MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: Aggiornamento indicazioni in materia di personale in condizioni di fragilità. Legge di conversione n.11 del 18 febbraio 2022 del D.l. 221/2021, pubblicata in data 18 febbraio sulla GU n. 41 del 2022, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.” Decreto Interministeriale Ministri Salute/Lavoro/Pubblica Amministrazione del 3 febbraio 2022.
 

A: ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…


Seguito: circolare M DGCTV REG2021 0085278 del 28.12.2021


Il D.l. 221/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, ha - in sede di conversione, per effetto della L.11/2022 e degli emendamenti ivi approvati - prorogato le disposizioni di cui all’art. 26 comma 2 e 2-bis del D.L. 18/2020, come convertito dalla L. 27/2020, alla data del 31 marzo 2022 (cfr. art. 17 del testo del D.l.4 dicembre 2021, n.221 coordinato con la legge di conversione del 18 febbraio 2022, n.11).
L’art. 26 comma 2-bis prevede, come noto, che i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per quanto attiene le tutele dei lavoratori in condizione di fragilità che non possano essere adibiti alla modalità agile si osserva quanto segue. Il comma 3-bis dell’art. 17 del D.l. n.221/2021, introdotto dalla legge di conversione n.11 del 18 febbraio 2022 - prorogando il disposto dell’art. 26 comma 2 del richiamato D.l. 18/2020 fino al 31 marzo 2022 - ha reintrodotto la misura volta ad equiparare l’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la relativa non computabilità ai fini del periodo di comporto. Quanto sopra con efficacia retroattiva al 01 gennaio 2022 (stante la mancata previsione di tale misura nel primigenio D.l. 221/2021 evidenziata nella circolare a seguito) e sino al 31 marzo 2022.
Il Decreto Interministeriale a firma congiunta del Ministro della Salute, Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro per la pubblica amministrazione del 3 febbraio 2022, pubblicato nella GU n.35 datata 11 febbraio 2022, ha individuato le condizioni e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali ricorre la condizione di “fragilità”.
Considerato che la legge di conversione slega la modalità di lavoro agile dall’individuazione delle patologie specifiche per le quali ricorre la condizione di fragilità di cui al Decreto Interministeriale sopracitato, medio tempore intervenuto, si ritiene - salvo diverso indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica - che l’operatività dell’art. 26 comma 2 e 2-bis cit. rimanga confermata nei confronti dei lavoratori in condizione di fragilità indicati dal comma 2 ovvero: immunodepressi, malati oncologici, sottoposti a terapie salvavita e portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della dipendenti che svolgono attività di lavoro agile continuativa presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO