Tipologia: Contratto di secondo livello locale
Data firma: 24 novembre 2009
Validità: 24.11.2009 - 31.12.2011
Parti: Ftbcc e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito e Assicurazioni, Ftbcc
Fonte: UGL Credito

Sommario:

  Capitolo I - Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche attive per l'occupazione
Articolo 1 Ambito di applicazione
• Chiarimenti a verbale
Articolo 2 Collocamento lavoratori in mobilità
Articolo 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Articolo 4 Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro - Anzianità convenzionali e automatismi
Capitolo II - Doveri e diritti del personale
Articolo 5 Ruolo del personale
Articolo 6 Obblighi fondamentali
Articolo 7 Ferie
Articolo 8 Permessi e aspettativa non retribuita
• Chiarimento a verbale
Capitolo III - Trattamento economico
Articolo 9 Premio di Risultato
• Disposizione transitoria
Articolo 10 Premio di fedeltà
Articolo 11 Indennità di rischio cassa
Articolo 12 Indennità di sostituzione
Articolo 13 Ticket pasto
Capitolo IV - Sviluppo professionale dei lavoratori del credito cooperativo toscano
Articolo 14 Sistema formativo
Articolo 15 Tipologie, finalità e contenuti dell'attività formativa
• Formazione per il personale di nuova assunzione
• Formazione di qualificazione, aggiornamento e/o di inserimento/reinserimento
• Formazione di riqualificazione del personale a seguito di eventi eccezionali
Articolo 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Articolo 17 Ruoli chiave dei quadri direttivi
Capitolo V - Sistema di inquadramento
Articolo 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori
Articolo 19 Inquadramento nuovi profili professionali
Articolo 20 Vice responsabile di succursale
Articolo 21 Inquadramento del personale del Soar
Capitolo VI - Orario di lavoro
Articolo 22 Deduzione annuale ex art. 118 CCNL
• Dichiarazione a verbale
Articolo 23 Flessibilità e spostamento d'orario
• Nota a verbale
Articolo 24 Part-time
• Nota a verbale
Articolo 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Articolo 26 Apertura di sportello al sabato
Capitolo VII - Provvidenze per i lavoratori
Articolo 27 Contributo integrazione assistenza sanitaria
• Nota a verbale
Articolo 28 Mutui e condizioni economiche applicate al personale dipendente
  Articolo 28 bis Trattamento di fine rapporto
Articolo 29 Polizze assicurative
Articolo 29 bis Polizza Long Term Care
Articolo 30 Uso di autovetture private
Articolo 31 Intervento straordinario
Articolo 32 Incarichi di docenza
Articolo 33 Trattamento per missioni e partecipazione a corsi
• Chiarimento a verbale
Capitolo VIII - Disposizioni di carattere sociale

Articolo 34 Tutela della dignità della persona
Articolo 35 Pari opportunità
Articolo 36 Decesso del dipendente
• Nota a verbale
Articolo 37 Familiari e dipendenti con handicap
• Nota a verbale
Articolo 38 Tutela e sostegno della maternità e della paternità
• Nota a verbale
Articolo 39 Misure a sostegno della famiglia
• Nota a verbale
• Disposizione transitoria
Articolo 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale
Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Articolo 41 Premesse generali
Articolo 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Articolo 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
• Nota a verbale
Articolo 44 Eventi criminosi
Articolo 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Articolo 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Capitolo X Disposizioni finali
Articolo 47 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Disciplina del premio di risultato
Contratto di Secondo Livello Locale della Toscana
Allegato A-1
Allegato A-2
Allegato B Premio di fedeltà
Allegato C Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai corsi di formazione
Allegato C-1 Formazione per l'anno: opzione "pacchetto formativo" facoltativo (Dichiarazione)
Allegato C-2 Formazione per l'anno: indicazione preferenze "pacchetto formativo" facoltativo (Dichiarazione)
Allegato D Sistema di inquadramento del personale del Soar del 16/12/2002
Allegato E Regolamento del piano di provvidenze a favore del personale del settore Banche di Credito Cooperativo della Toscana per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi

Contratto di secondo livello locale (CSLL) per il personale delle banche di credito cooperativo e delle aziende aderenti alla Federazione Toscana Bcc

Addì 24 novembre 2009, nei locali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, si sono riuniti: la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (Ftbcc) [...] e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) [...], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazione e Credito (Fisac-Cgil) [...], il Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo (Sincra-Ugl Credito) [...].

