Tipologia: Contratto di secondo livello locale
Data firma: 24 novembre 2009
Validità: 24.11.2009 - 31.12.2011
Parti:
Ftbcc e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito e
Assicurazioni, Ftbcc
Fonte: UGL Credito
Sommario:
Capitolo I - Area contrattuale,
sistema di relazioni sindacali e politiche attive per l'occupazione Articolo 1 Ambito di applicazione Chiarimenti a verbale Articolo 2 Collocamento lavoratori in mobilità Articolo 3 Osservatorio locale e incontri periodici Articolo 4 Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro - Anzianità convenzionali e automatismi Capitolo II - Doveri e diritti del personale Articolo 5 Ruolo del personale Articolo 6 Obblighi fondamentali Articolo 7 Ferie Articolo 8 Permessi e aspettativa non retribuita Chiarimento a verbale Capitolo III - Trattamento economico Articolo 9 Premio di Risultato Disposizione transitoria Articolo 10 Premio di fedeltà Articolo 11 Indennità di rischio cassa Articolo 12 Indennità di sostituzione Articolo 13 Ticket pasto Capitolo IV - Sviluppo professionale dei lavoratori del credito cooperativo toscano Articolo 14 Sistema formativo Articolo 15 Tipologie, finalità e contenuti dell'attività formativa Formazione per il personale di nuova assunzione Formazione di qualificazione, aggiornamento e/o di inserimento/reinserimento Formazione di riqualificazione del personale a seguito di eventi eccezionali Articolo 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi Articolo 17 Ruoli chiave dei quadri direttivi Capitolo V - Sistema di inquadramento Articolo 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori Articolo 19 Inquadramento nuovi profili professionali Articolo 20 Vice responsabile di succursale Articolo 21 Inquadramento del personale del Soar Capitolo VI - Orario di lavoro Articolo 22 Deduzione annuale ex art. 118 CCNL Dichiarazione a verbale Articolo 23 Flessibilità e spostamento d'orario Nota a verbale Articolo 24 Part-time Nota a verbale Articolo 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore Articolo 26 Apertura di sportello al sabato Capitolo VII - Provvidenze per i lavoratori Articolo 27 Contributo integrazione assistenza sanitaria Nota a verbale Articolo 28 Mutui e condizioni economiche applicate al personale dipendente |
Articolo 28 bis Trattamento di fine
rapporto Articolo 29 Polizze assicurative Articolo 29 bis Polizza Long Term Care Articolo 30 Uso di autovetture private Articolo 31 Intervento straordinario Articolo 32 Incarichi di docenza Articolo 33 Trattamento per missioni e partecipazione a corsi Chiarimento a verbale Capitolo VIII - Disposizioni di carattere sociale Articolo 34 Tutela della dignità della persona Articolo 35 Pari opportunità Articolo 36 Decesso del dipendente Nota a verbale Articolo 37 Familiari e dipendenti con handicap Nota a verbale Articolo 38 Tutela e sostegno della maternità e della paternità Nota a verbale Articolo 39 Misure a sostegno della famiglia Nota a verbale Disposizione transitoria Articolo 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale Capitolo IX Sicurezza del lavoro Articolo 41 Premesse generali Articolo 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro Articolo 43 Servizio di trasporto valori e di guardia Nota a verbale Articolo 44 Eventi criminosi Articolo 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie Articolo 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro Capitolo X Disposizioni finali Articolo 47 Decorrenza e durata Allegati Allegato A Disciplina del premio di risultato Contratto di Secondo Livello Locale della Toscana Allegato A-1 Allegato A-2 Allegato B Premio di fedeltà Allegato C Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai corsi di formazione Allegato C-1 Formazione per l'anno: opzione "pacchetto formativo" facoltativo (Dichiarazione) Allegato C-2 Formazione per l'anno: indicazione preferenze "pacchetto formativo" facoltativo (Dichiarazione) Allegato D Sistema di inquadramento del personale del Soar del 16/12/2002 Allegato E Regolamento del piano di provvidenze a favore del personale del settore Banche di Credito Cooperativo della Toscana per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi |
Contratto di secondo livello locale (CSLL) per il
personale delle banche di credito cooperativo e delle aziende aderenti alla
Federazione Toscana Bcc
Addì 24 novembre 2009, nei locali della Federazione Toscana
Banche di Credito Cooperativo, si sono riuniti: la Federazione Toscana Banche di
Credito Cooperativo (Ftbcc) [...] e la Federazione Italiana Bancari e
Assicurativi (Fiba-Cisl) [...], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori
Assicurazione e Credito (Fisac-Cgil) [...], il Sindacato Nazionale dipendenti
delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo (Sincra-Ugl
Credito) [...].
Visti gli artt. 8, 28 e 29 del
CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli
ausiliari delle Bcc/Cra del 21 dicembre 2007, viene stipulato il seguente
contratto di secondo livello locale (CSLL).
Ftbcc
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Sincra-Ugl Credito
Capitolo I - Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche
attive per l'occupazione
Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree
professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Toscana Banche
di Credito Cooperativo (di seguito Bcc) e delle Aziende facenti parte di un
gruppo bancario di cui la capogruppo sia una Bcc associata alla Federazione
Toscana medesima;
della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito Ftbcc);
della Servizi Operativi Accentrati Regionali Sc (di seguito Soar);
dell'Assicooper Toscana srl (di seguito Assicooper).
Chiarimenti a verbale
Nel testo del presente contratto, con il termine di "Azienda" o "Aziende" sono
indicate insieme la Ftbcc, le Bcc ad essa associate e le eventuali aziende del
gruppo bancario, il Soar e l'Assicooper.
1) Con il termine "CCNL" le parti intendono riferirsi al
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle
Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007.
2) Con il termine "Organismi centrali" le parti intendono la Ftbcc, il Soar e l'Assicooper.
3) Le disposizioni del presente CSLL non si applicano ai dirigenti, con la sola
esclusione degli artt. 8, 13, 27, 28, 28 bis, 29, 29 bis, 36, 37, 38, 39 e 44.
Articolo 3
Osservatorio locale e incontri periodici
Nell'ambito dell'Osservatorio locale paritetico, costituito in conformità a
quanto previsto dall'art. 13 del
CCNL, i componenti di tale organismo si
incontrano con cadenza annuale o, comunque, su richiesta di una delle parti
stipulanti il presente CSLL.
Oltre all'esame della situazione occupazionale delle Aziende, l'Osservatorio
affronta tematiche quali:
- l'installazione di nuove tecnologie e i relativi effetti sull'organizzazione
del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- i processi di formazione continua e riqualificazione del personale;
- le materie relative al capitolo XV del
CCNL (Disposizioni di carattere
sociale).
Le parti individuano l'Osservatorio locale paritetico quale luogo la consegna
delle informative previste dalla contrattazione collettiva e l'esame delle
materie previste dall'art. 17 del
CCNL, con l'aggiunta delle seguenti tematiche:
- elenco degli sportelli operanti nella giornata di sabato, sulla base delle
previsioni di cui all'art. 122 del
CCNL;
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e
sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la
discussione preventiva;
- entità dei rimborsi spese riconosciuti dalle Aziende ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), unitamente alla consegna
dell'elenco nominativo dei Responsabili aziendali per la sicurezza e dei RLS,
con indicazione, per questi ultimi, delle relative scadenze d'incarico;
- attività di monitoraggio degli eventi criminosi;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro,
tutela delle condizioni igienico sanitarie);
- tutela della dignità della persona (molestie, mobbing e stress
lavoro-correlato);
- esame del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 9
della
legge 125/1991, oltre alle iniziative previste dall'art. 18, ultimo comma,
del
CCNL;
- casi di dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto
a causa di malattia;
- docenze effettuate ai sensi dell'art. 32 del presente CSLL;
- distacchi, disabili, ex categorie protette (suddivise per tipologia),
apprendistato, somministrazione di lavoro a tempo determinato e relativi
adempimenti contrattuali, stage;
[...]
- analisi dei modelli predisposti dalla Ftbcc ai sensi dell'art. 16 del presente
CSLL ;
- progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di
accedere ai relativi finanziamenti
[...]
Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, delle
OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, le Aziende si renderanno disponibili
all'effettuazione di un incontro nel quale illustrare l'andamento aziendale e i
fabbisogni quantitativi e qualitativi delle risorse umane in relazione
all'organizzazione del lavoro.
Le Aziende informeranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle assunzioni
di personale e l'utilizzo di manodopera con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, possibilmente prima dell'ingresso in servizio o, ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,
entro i 3 giorni successivi.
Capitolo II - Doveri e diritti del personale
Articolo 5 Ruolo del personale
L'ordinamento degli uffici e le procedure di lavoro dovranno essere comunicati
per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro da parte
dell'Azienda al personale, una prima volta all'attuazione e successivamente in
caso di variazione.
[...]
Capitolo IV - Sviluppo professionale dei lavoratori del credito cooperativo
toscano
Articolo 14 Sistema formativo
Le parti ritengono che la formazione continua del personale:
- rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera
efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste
dall'innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario;
- costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale,
concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela
dei livelli occupazionali.
Le parti attribuiscono particolare valore all'attività svolta dalla Ftbcc, quale
istituzione consortile deputata all'organizzazione, all'erogazione e alla
certificazione dell'attività formativa nei confronti delle Aziende, sia per
l'aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi
derivanti dall'uniformità delle metodologie formative del personale, sia per la
convenienza del rapporto costi/benefici della formazione.
In considerazione dello speciale ruolo svolto dalla Ftbcc, le parti considerano
assolti gli obblighi formativi previsti dall'art. 63 del
CCNL:
- relativamente al "pacchetto" obbligatorio non inferiore a 24 ore annuali, con
la partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Ftbcc per un
totale di tre giornate lavorative (quattro giornate lavorative per i neo-assunti
dall'1/1/2001) e con lo svolgimento di un'ora e mezzo di autoformazione;
- relativamente all'ulteriore "pacchetto" facoltativo di 26 ore annuali, con la
partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Ftbcc per un
totale di una giornata lavorativa e due sabati mattina, con esclusione del
sabato pomeriggio e della domenica.
La formazione di cui al presente articolo può essere svolta utilizzando anche
personale docente delle Aziende in possesso di specifica abilitazione
certificata ai sensi del successivo articolo 32.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 63 del
CCNL,
l'autoformazione è ammessa esclusivamente entro i limiti previsti dal primo
alinea del comma 3 del presente articolo.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del presente CSLL, la partecipazione
a corsi di formazione nella giornata di sabato mattina comporta il rimborso del
viaggio.
Qualora le Aziende scelgano di adempiere agli obblighi formativi previsti
dall'art. 63 del
CCNL attraverso la partecipazione a corsi erogati, organizzati
e certificati da soggetti diversi dalla Ftbcc, le 50 ore annuali (24
obbligatorie, con l'aggiunta di 5 ore obbligatorie per i lavoratori neo-assunti
dall'1/1/2001 - da erogare utilizzando almeno tre giornate lavorative intere,
non frazionabili
- e/o 26 facoltative - da erogare utilizzando almeno una giornata lavorativa
intera, non frazionabile) devono intendersi come ore effettive di formazione
svolte dal lavoratore, senza possibilità di ricorso all'autoformazione. In tal
caso:
- le Aziende, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento,
dovranno compilare e inviare alla Ftbcc e alle OO.SS. locali firmatarie del
presente CSLL una relazione sull'attività formativa svolta in collaborazione con
soggetti diversi esterni indicando le date, gli argomenti e le ore effettive di
durata dei corsi di formazione;
- le OO.SS. firmatarie del presente CSLL potranno effettuare controlli sulle
modalità di partecipazione ai corsi di formazione seguendo la procedura prevista
dall'art. 129, commi 3 e 4, del
CCNL.
Per le sole iniziative specificamente indicate dalla Ftbcc viene convenuto, in
via sperimentale, di adottare la videoconferenza quale modalità di fruizione
dell'attività formativa e di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 63
del
CCNL e dal presente articolo. La sperimentazione è limitata alle Aziende la
cui sede disti più di 150 km dalla Ftbcc.
