia di assemblea:
a) la richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di almeno 48 ore;
b) negli accordi istitutivi la U.P.P., dovrà essere anche regolamentato l'esercizio del diritto di assemblea.

Art. 13 (Assunzione)
[…]
All'atto dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
c) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalle autorità competenti in medicina del lavoro;
[…]
h) attestati relativi a precedenti periodi formativi presso enti o aziende (se posseduti);
[…]

Art. 16 (Orario di lavoro)
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali medie.
L'orario di lavoro ordinario mensile è pari a 173 ore.
È considerato lavoro straordinario il lavoro eccedente la 173a ora mensile di lavoro, il lavoro reso oltre tale limite sarà remunerato con le maggiorazioni di cui all'art. 17 (lavoro straordinario).

Art. 17 (Lavoro straordinario)
È considerato lavoro straordinario quello reso oltre la 173a ora mensile.
[…]
L'azienda potrà richiedere l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un ammontare complessivo annuo di 400 ore, fatte salve oggettive e documentate situazioni di impedimento del lavoratore. Il limite è incrementato rispetto alla previsione legislativa in ragione della natura discontinua delle prestazioni di sorveglianza, e della difficoltà di sostituire personale generalmente provvisto di abilitazioni.
Oltre tale limite e nel rispetto dei limiti di legge, lo straordinario potrà essere effettuato solo con il consenso del lavoratore interessato.
[…]
La presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli da A a C, da considerarsi personale adibito a mansioni direttive.

Art. 18 (Orario effemeridiale per il personale addetto a servizi di sorveglianza antincendio aeroportuale ed eliportuale)
Per "orario effemeridiale" si intende un orario di lavoro giornaliero di durata variabile nel corso dell'anno in funzione del variare dell'ora del sorgere e del tramontare del sole e cioè del periodo in cui è consentito il volo c.d. diurno degli aeromobili, altrimenti detto H-IOTA.
Si conviene che:
a) la verifica del rispetto della durata media dell'erario settimanale, pari a 40 ore, verrà effettuata avendo a riferimento il periodo di un anno solare da calcolarsi dal solstizio invernale di un anno sino al solstizio invernale dell'anno successivo;
b) le parti si danno atto che le mansioni svolte dal personale di sorveglianza antincendio e servizi integrativi, hanno carattere discontinuo e comportano periodi di attesa;
c) in deroga all'art. 7, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il riposo minimo, tra una prestazione lavorativa ed un'altra, dovrà essere, nelle singole giornate, pari alla durata della notte meno un'ora. La durata della notte viene determinata sulla base delle effemeridi territoriali. Le parti riconoscono che, in ragione della variabilità della durata del giorno, le maggiori prestazioni necessarie nel periodo estivo sono naturalmente compensate nel periodo invernale, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003;
d) è data facoltà alle aziende di fissare il godimento del riposo settimanale in giorni diversi dalla domenica. I primi tre giorni del periodo sottocitato di riposo di dieci giorni continuativi, saranno convenzionalmente considerati quali giorni equiparati ai riposi settimanali;
e) ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 66/2003, è data facoltà alle aziende che adottino l'orario effemeridiale di derogare, previa condivisione del lavoratore, alla cadenza ogni sette giorni del riposo settimanale, a condizione che il lavoro sia organizzato secondo il turno 20 gg + 10 gg. Per turno 20 gg + 10 gg si intende la prestazione di 20 giornate continuative di lavoro, seguite da 10 giornate consecutive di inattività e riposo.

Art. 19 (Banca ore)
È data facoltà alle parti del contratto individuale di accordarsi per derogare al normale meccanismo di remunerazione del lavoro straordinario mensile oltre la 173° ora e contestualmente istituire una banca delle ore che compensi le ore di lavoro eccedenti la 173a ora mensile con un equivalente numero di ore di riposo compensativo.
In tal caso le ore eccedenti nel mese individuato potranno venir utilizzate nei tre mesi successivi in forma di permesso giornaliero corrispondente all’orario di avvio in servizio adottato. Tale permesso dovrà venir richiesto con almeno cinque giorni di anticipo.
Per le ore a credito così maturate non è dovuta alcuna maggiorazione. In tale ipotesi il numero delle ore di eccedenza ed accantonamento non potrà superare le 20 mensili.

Art. 20 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale coinciderà di regola con la giornata di domenica.
Il riposo settimanale potrà essere fruito in giorni diversi allorché ciò derivi dalla tipologia del servizio svolta dal lavoratore.
Ove al lavoratore venga richiesto di effettuare una prestazione lavorativa nei giorni prefissati per il riposo settimanale, fermo il diritto al godimento di riposo compensativo, le ore di lavoro prestato saranno remunerate con una maggiorazione […]
Resta ferma la circostanza che il riposo settimanale si intende regolarmente goduto (e non sarà dovuta alcuna maggiorazione) in qualsiasi caso risulti rispettata la fruizione di due giornate di riposo ogni 14 giorni.

Art. 21 (Lavoro a turni)
[…]
Il lavoratore turnista a fine turno, qualora per motivi non programmabili non dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro finché l'azienda non avrà provveduto all'invio di un sostituto entro e non oltre due ore dalla fine del turno precedentemente effettuato. Dette ore verranno retribuite secondo quanto previsto all'art. 15 (lavoro straordinario).
È comunque possibile derogare, alla cadenza legale del riposo settimanale, a condizione che il lavoro sia organizzato secondo il turno 20 giorni + 10 giorni Per turno 20 giorni + 10 giorni si intende la prestazione di 20 giornate continuative di lavoro, seguite da 10 giornate consecutive di inattività e riposo.
È consentita qualsiasi turnazione, anche non continua ed avvicendata, che rispetti l’art. 9 del D.Lgs. 66/03 nella vigente formulazione (1 giorno di riposo ogni 7, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni).

Art. 33 (Apprendistato professionalizzante)
L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli da F a C.
1) Assunzione
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Saranno indicati il livello di inquadramento iniziale e finale, la durata, ed il piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro
2) Limiti di età
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa entro le età anagrafiche previste dalla legge vigente pro tempore.
3) Periodo di prova […]
4) Durata
Il rapporto di apprendistato ha in ogni caso durata triennale.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni, il periodo di apprendistato potrà essere prolungato di comune accordo tra le Parti per un periodo congruo laddove tale assenza avesse comportato l’impossibilità di completare il percorso formativo programmato.
5) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato con mansioni identiche, effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Il periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini della dimostrazione dell'attività svolta.
6) Formazione
a) La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
b) In difetto di specifica regolamentazione regionale la quantità di ore di formazione formale sarà comunque pari a 120 ore complessive (salve le riduzioni in ragione dei titoli di studio posseduti), sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale, e potrà essere interna o esterna all’azienda.
In tale ambito è individuata, quale formazione di base e trasversale, quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata, di norma, all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
c) i profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove del caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili;
d) la formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo o diversa modalità di documentazione ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato;
e) la formazione pratica avviene adibendo l'apprendista allo svolgimento delle mansioni proprie del livello di inquadramento che verrà acquisito alla fine dell'apprendistato, anche - ove possibile - con brevi spostamenti di reparto (es. ospedaliero/elisuperficiario/autostradale, ecc.) onde consentire all’apprendista di apprendere competenze plurisettoriale; in questa evenienza la funzione di tutoraggio sarà temporaneamente a carico di lavoratore esperto in forza al nuovo reparto, in grado di effettuare un valido affiancamento on the job.
f) la formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale;
g) ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo, si terrà conto di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali;
h) il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale, i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia;
i) è, inoltre, data facoltà alle imprese di attivare sistemi di formazione "e-learning" tramite sistemi di videoconferenza o sistemi generici di apprendimento on-line;
j) le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo;
k) per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
7) Trattamento economico […]
8) Trattamento normativo
Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
È ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.
9) Malattia […]
10) Percentuale di conferma […]

Art. 34 (Lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, e fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura di detta tipologia contrattuale, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
[…]

Art. 40 (Codice disciplinare)
Le disposizioni degli articoli della Parte VII di questo contratto, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
L'affissione per estratto del presente contratto e dei regolamenti aziendali, ove esistenti, assolve l'onere di pubblicità di cui all'art. 7, L. n. 300/1970.
Considerata tuttavia la difficoltà di disporre di strutture ove provvedere all’affissione (es. appalti labour intensive polverizzati), è tuttavia ammessa, in via equipollente, anche la consegna del codice disciplinare in forma scritta con sottoscrizione per prova di ricezione.