Visti gli artt. 8, 28 e 29 del CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Bcc/Cra del 21 dicembre 2007, viene stipulato il seguente contratto di secondo livello locale (CSLL).
Ftbcc
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Sincra-Ugl Credito

Capitolo I - Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche attive per l'occupazione
Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
• delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito Bcc) e delle Aziende facenti parte di un gruppo bancario di cui la capogruppo sia una Bcc associata alla Federazione Toscana medesima;
• della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito Ftbcc);
• della Servizi Operativi Accentrati Regionali Sc (di seguito Soar);
• dell'Assicooper Toscana srl (di seguito Assicooper).

Chiarimenti a verbale
Nel testo del presente contratto, con il termine di "Azienda" o "Aziende" sono indicate insieme la Ftbcc, le Bcc ad essa associate e le eventuali aziende del gruppo bancario, il Soar e l'Assicooper.
1) Con il termine "CCNL" le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007.
2) Con il termine "Organismi centrali" le parti intendono la Ftbcc, il Soar e l'Assicooper.
3) Le disposizioni del presente CSLL non si applicano ai dirigenti, con la sola esclusione degli artt. 8, 13, 27, 28, 28 bis, 29, 29 bis, 36, 37, 38, 39 e 44.

Articolo 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Nell'ambito dell'Osservatorio locale paritetico, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL, i componenti di tale organismo si incontrano con cadenza annuale o, comunque, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CSLL.
Oltre all'esame della situazione occupazionale delle Aziende, l'Osservatorio affronta tematiche quali:
- l'installazione di nuove tecnologie e i relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- i processi di formazione continua e riqualificazione del personale;
- le materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale).
Le parti individuano l'Osservatorio locale paritetico quale luogo la consegna delle informative previste dalla contrattazione collettiva e l'esame delle materie previste dall'art. 17 del CCNL, con l'aggiunta delle seguenti tematiche:
- elenco degli sportelli operanti nella giornata di sabato, sulla base delle previsioni di cui all'art. 122 del CCNL;
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- entità dei rimborsi spese riconosciuti dalle Aziende ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), unitamente alla consegna dell'elenco nominativo dei Responsabili aziendali per la sicurezza e dei RLS, con indicazione, per questi ultimi, delle relative scadenze d'incarico;
- attività di monitoraggio degli eventi criminosi;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, tutela delle condizioni igienico sanitarie);
- tutela della dignità della persona (molestie, mobbing e stress lavoro-correlato);
- esame del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della legge 125/1991, oltre alle iniziative previste dall'art. 18, ultimo comma, del CCNL;
- casi di dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia;
- docenze effettuate ai sensi dell'art. 32 del presente CSLL;
- distacchi, disabili, ex categorie protette (suddivise per tipologia), apprendistato, somministrazione di lavoro a tempo determinato e relativi adempimenti contrattuali, stage;
[...]
- analisi dei modelli predisposti dalla Ftbcc ai sensi dell'art. 16 del presente CSLL ;
- progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti
[...]
Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, delle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, le Aziende si renderanno disponibili all'effettuazione di un incontro nel quale illustrare l'andamento aziendale e i fabbisogni quantitativi e qualitativi delle risorse umane in relazione all'organizzazione del lavoro.
Le Aziende informeranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle assunzioni di personale e l'utilizzo di manodopera con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, possibilmente prima dell'ingresso in servizio o, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, entro i 3 giorni successivi.

