Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 3 febbraio 2022
Validità: quadriennale
Parti: Agenzia delle entrate - Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzia delle entrate - Riscossione
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Verbale di accordo  del giorno 3 febbraio 2022, tra Agenzia delle entrate – Riscossione e le Segreterie Nazionali Fabi, First Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che:
• con Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997 nel settore della Riscossione le Parti avevano stipulato apposita intesa in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i.;
• nel CCNL 9 aprile 2008, appendice n. 2, era stato espresso l’impegno a rivedere l’Accordo Nazionale sopra citato, per verificarne la congruità e l’attualità in relazione alle modifiche organizzative e legislative successivamente intervenute;
• il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. all’art.47, comma 5, ha previsto che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
• il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in poi RLS) è il seguente:
a) n. 1 rappresentante nelle Aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) n. 3 rappresentanti nelle Aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
c) n. 6 rappresentanti in tutte le altre Aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali Aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva;
• il medesimo articolo prevede che tali numeri minimi possano essere incrementati nella misura prevista dagli accordi collettivi.
Considerato che
la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha previsto la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;
in data 12 luglio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo per la regolamentazione e l’elezione, all’interno dell’Ente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale Accordo, di durata triennale, scaduto il 31 luglio 2020, è stato tacitamente prorogato dalle Parti;
il medesimo Accordo è stato anche recepito nel successivo CCNL 28 marzo 2018 in Appendice n. 6;
ai sensi dell’art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 “Decreto Sostegni bis”, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei tributi nella Regione Sicilia è affidato all'Agenzia delle entrate - Riscossione con il contestuale passaggio senza soluzione di continuità del proprio personale alle dipendenze di quest’ultima;
le Parti, anche in ragione dell’esigenza di individuare gli RLS che opereranno nella Regione Sicilia, le medesime intendono addivenire a un’intesa che disciplini a livello di dettaglio, tra gli altri:
o il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
o il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
o le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione;
le Parti prendono atto che le attività svolte si caratterizzano, in tutte le proprie strutture organizzative, per l’assoluta prevalenza di mansioni d’ufficio;
Premesso e considerato quanto sopra, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Decorrenza e scadenza
Il presente Accordo decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti convengono che, fermo restando quanto indicato nell’art.1, per consentire nei tempi debiti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la conseguente elezione dei medesimi, il relativo regolamento elettorale sarà redatto dalle OO.SS. e consegnato a Risorse Umane e al R.S.P.P. ai fini della verifica di congruità entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale.

Art. 2 Costituzione, numero e rappresentatività degli RLS
Sono costituite le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del citato D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i) gli RLS sono eletti dai lavoratori/lavoratrici nell’ambito delle rappresentanze sindacali in Azienda e durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
In relazione a quanto disposto dall’art. 47, comma 7, del medesimo D.Lgs., le Parti convengono che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32. I suddetti RLS saranno individuati ed eletti su base regionale.
Nel caso in cui l’RLS, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, verrà sostituito, ove presente, dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale come più avanti meglio specificato; in mancanza si provvederà con immediatezza a nuove elezioni. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
In occasione delle elezioni degli RLS viene costituito apposito “Comitato Elettorale Centrale”, cui l’Ente s’impegna a mettere a disposizione i mezzi strettamente necessari per la concreta effettuazione delle elezioni che si terranno mediante procedura di votazione elettronica tramite la intranet aziendale. Le elezioni per la designazione dell’RLS si svolgono durante il normale orario di lavoro.
La consultazione elettorale si svolge in un’unica giornata e in modo da limitare, per quanto possibile, il pregiudizio alla normale attività di lavoro.

