Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 12 settembre 2016
Validità: triennale
Parti: Agcom e Falbi-Sibc, Uilca, First-Cisl, Fisac-Cgil
Comparti: P.A., Agcom
Fonte: agcom.it


Sommario:


Accordo sindacale per la definizione delle modalità di nomina e di esercizio delle funzioni attribuite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Le parti, premesso che:
- l’art. 47, comma 5°, del Dlgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.lgs. 81/08) rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione del numero e delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in prosieguo: RLS), nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni
- l’art. 37, comma 11°, del D.lgs. 81/08 prevede che la contrattazione collettiva stabilisca le modalità, la durata ed i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’art. 50, comma 3°, del D.lgs. 81/08 rimette alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dal comma 1° del medesimo art. 50;
- l’art. 47, comma 6°, del D.lgs. 81/08 rimette alla contrattazione collettiva di determinare la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- l’art. 47, comma 8°, del D.lgs. 81/08 rimette alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale di definire la disciplina da adottarsi qualora non si proceda alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori alla scadenza prevista;
convengono quanto segue.

1. Ambito di applicazione. Sedi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esercitano le loro funzioni presso le due sedi, Napoli e Roma, nelle quali è articolata L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
In considerazione delle esigenze e caratteristiche peculiari di ciascuna sede, vengono nominati tre RLS per la sede di Napoli e tre per le sedi di Roma, i quali svolgono le funzioni di cui alla disciplina contenuta nell’articolo 50 del d.lgs. 81/2008.
In considerazione delle funzioni demandate dal d.lgs. 81/2008 al RLS, allo stesso è attribuito il ruolo di interlocutore prioritario delle competenti strutture dell’Autorità, con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. o), del D.lgs. 81/08, il RLS, dandone comunicazione al datore di lavoro, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3. Volontarietà
Il RLS è una figura per la quale l’individuazione e, pertanto il mandato, devono dipendere esclusivamente dalla volontà espressa da parte dei lavoratori/trici.

4. Nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e durata dell’incarico
I RLS presso l’Agcom sono designati di comune accordo dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Qualora non fosse raggiunto un accordo tra le RSA utile alla designazione, l’individuazione dei RLS avverrà attraverso elezioni aperte a tutti i dipendenti in servizio ed a scrutinio segreto per ciascuna Sede. La designazione dovrà essere oggetto di ratifica da parte dell’assemblea generale dei lavoratori di ciascuna SEDE. In caso di elezioni dei RLS, il diritto di elettorato attivo per ciascuna SEDE è riconosciuto a tutti i lavoratori in servizio presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data dell’indizione delle Elezioni.
I lavoratori della sede di Napoli possono eleggere i RLS per la propria sede. I lavoratori della sede di Roma possono eleggere i RLS per la propria sede.
Possono essere eletti RLS per la sede di Napoli i candidati facenti parte del personale dipendente in servizio alla data di indizione delle elezioni con sede di lavoro a Napoli.
Possono essere eletti RLS per la sede di Roma i candidati facenti parte del personale dipendente in servizio alla data di indizione delle elezioni con sede di lavoro a Roma.
Nel caso di elezione di un dipendente con CTD, l’RLS decade al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo rinnovo contrattuale entro 30 gg. dalla scadenza.
L’Autorità e le OO.SS., ove non vi fosse accordo tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali per la designazione dei RLS, si impegnano ad indire tempestivamente le consultazioni elettorali in ciascuna unità produttiva per la nomina dei relativi RLS nell’ambito della giornata/settimana per la sicurezza del lavoro. L’Autorità, di concerto con le OO.SS., designa i componenti, in numero di tre, del comitato organizzatore delle elezioni e lo dota di un regolamento per le elezioni dei RLS.
Il comitato organizzatore delle elezioni raccoglie, su entrambe le sedi, le candidature a RLS di tutti i lavoratori aventi diritto e dà comunicazione a tutti i dipendenti su intranet nonché mediante affissione dell’elenco dei candidati nella bacheca delle due sedi. Fissa la data per lo svolgimento delle elezioni. Al termine delle elezioni effettua lo spoglio delle schede e comunica i nominativi degli eletti a mezzo intranet e affissione in bacheca.
L’Autorità mette a disposizione gli strumenti, le sedi gli elenchi del personale e quanto altro necessario per l’espletamento delle consultazioni elettorali.
Ai fini della validità delle elezioni, il quorum è individuato nel trenta per cento degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). In caso di mancato raggiungimento del quorum indicato non si procederà alle operazioni di scrutinio e le elezioni saranno ripetute secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento.
I RLS nominati o eletti durano in carica cinque anni e, comunque, fino a nuove nomine o elezioni e possono essere rinominati o rieletti.
Qualora alla scadenza del mandato quinquennale non si sia ancora proceduto alla nomina dei nuovi rappresentanti per la sicurezza, l’Amministrazione continua a fare riferimento ai rappresentanti in carica, salvo dimissioni degli stessi.