L'effettivo svolgimento dell'attività formativa annuale viene documentato
mediante il rilascio al lavoratore, su richiesta del medesimo, di apposita
certificazione rilasciata dalla Ftbcc o dal diverso soggetto che ha effettuato
l'attività formativa. Detta certificazione dovrà prevedere la specificazione
della tipologia (contenuti), del tipo di formazione (obbligatoria o
facoltativa), della modalità di effettuazione (in aula o tramite autoformazione)
e della collocazione oraria dei corsi effettuati.
Le Aziende conservano, nel fascicolo personale del lavoratore, tutta la
documentazione riguardante la formazione da questi svolta, aggiornandola
costantemente.
Nell'eventualità in cui il dipendente non abbia potuto svolgere la formazione
(obbligatoria e/o facoltativa) per motivi a lui non imputabili, il quantitativo
non fruito viene considerato come credito formativo del lavoratore nei confronti
dell'Azienda. Tale credito formativo deve essere obbligatoriamente utilizzato,
con facoltà per il dipendente di partecipare a un corso di formazione da lui
scelto fra quelli organizzati dalla Ftbcc. Le Aziende adottano appositi
accorgimenti (ad esempio, mediante l'introduzione di un apposito contatore dei
crediti formativi in busta paga) per adempiere alla previsione contenuta nel
presente comma.
La Ftbcc comunica annualmente alle OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL i
programmi, i criteri, le finalità, i tempi e le modalità dei corsi di
formazione, nell'ambito dell'incontro previsto dall'art. 63, comma 8, del
CCNL,
da tenersi in una delle riunioni dell'Osservatorio paritetico locale di cui
all'art. 3 del presente CSLL.
Articolo 15 Tipologie, finalità e contenuti dell'attività formativa
La formazione del personale delle Aziende destinatarie del presente CSLL si
articola nelle seguenti tipologie:
- formazione di base per il personale di nuova assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato
professionalizzante e/o di inserimento;
- formazione di qualificazione e/o di aggiornamento del personale in connessione
al ruolo svolto o a quello di eventuale inserimento/reinserimento;
- formazione di riqualificazione a seguito di eventi eccezionali che possono
comportare esuberi di personale.
Formazione per
il personale di nuova assunzione
La formazione di base per il personale di nuova assunzione - la cui durata
complessiva è pari a 5 giornate lavorative - è finalizzata ad agevolare
l'inserimento del lavoratore neo assunto in Azienda fornendo informazioni
generali e specifiche sulla struttura e il funzionamento teorico-pratico di una
Bcc.
La Ftbcc predispone annualmente, ai sensi di quanto previsto dal precedente art.
14, una o più sessioni di corsi di formazione per il personale di nuova
assunzione. Le modalità di svolgimento dell'attività formativa e di
partecipazione ai corsi di formazione sono disciplinate nell'allegato C al
presente CSLL, che ne costituisce parte integrante.
Ai suddetti corsi partecipano i lavoratori assunti da almeno sei mesi con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con
contratto di inserimento, mentre non partecipano i lavoratori originariamente
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e successivamente
confermati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quelli provenienti da
altri enti creditizi ovvero assunti ai sensi dell'art. 62 del
CCNL.
La formazione per il personale di nuova assunzione con contratto di
apprendistato professionalizzante avviene, invece, mediante la predisposizione,
da parte della Ftbcc, di appositi percorsi formativi per i lavoratori medesimi,
in conformità a quanto previsto dall'art. 30, n. 7 del
CCNL e dalla vigente
normativa regionale.
La Ftbcc organizza inoltre, la formazione per i tutor aziendali, in conformità a
quanto previsto dall'allegato H del
CCNL e dalla vigente normativa regionale.
All'interno dei corsi di formazione i partecipanti ricevono un'adeguata
formazione sulle normative rientranti nel perimetro della funzione di compliance
(antiusura, antiriciclaggio, tutela della riservatezza dei dati personali,
trasparenza bancaria, ecc.), nonché su altre normative che possono comportare
l'assunzione di responsabilità civili, penali e/o amministrative (disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari e postali, ecc.).
Durante i corsi destinati al personale di nuova assunzione, è data facoltà ai
neo-assunti di partecipare, in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma
16, del
CCNL, a riunioni promosse dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CSLL per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette OO.SS. locali possono tenere tali riunioni, singolarmente o
congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale
delle Aziende del settore Bcc, previa comunicazione alla Ftbcc del nominativo
all'uopo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di
precedenza delle richieste comunicate alla Ftbcc con un preavviso di almeno 48
ore, è riservato al dirigente di ciascuna Organizzazione sindacale il tempo
limite di un'ora, cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti
appartenenti ad organizzazioni diverse.
Formazione di qualificazione, aggiornamento e/o di inserimento/reinserimento
La formazione di qualificazione, aggiornamento e/o eventuale
inserimento/reinserimento rappresenta lo strumento attraverso il quale le
Aziende adempiono, in via ordinaria, alle esigenze di formazione continua del
personale previste dall'art. 63, comma 1, del CCNL.
La Ftbcc predispone annualmente, ai sensi di quanto previsto dal precedente
articolo 14, un piano dei corsi di qualificazione professionale, aggiornamento e
di eventuale inserimento/reinserimento al ruolo che tenga conto di tutti gli
ambiti di attività svolti dai lavoratori all'interno delle Aziende.
La formazione di inserimento/reinserimento al ruolo di cassiere comprende una
parte dedicata all'analisi delle problematiche scaturenti dall'applicazione
della normative antiriciclaggio, privacy e Centrale Allarmi Interbancaria,
nonché la descrizione delle modalità operative per procedere ad una corretta
registrazione delle operazioni di cassa.
La formazione di inserimento/reinserimento è prevista in caso di assenza dal
servizio per periodi superiori a 6 mesi per maternità, malattia, infortunio,
aspettative varie, distacchi sindacali, ecc. In tal caso l'Azienda stabilisce
adeguati periodi di formazione - in misura comunque non inferiore alla
formazione contrattuale non effettuata durante tutto il periodo di assenza, con
un minimo di due giornate - finalizzati alla riacquisizione delle conoscenze
operative e normative necessarie al pieno reinserimento nell'attività lavorativa
dei dipendenti medesimi.
L'elenco dei dipendenti coinvolti dalla formazione per il reinserimento e dei
corsi da questi effettuati saranno portati a conoscenza dalle Aziende, per il
tramite Ftbcc, alle OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL annualmente, in
occasione dell'incontro dell'Osservatorio locale paritetico di cui all'art. 3
del presente CSLL.
Formazione di riqualificazione del personale a seguito di eventi eccezionali
La formazione di riqualificazione del personale rappresenta uno strumento che le
Aziende si impegnano ad adottare per fronteggiare eventi eccezionali che
comportino esuberi di personale (ristrutturazioni aziendali, innovazioni
tecnologiche, trasferimenti di azienda, fusioni, scorpori, etc.).
In tal caso, i piani di formazione per il personale coinvolto predisposti dalla
Ftbcc devono essere preventivamente discussi e concordati con le OO.SS. locali
firmatarie del presente CSLL utilizzando, ove possibile, le risorse previste dal
DM 28 aprile 2000 n. 157 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Le Aziende, al fine di dare concreta attuazione alle novità introdotte dall'art.
98 del
CCNL, in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, si
impegnano ad adottare modelli organizzativi e di gestione del personale della
categoria che, pur tenendo conto delle esigenze operative delle medesime
Aziende, siano improntati a criteri di flessibilità temporale e autogestione
individuale da parte dei lavorati interessati.
I quadri direttivi che effettuano una prestazione lavorativa, eccedente rispetto
all'orario normale effettivamente applicabile al personale delle aree
professionali, recuperano il tempo lavorato in eccedenza mediante appositi
permessi orari retribuiti che possono essere fruiti fornendo al responsabile
gerarchico un preavviso minimo di:
a) due giorni per i permessi giornalieri;
b) un giorno per i permessi orari, con un minimo di 30 minuti.
Con riferimento all'apposita erogazione prevista dall'art. 98, comma 3, del
CCNL
le Aziende effettuano, entro il mese di febbraio di ogni anno, un apposito
incontro per comunicare ai lavoratori interessati le caratteristiche quali-quantitative delle prestazioni lavorative aggiuntive tali da determinare
il riconoscimento dell'emolumento economico. La medesima informativa deve essere
fornita alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, alle OO.SS.
locali stipulanti il presente CSLL.
[...]
Capitolo V - Sistema di inquadramento
Articolo 18
Adibizione e rotazione dei lavoratori
Le Aziende devono predisporre un organigramma quantitativo e qualitativo
contenente l'indicazione di tutti i dipendenti, del loro inquadramento e della
loro collocazione, con la suddivisione in aree, servizi e/o settori operativi e
l'individuazione dei relativi responsabili e dei loro sostituti. Detto
organigramma deve essere predisposto dalle Aziende e portato a conoscenza dei
lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite,
ogniqualvolta intervengano modifiche nella sua composizione.
Le Aziende comunicano per iscritto a ogni dipendente la sede di lavoro e le
eventuali successive destinazioni a seguito di trasferimento, osservando quanto
previsto dall'art. 61 del
CCNL. Costituisce trasferimento il cambiamento stabile
di sede di lavoro, con assegnazione a unità produttiva diversa, nell'ambito
dello stesso comune o di comune diverso.
Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 64 del
CCNL, riconoscono il
carattere strategico della mobilità su diverse posizioni di lavoro quale fattore
di sviluppo professionale per il lavoratore e di ottimizzazione organizzativa
per le Aziende. Nella predetta ottica, l'Azienda si adopererà per accogliere la
richiesta di adibizione ad altre mansioni, avanzata dal lavoratore che abbia
svolto per almeno tre anni la medesima mansione.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di adibizione ad altre mansioni, al
lavoratore saranno esposte, in apposito incontro da tenersi entro due mesi dalla
domanda, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentono tale
accoglimento. A tale incontro potrà partecipare, su richiesta del lavoratore, un
rappresentante della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce
mandato.
Le parti, con cadenza annuale si incontrano per verificare l'adeguatezza,
qualitativa e quantitativa, degli organici aziendali. In tale occasione, le
Aziende consegnano alle OO.SS. locali, per il tramite della Ftbcc, gli
organigrammi di cui al primo comma del presente articolo.
Nella verifica dovrà essere salvaguardata la composizione minima degli organici,
nel rispetto delle disposizioni collettive vigenti riguardanti sia il personale
delle aree professionali sia quello della categoria dei quadri direttivi. Tali
previsioni di inquadramenti minimi s'intendono modificabili solo previo accordo
tra le parti.
Capitolo VI - Orario di lavoro
Articolo 23
Flessibilità e spostamento d'orario
Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 119 del
CCNL, l'Azienda dovrà
accogliere l'eventuale richiesta di orario di lavoro flessibile, nel limite di
30 minuti, con esclusione dell'intervallo meridiano.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti
in servizio a tempo indeterminato e comunque a partire da n. 20 dipendenti per
Azienda, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni.
Limitatamente al Soar, la percentuale di flessibilità di cui al comma precedente
è elevata al 10%, ulteriormente incrementabile a discrezione dell'Azienda fino
al limite massimo del 30%.
L'Azienda accoglierà l'eventuale richiesta di spostare, in via non occasionale e
nel limite di 30 minuti, l'inizio o il termine della giornata lavorativa, con
correlativo spostamento di orario a scelta del dipendente.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti
in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore delle
eventuali frazioni.
La flessibilità e lo spostamento di orario non sono tra loro cumulabili.
I criteri di concessione dei due istituti sono gli stessi seguiti per il
part-time, descritti all'art. 24 del presente CSLL.
Le graduatorie verranno compilate entro i mesi di febbraio e di agosto di
ciascun anno, mentre il dipendente interessato dovrà avanzare apposita domanda
alla Direzione entro, rispettivamente, i mesi di gennaio e di luglio.
Le richieste, rinnovabili, possono essere effettuate per un periodo massimo di
sei mesi.
Nella fruizione della flessibilità e dello spostamento, deve essere, comunque,
assicurato il servizio minimo di cassa, commisurato alla dimensione dell'unità
operativa, nel rispetto dell'orario di apertura dello sportello stabilito
dall'Azienda.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale a
part-time (vista la previsione specifica di cui all'art. 24, lettera i) del
presente CSLL), a quello con contratto a tempo determinato e al personale
appartenente alla categoria dei quadri direttivi, vista la previsione di cui al
secondo comma dell'art. 98 del
CCNL.
Nota a verbale
Le parti concordano che la flessibilità e lo spostamento di orario, nel limite
dei 30 minuti, si intendono di norma posticipate rispetto all'orario di ingresso
della singola azienda, ma possono essere usufruiti anche in via anticipata
laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano.
Articolo 25
Modalità di utilizzo della banca delle ore
Nelle Aziende destinatarie del presente CSLL il recupero dell'eventuale
riduzione di orario (23 ore annue o proporzionalmente inferiori per i lavoratori
a tempo parziale) di cui all'art. 127 del
CCNL deve avvenire entro e non oltre
il mese di dicembre dell'anno di maturazione, con le stesse modalità fissate dal
predetto art. 127 del
CCNL.
Il limite minimo di utilizzo della banca delle ore da parte del lavoratore è di
30 minuti.
Nell'eventualità in cui il lavoratore, entro il termine suindicato, non riesca
ad utilizzare, in tutto od in parte, tale riduzione di orario, l'Azienda
provvede a monetizzare le ore residue, sulla base della sola retribuzione
oraria.
Analogamente, per i contratti di durata inferiore all'anno, al termine del
rapporto l'Azienda provvede a monetizzare, sulla base della sola retribuzione
oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del
contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a utilizzare.
Limitatamente alle ore di flessibilità di cui all'art. 127 del
CCNL, con
esclusione dell'eventuale quantitativo di ore annuali di cui al primo comma del
presente articolo, a fronte di specifica proposta dell'Azienda, il lavoratore
può optare, all'inizio dell'anno ovvero all'atto dell'assunzione, in
sostituzione dell'accantonamento in banca delle ore, per il pagamento delle
stesse con la maggiorazione del 25%.
Si conviene inoltre che in banca delle ore confluiscano esclusivamente le
prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto a un compenso come lavoro
straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è, quindi, compiuto il sabato o il lunedì, qualora
l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato,
la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle
ore. Così pure il lavoro eventualmente prestato in ore notturne comprese tra le
22:00 e le 6:00 dà diritto sempre al compenso per lavoro straordinario con la
relativa maggiorazione del 65% e non rientra in banca delle ore. L'eventuale
espletamento di attività lavorativa in giorno festivo dà diritto sempre a riposo
compensativo, che il lavoratore deve far coincidere con una giornata entro la
settimana successiva alla prestazione nonché, a scelta del lavoratore, al
recupero in banca delle ore o al pagamento con la maggiorazione del 25% della
quantità di prestazione svolta.
Nel caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi in corso d'anno, si
procede alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive registrate in
banca delle ore ancora da recuperare.
Articolo 26 Apertura di
sportello al sabato
L'apertura di sportello in giornata di sabato nelle succursali delle Aziende
destinatarie del presente CSLL è disciplinata nel seguente modo:
la durata di sportello nella giornata di sabato è pari a 4 ore;
il numero di lavoratori impegnati nella giornata di sabato non può essere
inferiore a 2 unità né superiore a 5 per ogni succursale, compreso il preposto;
le responsabilità derivanti dalle scelte gestionali e organizzative inerenti
le modalità di funzionamento dello sportello (data contabile delle operazioni,
valuta applicata alle stesse, ecc.) e la conseguente elaborazione dei dati sono
a carico dell'Azienda;
la distribuzione dell'orario di lavoro nelle succursali interessate
dall'apertura di sportello nella giornata di sabato, limitatamente al personale
da adibire a detto servizio, può essere, a scelta dell'Azienda:
1. orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, distribuito su cinque giorni, dal
lunedì al
venerdì, con prestazione aggiuntiva al sabato, previo consenso del lavoratore.
Il lavoratore che effettua la prestazione lavorativa in giornata di sabato -
della durata di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, nel
limite individuale massimo di 20 volte all'anno - ha diritto a un riposo
compensativo di 7 ore e 30 minuti, da effettuarsi nel primo giorno lavorativo
successivo o, a scelta del lavoratore, in qualunque altro giorno lavorativo
della settimana successiva alla prestazione. In alternativa al riposo
compensativo, il lavoratore può optare - con scelta antecedente
all'effettuazione della prestazione e revocabile in qualsiasi momento con
preavviso di 30 giorni - per il pagamento in busta paga di un'intera giornata
lavorativa di 7 ore e 30 minuti.
La durata dei riposi compensativi e/o gli importi da pagare in alternativa ai
predetti riposi si applicano alle prestazioni effettuate dai lavoratori a tempo
parziale nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo pieno, in
conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del
CCNL.
2. orario settimanale di 34 ore e 45 minuti, distribuito su cinque giorni, dal
martedì al sabato, con una prestazione lavorativa in giornata di sabato di 5
ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, senza limite individuale
annuo di adibizione al sabato;
3. orario settimanale di 34 ore e 30 minuti, distribuito su sei giorni, dal
lunedì al sabato, con orario giornaliero continuativo di 5 ore e 45 minuti,
coincidenti con le prime 5 ore e 45 minuti dell'orario di lavoro, senza limite
individuale annuo di adibizione al sabato.
Capitolo VII - Provvidenze per i lavoratori
Articolo 29 Polizze assicurative
L'Azienda è tenuta a consegnare ad ogni dipendente, al momento della
sottoscrizione e ad ogni variazione, copia completa della polizza di
assicurazione stipulata contro i rischi di morte ed invalidità permanente per
infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività lavorativa
che extralavorativa, nell'arco dell'intera giornata.
A parziale modifica dell'art. 71 del
CCNL e dell'art. 46 del
CCNL per i
Dirigenti, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori sono
i seguenti:
- per rischio di morte, euro 100.000;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000.
Nel rispetto del principio di parità di trattamento per tutte le categorie di
lavoratori, qualora le Aziende decidano di elevare i predetti massimali anche
per un solo lavoratore, sono tenute ad adeguare automaticamente i predetti
massimali al maggior capitale assicurato.
Le polizze assicurative sottoscritte non prevedono franchigie per il personale
dipendente.
Con riferimento al Titolo III, Capo I, del
D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, la
previsione di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Articolo 29 bis Polizza Long Term Care
L'Azienda stipula a favore di ciascun dipendente una copertura assicurativa per
Long Term Care (LTC) in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti e
invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura viene garantita in via esclusiva, in deroga a quanto previsto
dall'art. 72 bis del
CCNL tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2,
dell'accordo sindacale nazionale del 21/12/1993, per il tramite della Cassa
Mutua Toscana Bcc. La determinazione e le modalità di applicazione del
contributo a carico di Aziende e lavoratori sono quelle tempo per tempo
stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
Articolo 31 Intervento
straordinario
Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 99 e 124 del
CCNL in materia di
reperibilità, l'Azienda individua i soggetti cui ricorrere per gli interventi di
urgenza e/o di emergenza oltre l'orario di lavoro giornaliero e pianifica gli
eventuali interventi, acquisendo per iscritto il preventivo consenso degli
interessati.
Al personale inquadrato nella categoria delle Aree Professionali e dei Quadri
Direttivi che si sia reso disponibile ad effettuare gli interventi previsti dal
comma precedente, spetta:
- un compenso fisso, per singola chiamata, indipendentemente dall'intervento,
pari a 15 euro;
- un compenso fisso, per singolo intervento, pari a 30 euro;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
In ordine ad interventi che presentino rischi o implicazioni sul piano della
sicurezza personale di tutti i dipendenti, le Aziende individueranno specifiche
soluzioni alternative (es.: ricorso ad agenzie di vigilanza).
Agli interventi straordinari di cui al presente articolo sono da applicarsi
tutte le norme assicurative di legge e di contratto applicabili in caso di
normale orario di lavoro (Inail, uso di autovettura o altro mezzo privato,
polizza infortuni, ecc.).
Capitolo VIII - Disposizioni di carattere sociale
Articolo 34 Tutela
della dignità della persona
Le parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere il comportamento di
chiunque ponga in essere consapevolmente - con azioni sistematiche, durature e
intense - violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirano a danneggiare
la dignità e la persona dei lavoratori.
Con riferimento all'art. 92 del
CCNL, in presenza di atti o comportamenti che
possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori lesivi della dignità
degli uomini e delle donne sul lavoro, le parti firmatarie del presente CSLL
convengono di dar seguito ad un incontro, da tenersi presso la Ftbcc nell'ambito
dell'Osservatorio locale paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL,
entro 15 giorni dalla notizia dell'evento, al fine di individuare i
provvedimenti e le azioni necessarie a rimuovere le condizioni in essere e a
garantire la piena tutela e dignità della persona umana.
Articolo 35 Pari opportunità
Le Parti promuovono azioni allo scopo di favorire e realizzare l'uguaglianza
sostanziale fra uomini e donne sul lavoro.
Le Parti costituiscono, con sede presso l'Osservatorio locale paritetico di cui
all'art. 3 del presente CSLL, la Commissione paritetica per l'analisi e la
valutazione congiunta della materia delle pari opportunità.
La Commissione si riunisce con cadenza, di norma, semestrale con il compito di
esaminare, oltre alle materie previste dall'art. 18, ultimo comma, del
CCNL, le
seguenti questioni:
- analisi dei dati aggregati e disaggregati relativi ai lavoratori delle Aziende
destinatarie del presente CSLL, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003;
- ricorso all'adozione di misure utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- predisposizione di progetti formativi, percorsi di crescita professionale
mirati, anche attraverso forme sperimentali di qualificazione professionale con
relative flessibilità temporanee di orario di lavoro.
L'Osservatorio si riunisce su richiesta anche di una delle parti, ogniqualvolta
si renda necessario. Ai lavori possono partecipare, limitatamente alla materia
oggetto del presente articolo, anche consulenti esterni di volta in volta
individuati fra le parti.
I permessi per la partecipazione alle riunioni sono a carico dell'Azienda.
Entro il mese di novembre di ogni anno le Aziende consegnano alla Ftbcc i dati
aziendali, aggregati e disaggregati secondo le disposizioni di legge e la Ftbcc,
a sua volta, provvede a consegnarli tempestivamente alle OO.SS. locali
stipulanti il presente CSLL.
Articolo 37
Familiari e dipendenti con handicap
[...]
Ai dipendenti destinatari dei permessi previsti dal
D.lgs. 151/2001 vengono
concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 60 (sessanta) ore annue,
in aggiunta a quelle già previste dalla legge. La richiesta di permesso deve
essere presentata all'Azienda per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno
un giorno.
Ai fini dell'erogazione del contributo e della concessione dei permessi di cui
sopra, l'interessato deve presentare all'azienda idonea certificazione medica,
rilasciata da una struttura pubblica, comprovante l'esistenza delle anzidette
condizioni. Deve anche comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni che
danno diritto al contributo e/o ai permessi.
[...]
Le Parti convengono di estendere il contributo di cui al primo comma del
presente articolo anche al dipendente portatore di handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.
104, tossicodipendente in effettiva cura riabilitativa o malato di AIDS.
Articolo 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale
In riferimento all'esecuzione, presso le Aziende destinatarie del presente CSLL,
di tirocini formativi e di orientamento professionale (stage) di cui alla legge
24 giugno 1997 n. 196, deve essere previsto, all'interno della convenzione
stipulata tra Azienda (soggetto ospitante) e soggetto promotore e/o gestore, il
periodo entro cui si svolge lo stage, nonché le ore totali da svolgere da parte
dello stagista (soggetto tirocinante).
L'Azienda ospitante riconosce al soggetto tirocinante, limitatamente ai giorni
di effettiva presenza, un ticket pasto giornaliero in misura analoga a quello
previsto dal presente CSLL per i dipendenti dell'Azienda medesima.
Le Aziende danno comunicazione delle convenzioni stipulate alle Rappresentanze
Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il
presente CSLL.
Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Articolo 41 Premesse generali
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per
combattere le attività criminali rivolte nei confronti dei luoghi di lavoro e
dei mezzi e dei lavoratori addetti al trasporto di valori. A tale riguardo le
parti convengono sull'opportunità di invitare le Aziende all'adozione di forme
consorziate di sicurezza.
L'efficacia delle misure di prevenzione e di repressione si accresce qualora le
stesse, assunte con criteri di coerenza da parte dell'intero settore, siano poi
realizzate - ai vari livelli contrattuali -con strumenti, metodi e comportamenti
consoni alle specifiche situazioni ed esigenze proprie di ciascuna realtà
aziendale e territoriale.
La Ftbcc cura la raccolta dei dati in materia, da esaminare in occasione delle
riunioni periodiche previste dall'art. 3 del presente CSLL.
Articolo 42
Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità dei propri
dipendenti, si impegnano affinché l'organico di ogni succursale e i lavoratori
contemporaneamente presenti non risultino mai inferiori a 2 unità. La presente
previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di
protezione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni.
Le Bcc destinatarie del presente CSLL sono obbligate ad adottare misure di
protezione e controllo dei luoghi di lavoro mediante l'utilizzo di almeno due
fra i seguenti sistemi:
- metaldetector all'ingresso, inserito con doppie porte o bussola girevole in
cristallo antiproiettile;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi blindati e blindatura degli accessi
agli uffici operativi interni;
- vigilanza esterna a mezzo di guardie giurate;
- altri sistemi di sicurezza di ultima generazione, approvati con accordo con le
RSA, ove costituite, o con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
Le Bcc possono anche utilizzare, a completamento degli altri sistemi, telecamere
o cineprese, le quali devono essere installate osservando le disposizioni
dell'articolo 4 della
Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Laddove siano stati adottati mezzi forti temporizzati con tempi di erogazione
del denaro predeterminati e non modificabili, verranno affisse all'esterno
apposite vetrofanie o cartelli di grandi dimensioni indicanti la presenza di
tali mezzi forti e l'eventuale presenza di impianti audiovisivi per il controllo
dell'affluenza della clientela e l'individuazione dei responsabili di eventuali
furti, rapine e atti vandalici.
Le Bcc provvedono ad abolire, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che,
durante l'orario di lavoro, possano essere uditi nei locali aziendali di accesso
al pubblico.
Le Bcc si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di
sicurezza e a svolgere ogni anno una riunione, in orario di lavoro, per
illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti
da assumere in caso di rapina.
Ogni lavoratore viene riguardato da uno specifico modulo formativo, promosso
dalla Ftbcc, su "Prevenzione e gestione del rischio rapina", da tenersi durante
il normale orario di lavoro da parte di docenti esterni esperti della materia.
La presente formazione è aggiuntiva rispetto al quantitativo annuale di cui agli
articoli 63 del
CCNL e del Cap. IV del presente CSLL.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è riguardato, sulla
specifica materia, da un modulo di più ampia formazione.
Le Aziende forniranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, il dettaglio
della formazione di cui ai due commi precedenti:
1. alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in loro mancanza, alle OO.SS.
locali stipulanti il presente CSLL;
2. al RLS, affinché venga inserito all'interno del Documento di valutazione dei
Rischi.
Particolare attenzione va dedicata anche ai posti di lavoro senza accesso del
pubblico e a una opportuna sostituzione di eventuali vetri opachi delle aperture
esterne ai luoghi di lavoro con vetri trasparenti antiproiettile.
Le misure da adottare in concreto vengono discusse dalle Aziende con le
Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite ovvero, in mancanza, con le
OO.SS. locali stipulanti il presente
CSLL.
Nei casi di ristrutturazione e/o di costruzione di ambienti di lavoro, nonché di
apertura di nuovi locali aziendali, le Aziende informano preventivamente il RLS
e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite o, in mancanza, le OO.SS.
locali stipulanti il presente CSLL sui contenuti del progetto, i tempi di
realizzazione, le misure di sicurezza da adottare (che dovranno essere
installate prima dell'inizio dell'operatività), al fine di permettere proposte
di modifica, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a
norma dell'art. 45 del presente CSLL.
La Ftbcc si adopera affinché gli standard di sicurezza adottati dalle Aziende
siano in linea con quanto stabilito dagli accordi ABI - Prefetture in materia di
protezione delle succursali bancarie.
A seguito di eventi criminosi le Aziende sono tenute a promuovere, entro
quindici giorni dall'evento, un incontro con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali ove costituite o, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il
presente CSLL, allo scopo di valutare l'adozione di ulteriori sistemi di
protezione, in aggiunta a quelli già in essere.
Al ripetersi ravvicinato di eventi criminosi presso una stessa unità produttiva
(due eventi criminosi verificatisi nell'arco temporale di sei mesi), entro
trenta giorni dall'evento l'Azienda, qualora non già attuato, rafforzerà le
misure di protezione esistenti presso quella unità produttiva.
Articolo 43
Servizio di trasporto valori e di guardia
Il servizio di trasporto di valori deve essere affidato dalle Aziende a ditte
specializzate con preferenza, a parità di condizioni economiche, per quelle
appartenenti al Movimento regionale del Credito Cooperativo.
Solo in casi eccezionali può essere richiesto ai dipendenti, mettendo loro a
disposizione adeguati sistemi di sicurezza e tutela.
Ai servizi di trasporto di valori e di guardia può essere adibito personale
armato solo se in possesso della licenza di guardia particolare giurata di cui
al Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'osservanza della stessa condizione deve essere richiesta anche alle imprese
cui le Aziende concedono in appalto servizi di trasporto valori e di guardia,
nell'impiego dei propri agenti.
Nel caso di inadempimento della anzidetta condizione, da parte di imprese
appaltatrici, le Aziende promuovono le opportune iniziative per risolvere i
contratti di appalto in essere.
Nell'ambito della tutela fisica dei lavoratori, la Ftbcc si impegna a vigilare e
ad intervenire presso le Bcc che effettuano operazioni di servizio a domicilio
senza il rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia.
Nota a verbale
La nozione di trasporto valori disciplinata dal presente articolo comprende
anche l'attività di caricamento dei dispositivi automatici di distribuzione
delle banconote (ATM) effettuata all'esterno dell'edificio in cui è ubicato il
dispositivo.
Articolo 44 Eventi criminosi
In occasione di eventi criminosi, l'Azienda assume l'onere della visita medica
specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, da effettuarsi
entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di opportuna certificazione
medica.
L'Azienda conserva ai lavoratori assenti dal servizio per cura di infermità
conseguenti a rapina il posto di lavoro e l'intero trattamento economico, anche
oltre i limiti di tempo stabiliti dal
CCNL fino a guarigione avvenuta ovvero
fino alla riscossione, per effetto dei danni riportati, di pensione di inabilità
o invalidità, comunque non oltre la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o
indirettamente colpito dall'evento criminoso si intendono rilasciati ai sensi
dell'art. 8 del presente CSLL.
In caso di rapina lo sportello interessato resta generalmente chiuso per
l'intera giornata.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere è esonerato da responsabilità per i
danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute, senza specifica
autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o
stabiliti dalle disposizioni interne.
Articolo 45
Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Le Aziende si impegnano ad esaminare e realizzare l'installazione di filtri
ottici e/o schermi protettivi per i videoterminali. Qualora non già attuato, le
Aziende sostituiscono progressivamente i videoterminali esistenti con monitor
piatti di ultima generazione, a bassa emissione di radiazioni.
Fermo restando quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, l'adibizione ai terminali, ai videoterminali o ad altre
apparecchiature con video deve essere contenuta entro il limite previsto dalla
legge.
Gli addetti in via continuativa ai terminali, videoterminali o altre
apparecchiature con video hanno diritto ad una interruzione in base alle vigenti
disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti saranno esentate, dietro loro richiesta scritta,
dall'adibizione ai videoterminali e saranno avvicendate in mansioni meno
gravose.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che comportano particolari rischi per
la salute (addetti ai videoterminali, personale adibito ai centri e ai sistemi
di elaborazione dati, personale che lavora in locali sotterranei) hanno diritto
ogni due anni a effettuare, a spese dell'Azienda, appropriate visite mediche
specialistiche (vista, udito) con la concessione del permesso retribuito per il
tempo necessario.
Su iniziativa sindacale possono essere promosse, mediante accordo con le Aziende
interessate che la Ftbcc si impegna a favorire, indagini socio ambientali tese a
garantire e a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione
all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento delle strutture
pubbliche o di strutture private concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture possono effettuare, se
necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici, anche durante l'orario di lavoro.
Possono inoltre partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti
connessi alle indagini, al fine di compilare e analizzare questionari.
L'Azienda collabora alle indagini e fornisce alle strutture incaricate i dati
richiesti.
Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o
check-up, le relative modalità di attuazione vengono concordate fra le parti
interessate, assistite dalle rispettive organizzazioni di categoria.
I risultati conclusivi delle indagini costituiscono la base per la discussione
in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni
nocive, alla presenza del RLS .
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini rimangono a carico delle
Aziende.
Articolo 46 Sicurezza
nei luoghi di lavoro
Al RLS vengono riconosciute annualmente, in aggiunta al quantitativo di ore di
cui al punto 2.5 dell'Allegato G al
CCNL 27/09/2005, n. 2 ore di permesso
retribuito per ogni succursale dell'Azienda dalla sesta (compresa) in poi.
Circa gli adempimenti connessi al
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni viene concordato di definire, in occasione delle riunioni
dell'Organismo paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL:
- i rimborsi spese da riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), relativamente all'attività che si troveranno a dover svolgere;
- l'attività di monitoraggio degli eventi criminosi accaduti.
Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolo, si
rinvia alle norme previste in materia di consultazione e partecipazione dei
lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute
nell'allegato G al
CCNL.
Allegati
Allegato C Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai
corsi di formazione
Le parti convengono le seguenti modalità di svolgimento dell'attività formativa
e di partecipazione ai corsi di formazione nelle Aziende destinatarie del
predetto CSLL:
1) entro il 30 novembre di ogni anno la Ftbcc invia alle Aziende il piano
formativo contenente i corsi regionali previsti per l'anno successivo;
2) entro il 10 dicembre successivo le Aziende consegnano a ciascun dipendente -
e, per conoscenza, alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, ove costituita - il
piano formativo dei corsi regionali e dei corsi aziendali ove previsti e
verificano, mediante l'allegato C-1, il numero dei dipendenti interessati
all'effettuazione del "pacchetto formativo" facoltativo di cui alla lettera b)
dell'articolo 63 del
CCNL. Il dipendente interessato può indicare, mediante
l'allegato C-2, proprie preferenze sui corsi, fermo restando che tale
manifestazione di volontà non ha natura vincolante per le Aziende;
3) entro il 20 gennaio successivo le Aziende predispongono e consegnano a
ciascun dipendente il piano formativo individuale per l'anno in corso
consistente nel "pacchetto formativo obbligatorio" per tutto il personale e in
un "ulteriore pacchetto facoltativo" solo per il personale che ha dichiarato il
proprio interesse;
4) entro il 25 gennaio successivo il dipendente - qualora ritenga che il
contenuto dell'ulteriore pacchetto formativo attribuitogli non sia in tutto o in
parte rispondente alle sue aspettative formative - può rinunciare al pacchetto
formativo facoltativo comunicando immediatamente la sua decisione all'Azienda,
ovvero richiedere all'Azienda stessa di variare il piano formativo;
5) qualora l'Azienda ritenga di non accogliere le indicazioni formulate dal
lavoratore, deve comunicarlo al medesimo dipendente entro il 31 gennaio
successivo. Il dipendente, nei 10 giorni successivi, può chiedere per iscritto,
direttamente o tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che si tenga
presso la sede della Ftbcc un incontro sindacale tra la stessa Ftbcc e
l'Organizzazione sindacale locale cui conferisce mandato, per ricercare una
possibile soluzione del problema;
6) se entro il 20 febbraio successivo tra la Ftbcc e l'Organizzazione sindacale
mandataria non emergesse una soluzione comune, la decisione dell'Azienda diventa
operativa. In tal caso il dipendente ha comunque diritto a rinunciare al
pacchetto formativo facoltativo, comunicando la propria decisione all'Azienda
entro la fine del mese di febbraio;
7) qualora il piano formativo individuale non preveda l'effettuazione di alcun
corso attinente al settore di attività o alle mansioni effettivamente svolte dal
dipendente o da svolgere nell'immediato, dietro specifica richiesta
dell'interessato l'Azienda predispone l'effettuazione di almeno un corso
specifico.