Tipologia: CCNL
Data firma: 1° febbraio 2022
Validità: 01.02.2022 - 31.12.2024
Parti: Unimpresa, Uniap e Confail
Settori: Servizi, Soccorso e assistenza stradale
Fonte: cnel

Sommario:

 

Titolo I - Relazioni Industriali
Premessa
Art. 1 - Relazioni Industriali - Livello nazionale - Livello territoriale - Istituti per la produttività
Art. 2 - Terziarizzazioni
Art. 3 - Sfera di applicazione
Art. 4 - Durata e scadenza
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 6 - Fondo Interprofessionale Fonditalia - Formazione continua
Art. 7 - Diritto alla formazione del RLS
Art. 8 - Fondo assistenza sanitaria -MBA Mutua Unimpresa
Art. 9 - Fondo di previdenza complementare -MBA Mutua Unimpresa
Art. 10 - Ente Bilaterale
Art. 11 - Contributi Associativi per Assistenza Contrattuale - Unicoasco
Art. 12 - Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato
Art. 13 - Cambiamento di mansioni
Art. 14 - Pari opportunità
Art. 15 - Molestie sessuali
Art. 16 - Mobbing
Art. 17 - Diritti sindacali
Titolo II - Il Mercato del Lavoro - gli Istituti
Art. 18 - Tempo determinato
Art. 19 - Limiti quantitativi
Art. 20 - Diritto di precedenza
Art. 21 - Contratti di inserimento
Art. 22 - Lavoro stagionale
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale - Lavoro ripartito
Art. 24 - Telelavoro - Lavoro agile (smart working)
Titolo III - Somministrazione di Lavoro
Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Art. 26 - Contratti di Collaborazione
Titolo IV - Apprendistato e Apprendistato professionalizzante
Art. 27 - Apprendistato - Proporzione Numerica - Limite di età - Piano Formativo - Periodo di Prova -Trattamento Normativo
Art. 28 - Livelli di inquadramento e trattamento economico
Art. 29 - Malattia
Art. 30 - Referente per l'apprendistato
Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 32 - Doveri dell'apprendista
Art. 33 - Apprendistato professionalizzante
Art. 34 - Durata dell'apprendistato e contenuti
Art. 35 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 36 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 37- Deroghe - Fondo Assistenza Sanitaria - Fonditalia
Titolo V - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Art. 38 - Assunzione
Art. 39 - Periodo di prova
Art. 40 - Orario di lavoro - Riposo Giornaliero - Durata massima dell'orario di lavoro
Art. 41 - Accordo individuale dell'orario di lavoro flessibile
Art. 42 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 43 - Lavoratori discontinui
Art. 44 - lavoratori minori di 18 anni di età
Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 46- Lavoro ordinario notturno
Art. 47 - Riposo settimanale
Art. 48 - Festività

 

Titolo VI - Malattie e Infortunio
Art. 49 - Obblighi del lavoratore
Art. 50 - Trattamento economico di malattia
Art. 51- Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 52 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 53 - Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità
Art. 54 - Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità
Art. 55 - Gravidanza e puerperio
Titolo VII - Ferie e Congedi
Art. 56 - Ferie
Art. 57 - Richiamo alle armi
Art. 58 - Permessi ed aspettative non retribuiti - Permessi brevi - Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari - Obbligo di forma scritta per le richiese di aspettativa e congedo parentale - Norma di non onerosità per l'azienda
Art. 59 - permessi retribuiti
Art. 60 - Congedi retribuiti - Funzioni pubbliche elettive
Art. 61 - Permessi retribuiti straordinari per grave infermità
Art. 62 - Permessi per lutto o per calamità naturali
Art. 63 - Congedo matrimoniale
Art. 64 - Sostegno della maternità e paternità
Art. 65 - Diritto allo studio
Titolo VIII - Classificazione del personale
Art. 66- Quadri - Formazione aggiornamento - Assegnazione della qualifica - polizza assicurativa - Orario - Trasferimento dei Quadri.
Art. 67 - Livelli
Art. 68 - Scatti di Anzianità
Art. 69 - Formazione di Anzianità - Premessa - Curriculum di anzianità - Crediti Formativi - Modalità della formazione - Contenuti formativi
Art. 70 - Reperibilità
Art. 71 - Riposo giornaliero
Art. 72 - Missioni, Trasferimenti e Disposizioni
Titolo IX - Trattamento Economico
Art. 73 - Normale Retribuzione
Art. 74 - Retribuzione di fatto
Art. 75 - Retribuzione mensile
Art. 76 - Quota giornaliera
Art. 77 - Quota oraria
Art. 78 - Retribuzione nazionale conglobata
Art. 79 - Tredicesima mensilità
Art. 80 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Titolo X - Appalti
Art. 81 - Inventario
Art. 82 - Divise e Attrezzi
Art. 83 - Assistenza Legale
Art. 84 - Risarcimento danni
Art. 85 - Ritiro patente di guida
Titolo XI - Doveri del Personale e norme disciplinari
Art. 86 - Obblighi del lavoratore
Art. 87 - Sanzioni disciplinari
Titolo XII - Preavviso - Dimissioni
Art. 88 - Termini del preavviso
Art. 89 - indennità sostitutiva del preavviso
Art. 90 - Dimissioni
Titolo XIII - Trattamento di fine rapporto
Art. 91 - Trattamento di fine rapporto
Art. 92 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate

Il giorno 01 febbraio 2022 in Roma presso la sede di Unimpresa Nazionale, Via Pietro Cavallini 24, a conclusione delle trattative avviate il 6 agosto 2021 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Uniap con sede legale in Roma, Via Nomentana 873, […] e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, composto da 13 titoli, 92 articoli.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

Titolo I - Relazioni Industriali - Diritti sindacali e di associazione
Premessa

[…] Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[…]
Diritti sindacali e di associazione
Le aziende aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano più di 15 dipendenti, riconosceranno ai componenti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge del 20.05.70 n.300 e da quanto indicato nel Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti e parte integrante al presente CCNL consultabile sul sito: www.ebinpmi.it.
Le aziende, aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano meno di 16 dipendenti, garantiranno:
• ai lavoratori 10 ore annue per partecipazione alle assemblee;
• alle RSA Territoriali/RSU Territoriali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
[…]
La RSA è titolata ad incontrarsi con la Direzione aziendale per la discussione inerente le problematiche relative a:
• distribuzione del CCNL;
• indumenti di lavoro;
• programmazione dei periodi di ferie;
• eventuale funzionamento della mensa aziendale;
• problematiche che insorgono all'interno dell'azienda e che hanno ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di secondo livello.
Assemblea
L'assemblea si svolgerà, di norma, al di fuori dei locali dell’azienda, ma in presenza di locali idonei, anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti, in applicazione a quanto disposto dalla legge 20.5.70 n. 300.
Contributi Sindacali
[…]
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per Io svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Art. 1 - Relazioni Industriali - Livello nazionale - Livello territoriale - Istituti per la produttività.
Livello nazionale
Le aziende per il tramite della Federazione nazionale di categoria informeranno le Organizzazioni Sindacali con cadenza annuale su:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni.
Nel corso dell'anno potrà essere effettuato per il tramite dell’Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc., ne sarà data preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali.
Allorché venissero poste in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Federazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali.
Livello Territoriale
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le Parti sindacali firmatarie del presente CCNL e la direzione aziendale associata ad Unimpresa. La contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA/RSU con semplice comunicazione scritta alla controparte. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del Sindacato cui gli stessi appartengono. In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
a) Territoriale:
1. rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
2. determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
3. articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale anche in forma E- Learning;
6. casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
[…]
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità", potranno essere formalizzati a livello regionale, provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme dì flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
[…]
6. organizzazione delle ferie;
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
12. Formazione 4.0.
[…]
14. Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare;
• compensi per clausole elastiche e flessibili;
[…]
• lavoro a turno;
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
• lavoro notturno;
[…]

Art. 2 - Terziarizzazioni
L’azienda che intenda avviare processi di terziarizzazione o esternalizzazione che riguardano attività gestite dall’impresa mediante proprio personale, è tenuta a convocare preventivamente la RSA al fine di informarla su tutti i temi inerenti il processo di terziarizzazione o esternalizzazione stesso anche coinvolgendo le organizzazioni provinciali e/o regionali e/o nazionali.