5. Temporanea assenza e cessazione dall’incarico del rappresentante per la sicurezza
Nel caso di assenza ovvero di impedimento temporaneo di un RLS eletto in una unità produttiva, le funzioni di supplenza sono svolte dall'altro RLS eletto nella stessa unità produttiva.
Nel caso di assenza ovvero di impedimento temporaneo dei RLS in una unità produttiva, le funzioni di supplenza sono svolte dai RLS nominati o eletti nell'altra unità produttiva.
Nel caso di trasferimento, di assenza continuativa dal servizio a qualunque titolo per periodi superiori a tre mesi, ovvero di cessazione dal servizio e in ogni altro caso di cessazione dall'incarico di un RLS indicato previo accordo dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali per il tempo residuo fino alla scadenza dell'incarico subentra il primo dei non eletti o un nuovo rappresentante designato, previo accordo, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali

6. Formazione
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dagli:
1. art. 50, comma 1, lettera g) del d.lgs. 81/2008;
2. art. 37, comma 6 del d.lgs. 81/2008;
3. art 2 del D.M. 16 gennaio 1997.
A tal fine sono previste iniziative formative della durata di 32 ore annue per i RLS di nuova nomina, mentre sono previsti corsi della durata di 8 ore annue, a titolo di aggiornamento periodico per gli altri ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), all’art. 37, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
I relativi oneri sono a carico dell’Autorità sulla base di un programma di formazione ed imputati al relativo capitolo di bilancio 1.05.1083, Oneri connessi all’applicazione del d.lgs. 626/94 (81/2008) - Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro. Il RLS ha diritto nell’espletamento degli obblighi di formazione a tutti i diritti previsti dai lavoratori regolarmente in servizio (buoni pasto, equivalenza alla presenza in ufficio, etc.)
Il percorso di formazione è articolato in due sezioni:
- una a carattere legislativo-tecnico (apprendimento di nozioni legislative, prevenzionistiche, e di analisi delle varie fonti di rischio, sia sul livello teorico relative alla propria specifica realtà lavorativa ed aziendale);
- l’altra a carattere organizzativo-gestionale (apprendimento di nozioni relative a processi e procedure di gestione e relazioni).
L'Autorità avvia quanto prima, e comunque entro tre mesi dalla nomina, le iniziative formative di base e si impegna comunque a completarle entro un anno. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In base alle proprie esigenze o a intervenute necessità da parte dell’Autorità, i RLS possono ricevere una formazione facoltativa tale da integrare la propria preparazione, confrontandosi con realtà diverse potendo così offrire un contributo che sia anche di stimolo migliore, sempre mirato alla sicurezza e al benessere organizzativo dell’Agcom per quanto di propria competenza.

7. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
La consultazione degli RSL si svolge secondo le seguenti modalità:
- per quanto riguarda la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente, la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica, della lista dei nomi con specifiche indicazioni riferite ai requisiti professionali di cui agli artt. 32 e 38 del D.lgs. 81/08; i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni, con esclusione di giudizi di carattere individuale;
- con riferimento alla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, la consultazione avviene mediante la trasmissione in via telematica della lista dei nomi, con indicazione del ruolo, del grado e della struttura di appartenenza di ognuno degli addetti;
- per quanto attiene alla valutazione dei rischi e all’individuazione degli interventi, la consultazione preventiva si realizza mediante l’invio ai rappresentanti, in via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08) - cui partecipano gli stessi rappresentanti - di una bozza del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/08, riferiti ai rispettivi ambiti di competenza, sulla quale i rappresentanti formulano eventuali osservazioni, di norma almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione;
- per quanto riguarda l’organizzazione della formazione dei dipendenti di cui all’art. 37, comma 9°, del D.lgs. 81/08 (dipendenti incaricati dell’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza), la consultazione si realizza attraverso l’invio ai rappresentanti, in via telematica - almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa - del programma al riguardo predisposto dall’Autorità, sul quale i rappresentanti fanno conoscere le proprie eventuali osservazioni almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.

8. Riunioni periodiche
Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione con i RLS.
Le riunioni periodiche sono convocate ai sensi del comma 1 dell'art 35 del d.lgs. 81/2008, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione stessa, su un ordine del giorno scritto e comunicato contestualmente alla convocazione, con allegata eventuale documentazione, in relazione alla quale i RLS formulano loro eventuali osservazioni e/o proposte almeno tre giorni prima dello svolgimento delle riunioni medesime.
I RLS possono richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle unità lavorative.
Al termine della consultazione viene redatto apposito verbale che riporta anche le osservazioni e le proposte formulate dai RLS Il verbale rimane a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

9. Informativa
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art 50 del d.lgs. 81/2008.
Gli stessi RLS hanno diritto di avere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008, custodito presso le unità produttive.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza dei RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Il datore di lavoro fornisce, altresì, informazione tempestiva e, di norma, preventiva, in relazione ad eventuali visite ispettive ordinarie e straordinarie ed alle conseguenti iniziative assunte, nonché in relazione agli interventi tecnici, anche a carattere di urgenza.
Per informazioni inerenti all'organizzazione e agli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti le unità produttive dell'Autorità per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.
Il datore di lavoro consegna su richiesta dei RLS e per l’espletamento delle loro funzioni copia del DUVRI di cui all’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008.
I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a fame un uso strettamente connesso alla loro funzione in conformità quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del d.lgs. 81/2008.
I RLS riceveranno le comunicazioni sui lavori che verranno effettuati nelle Unità Produttive e che hanno impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori con la tempestività e la completezza consentite dalla natura degli interventi richiesti o disposti.

10. Strumenti e misure di carattere logistico
In conformità a quanto previsto al comma 2 dell'art. 50 del d.lgs. 81/2008, i RLS sono autorizzati all'utilizzo degli strumenti necessari all'espletamento delle proprie funzioni resi disponibili dalla struttura.
Per consentire ai RLS di svolgere la propria attività, sono messi a disposizione degli stessi appositi posti di lavoro, ove quello in dotazione all'interessato non risulti idoneo a tal fine.
Per favorire la diffusione nel personale della sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro secondo modalità da determinare con le OO.SS., sono installate bacheche per l'affissione di comunicati in materia di sicurezza, sotto la responsabilità del RLS competente.
L'Autorità rende disponibile agli RLS la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia, nonché l'abbonamento ad una rivista specializzata così come concordata tra le Parti.
Al RLS verrà inoltre consentito l’accesso a siti Internet specializzati sulle materie della salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante la sottoscrizione di un abbonamento ad una rivista on-line scelta dal RLS.

11. Permessi retribuiti
Ogni RLS ha diritto a 37,5 ore annuali di permesso retribuito finalizzate allo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie all’esercizio del mandato in analogia alle modalità vigenti per la fruizione dei permessi sindacali, con esclusione dell’attività di formazione e delle eventuali attività svolte presso sede dell’Autorità diversa da quella di servizio.
La fruizione dei permessi retribuiti sarà di norma comunicata dal RLS alla Direzione di appartenenza e al Servizio Risorse Umane con un preavviso di almeno 24 ore.

12. Rimborso delle spese
I RLS, per le attività da svolgersi nell’esercizio delle funzioni presso le due sedi e per l'attività di formazione professionale dei RLS, da svolgersi in sede diversa da quella di servizio viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nei termini previsti dai regolamenti per il personale dell’Autorità. Tali costi ricadono nell’ambito del capitolo di spesa per la sicurezza previsti nel bilancio Agcom.
La richiesta di svolgimento di attività che implicano un rimborso spese attività che implicano un rimborso spese è presentata al Datore di lavoro - previa informativa al dirigente di primo livello della Direzione/Servizio di appartenenza del RLS - ed è da questi autorizzata

13. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dei RLS è esercitato, nel rispetto delle esigenze lavorative ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Tale diritto deve necessariamente tener conto del peculiare assetto logistico dell’Autorità operante su due sedi, consentendo la mobilità dei RLS nell’ambito delle stesse per lo svolgimento dei compiti previsti dalle norme.
L’accesso ai luoghi di lavoro deve essere comunicato dal RLS alla Direzione o Servizio di destinazione con almeno un’intera giornata lavorativa di anticipo rispetto all’accesso stesso.

14. Durata del presente accordo
Il presente accordo ha durata triennale e, ove non modificato con il consenso di entrambe le parti almeno quattro mesi prima della scadenza, lo stesso si intende tacitamente rinnovato.

Napoli/Roma 12 settembre 2016