Capitolo II - Doveri e diritti del personale
Articolo 5 Ruolo del personale

L'ordinamento degli uffici e le procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro da parte dell'Azienda al personale, una prima volta all'attuazione e successivamente in caso di variazione.
[...]

Capitolo IV - Sviluppo professionale dei lavoratori del credito cooperativo toscano
Articolo 14 Sistema formativo

Le parti ritengono che la formazione continua del personale:
- rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario;
- costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali.
Le parti attribuiscono particolare valore all'attività svolta dalla Ftbcc, quale istituzione consortile deputata all'organizzazione, all'erogazione e alla certificazione dell'attività formativa nei confronti delle Aziende, sia per l'aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall'uniformità delle metodologie formative del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione.
In considerazione dello speciale ruolo svolto dalla Ftbcc, le parti considerano assolti gli obblighi formativi previsti dall'art. 63 del CCNL:
- relativamente al "pacchetto" obbligatorio non inferiore a 24 ore annuali, con la partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Ftbcc per un totale di tre giornate lavorative (quattro giornate lavorative per i neo-assunti dall'1/1/2001) e con lo svolgimento di un'ora e mezzo di autoformazione;
- relativamente all'ulteriore "pacchetto" facoltativo di 26 ore annuali, con la partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Ftbcc per un totale di una giornata lavorativa e due sabati mattina, con esclusione del sabato pomeriggio e della domenica.
La formazione di cui al presente articolo può essere svolta utilizzando anche personale docente delle Aziende in possesso di specifica abilitazione certificata ai sensi del successivo articolo 32.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 63 del CCNL, l'autoformazione è ammessa esclusivamente entro i limiti previsti dal primo alinea del comma 3 del presente articolo.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del presente CSLL, la partecipazione a corsi di formazione nella giornata di sabato mattina comporta il rimborso del viaggio.
Qualora le Aziende scelgano di adempiere agli obblighi formativi previsti dall'art. 63 del CCNL attraverso la partecipazione a corsi erogati, organizzati e certificati da soggetti diversi dalla Ftbcc, le 50 ore annuali (24 obbligatorie, con l'aggiunta di 5 ore obbligatorie per i lavoratori neo-assunti dall'1/1/2001 - da erogare utilizzando almeno tre giornate lavorative intere, non frazionabili
- e/o 26 facoltative - da erogare utilizzando almeno una giornata lavorativa intera, non frazionabile) devono intendersi come ore effettive di formazione svolte dal lavoratore, senza possibilità di ricorso all'autoformazione. In tal caso:
- le Aziende, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, dovranno compilare e inviare alla Ftbcc e alle OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL una relazione sull'attività formativa svolta in collaborazione con soggetti diversi esterni indicando le date, gli argomenti e le ore effettive di durata dei corsi di formazione;
- le OO.SS. firmatarie del presente CSLL potranno effettuare controlli sulle modalità di partecipazione ai corsi di formazione seguendo la procedura prevista dall'art. 129, commi 3 e 4, del CCNL.
Per le sole iniziative specificamente indicate dalla Ftbcc viene convenuto, in via sperimentale, di adottare la videoconferenza quale modalità di fruizione dell'attività formativa e di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 63 del CCNL e dal presente articolo. La sperimentazione è limitata alle Aziende la cui sede disti più di 150 km dalla Ftbcc.
L'effettivo svolgimento dell'attività formativa annuale viene documentato mediante il rilascio al lavoratore, su richiesta del medesimo, di apposita certificazione rilasciata dalla Ftbcc o dal diverso soggetto che ha effettuato l'attività formativa. Detta certificazione dovrà prevedere la specificazione della tipologia (contenuti), del tipo di formazione (obbligatoria o facoltativa), della modalità di effettuazione (in aula o tramite autoformazione) e della collocazione oraria dei corsi effettuati.
Le Aziende conservano, nel fascicolo personale del lavoratore, tutta la documentazione riguardante la formazione da questi svolta, aggiornandola costantemente.
Nell'eventualità in cui il dipendente non abbia potuto svolgere la formazione (obbligatoria e/o facoltativa) per motivi a lui non imputabili, il quantitativo non fruito viene considerato come credito formativo del lavoratore nei confronti dell'Azienda. Tale credito formativo deve essere obbligatoriamente utilizzato, con facoltà per il dipendente di partecipare a un corso di formazione da lui scelto fra quelli organizzati dalla Ftbcc. Le Aziende adottano appositi accorgimenti (ad esempio, mediante l'introduzione di un apposito contatore dei crediti formativi in busta paga) per adempiere alla previsione contenuta nel presente comma.
La Ftbcc comunica annualmente alle OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL i programmi, i criteri, le finalità, i tempi e le modalità dei corsi di formazione, nell'ambito dell'incontro previsto dall'art. 63, comma 8, del CCNL, da tenersi in una delle riunioni dell'Osservatorio paritetico locale di cui all'art. 3 del presente CSLL.

Articolo 15 Tipologie, finalità e contenuti dell'attività formativa
La formazione del personale delle Aziende destinatarie del presente CSLL si articola nelle seguenti tipologie:
- formazione di base per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento;
- formazione di qualificazione e/o di aggiornamento del personale in connessione al ruolo svolto o a quello di eventuale inserimento/reinserimento;
- formazione di riqualificazione a seguito di eventi eccezionali che possono comportare esuberi di personale.

Formazione per il personale di nuova assunzione
La formazione di base per il personale di nuova assunzione - la cui durata complessiva è pari a 5 giornate lavorative - è finalizzata ad agevolare l'inserimento del lavoratore neo assunto in Azienda fornendo informazioni generali e specifiche sulla struttura e il funzionamento teorico-pratico di una Bcc.
La Ftbcc predispone annualmente, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 14, una o più sessioni di corsi di formazione per il personale di nuova assunzione. Le modalità di svolgimento dell'attività formativa e di partecipazione ai corsi di formazione sono disciplinate nell'allegato C al presente CSLL, che ne costituisce parte integrante.
Ai suddetti corsi partecipano i lavoratori assunti da almeno sei mesi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di inserimento, mentre non partecipano i lavoratori originariamente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e successivamente confermati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quelli provenienti da altri enti creditizi ovvero assunti ai sensi dell'art. 62 del CCNL.
La formazione per il personale di nuova assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante avviene, invece, mediante la predisposizione, da parte della Ftbcc, di appositi percorsi formativi per i lavoratori medesimi, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, n. 7 del CCNL e dalla vigente normativa regionale.
La Ftbcc organizza inoltre, la formazione per i tutor aziendali, in conformità a quanto previsto dall'allegato H del CCNL e dalla vigente normativa regionale.
All'interno dei corsi di formazione i partecipanti ricevono un'adeguata formazione sulle normative rientranti nel perimetro della funzione di compliance (antiusura, antiriciclaggio, tutela della riservatezza dei dati personali, trasparenza bancaria, ecc.), nonché su altre normative che possono comportare l'assunzione di responsabilità civili, penali e/o amministrative (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, ecc.).
Durante i corsi destinati al personale di nuova assunzione, è data facoltà ai neo-assunti di partecipare, in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma 16, del CCNL, a riunioni promosse dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CSLL per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette OO.SS. locali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale delle Aziende del settore Bcc, previa comunicazione alla Ftbcc del nominativo all'uopo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Ftbcc con un preavviso di almeno 48 ore, è riservato al dirigente di ciascuna Organizzazione sindacale il tempo limite di un'ora, cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.

Formazione di qualificazione, aggiornamento e/o di inserimento/reinserimento
La formazione di qualificazione, aggiornamento e/o eventuale inserimento/reinserimento rappresenta lo strumento attraverso il quale le Aziende adempiono, in via ordinaria, alle esigenze di formazione continua del personale previste dall'art. 63, comma 1, del CCNL.
La Ftbcc predispone annualmente, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 14, un piano dei corsi di qualificazione professionale, aggiornamento e di eventuale inserimento/reinserimento al ruolo che tenga conto di tutti gli ambiti di attività svolti dai lavoratori all'interno delle Aziende.
La formazione di inserimento/reinserimento al ruolo di cassiere comprende una parte dedicata all'analisi delle problematiche scaturenti dall'applicazione della normative antiriciclaggio, privacy e Centrale Allarmi Interbancaria, nonché la descrizione delle modalità operative per procedere ad una corretta registrazione delle operazioni di cassa.
La formazione di inserimento/reinserimento è prevista in caso di assenza dal servizio per periodi superiori a 6 mesi per maternità, malattia, infortunio, aspettative varie, distacchi sindacali, ecc. In tal caso l'Azienda stabilisce adeguati periodi di formazione - in misura comunque non inferiore alla formazione contrattuale non effettuata durante tutto il periodo di assenza, con un minimo di due giornate - finalizzati alla riacquisizione delle conoscenze operative e normative necessarie al pieno reinserimento nell'attività lavorativa dei dipendenti medesimi.
L'elenco dei dipendenti coinvolti dalla formazione per il reinserimento e dei corsi da questi effettuati saranno portati a conoscenza dalle Aziende, per il tramite Ftbcc, alle OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL annualmente, in occasione dell'incontro dell'Osservatorio locale paritetico di cui all'art. 3 del presente CSLL.

Formazione di riqualificazione del personale a seguito di eventi eccezionali
La formazione di riqualificazione del personale rappresenta uno strumento che le Aziende si impegnano ad adottare per fronteggiare eventi eccezionali che comportino esuberi di personale (ristrutturazioni aziendali, innovazioni tecnologiche, trasferimenti di azienda, fusioni, scorpori, etc.).
In tal caso, i piani di formazione per il personale coinvolto predisposti dalla Ftbcc devono essere preventivamente discussi e concordati con le OO.SS. locali firmatarie del presente CSLL utilizzando, ove possibile, le risorse previste dal DM 28 aprile 2000 n. 157 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi

Le Aziende, al fine di dare concreta attuazione alle novità introdotte dall'art. 98 del CCNL, in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, si impegnano ad adottare modelli organizzativi e di gestione del personale della categoria che, pur tenendo conto delle esigenze operative delle medesime Aziende, siano improntati a criteri di flessibilità temporale e autogestione individuale da parte dei lavorati interessati.
I quadri direttivi che effettuano una prestazione lavorativa, eccedente rispetto all'orario normale effettivamente applicabile al personale delle aree professionali, recuperano il tempo lavorato in eccedenza mediante appositi permessi orari retribuiti che possono essere fruiti fornendo al responsabile gerarchico un preavviso minimo di:
a) due giorni per i permessi giornalieri;
b) un giorno per i permessi orari, con un minimo di 30 minuti.
Con riferimento all'apposita erogazione prevista dall'art. 98, comma 3, del CCNL le Aziende effettuano, entro il mese di febbraio di ogni anno, un apposito incontro per comunicare ai lavoratori interessati le caratteristiche quali-quantitative delle prestazioni lavorative aggiuntive tali da determinare il riconoscimento dell'emolumento economico. La medesima informativa deve essere fornita alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
[...]

Capitolo V - Sistema di inquadramento
Articolo 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori

Le Aziende devono predisporre un organigramma quantitativo e qualitativo contenente l'indicazione di tutti i dipendenti, del loro inquadramento e della loro collocazione, con la suddivisione in aree, servizi e/o settori operativi e l'individuazione dei relativi responsabili e dei loro sostituti. Detto organigramma deve essere predisposto dalle Aziende e portato a conoscenza dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, ogniqualvolta intervengano modifiche nella sua composizione.
Le Aziende comunicano per iscritto a ogni dipendente la sede di lavoro e le eventuali successive destinazioni a seguito di trasferimento, osservando quanto previsto dall'art. 61 del CCNL. Costituisce trasferimento il cambiamento stabile di sede di lavoro, con assegnazione a unità produttiva diversa, nell'ambito dello stesso comune o di comune diverso.
Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 64 del CCNL, riconoscono il carattere strategico della mobilità su diverse posizioni di lavoro quale fattore di sviluppo professionale per il lavoratore e di ottimizzazione organizzativa per le Aziende. Nella predetta ottica, l'Azienda si adopererà per accogliere la richiesta di adibizione ad altre mansioni, avanzata dal lavoratore che abbia svolto per almeno tre anni la medesima mansione.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di adibizione ad altre mansioni, al lavoratore saranno esposte, in apposito incontro da tenersi entro due mesi dalla domanda, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentono tale accoglimento. A tale incontro potrà partecipare, su richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
Le parti, con cadenza annuale si incontrano per verificare l'adeguatezza, qualitativa e quantitativa, degli organici aziendali. In tale occasione, le Aziende consegnano alle OO.SS. locali, per il tramite della Ftbcc, gli organigrammi di cui al primo comma del presente articolo.
Nella verifica dovrà essere salvaguardata la composizione minima degli organici, nel rispetto delle disposizioni collettive vigenti riguardanti sia il personale delle aree professionali sia quello della categoria dei quadri direttivi. Tali previsioni di inquadramenti minimi s'intendono modificabili solo previo accordo tra le parti.

Capitolo VI - Orario di lavoro
Articolo 23 Flessibilità e spostamento d'orario

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 119 del CCNL, l'Azienda dovrà accogliere l'eventuale richiesta di orario di lavoro flessibile, nel limite di 30 minuti, con esclusione dell'intervallo meridiano.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato e comunque a partire da n. 20 dipendenti per Azienda, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni.
Limitatamente al Soar, la percentuale di flessibilità di cui al comma precedente è elevata al 10%, ulteriormente incrementabile a discrezione dell'Azienda fino al limite massimo del 30%.
L'Azienda accoglierà l'eventuale richiesta di spostare, in via non occasionale e nel limite di 30 minuti, l'inizio o il termine della giornata lavorativa, con correlativo spostamento di orario a scelta del dipendente.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni.
La flessibilità e lo spostamento di orario non sono tra loro cumulabili.
I criteri di concessione dei due istituti sono gli stessi seguiti per il part-time, descritti all'art. 24 del presente CSLL.
Le graduatorie verranno compilate entro i mesi di febbraio e di agosto di ciascun anno, mentre il dipendente interessato dovrà avanzare apposita domanda alla Direzione entro, rispettivamente, i mesi di gennaio e di luglio.
Le richieste, rinnovabili, possono essere effettuate per un periodo massimo di sei mesi.
Nella fruizione della flessibilità e dello spostamento, deve essere, comunque, assicurato il servizio minimo di cassa, commisurato alla dimensione dell'unità operativa, nel rispetto dell'orario di apertura dello sportello stabilito dall'Azienda.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale a part-time (vista la previsione specifica di cui all'art. 24, lettera i) del presente CSLL), a quello con contratto a tempo determinato e al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi, vista la previsione di cui al secondo comma dell'art. 98 del CCNL.

Nota a verbale
Le parti concordano che la flessibilità e lo spostamento di orario, nel limite dei 30 minuti, si intendono di norma posticipate rispetto all'orario di ingresso della singola azienda, ma possono essere usufruiti anche in via anticipata laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano.