Art. 3 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate quali: trasporto autoveicoli; intervento sul luogo dell’incidente; ripristino della viabilità con annessa eventuale pulizia della sede stradale; gestione dei depositi giudiziari e della relativa amministrazione; gestione delle autorimesse, noleggio, riparazione e demolizione di autoveicoli o comunque denominati e della loro amministrazione; infortunistica stradale.

Art. 7 - Diritto alla formazione del RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i..
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori dell'organismo Bilaterale Nazionale - EBINPMI le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN EBINPMI e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore a disposizione.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. Ietterai) -"Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., le riunioni periodiche, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Art. 14 - Pari opportunità
Nel quadro delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, le Parti adottano tutte le opportunità per realizzare attività di promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.

Art. 15 - Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi della legislazione vigente.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Art. 16 - Mobbing
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.

Titolo II - Il Mercato del Lavoro - Gli Istituti
Art. 18 - Tempo determinato

È consentita l'assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato così come previsto dalle vigenti leggi e disposizioni. […]

Art. 19 - Limiti quantitativi
Il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva è il seguente:
Base di Computo   n. Contratti a T.D.
        0-4                 4
        5-9                 5
        10-20             6
        Oltre 20         25%
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Gli accordi integrativi aziendali possono modificare le misure indicate al comma uno, nonché e individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Sono esenti dai predetti limiti quantitativi i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività; Tali contratti saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente il 12 mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo aziendale e/o territoriale sottoscritto dalle parti firmatarie del presente CCNL.

Art. 21 - Contratti di inserimento
[…]
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
[…]
- per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
[…]
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, da erogare durante l'orario di lavoro, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di "e-learning" in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
[…]

Art. 23 - Lavoro a tempo parziale - Lavoro ripartito
[…]
Tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si dà la precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata dalla Commissione medica del Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. È fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
[…]

