Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 febbraio 2022
Validità: 2019-2021
Parti: Ministro P.A., Ministro dell’interno, MEF e Fns-Cisl, Conapo, Uil-Pa VV.F., Fp-Cgil VV.F., Confsal VV.F., Usb-Pi VV.F.
Comparti: P.A., Corpo nazionale VV.F., Personale non direttivo, non dirigente
Fonte: federdistat.it


Sommario:

 

Art. 1 Ambito di applicazione e durata
Titolo I Trattamento economico
Art. 2 Nuovi stipendi
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 Indennità di rischio
Art. 5 Indennità mensile
Art. 6 Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 7 Indennità di impiego operativo
Art. 8 Indennità di servizio operativo
Art. 9 Indennità di funzione tecnica e professionale
Art. 10 Pronta disponibilità
Art. 11 Alimentazione del Fondo di amministrazione
Art. 12 Utilizzo del Fondo di amministrazione
Art. 13 Importi una tantum
Art. 14 Trattamento di trasferta
Titolo II Istituti normativi
Art. 15 Tutela legale
Art. 16 Orario di servizio
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Particolari articolazioni dell’orario di lavoro
Art. 19 Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori
Art. 20 Individuazione dei distaccamenti disagiati
Art. 21 Emergenze locali
Art. 22 Mensa
Art. 23 Assegnazione temporanea
Art. 24 Congedo ordinario
Art. 25 Permessi
Art. 26 Cessione solidale del congedo ordinario

 

Art. 27 Assenze per malattia
Art. 28 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Art. 29 Personale convocato per controlli sanitari
Art. 30 Aspettative per motivi personali e di famiglia
Art. 31 Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
Art. 32 Unioni civili
Art. 33 Lavoro agile
Art. 34 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
Art. 35 Tutela del dipendente che segnala illeciti
Art. 36 Malattie professionali
Titolo III Relazioni sindacali
Art. 37 Obiettivi e strumenti
Art. 38 Informazione
Art. 39 Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 40 Concertazione
Art. 41 Contrattazione integrativa
Art. 42 Federazioni sindacali
Art. 43 Distacchi sindacali
Art. 44 Aspettative sindacali non retribuite
Art. 44 Permessi sindacali retribuiti
Art. 46 Adempimenti dell’Amministrazione
Art. 47 Diritti sindacali
Titolo IV Norme finali
Art. 48 Disapplicazioni
Art. 49 Disposizioni finali
Art. 50 Copertura finanziaria


Ipotesi di accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’ara 135 e ss. del d.lgs. n. 217/2005 relativo al triennio 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente

Il 22 febbraio 2022 alle ore 17,00 nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, le delegazioni di parte pubblica e sindacale sottoscrivono l’ipotesi di accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 135 e ss. del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo al triennio 2019/2021, per il personale non direttivo e non dirigente
La delegazione di parte pubblica Ministro per la pubblica amministrazione, Ministro dell’interno, Sottosegretario di Stato Ministero dell’economia e delle finanze e la delegazione sindacale Fns Cisl, Conapo, Uil Pa VV.F., Fp Cgil VV.F., Confsal VV.F., Usb Pi VV.F.

Articolo 1 Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019- 2021,
[…]

Titolo I Trattamento economico
Articolo 4 Indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell’indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l’anno 2020 dall’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1 gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
[…]
2. Le misure vigenti dell’indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
[…]
3. Le misure vigenti dell’indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l’anno 2021 dall’articolo 20, comma 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementale degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:
[…]
6. Sono confermate le misure dell’indennità di rischio per l’anno 2019 previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.

Articolo 10 Pronta disponibilità
1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento ai personale che espleta attività specialistiche e specializzate,
2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l’arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un’ora dalla convocazione, il personale è considerato in orario straordinario dall’ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
3. Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l’osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali;
b) le misure del compenso per l’effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del presente decreto;
c) l’implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall’anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell’articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l’eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.

Titolo II Istituti normativi
Articolo 16 Orario di servizio

1, L’articolo 7 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Orario di servizio

1. L‘orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2. L’orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 78.00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell’Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale,”.

Articolo 17 Orario di lavoro
1. All’articolo 8 del D.P.R. 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicalo «turno diurno», ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicalo «turno notturno», quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro.
1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 2 effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono falle salve le assenze normativamente o contrattualmente previste.
1-quater. Le ulteriori ore prestante in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1 -bis, sono compensate con turni di riposo programmali nel calendario annuale.
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all’articolo 35.”; in fine sono inserite le seguenti parole: "complessivo di cui al presente comma.
c) al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: "garantendo la concertazione di cui all’articolo 35 ",
d) al comma 6 le parole da “la seguente flessibilità” fino a “ritardo” sono sostituite dalle seguenti: "garantendo la concertazione di cui all'articolo 35, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita che, di norma, potrà essere pari a:
a) fino a un'ora di anticipo;
b) fino a un'ora di ritardo.”.

Articolo 18 Particolari articolazioni dell’orario di lavoro
1. All’articolo 9 del D.P.R. 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all’articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate:
a) all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all’ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente;
d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall’Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operatività dello scalo;
f) alle esigenze di assicurare la continuità dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonché delle attività tecnico-professionali correlate al soccorso.
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell’orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate:
a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all’attività sportiva agonistica nonché di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale;
b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all’attività concertistica, alle relative prove, nonché allo studio e alla preparazione individuale,
3. I criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a),

Articolo 19 Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Porto ferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro c 72 ore di riposo.
2. Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l’ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
3. In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversità meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare può essere trattenuto in servizio oltre l’orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l’informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto.

Articolo 20 Individuazione dei distaccamenti disagiati
1. 1 distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:
- comuni con meno di 15,000 abitanti, classificali dall’Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
- distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
- tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
- assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
- altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l’ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.

Articolo 21 Emergenze locali
1. Per emergenze di durata continuativa superiore a quarantotto ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell’emergenza e nell’ambito dello specifico monte-ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso c primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione lino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’avvicendamento del personale appartenente a regioni limitrofe avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell’impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta Io svolgimento dei servizi.
3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attività espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.

Articolo 22 Mensa
1. Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l’orario di lavoro è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalità di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.
1. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non è presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto,
3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa,
4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi è garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessità di continuità del servizio.

Articolo 27 Assenze per malattia
1, All’articolo 15 del D.P.R. 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 - bis. L’Amministrazione può richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l/accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
[…]

Articolo 28 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un’ora; non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonché con Ì riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui al Part. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
4. La durata dei permessi previsti dal presente articolo è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l’equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
7. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
8. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
9. L’attestazione è inoltrata all’Amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
10. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo.
11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza c giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).
12. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.
13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
14. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico c giuridico di tali istituti dal presente decreto.

Articolo 29 Personale convocato per controlli sanitari
1. L’articolo 21 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente;
Articolo 21
Personale convocato per controlli sanitari

Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è. da considerarsi in servizio a tutti gli effetti

Articolo 31 Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai lini dell’anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L’Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
5. L’Amministrazione favorisce, su richiesta dell’interessata, l’assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.

Articolo 33 Lavoro agile.
1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall’articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell’interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto.

Articolo 34 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dipendente a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per finterà durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’Amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell’Amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.

Articolo 35 Tutela del dipendente che segnala illeciti
1. L’Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 54-bis- del decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165.

Articolo 36 Malattie professionali
1. ferme restando le competenze dell’Inail e delle commissioni medico-ospedaliere del Ministero della difesa, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, è assicurata la ricognizione delle malattie connesse con l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento anche alle patologie ricorrenti previste da Inail, anche ai fini della definizione di protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute del personale.

Titolo III Relazioni sindacali
Articolo 37 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo c trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti,
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettività con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la motivazione, la crescita professionale c l’aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell’Amministrazione;
- si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori,
3. Fermo restando la centralità dell’istituto della contrattazione, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell’Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- organismo paritetico per l’innovazione;

Articolo 38 Informazione
1. L’articolo 33 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
Articolo 33
Informazione

1, L'informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa è fornita dall'Amministrazione in via preventiva e informa scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione,

Articolo 39 Organismo paritetico per l'innovazione
1. L’articolo 34 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
Articolo 34
Organismo paritetico per l’innovazione

1. L’organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al co involgi mento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative alfine di formulare proposte all'Amministrazione.
3. L'organismo di cui al presente articolo:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del 'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell’organismo;
c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità.
5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli elementi a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.
6. Costituiscono oggetto di trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie:
a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;
b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;
c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità;
d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;
e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti all’adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
f) progetti e proposte concernenti gli organici.”.

Articolo 40 Concertazione
1. L’articolo 35 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
Concertazione

1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare.
2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali, del precedente comma, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle in formazioni, Amministrazione e Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro 7 giorni dall’informazione, la concertazione è richiesta da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall’Amministrazione contestualmente al rinvio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni, Al termine della concertazione, è redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:
a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti ubicati nelle isole minori;
b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
c) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna e/o per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l’accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
e) criteri generali per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244- del decreto legislativo J 3 ottobre 2005, n. 217;
f) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni);
g) criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro;
h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;
i) criteri generali per l’individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualità di discente o di formatore;  
j) criteri generali per l’applicazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;
k) codici di comportamento;
l) criteri generali per l’espletamento di attività di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialità.
4. Per le materie di cui alle lettere a), d), g) e l) la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.

Articolo 41 Contrattazione integrativa
1. L’articolo 32 del D.P.R. 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
Articolo 32
Contrattazione integrativa

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra 1‘Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilità a domanda;
b) criteri generali per l’impiego del personale in attività atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attività socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilità e. per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell’ambito dei criteri e delle modalità previste nell’accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In sede di Amministrazione locale:
i) criteri generali per la mobilità del personale nell’ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
j) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell’ambito delle articolazioni centrali e regionali,
2. Nelle, materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza che. sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni,
3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un ’apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fina a quando non intervengano i successivi.”.

Articolo 47 Diritti sindacali
1. Le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante del presente accordo:
a) articolo 2 (diritto di assemblea) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
b) articolo 3, comma 3 (diritto ai locali) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
c) articolo 5 (diritto di affissione) del contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000,

Titolo IV Norme finali
Articolo 48 Disapplicazioni

1. Per il personale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
- articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000;
- articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
- articoli 33, 37, 38 e 39 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavora del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
- articolo 42 del D.P.R. 7 maggio 2008.
2. Sono, altresì, disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto c con le vigenti disposizioni regolamentari

Articolo 49 Disposizioni finali
Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica