PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO
E NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELL’AREA PORTUALE

TRA


REGIONE TOSCANA
con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze
rappresentata dal Presidente Eugenio Giani

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO
con sede in piazza della Sanità, 1 - 57123 Livorno
rappresentata dal Capitano di Vascello Gaetano Angora

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
con sede in Scali Rosciano, 6/7 - 57123 Livorno
rappresentata dal Presidente Dott. Luciano Guerrieri

ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO ABRUZZO, LAZIO, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA
con sede in via Brighenti, 23- 00159 Roma
rappresentata dal Direttore Dott. Giovanni De Paulis

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

con sede in Via delle Porte delle Nuove, 61 - 50144 Firenze
rappresentata dal Direttore Dott.ssa Anna Maria Pollichieni

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO TOSCANA
con sede in via Marsilio Ficino, 13 - 50132 Firenze
rappresentata dal Direttore Regionale

COMUNE DI LIVORNO
con sede in piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno
rappresentata dal Sindaco Dott. Luca Salvetti

COMUNE DI COLLESALVETTI
con sede in piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti
rappresentata dal Sindaco Dott. Adelio Antolini

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA - ARPAT

con sede via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Rubellini

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
con sede in via via Antonio Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa
rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Letizia Casani


Visti:
1) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485);
2) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
3) il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
4) il comma 6 ter dell’articolo 29 sexies decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per il quale “le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative”;
5) la legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Riordino della legislazione in materia portuale) e s.m.i. e in particolare gli articoli 1,6 comma 4, 8 comma 3, 14, 15, 16, 17, 18, 24;
Considerato che da anni la Regione ha intrapreso azioni ed adottato atti per settori industriali specifici, coinvolgendo una pluralità di soggetti sia istituzionali che sociali, e per ciò che riguarda la portualità, la deliberazione n. 1058 del 9 novembre 2015 che approva il “Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” che ha coinvolto Regione Toscana e Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino, Sindaco di Carrara, Sindaco di Livorno, Sindaco di Piombino, Direzione Interregionale del Lavoro di Roma, Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Direzione regionale Inps, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport, Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del Lavoro di Massa Carrara, Ust Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa Carrara, Azienda Usl 1 Massa Carrara e Azienda Usl 6 Livorno, e che istituisce i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS) portuale, in applicazione dell’art. 49 del Dlgs 81/08, individuando il totale di ore a loro disposizione e le modalità di esercizio delle specifiche attribuzioni.
Considerato che con Delibera n. 1033 del 24-09-2018 è stato approvato il PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO E NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELL’AREA PORTUALE, tra Regione Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale, Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro - INAIL Direzione regionale Toscana, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ha avuto la sua scadenza a fine 2020;
Considerato che con il suddetto protocollo sono state sviluppate importanti ed efficaci azioni per il potenziamento della sinergia tra enti, ai fini di un aumento dell’efficacia dell’opera di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro nonché di controllo e ispezione, attualmente di competenza di più enti, ed è stata assicurata una programmazione coordinata c congiunta dell’attività degli enti sottoscrittori, in piena collaborazione e nel rispetto delle rispettive competenze;
Ritenuto, pertanto, che sia opportuno e necessario proseguire l’attività avviata con il suddetto protocollo, proseguendo nelle azioni intraprese e avviando nuove attività, con il comune obiettivo di proseguire nella promozione, diffusione e consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ambito portuale, con particolare attenzione al rischio da interferenze che rappresenta uno dei maggiori rischi in tale ambito, adottando misure condivise tra i vari enti per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
Visto il Programma Governo 2020-2025 dove si legge che:
“Occorrerà proseguire i progetti speciali sulla sicurezza del lavoro, relativi a zone circoscritte del territorio, laddove si sono evidenziate situazioni lavorative e sociali critiche e particolari, così da rendere più efficace e mirata l’attività di ispezione e prevenzione. 1 principali progetti speciali sulla sicurezza del lavoro cui dare continuità sono:
- il protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale il cui obiettivo è elevare gli standard di sicurezza sul lavoro e sviluppare una sempre maggior sintonia e sinergia fra i soggetti impegnati nei controlli nell’area industriale e portuale di Livorno"',
Vista la Delibera n. 231 del 15/3/2021, di approvazione delle Linee di indirizzo per l’attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali, in cui si legge, relativamente al Protocollo per il porto di Livorno, di cui alla DGR 1033/2018:
“La prosecuzione del progetto, tenendo conto dell’esperienza maturata nei due anni precedenti, consentirà, tra le altre attività:
- di individuare una procedura a regime per le attività di controllo "Seveso" e “sicurezza sul lavoro";- di proseguire in attività di controllo specifica e mirata, alfine di aumentare l’efficacia dei controlli;
- di realizzare progetti di informazione/formazione ai lavoratori che accedono per la prima volta al porto, al fine di informarli sui rischi specifici del porto di Livorno, identificando i rischi prevalenti e le situazioni che comportano rischi da interferenza tra le varie attività nelle diverse aree portuali e indirizzando i lavoratori su percorsi diversificati in base alle varie aree di transito e di lavoro e alle diverse attività da svolgere;
- di effettuare la valutazione dell'esposizione professionale dei lavoratori portuali alle emissioni dei fumi delle navi.”
Considerato che con Delibera 1614 del 21/12/2020 è stata rinnovata la composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs n. 81/ 2008 (di seguito “Comitato”), presieduto dal Presidente della Giunta Regionale;
Considerato che il presente Protocollo è stato illustrato al Comitato nella seduta del 29 giugno 2021;
 

per quanto suesposto,
si conviene quanto segue


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità che interessano in particolare:
a) l’ambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali;
b) gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. direttiva Seveso);
c) le operazioni che comportano rischi oggetto dell’ambito applicativo di normative diverse.
2. Rimane fermo quanto stabilito dal “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 9 novembre 2015 di cui il presente atto costituisce potenziamento e sviluppo per l’area di Livorno.
3. Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

Art. 2
(Gruppo Tecnico)

1. È istituito un Gruppo tecnico con i membri indicati dai sottoscrittori del presente protocollo e dai dai direttori della direzione di appartenenza dei Settori della Giunta regionale competenti in materia;
2. Il Gruppo Tecnico, coordinato dal Dirigente del settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Giunta regionale:
a) predispone annualmente, entro il 30 novembre di ogni anno il “Piano annuale di attività per la sicurezza sul lavoro nel porto di Livorno” per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del Comitato entro il 31 dicembre;
b) provvede al monitoraggio semestrale dell’implementazione del piano;
c) riferisce entro il 31 dicembre di ogni anno al Comitato sullo stato di attuazione.
 

Art. 3
(Piano annuale di attività per la sicurezza sul lavoro nel porto di Livorno)

1. Ogni anno il Piano annuale di attività per la sicurezza sul lavoro nel porto di Livorno, di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), sulla base degli elementi fomiti dal Gruppo Tecnico, di cui all’articolo 2:
a) individua le problematiche in materia di sicurezza per gli ambiti di cui al comma 1 dell’articolo 1 definendo indirizzi per affrontarle, consolidando i rapporti tra Enti e il Comitato Igiene e Sicurezza, di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, indispensabili a garantire azioni congiunte e risultati efficaci;
b) definisce criteri per lo sviluppo del sistema di sorveglianza sugli infortuni, il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza di tutti i soggetti firmatari nonché i criteri per le modalità congiunte di ispezione;
c) detta le linee di sviluppo delle procedure in materia di sicurezza, prevedendo, eventualmente, la predisposizione da parte del Nucleo operativo, di cui all’art. 4 del presente protocollo, di apposite linee di indirizzo finalizzate al miglioramento degli standard di sicurezza
d) definisce le linee per le attività di comunicazione per l’attuazione delle finalità del presente protocollo nonché per la condivisione delle informazioni per la sensibilizzazione c l’attenzione di tutti i soggetti competenti in materia di sicurezza sul lavoro;
e) promuove interventi formativi negli ambiti lavorativi ritenuti maggiormente a rischio, anche al fine di diffondere indirizzi elaborati, di cui alla sopra citata lettera a), procedure ed altre azioni preventive elaborate nell’ambito del presente piano. Saranno previsti, ove possibile, corsi di formazione sul campo.
 