Art. 41 (Doveri dei lavoratori)
I lavoratori hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le direttive aziendali e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici.
[…]
È fatto divieto di bere bevande alcoliche o fumare durante il servizio di sorveglianza antincendio.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali, dei beni di tutto quanto è a lui affidato rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente notificato al lavoratore.
[…]

Art. 42 (Sanzioni disciplinari)
La violazione dei doveri da parte dei dipendenti comporterà l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, impregiudicato il risarcimento dei danni eventualmente cagionati:
- rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
- rimprovero scritto, per mancanze di modesta gravità;
- multa non eccedente le quattro ore di retribuzione tabellare;
- sospensione dall'impiego e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 10;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento in tronco per giusta causa.
Il provvedimento della multa si applica esemplificativamente:
a) al lavoratore che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
b) al lavoratore che non indossi correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI);
c) al lavoratore che non segnali immediatamente eventuali irregolarità o problematiche relative al servizio;
d) al lavoratore recidivo in mancanze già sanzionate con il rimprovero scritto;
e) al lavoratore che ritardi l'inizio del servizio sino a 5 minuti;
f) al lavoratore che fumi o beva alcolici durante l'effettuazione di servizio antincendio.
Il provvedimento della sospensione si applica esemplificativamente:
a) al lavoratore che ritardi l'inizio del servizio sino a 20 minuti se ciò non ha determinato ritardi nella prestazione di assistenza e/o soccorso a persone ammalate e/o infortunate;
b) al lavoratore che trascenda, proferendo espressioni volgari e/o ingiuriose con colleghi, in un alterco litigioso con altri lavoratori operanti nel medesimo ambito e/o con il pubblico;
c) al lavoratore che non indossi affatto i DPI ovvero sia recidivo nello scorretto utilizzo degli stessi; al lavoratore che violi le procedure di sicurezza;
d) al lavoratore che sia recidivo in mancanze già sanzionate con la multa
e) interruzione dei giri di ronda o dei controlli periodici, protratta per almeno 30 minuti.
Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica a gravi mancanze disciplinari quali esemplificativamente:
a) ritardo nell'inizio del servizio oltre 20 minuti;
b) ritardo nell'inizio del servizio che abbia comportato un ritardo nella prestazione di assistenza sanitaria e/o soccorso a persone fisiche;
c) alterco litigioso seguito dalle vie di fatto con colleghi;
d) abbandono del posto di lavoro senza aver atteso il collega per il cambio turno;
e) riscontrato evidente stato di ebbrezza durante l'espletamento del servizio.
f) al lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali/aree ove vige espressamente il divieto di fumo con specifica finalità antincendio ovvero dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel presente articolo, quando siano stati comminati negli ultimi due anni, due provvedimenti di sospensione dall'impiego e dalla retribuzione;
h) recidiva specifica, anche in presenza di un solo provvedimento sanzionato nel biennio che precede l'evento, nell'ipotesi di cui alla lett. e dell'ipotesi di sospensione
Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica ai casi più gravi quali:
a) abbandono ingiustificato del servizio ovvero interruzione del servizio da parte del lavoratore addetto a mansioni di prevenzione e/o sorveglianza antincendio, per cause imputabili al lavoratore; si considerano rientranti nella presente ipotesi i casi di volontaria irreperibilità protratta (30 minuti e più) anche sullo stesso posto di lavoro rispetto alle chiamate d’emergenza, con qualsiasi strumento attuate
b) fatti giustificanti il licenziamento con preavviso quanto compiuti da lavoratori che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti;
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f) danneggiamento volontario a materiale o attrezzature dell'azienda.
In caso di condotte del lavoratore potenzialmente idonee ad integrare il provvedimento del licenziamento con o senza preavviso ai sensi del presente articolo, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato.
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