Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), coordinato
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (G.U. 28 febbraio 2022, n. 49 - S.O. n. 8), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.». 

G.U. 28 febbraio 2022, n. 49 - S.O. n. 8 

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 16811/2022; Cass. Pen. 16824/2022;


 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

 

Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonchè di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonchè i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.
11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonchè delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:
1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;
2) dopo le parole: «ordinarie procedure di mobilità,» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: «attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero».
12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono inserite le seguenti: «ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonchè di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società in house per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».
14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: «Se non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno.».
23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio».
25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».
25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonchè di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.
28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al terzo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego».
28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato.
 

Art. 1 bis
Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
 

Art. 1 ter
Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;
b) le parole: «subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
 

Art. 1 quater
Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica

1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonchè di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
 

Art. 1 quinquies
Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
 

Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.
5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

Art. 2 bis
Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;
b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 10-quinquies, le parole: «il Ministero della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».
 

Art. 2 ter
Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
 

Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022. Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:
«4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;
b) all'articolo 38:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero nè in quello per il dibattimento, nè possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.».
1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;
b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui 160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
«m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali;».
5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;».
5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies è inserito il seguente:
«6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies».
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
c) il comma 994 è sostituito dal seguente:
«994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021».
5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024».
5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022»;
b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;
b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022».
5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività»;
b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: «all'International Accounting Standards Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».
5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.
5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.
5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:
«201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la parola: «centotrenta» è sostituita dalla seguente: «centotrentacinque»;
b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse.
6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.
6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022.
 

Art. 3 bis
Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
 

Art. 3 ter
Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica su» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche per»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte»;
2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono sostituite dalle seguenti: «delle tabelle»;
c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;
d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».
 

Art. 3 quater
Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
 

Art. 3 quinquies
Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.
 

Art. 3 sexies
Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
 

Art. 3 septies
Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124

1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
 

Art. 3 octies
Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
 

Art. 3 novies
Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».
2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonchè gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonchè gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonchè le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonchè le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 

Art. 4
Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonchè alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;
b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;
c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;
d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonchè al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonchè agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.
8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022».
8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022».
8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «con legge regionale nonchè alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
 

Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».
3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonchè l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonchè del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori».
3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

Art. 5 bis
Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni», le parole: «degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province e delle città metropolitane» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
 

Art. 5 ter
Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità

1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
 

Art. 6
Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:
«2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024».
3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.
4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine».
4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonchè quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 7
Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
 

Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: «nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,».
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 

Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
8-quater. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.
 

Art. 10
Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;
b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonchè dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo»;
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:
a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonchè per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonchè per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo.
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonchè le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis».
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione».
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.
3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
 

Art. 10 bis
Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
 

Art. 11
Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di 60 giorni.
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022».
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.
5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
 

Art. 12
Proroga di termini in materia di turismo

1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».
2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti».
2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «qualsiasi» è sostituita dalle seguenti: «o senza».
2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
 

Art. 13
Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata».
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»;
b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019».
4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma è comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.
 

Art. 13 bis
Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova

1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 13 ter
Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
 

Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 30 giugno 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi «Milano Cortina 2026», le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».
4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 15
Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.
3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 16
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono inserite le seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali,».
4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.
7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
 

Art. 17
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
 

Art. 18
Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139:
1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute»;
2) le parole: «supera le 5» sono sostituite dalle seguenti: «è superiore a 30»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»;
b) al comma 140, le parole da: «, entro sette giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»;
c) al comma 141, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022»;
d) il comma 142 è sostituito dal seguente:
«142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».
 

Art. 18 bis
Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
 

Art. 18 ter
Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa

1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.
 

Art. 18 quater
Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
 

Art. 18 quinquies
Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 2, le parole: «37.031 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 19
Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonchè assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
 

Art. 20
Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
e) all'articolo 60-bis:
1) al comma 2:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;
1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».
 

Art. 20 bis
Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
 

Art. 21
(Soppresso).

 

Art. 22
Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».
 

Art. 23
Dirigenti medici

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianità di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.
 

Art. 24
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

«Tabella A
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
 

Regione o provincia autonoma

Quota d'accesso anno 2021 Importi
PIEMONTE 7,37% 368.628
VALLE D'AOSTA 0,21% 10.574
LOMBARDIA 16,78% 838.993
BOLZANO 0,87% 43.513
TRENTO 0,91% 45.389
VENETO 8,20% 409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 103.681
LIGURIA 2,67% 133.266
EMILIA-ROMAGNA 7,55% 377.337
TOSCANA 6,31% 315.420
UMBRIA 1,49% 74.367
MARCHE 2,57% 128.616
LAZIO 9,59% 479.705
ABRUZZO 2,19% 109.341
MOLISE 0,51% 25.572
CAMPANIA 9,27% 463.565
PUGLIA 6,58% 328.987
BASILICATA 0,93% 46.494
CALABRIA 3,14% 157.189
SICILIA 8,06% 402.821
SARDEGNA 2,73% 136.729
TOTALE 100,00% 5.000.000


 

Tabella B
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
 

Regione o provincia autonoma Quota d'accesso anno 2021 Importi
PIEMONTE 7,37% 368.628
VALLE D'AOSTA 0,21% 10.574
LOMBARDIA 16,78% 838.993
BOLZANO 0,87% 43.513
TRENTO 0,91% 45.389
VENETO 8,20% 409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 103.681
LIGURIA 2,67% 133.266
EMILIA-ROMAGNA 7,55% 377.337
TOSCANA 6,31% 315.420
UMBRIA 1,49% 74.367
MARCHE 2,57% 128.616
LAZIO 9,59% 479.705
ABRUZZO 2,19% 109.341
MOLISE 0,51% 25.572
CAMPANIA 9,27% 463.565
PUGLIA 6,58% 328.987
BASILICATA 0,93% 46.494
CALABRIA 3,14% 157.189
SICILIA 8,06% 402.821
SARDEGNA 2,73% 136.729
TOTALE 100,00% 5.000.000


 

Tabella C
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia
 

Regione o provincia autonoma Quota d'accesso anno 2021 Importi
PIEMONTE 7,37% 737.257
VALLE D'AOSTA 0,21% 21.148
LOMBARDIA 16,78% 1.677.987
BOLZANO 0,87% 87.026
TRENTO 0,91% 90.779
VENETO 8,20% 819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 207.362
LIGURIA 2,67% 266.531
EMILIA-ROMAGNA 7,55% 754.674
TOSCANA 6,31% 630.840
UMBRIA 1,49% 148.734
MARCHE 2,57% 257.233
LAZIO 9,59% 959.410
ABRUZZO 2,19% 218.681
MOLISE 0,51% 51.144
CAMPANIA 9,27% 927.130
PUGLIA 6,58% 657.974
BASILICATA 0,93% 92.988
CALABRIA 3,14% 314.378
SICILIA 8,06% 805.641
SARDEGNA 2,73% 273.458
TOTALE 100,00% 10.000.00