Art. 4
(Nucleo operativo)

1. E istituito un Nucleo operativo con i membri indicati dai componenti del Gruppo tecnico e dal Comitato di igiene e sicurezza, in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. I rappresentanti dei Datori di Lavoro e gli RLS, RLST e RLSS partecipano agli incontri programmati per collaborare in merito all'analisi degli eventi infortunistici, degli incidenti (compresi i mancati incidenti, con particolare riferimento a quelli che abbiano comportato la sospensione di operazioni portuali) e dei provvedimenti adottati dalle aziende al fine di consentire il miglioramento dei sistemi di prevenzione e delle procedure operative e/o di buone prassi.
3. Il Nucleo operativo si riunisce localmente e, tenendo conto del Piano per la sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 2:
a) approfondisce le cause e i fattori di rischio degli incidenti derivanti dalle operazioni portuali o condotte sugli impianti, anche a carattere saltuario, nell’area industriale e portuale di cui all’articolo 1 anche al fine di promuovere la produzione di documenti tecnici di riferimento per la migliore gestione in sicurezza delle stesse attività;
b) esamina le procedure/istruzioni operative, anche di manutenzione, cercando tutti i punti di contatto tra le analisi di sicurezza, svolte dal gestore con particolare riferimento al titolo IX del D.lgs.81/2008 e le procedure/istruzioni operative che vedono coinvolte le sostanze pericolose elencate nel D.lgs. 105/2015;
c) propone le modalità organizzative delle attività di controllo svolte in modalità congiunta o coordinata tra gli Enti aventi competenze di controllo per gli ambiti previsti dall'articolo 1;
d) elabora e fornisce informazioni, per quanto di competenza dei membri, funzionali allo svolgimento delle attività dei RLS, RLST e RLSS e in particolare per la relazione periodica alla Azienda ASL;
e) effettua, senza interferenze con le competenze e le indagini previste dalla legge, le analisi sugli incidenti accaduti al fine del raggiungimento delle finalità del presente protocollo;
f) effettua studi dei “mancati incidenti” (near miss) con la collaborazione di datori di lavoro e lavoratori che in occasione di specifici focus illustrano eventi particolari accaduti con rischio di gravi incidenti ai lavoratori individuando possibili azioni correttive o preventive finalizzate alla riduzione dei rischi.
g) propone, con il sostegno e la collaborazione dei referenti della formazione e dello specifico gruppo di lavoro regionale in ambito portuale, i percorsi di formazione di cui all’art. 3 del presente protocollo.
h) riceve ed esamina le problematiche esposte dal coordinamento dei RLS del sito in materia di salute e sicurezza.
 

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente Protocollo.
2. Le Parti, qualora le attività di cui al presente protocollo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo.
Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potrà riguardare: tipologia dei dati: dati comuni; categorie degli interessati: datori di lavoro, lavoratori e dipendenti enti pubblici; tipologia del formato dei dati: file doc.
3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee c adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.”
 

Art. 6
(Oneri e validità)

1. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti.
2. Il presente Protocollo ha validità fino al termine della legislatura regionale corrente.
 

Art. 7
(Atti attuativi, adesioni e modifiche)

1. Le parti possono sottoscrivere protocolli attuativi, accordi e/o convenzioni per il raggiungimento delle finalità del presente atto, identificando le risorse necessarie disponibili.
2. Il presente Protocollo potrà essere esteso ad altre amministrazioni statali e enti pubblici, enti o associazioni private o soggetti privati rilevanti; le nuove adesioni sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.


Fonte: inail.it