Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022
Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.
G.U. 4 marzo 2022, n. 53

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti, che dettano disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 17 giugno 2021, n. 143, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 17-bis;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne disciplina la relativa attuazione;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 42, rubricato «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» e, in particolare, l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché nelle strutture semiresidenziali e nelle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che ha introdotto gli articoli 4-ter, comma 1-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies nel citato decreto-legge n. 44 del 2021;
Vista, altresì, l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici COVID-free"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233, nonché la successiva ordinanza del 27 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di "Corridoi turistici COVID-free", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 30, rubricato «ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 recante «Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, Serie generale, n. 31;
Visto altresì parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, sopra citato;
Considerato che gli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quinquies del citato decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione delle modalità per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;
Visti, in particolare, gli articoli 4-quater e 4-quinques del decreto-legge n. 44 del 2021, così come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2022, che hanno introdotto rispettivamente l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e, per gli stessi soggetti, il possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di avvenuta guarigione per l'accesso nei luoghi di lavoro;
Visto l'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 che ha introdotto sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di vaccinazione, disciplinandone il relativo procedimento sanzionatorio;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo»;
Considerata la necessità di prevedere delle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 diversificate e ulteriori rispetto a quelle già attualmente esistenti, al fine di garantire una verifica differenziata in base all'occorrenza e tutelando in ogni caso il diritto alla riservatezza dell'intestatario della certificazione stessa, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, sopra citato;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 57 del 18 febbraio 2022;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«hh) "operatori di interesse sanitario": il personale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43»;
b) all'art. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 bis. In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario.»;
c) all'art. 8, comma 5, dopo le parole «La revoca verrà annullata automaticamente a seguito», sono aggiunte le seguenti:
«dell'esito negativo di un test molecolare o di un test antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 137 del 2020, dalle regioni e province autonome al Sistema TS, ovvero»;
d) all'art. 13, comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la predetta modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.»;
e) all'art. 13, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto.
1-quater. Per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
1-quinquies. Con riferimento alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai fini di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo del decreto-legge n. 5 del 2022, specificato in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permette di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.»;
1-sexies. In ciascuna delle modalità di verifica previste nei commi precedenti, l'app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nella modalità di verifica di cui al comma 1-ter del presente articolo. In tale ultimo caso la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-septies. Ai fini di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 28 gennaio 2022, specificata in premessa, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12, così come specificato negli allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con una durata di validità uguale ai certificati COVID digitali dell'Unione europea, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti.
f) all'art. 13, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I verificatori devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate di cui ai commi 10, lettera a), e 12, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.»;
g) all'art. 15, il comma 10 è così modificato:
«10. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
h) la rubrica dell'art. 17-bis, è così modificata:
«Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44»;
i) all'art. 17-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole «all'art. 4-ter, comma 1, lettera a)», sono aggiunte le seguenti:
«e comma 1-bis»;
l) all'art. 17-ter, comma 1, le parole «istituzione scolastica» sono sostituite dalla parola:
«struttura»;
m) all'art. 17-sexies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, gli istituti universitari sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato N, al presente decreto, ovvero con le modalità di cui all'art. 17-septies, comma 1.»;
n) dopo l'art. 17-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-septies. (Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale del personale universitario per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per le finalità di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende altresì disponibile agli uffici delle università specifiche funzionalità, descritte nell'allegato N, al presente decreto che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in servizio presso la singola università, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle università e la PN-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.
2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle università, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale del personale dipendente rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili, all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Art. 17-octies. (Modalità di verifica dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS gli elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ai quali si applica il predetto obbligo, relativamente ai soli assistiti con età maggiore o uguale a cinquanta anni.
2. Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi di cui al comma 1, utilizzando le informazioni presenti nella PN-DGC e con le modalità specificate nell'allegato O al presente decreto, individua, i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2, nè esenzioni dalle predette vaccinazioni.
3. Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo quanto specificato nell'allegato O al presente decreto, gli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del medesimo decreto-legge, individuati con le modalità indicate nel precedente comma.
4. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresì, disponibili all'Agenzia delle entrate - Riscossione, gli elenchi degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa, acquisiti dai soggetti deputati alla verifica dell'osservanza degli stessi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto.
5. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, designa l'Agenzia delle entrate - Riscossione quale responsabile del trattamento dei medesimi dati.
6. L'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica al Ministero della salute, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto, i soggetti ricompresi negli elenchi di cui al comma 3 dei quali, nell'Anagrafe tributaria, non risulta la residenza nel territorio dello Stato, nonché quelli, di cui al medesimo comma 3 e al successivo comma 4, per i quali non è stato possibile predisporre e inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, specificandone il motivo.
7. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le comunicazioni di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 siano effettuate con modalità tali da garantire l'integrità e la riservatezza dei dati anche relativi alla salute ivi contenuti.
8. I soggetti destinatari dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa.
9. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione l'eventuale attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi, con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta Agenzia comunica al Ministero della salute l'elenco dei soggetti per i quali non è stato prodotto l'avviso di addebito dando evidenza della specifica motivazione con le modalità indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta attestazione deve indicare esclusivamente l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell'interessato.»
 

Art. 2
Aggiornamento allegati tecnici

1. Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
 

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e dei relativi accordi convenzionali attuativi.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2022
 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 484
 

Avvertenza:
Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute al seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/


Allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O