Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 03 marzo 2022, n. 7019 - Domanda di riconoscimento del diritto alla rendita. Respinta l'istanza di rimessione in termini


Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 03/03/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto da M.C., confermando la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento del diritto alla rendita o all'indennizzo in capitale per inabilità permanente conseguente a malattia professionale.
2. Avverso tale sentenza M.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l'Inail ha resistito con controricorso.
3. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; è stata depositata memoria, con istanza di remissione in termini, nell'interesse di M.C..
 

Considerato che:
4. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta proposto senza il rispetto dei termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. Difatti, la sentenza d'appello è stata pubblicata il 29.1.2020 e il ricorso per cassazione notificato il 22.10.2020, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., pur considerata la sospensione dal 9.3.20 all'11.5.20 come da art. 83 D.L. n. 18 del 2020 e successivo D.L. n. 23 del 2020.
5. Il mancato rispetto dei termini citati comporta la decadenza dall'impugnazione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Non può trovare accoglimento l'istanza, avanzata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., di remissione in termini a causa dei problemi di salute del difensore del ricorrente, che hanno impedito al medesimo di svolgere attività professionale nel periodo dal 22.9.2020 al 19.10.2020.
7. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 32725 del 2018, hanno statuito che "L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie).
8. Nella fattispecie oggetto di causa, è allegata l'insorgenza di un "violento e repentino attacco di bronchite asmatica" nella notte tra il 21 e il 22 settembre e la necessità, nei giorni seguenti e fino al 19 ottobre, anche a causa del rischio legato alla diffusione del Covid 19, "di rimanere in casa per le opportune cure e di evitare qualsiasi contatto con persone estranee alla propria famiglia". Il certificato medico del 20.10 .2020 attesta un peggioramento delle condizioni del paziente, in special modo dal 22.9.20 al 19.10.20, senza tuttavia dare conto di come dalla visita eseguita il 20.10.20 fosse stato possibile desumere e datare con esattezza il pregresso peggioramento, tale da "paralizzare tutte le attività del professionista".
9. Le allegazioni appena riportate e la documentazione fornita a supporto non risultano idonee a dimostrare un totale e permanente impedimento del difensore a svolgere l'attività professionale nel periodo anzidetto, quanto piuttosto l'esistenza di problemi di salute del medesimo, tali da non precludere l'adozione di misure organizzative al fine dello svolgimento dell'ordinaria attività.
10. Respinta l'istanza di rimessione in termini, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso a causa del mancato rispetto del termine di impugnativa, di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 23.11.2021