Art. 24 - Telelavoro - Lavoro agile (smart working)
Le Parti convengono di applicare quanto previsto dall’Accordo Interconfederale dell'11 maggio 2020.
Il telelavoro e il Lavoro Agile, laddove possibile, costituiscono una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Definizione
Le Parti, in relazione a quanto definito dall'inquadramento giuridico, distinguono in: 
• Telelavoro autonomo: il lavoratore svolge una prestazione personale a distanza, per conto di un committente, senza vincolo di subordinazione e in maniera completamente autonoma utilizzando propri strumenti informatici.
• Telelavoro parasubordinato: il lavoratore presta, a favore di un committente, la propria opera continuamente e in modo coordinato organizzando però autonomamente il lavoro. La P.A. non contempla questa modalità di telelavoro.
• Telelavoro subordinato: il lavoratore è assoggettato al controllo e alle direttive del datore di lavoro, il quale decide sull'hardware da impiegare, il software da installare, gli orari di lavoro, il tipo di collegamento telematico, le procedure da seguire. Il telelavoro subordinato è l’unica modalità attualmente regolata con norme legislative (P.A.) o con Accordi (imprese private).
Il telelavoro è disciplinato, unicamente per i contratti di lavoro subordinato, distintamente sia per il settore pubblico che per quello privato.
Tipologia del Telelavoro
In base al luogo in cui si svolge la prestazione, il telelavoro è così classificato:
1. Telelavoro a domicilio (home office):
a) Il lavoratore (teleworker) dispone presso la propria abitazione di un ambiente attrezzato tecnologicamente per svolgere in modo efficace e autonomo la prestazione lavorativa. La postazione di telelavoro, generalmente, è installata e collaudata a spese del datore di lavoro.
2. Telelavoro mobile (working out):
b) Il lavoro viene svolto in luoghi diversi (sede dei clienti, abitazione, albergo ecc.) avvalendosi dell'uso di personal computer, telefono cellulare, fax ecc.
3. Telelavoro remotizzato (telecentri/telecottage):
c) Il lavoro viene effettuato in "strutture satelliti", lontane dalle sedi centrali, dotate delle tecnologie ICT più recenti. Queste strutture possono essere utilizzate contemporaneamente anche da più imprese, sia private che pubbliche.
4. Telelavoro office to office:
d) Il lavoratore opera in un ufficio tradizionale, ma fa parte di un gruppo di lavoro (workgroup) sparso nel mondo, i cui membri interagiscono tra loro tramite internet o tecniche groupware.
5. Teleimpresa (distance work enterprise):
e) L'impresa (virtuale) opera esclusivamente, o prevalentemente, in rete offrendo i suoi prodotti o i suoi servizi in qualsiasi parte del mondo.
Tipologia di orario di lavoro del Telelavoro.
1. Telelavoro a tempo pieno: il lavoro si svolge ad orario completo on line;
2. Telelavoro parziale (o alternato): il lavoro viene svolto quotidianamente (o settimanalmente) parte a domicilio o in struttura decentrata e parte in azienda;
3. Telelavoro discontinuo: riguarda soprattutto i dirigenti che possono decidere quando e dove lavorare.
Lavoro Agile o Smart Working
Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico la Legge 22 maggio 2017, n. 81 Capo II articolo 18 e seguenti, distingue il Lavoro Agile in:
• Lavoro Agile subordinato pubblico e privato. Lavoratore che mediante accordo organizza il lavoro per obiettivi, fasi o cicli di lavoro senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Definizione di Lavoro Agile
1. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa entro i limiti di orario di lavoro previsti dal presente CCNL.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. L'accordo, relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, gli strumenti da utilizzare, i tempi di riposo e di lavoro, la disconnessione del lavoratore. L’accordo può essere a tempo termine o indeterminato. In entrambi i casi il recesso non può avvenire, con un preavviso inferiore ai 15 giorni.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSU/RSA, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
10) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
11) il lavoratore può richiedere l'accesso al telelavoro o lavoro agile per cause di salute, di propria sicurezza, (Mobbing, molestie sessuali) a salvaguardia della propria incolumità o altre cause che possono ledere la salute o la sicurezza della persona, il datore di lavoro in tali casi e, ove possibile, può concedere l'accesso al telelavoro o smart working.
12) In tutti i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore o lavoratore agile le informazioni relative alla Direttiva 91/533/CEE, la specificità del lavoro da svolgere, la durata, se a tempo pieno o parziale considerando che le ore di lavoro sono quelle previste dal presente CCNL, i tempi di pausa o distacco dai sistemi informatici, il/i giorni in cui il lavoratore è a disposizione nella sede di lavoro nei casi di contratto a tempo pieno, la consegna dell'hardware, del software inclusi antivirus, password, webcam e tutti gli altri dispositivi ritenuti idonei dal datore di lavoro per garantire la sicurezza dei dati aziendali e della protezione alla privacy del lavoratore.
Diritti collettivi
I telelavoratori o smart worker hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda incluso il premio di produzione. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
I telelavoratori o smart worker sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro o dello smart working conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Retribuzione
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente CCNL il telelavoratore o smart workers fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal presente CCNL, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro o del lavoro agile, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
In ogni caso il datore di lavoro deve fare riferimento al CCNL per tutti gli altri istituti contrattuali, incluso il premio di produzione, che non possono in alcun modo o caso essere peggiorativi rispetto ai lavoratori in sede aziendale.
Particolari indennità
Il Datore di lavoro nell'accordo scritto per l’accesso al telelavoro o allo smart working del lavoratore, deve comprendere anche un rimborso per il consumo di energia elettrica e del collegamento internet che deve essere proporzionale all’effettivo consumo che sopporta il lavoratore, nel caso di Home office, per le sole ore di lavoro, inclusa la pausa - disconnessione, previste dal contratto collettivo di riferimento e dall'eventuale contratto aziendale.
Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore = salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore o dello smart worker.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.
Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell’organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso di Lavoro Agile, il lavoratore comunica anticipatamente al datore il/i luogo/luoghi esterni all'azienda dove svolgerà il lavoro assegnato.
Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare via email al telelavoratore copia del presente CCNL, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Il datore di lavoro provvede anche ad una forma di assicurazione contro danni accidentali dei beni aziendali messi a disposizione.
Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex artt. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dallo smart worker per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore o lo smart worker in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Il telelavoratore o lo smart worker è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito:
a) ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, eoe.;
b) alle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita nell'accordo scritto in conformità di quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia di costi.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore o lo smart worker non facciano uso di strumenti propri.
3. Ove il telelavoro o lo smart working venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla proporzionale compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi al collegamento internet, al consumo elettrico presunto e ad un buono parto giornaliero.
4. Il datore di lavoro fornisce il telelavoratore o smart worker dei supporti tecnici e software necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore o smart worker.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore o smart worker dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore o smart worker avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
8. Il lavoratore, nei casi previsti dal precedente comma 7, potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal presente CCNL.
Verifica dell'attività lavorativa
Il datore di lavoro o suo incaricato, attraverso lo strumento della webcam, ha diritto alla periodica verifica dell’andamento del lavoro assegnato al telelavoratore o allo smart worker alle medesime condizioni di verifica che il datore di lavoro farebbe con un lavoratore di pari mansione in presenza nei locali aziendali.
Allo stesso modo di cui al precedente comma, il telelavoratore o smart worker ha diritto a dialogare con il Responsabile preposto per qualsiasi chiarimento inerente il lavoro a cui è stato assegnato.
Nell'accordo scritto va indicato il responsabile aziendale che può procedere alla verifica e all'assistenza.
Allo stesso modo, nell'accordo scritto va indicato il Rappresentante Sindacale Aziendale o Rappresentante Sindacale Unitario o il Rappresentante Sindacale Provinciale e il Rappresentante per la Sicurezza. In questo caso il telelavoratore o smart worker può collegarsi col proprio rappresentante sindacale o Rappresentante per la Sicurezza solo durante la pausa- disconnessione.
La webcam o strumento similare comunque idoneo a riconoscerne il volto, deve essere posizionato, in accordo col datore di lavoro o suo incaricato, in modo che sia visibile il volto del lavoratore.
La verifica da parte del datore di lavoro o suo incaricato, deve essere accompagnato da un codice di identificazione e da un conta-tempo diverso da quello della pausa-disconnessione e da altre cause impellenti che possono accorrere al lavoratore costringendolo alla disconnessione temporanea. Il conta - tempo va comunque sempre previsto. Gli strumenti informatici devono consentire tale operazione.
Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente CCNL.
Comunicazione dell’Accordo
L'azienda dovrà entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione ad EBIN.PMI per i soli fini statistici sull'estensione dell'applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell'accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato ad EBIN.PMI che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle Istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo III - Somministrazione di Lavoro
Art. 25 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n.81/2015, i prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione al tempo determinato non potranno superare il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In ogni caso, i lavoratori complessivamente in somministrazione a tempo determinato o a tempo indeterminato non potranno superare la misura del 25% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per quanto non espressamente previste valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 26 - Contratti di Collaborazione
Le parti ritengono di disciplinare all'interno del presente CCNL, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008 [?], la possibilità per le aziende in ragione del particolare esigenze organizzative e produttive di utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative per specifiche attività che, per le loro caratteristiche, sono compatibili anche con modalità di svolgimento del lavoro in forma autonoma. Tale regolamentazione sarà oggetto di specifico accordo che costituirà parte integrante del presente CCNL.

Titolo IV - Apprendistato e Apprendistato professionalizzante
Art. 27 - Apprendistato - Proporzione Numerica - Limite di età - Piano Formativo - Periodo di Prova -Trattamento Normativo

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La OO.SS. firmatarie del presente CCNL e le organizzazioni datoriali, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal D.lgs. 81/15 dalla L. 196/97 e dal D.lgs. 276/03, e dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 1 marzo 2017, riconoscono nell'istituto dell’apprendistato uno strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
a). apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato alta formazione e ricerca.
Proporzione Numerica
Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss. del Dlgs n. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze, non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. II datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Limite di età
Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il diploma di istruzione secondaria superiore il certificato di specializzazione tecnica superiore per i giovani che abbiano compiuto 15 anni fino al compimento del 25 esimo anno di età.
Piano Formativo
Il datore di lavoro deve specificare il piano formativo individuale anche tenendo conto dei contenuti formativi per ciascun profilo professionale. E facoltà delle parti sottoporre il contratto di apprendistato e l'allegato piano formativo dell'apprendista all'apposita Commissione di Certificazione istituita presso l'ente bilaterale nazionale EBIN.PMI al fine di acquisire la validazione del percorso formativo adottato. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle varie tipologie di contratto di apprendistato, le aziende invieranno comunicazione dell’attivazione dei contratti di apprendistato all'ente bilaterale EBIN.PMI.
Periodo di Prova […]
Trattamento Normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà un trattamento economico non inferiore all'80% della prestazione ferme restando le ore di formazione le durate previste.

Art. 28 - Livelli di inquadramento e trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 30 - Referente per l’apprendistato
Per la concreta realizzazione del programma formativo e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, il programma deve essere seguito dal referente per l'apprendistato interno o esterno che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa. Nel caso di referente interno è il titolare dell'impresa stessa o da un socio ovvero da un familiare coadiuvante è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista. In caso di referente esterno l'azienda può avvalersi, per l'erogazione della formazione virgola di una struttura esterna. Quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. Al fine del riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione saranno computate presso il nuovo datore di lavoro ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi purché la formazione e l'addestramento si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorsa tra un periodo formativo e l'altro una interruzione superiore ad un anno.

Art. 31 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o far impartire nella propria azienda all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) Non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) Consentire all'apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale nel rispetto delle previsioni di legge;
e) Accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) Ottemperare a quanto previsto al successivo articolo 32 e seguenti.

Art. 32 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) Seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questa incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali di legge;
e) L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 33 - Apprendistato professionalizzante
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente articolo non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere fino a 5 contratti di apprendistato.

Art. 34 - Durata dell'apprendistato e contenuti
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello   Durata
    II         36
    III        36
    IV        36
    V         36
    VI        24
Contenuti
I requisiti per la formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella. E in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste negli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]

Art. 35 - Modalità di erogazione della formazione
La formazione può essere eseguita in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning: in tal caso l'attività di accompagnamento può essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell’azienda, la stessa dovrà essere in condizioni di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo assicurandone lo svolgimento in ambienti idonei come indicato nel piano formativo.

Titolo V - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Art. 38 - Assunzione

[…] L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge. […]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 40 - Orario di lavoro - Riposo Giornaliero - Durata massima dell’orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. 
Riposo Giornaliero
Ai sensi del Dlgs. N. 66/2003, fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al livello aziendale.
Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
• reperibilità e cambio turno;
• interventi di ripristino della funzionalità della rete stradale, degli eventuali veicoli e delle attrezzature;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività anche straordinarie;
• aziende o reparti di esse che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alla 11 ore anche a seguito di specifiche esigenze organizzative connesse alla logistica ed ai trasporti per il ricevimento nei depositi aziendali dei veicoli in genere;
• inventari, bilanci e adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
Nelle ipotesi di cui sopra, anche al fine di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le Parti convengono che la garanzia minima di riposo continuativo di almeno 8 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.
Durata massima dell’orario di lavoro
Ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro, in ogni caso, non può superare le 48 ore nell'arco di 7 giorni, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi ai sensi del 3° e 4° comma del Dlgs n. 66/2003. Tale periodo, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Dlgs n.66/2003, è elevato a 12 mesi in caso di:
• esigenze relative all'organizzazione di manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse;
• necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;
• punte di intense attività non ricorrenti derivate da richieste di mercato.

Art. 41 - Accordo individuale dell’orario di lavoro flessibile
Il datore di lavoro in luogo della flessibilità di cui al precedente capoverso potrà concordare con il singolo lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro o successivamente delle prestazioni di ore aggiuntive con superamento dell'orario normale di lavoro. Al lavoratore vengono riconosciuti riposi compensativi in pari misura. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale di lavoro, al lavoratore è riconosciuta la sola maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'articolo 45.

Art. 42 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Fatto salvo quanto previsto in sede di contrattazione aziendale in materia di orario di lavoro per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell’azienda, quest'ultima, attraverso un accordo scritto tra le Parti, potrà configurare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite delle 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui sopra, l’azienda riconoscerà, ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riduzione di ore lavorative. Per una sua completa applicazione, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori coinvolti percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale si nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario contrattuale. Le eventuali variazioni, dovranno essere comunicate per iscritto ai lavoratori interessati con un preavviso minimo di almeno 15 giorni.

Art. 43 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di: custode e Addetto al piazzale, è fissata in 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Art. 44 - Lavoratori minori di 18 anni di età
L'orario di lavoro per i lavoratori minori di 18 anni di età non potrà comunque superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Fermo restando che il normale orario di lavoro è fissato dal presente CCNL, è facoltà dell'azienda di richiedere prestazioni straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue. Lo straordinario è obbligatorio fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarie, intendendosi quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo 40 del presente contratto, è, inoltre, ammesso nei seguenti casi:
1. casi eccezionali di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
2. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione;
3. eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, preventivamente comunicati dall'azienda alle RSA/RSU in tempo utile;
4. punte di intensa attività;
5. esigenze tecniche connesse all'assenza di altri lavoratori con diritto di conservazione del posto di lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 47 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso in caso di lavorazioni continue o esigenze tecniche, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati.

Titolo VI- Malattie e Infortunio
Art. 49 - Obblighi del lavoratore

[…] Il lavoratore ha altresì il dovere di rispettare ogni altra disposizione emanata dal datore di lavoro per il regolare il servizio interno, in quanto rientrante tra le normali attribuzioni di questi e non contrastante con le norme previste dall'interno del presente contratto e con le leggi vigenti. Tali disposizioni devono essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante comunicazione scritta o affissione all'interno di ogni unità produttiva.

Art. 52- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa.
[…]

Art. 54 - Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità
Esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica con terapie temporaneamente invalidanti di rilevante gravità accertati da una Commissione medica istituita presso l’"Azienda sanitaria locale" territorialmente competente, il diritto alla conservazione del posto viene esteso a guarigione avvenuta.
Il lavoratore affetto da malattia di rilevante gravità può astenersi dalla attività lavorativa nell'ipotesi in cui è allo stesso riconosciuta una situazione di invalidità.
In particolare due sono le tipologie di beneficio:
- quelle previste in caso di riconoscimento di una invalidità civile di cui alla L. n. 118/1971;
- quelle relative al riconoscimento in capo al lavoratore dello "status" di "handicap in situazione di gravità", regolamentato dalla L. n. 104/1992.
Nel caso in cui sia riconosciuta al lavoratore malato affetto dalle patologie di cui al 1° comma l'invalidità civile, lo stesso, può usufruire, su sua richiesta e previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica, di un congedo straordinario per cure, non superiore ai trenta giorni se l'invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. La retribuzione del congedo straordinario in parola, anche se equiparato alla condizione di malattia, è a carico del datore di lavoro e non dell'Inps.
La condizione di handicap grave, quale regolata dalla legge, n. 104/1992, deve essere richiesta dal lavoratore affetto da patologie di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciuta dalle strutture di cui al medesimo comma. Lo stato di handicap grave garantisce al lavoratore l'opportunità di godere alternativamente o di due ore al giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso, anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure. Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge n. 104/1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (M.L. circ. n. 40/2005).

Art. 55 - Gravidanza e puerperio
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Titolo VII - Ferie e Congedi
Art. 64 - Sostegno della maternità e paternità

Le parti si impegnano a dare attuazione alle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione, previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. e s.m.e.i.

Titolo VIII - Classificazione del personale
Art. 70 - Reperibilità

1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio, a fronte della richiesta di specifici interventi di soccorso stradale è quella di sopperire comunque alle esigenze non prevedibili delle imprese
2. Ove richiesto dall'azienda, il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste riconducibili al profilo di "soccorritore stradale” identificato, rispetto le diverse competenze professionali al 2°, 3° 4° e 5° livello della classificazione del personale di cui all'articolo 67 deve partecipare obbligatoriamente alle turnazioni di reperibilità che verranno predisposti dalle aziende.
In caso di giustificato impedimento che non permette al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall'azienda lo stesso deve darne immediata comunicazione al direttore responsabile. Qualora si determini quanto previsto al precedente comma, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regole informato con congruo preavviso fatti salvi i casi di forza maggiore. Nei casi di sostituzione di personale per le cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione. Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile a rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile. L'obbligo di reperibilità, di cui al precedente comma, consiste nell'impegno da parte del lavoratore di lasciare all'azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell'azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro mezz'ora la località di raccolta, di riunione o di intervento secondo le modalità definite in applicazione al successivo punto 8. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate di reperibilità, le aziende comunicheranno le modalità più idonee per contattare i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità. L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 12 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un'articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore.
3. Per intervento di reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell'azienda in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di specifici interventi di soccorso stradale ovvero di sopperire ad esigenze non prevedibili di organizzazione lavorativa aziendale.
4. Durante il normale orario di lavoro giornaliero, il lavoratore presente nella sede aziendale non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altre assenze che impedisca l'effettuazione delle prestazioni. A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
[…]

Art. 71 - Riposo giornaliero
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 40 - riposo giornaliero- del presente CCNL, le parti concordano di applicare misure atte a garantire una adeguata protezione dei lavoratori reperibili, qualora il riposo giornaliero fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati, risulti comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24 ore. In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero, fermo restando il diritto ad almeno 8 ore di riposo, da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento. A livello aziendale potranno comunque essere sempre individuate diverse modalità di recupero.

Titolo X - Appalti
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono quest'ultime, nonché il rispetto di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche nonché richiedere il documento unico di regolarità contributiva - DURC. […]

Art. 82 - Divise e Attrezzi
Il datore di lavoro è tenuto a fornire gli attrezzi, gli strumenti e le divise necessarie per l'esecuzione del lavoro. […]

Art. 84 - Risarcimento danni
Il lavoratore conducente di mezzi aziendali è responsabile degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili anche in caso di negligenza. II lavoratore conducente prima di iniziare il servizio deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi il necessario ed in caso contrario deve immediatamente darne avviso al responsabile diretto. Il lavoratore conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento inclusa la dovuta pulizia del mezzo.

Titolo XI - Doveri del Personale e norme disciplinari
Art. 86 - obblighi del lavoratore

Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti.
In particolare:
[…]
d) Deve avere cura dei locali aziendali e ha l'obbligo di conservare diligentemente gli oggetti, i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti e indumenti da lavoro affidatigli. È tenuto a partecipare durante l'orario di lavoro a tutte le attività formative previste sia dalle vigenti disposizioni contrattuali che di legge sia da quelle predisposte direttamente dall'azienda;
[…]
f) Deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuali forniti dall'azienda;
g) Deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e i regolamenti interni emanati dall'azienda in materia di sicurezza del lavoro;
h) È tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro quando le esigenze di lavoro lo richiedano;
i) È soggetto all'obbligo della reperibilità ove prevista in relazione alle esigenze di servizio;
j) Deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano stati impartiti dai superiori gerarchici e funzionali. Se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve prontamente comunicarlo al superiore che l'ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve comunque eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazioni di norme penalmente sanzionate;
k) Nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende in conformità al disposto dell'articolo 2087 del codice civile si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
l) In caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'articolo 74 quante sono le giornate di assenza, fatte Salve l'applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 87- sanzioni disciplinari;
m) Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. […]

Art. 87 - Sanzioni disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. Biasi biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. Multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione di cui all'articolo 73;
4. Sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. Licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica in via esemplificativa e non esaustiva nei confronti del lavoratore che:
• Ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
• Esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
• Non partecipi alle attività formative.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione dal servizio si applica in via esemplificative e non esaustiva nei confronti del lavoratore che:
• Arrechi danno alle cose ricevute in dotazione d'uso con dimostrata responsabilità;
• Si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• Non indossi i dispositivi protettivi obbligatori di sicurezza individuale;
• Si rifiuti di partecipare all'attività formativa;
• Commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale il provvedimento di cui al punto 5) - licenziamento disciplinare - si applica in via esemplificativa e non esaustiva per le seguenti mancanze:
[…]
• Grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 86 - obblighi del lavoratore;
• Infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione deposito vendita e trasporto;
[…]
• La recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare virgola in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione fatto salvo quanto previsto perla recidiva nei ritardi.
[…]