Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
6° Reparto - 1° Ufficio - 1ª Sezione

Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

CIRCOLARE TITOLO: “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie Merci Pericolose: n. 40/2022

ARGOMENTO: Codice IMSBC - Sezione 4.3.3. - Procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità di carichi solidi alla rinfusa. - Procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML.
 

Riferimenti:

a) Circolare non di serie n. 13/2014 in data 02.12.2014;
b) Circolare MSC.1/Circ. 1454/Rev. 1 in data 15.06.2015 del International Maritime Organization;
c) Circolare Serie Merci Pericolose n. 39/2021 in data 13.01.2021;
d) Circolare Serie Merci Pericolose n. 34/2019 in data 04.03.2019.

 
1. Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’approvazione delle procedure di campionamento, analisi e controllo sui carichi che possono diventare fluidi questo Reparto, con la Circolare in rife d), ha disciplinato dettagliatamente la documentazione che lo shipper è tenuto a presentare per il tramite delle locali Autorità Marittime che ne dovranno curare la preliminare verifica formale e sostanziale, attraverso il previsto parere e che correderà la trasmissione delle istanze così formalizzate.
2. Ciò premesso, alla luce dell’esperienza maturata nella quotidiana applicazione della Circolare n. 34/2019 è stato ritenuto opportuno rivisitare e, ove necessario, integrare i contenuti degli allegati che, di seguito, si riportano:
- RILASCIO APPROVAZIONE-
- allegato 1: modello di istanza da compilare a cura dello shipper ai fini del rilascio del provvedimento di approvazione;
- allegato 2: contenuto minimo della documentazione da allegare all’istanza dello shipper tesa al rilascio del provvedimento di approvazione;
- allegato 3: indice degli argomenti della relazione dettagliata da presentare a cura dello shipper;
- allegato 4: modello di parere del Consulente chimico di porto, ai fini del rilascio del provvedimento di approvazione delle procedure presentate dallo shipper;
- RINNOVO APPROVAZIONE -
- allegato 5: modello di istanza da compilare, a cura dello shipper, tesa ad ottenere il rinnovo del provvedimento di approvazione;
- allegato 6: modello di parere del Consulente chimico di porto, ai fini del rinnovo del provvedimento di approvazione delle procedure presentate dallo shipper.
3. Si precisa - in particolare per le istruttorie avanzate da ditte/società che, in maniera continuativa, presentano le procedure di campionamento per l’approvazione - che l’approvazione alle procedure di che trattasi sarà rilasciata per un periodo temporale coincidente con quello di validità dell’emendamento del Codice IMSBC in vigore¹ e che le procedure presentate per l’approvazione a ridosso della fine dell’anno precedente all’entrata in vigore del nuovo emendamento IMSBC² dovranno essere predisposte sulla base delle disposizioni della nuova versione del Codice che entrerà in vigore il 1° gennaio successivo. La conseguente approvazione da parte di questo Comando Generale sortirà efficacia a decorrere dalla medesima data.
In via residuale, invece, qualora si dovesse verificare la necessità di richiedere l’approvazione di procedure di campionamento finalizzate al trasporto dell’intero carico nel corso dell’anno oggetto della richiesta, esse saranno, evidentemente, redatte in base all’emendamento al Codice IMSBC in vigore nel lasso temporale interessato dal pianificato trasporto e la loro approvazione sarà valida fino al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Si dispone, altresì, che alla scadenza del primo anno dalla data di approvazione delle procedure di campionamento (con una tolleranza massima di 2 mesi dalla predetta scadenza annuale), sia eseguita una verifica intermedia da parte del personale della Capitaneria di porto, sede del sorgitore da dove avverranno i trasporti pianificati.
La predetta attività consisterà, almeno, nel verificare, in situ, se le procedure approvate continuano a risultare in linea e correttamente implementate con quanto dichiarato dallo shipper in istruttoria per l’approvazione.
Al riguardo si riporta, in allegato 7, il relativo form di verbale di verifica intermedia, che dovrà essere inviato a questo Comando Generale a consuntivo delle verifiche eseguite.
Nel caso di sospensione del provvedimento di approvazione, la Capitaneria di Porto interessata, unitamente al Consulente chimico di Porto, provvede alla verifica di follow up e, laddove sussistano i requisiti, attesta la effettiva rettifica delle non conformità da parte dello shipper, attraverso il form in allegato 8, informando prontamente questo Comando Generale che provvederà alla riattivazione del provvedimento di approvazione sospeso.
5. Con il medesimo intento di fornire disposizioni di dettaglio, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti prevenute, si ritiene necessario, nel contesto della presente Circolare, declinare analiticamente anche le singole fasi inerenti la particolare procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML che, come è noto, costituisce una species afferente alle citate procedure di campionamento.
Al riguardo, il par. 7.3.1.1 del Codice IMSBC prevede che i concentrati o tutti gli altri carichi che possono liquefare devono essere accettati per la caricazione soltanto quando l’umidità attuale del carico sia inferiore al c.d. Transportable Moisture Limit (TML). I fanghi di dragaggio, invece, si presentano già fluidi, perché estratti direttamente dal fondo marino e con un contenuto di umidità superiore al TML.
Per quanto sopra, i fanghi di dragaggio, potranno essere trasportati ESCLUSIVAMENTE a mezzo di unità navali appositamente costruite, equipaggiate e certificate, così come specificato al par. 7.3.2 del Codice IMSBC e richiamato al par. 6.2 e al par. 7.1 b. di cui al Decreto Dirigenziale n.1340 del 30.11.2010, contenente “l’aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco”.
Tutto ciò premesso - ai fini del rilascio del provvedimento di ammissibilità al trasporto marittimo del prodotto in parola da parte di questo Comando Generale - nel precisare l’esclusione di tale tipologia di carico
dall’applicazione delle procedure di campionamento (così come previsto dal paragrafo 7.3.1.2 del IMSBC Code), si ritiene necessario riportare di seguito la documentazione che dovrà essere inoltrata a questo Comando Generale da parte della locale Autorità Marittima, che fornirà, nella lettera di trasmissione, il previsto parere, a seguito di verifica di completezza e coerenza con la norma succitata:
a) istanza da parte dello shipper, corredata dei previsti allegati autorizzativi relativi al dragaggio, ai sensi della vigente normativa ambientale e piano operativo di dragaggio e successivo conferimento dei sedimenti;
b) relazione tecnica dettagliata dello shipper, munita di relativo parere rilasciato da un Consulente Chimico di porto nel quale, tra l’altro, dovrà essere dato atto della determinazione del peso specifico del prodotto in mucchio;
c) certificazione nave, come previsto dal paragrafo 7.1 b) dell’Allegato al D.D. 1340/2010.
Resta inteso che in caso di trasporti internazionali sarà necessario anteporre, alla precitata procedura, il raggiungimento di un Tripartite Agreement tra la competente Amministrazione del porto di caricazione, l’Amministrazione del porto di scaricazione e lo Stato di bandiera dell’unità interessata, secondo le istruzioni già fornite in seno alla Circolare serie merci pericolose n. 39/2021 in data 13/01/2021 “Trasporto di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC - sezione 1.3” di questo Comando Generale.
Allo scopo di rendere più fruibile la procedura relativa alla caricazione dei fanghi di dragaggio è stata predisposta, in allegato 9, una tabella riassuntiva.
6. La Circolare Serie Merci Pericolose n. 34/2019 in data 04.03.2019 è abrogata dalla data di pubblicazione della presente.
7. Ogni rinvio alla Circolare Serie Merci Pericolose n. 34/2019, presente nella Circolare Serie Merci Pericolose n. 39/2021 in data 13.01.2021, deve intendersi, dall’atto della sua pubblicazione, riferito alla presente Circolare.
La presente sarà pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari. aspx.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ Es: in data 01.01.2021 è entrato in vigore l’emendamento 05 - 19 del Codice, che sarà valido fino al 31.12.2022: ciò significa che le procedure presentate saranno approvate da questo Comando Generale fino alla predetta data di scadenza.
² Si rammenta, avviene in corrispondenza dei c.d. anni dispari

 

Allegati