Art. 3 Distribuzione degli RLS sul territorio
Fermo restando il numero massimo di RLS di cui al precedente art. 2, i medesimi sono così distribuiti:
Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.
Per un numero totale di n. 32 RLS.
Inoltre, al fine di garantire una presenza più efficace degli RLS sul territorio, e nell’ottica della minimizzazione dei disagi derivanti dalle esigenze di spostamento dei medesimi, le Parti convengono che, ferme restando le prerogative e le competenze degli RLS, il suddetto presidio delle aree geografiche - in linea di principio - si esplicherà secondo il criterio della maggiore contiguità territoriale tra le Unità Produttive/Sedi interessate.

Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente. In particolare:
• l’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, in accordo a quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 50, avverrà previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Delegato del Datore di Lavoro oltre che al preposto della sede interessata;
• In relazione a quanto previsto alla lettera e) del citato art. 50, in merito al ricevimento della documentazione inerente sia la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, che quella relativa “alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali” gli RLS hanno accesso alla documentazione medesima; laddove disponibile, anche in formato elettronico mediante accesso al sistema informativo in uso. Saranno a tal proposito creati apposito indirizzario mail e caselle condivise dedicate agli RRLLSS, al fine di fluidificare la comunicazione interna ed esterna degli interessati.
• L’Ente fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, quali ad esempio, la facoltà per gli stessi di affiggere proprie comunicazioni ai lavoratori in albi accessibili o attraverso mezzi telematici nonché l’utilizzo delle salette sindacali.

Art. 5 Spese sostenute
L’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate - strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:
a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.
b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.

Art. 6 Permessi spettanti agli RLS
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Sono escluse dal computo dei suddetti permessi retribuiti le ore di viaggio strettamente necessarie per il raggiungimento dell’unità organizzativa/sede ove svolgere il proprio mandato (che potrà avere inizio dalla propria sede di lavoro o dal proprio abituale domicilio) in base a criteri di economicità.
Non sono inoltre computate nel suddetto monte ore quelle necessarie per l’espletamento del mandato (incluse quelle di viaggio) nel caso di partecipazione alle riunioni periodiche o per le audizioni richieste dalle autorità competenti, così come quelle relative ad interventi effettuati presso le unità produttive/organizzative in caso di situazioni di emergenza.
Le comunicazioni di permesso devono essere presentate per iscritto al Settore Disciplinare e Relazioni Sindacali - Ufficio Relazioni sindacali e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o ad un addetto da questi incaricato, con un preavviso - di norma - di 24 ore.

Art. 7 Formazione
La formazione degli RLS viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (e s.m.i.) ed è finalizzata all’acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per il corretto esercizio delle funzioni loro affidate negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti dei corsi saranno coerenti con quanto previsto dal comma precedente.
In caso di elezione di nuovi RLS la formazione sarà di 32 ore lavorative, cui si aggiungono i permessi aggiuntivi di cui all’articolo che precede.
All’aggiornamento periodico degli RLS verranno destinate annualmente 8 ore, con fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art 6.
Fatti salvi i casi di oggettivo impedimento o forza maggiore, nel caso in cui l’RLS non frequenti i corsi di formazione obbligatori e/o non intervenga alle riunioni previste dalle vigenti disposizioni di legge convocate con congruo preavviso dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, le Parti ne valuteranno la decadenza dalle funzioni nell’ambito di una Commissione paritetica da convocare ad hoc su iniziativa di ciascuna delle Parti medesime con l’eventuale sostituzione con il primo dei non eletti nel collegio elettorale di appartenenza.

Art. 8 Altri compiti degli RLS
Agli RLS sono attribuiti anche i compiti previsti dall’art.9 della Legge n. 300/70 - tutela della salute e dell’integrità fisica.

Art. 9 Obblighi di riservatezza e fedeltà degli RLS
Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché dell’art. 32 del CCNL 28 marzo 2018 gli RLS sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi menzionati nel documento di valutazione dei rischi così come a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni ricoperte ed espletate.

Art. 10 Rinvio
Per quant’altro non disciplinato dal presente Accordo si applicano le previsioni del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modificazioni e integrazioni).