Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

 

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
All’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Alle OO.SS. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
 

OGGETTO: Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19".

Facendo seguito alla ministeriale del 11 gennaio 2022, n. 07693.U, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 18 febbraio 2022, è stata pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19".
In sede di conversione del DL 221/2021, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1), si ritiene utile segnalare anche la proroga delle seguenti misure:
• I lavoratori fragili (di cui all'art. 26, comma 2 bis, del DL 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima area di inquadramento lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, DL 221/2021). Si richiama, al riguardo, la nota 18 febbraio 2022, n. 63909.U, con la quale è stato trasmesso il decreto 4 febbraio 2022, con il quale il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, ha proceduto alla individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.
• Per i lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, DL 221/2021 - la misura ha carattere retroattivo ed è applicabile dal primo gennaio 2022).
• Le misure previste dall'art. 9 del DL 146/2021, convertito con modificazioni nella Legge 215/2021 - congedi parentali -, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3 bis, del DL 221/2021).
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi