Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 5, 25 febbraio 2022, n. 1240 - Obbligo vaccinale e dipendenti sospesi. Il TAR dispone il pagamento di metà dello stipendio






N. 01240/2022 REG.PROV.CAU. N. 00846/2022 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. nr. 00106/2022 del 4 gennaio 2022, notificato il 5 gennaio 2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
- dell'invito, notificato il 15 dicembre 2021 n. 0027540 di prot., a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
-
- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. del 07.01.2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, co
llegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
b) nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.. Visti tutti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale - e l’assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami,
c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 02/02/2022 n. 724, nei sensi indicati.
Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2022.
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
a) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente Sebastiano Zafarana, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Tascone Leonardo Spagnoletti



IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.