Articolo 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Nelle Aziende destinatarie del presente CSLL il recupero dell'eventuale riduzione di orario (23 ore annue o proporzionalmente inferiori per i lavoratori a tempo parziale) di cui all'art. 127 del CCNL deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno di maturazione, con le stesse modalità fissate dal predetto art. 127 del CCNL.
Il limite minimo di utilizzo della banca delle ore da parte del lavoratore è di 30 minuti.
Nell'eventualità in cui il lavoratore, entro il termine suindicato, non riesca ad utilizzare, in tutto od in parte, tale riduzione di orario, l'Azienda provvede a monetizzare le ore residue, sulla base della sola retribuzione oraria.
Analogamente, per i contratti di durata inferiore all'anno, al termine del rapporto l'Azienda provvede a monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a utilizzare.
Limitatamente alle ore di flessibilità di cui all'art. 127 del CCNL, con esclusione dell'eventuale quantitativo di ore annuali di cui al primo comma del presente articolo, a fronte di specifica proposta dell'Azienda, il lavoratore può optare, all'inizio dell'anno ovvero all'atto dell'assunzione, in sostituzione dell'accantonamento in banca delle ore, per il pagamento delle stesse con la maggiorazione del 25%.
Si conviene inoltre che in banca delle ore confluiscano esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto a un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è, quindi, compiuto il sabato o il lunedì, qualora l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. Così pure il lavoro eventualmente prestato in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 6:00 dà diritto sempre al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non rientra in banca delle ore. L'eventuale espletamento di attività lavorativa in giorno festivo dà diritto sempre a riposo compensativo, che il lavoratore deve far coincidere con una giornata entro la settimana successiva alla prestazione nonché, a scelta del lavoratore, al recupero in banca delle ore o al pagamento con la maggiorazione del 25% della quantità di prestazione svolta.
Nel caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi in corso d'anno, si procede alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive registrate in banca delle ore ancora da recuperare.

Articolo 26 Apertura di sportello al sabato
L'apertura di sportello in giornata di sabato nelle succursali delle Aziende destinatarie del presente CSLL è disciplinata nel seguente modo:
• la durata di sportello nella giornata di sabato è pari a 4 ore;
• il numero di lavoratori impegnati nella giornata di sabato non può essere inferiore a 2 unità né superiore a 5 per ogni succursale, compreso il preposto;
• le responsabilità derivanti dalle scelte gestionali e organizzative inerenti le modalità di funzionamento dello sportello (data contabile delle operazioni, valuta applicata alle stesse, ecc.) e la conseguente elaborazione dei dati sono a carico dell'Azienda;
• la distribuzione dell'orario di lavoro nelle succursali interessate dall'apertura di sportello nella giornata di sabato, limitatamente al personale da adibire a detto servizio, può essere, a scelta dell'Azienda:
1. orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, distribuito su cinque giorni, dal lunedì al
venerdì, con prestazione aggiuntiva al sabato, previo consenso del lavoratore.
Il lavoratore che effettua la prestazione lavorativa in giornata di sabato - della durata di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, nel limite individuale massimo di 20 volte all'anno - ha diritto a un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti, da effettuarsi nel primo giorno lavorativo successivo o, a scelta del lavoratore, in qualunque altro giorno lavorativo della settimana successiva alla prestazione. In alternativa al riposo compensativo, il lavoratore può optare - con scelta antecedente all'effettuazione della prestazione e revocabile in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni - per il pagamento in busta paga di un'intera giornata lavorativa di 7 ore e 30 minuti.
La durata dei riposi compensativi e/o gli importi da pagare in alternativa ai predetti riposi si applicano alle prestazioni effettuate dai lavoratori a tempo parziale nella stessa misura prevista per i lavoratori a tempo pieno, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del CCNL.
2. orario settimanale di 34 ore e 45 minuti, distribuito su cinque giorni, dal martedì al sabato, con una prestazione lavorativa in giornata di sabato di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato;
3. orario settimanale di 34 ore e 30 minuti, distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato, con orario giornaliero continuativo di 5 ore e 45 minuti, coincidenti con le prime 5 ore e 45 minuti dell'orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato.

Capitolo VII - Provvidenze per i lavoratori
Articolo 29 Polizze assicurative

L'Azienda è tenuta a consegnare ad ogni dipendente, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, copia completa della polizza di assicurazione stipulata contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività lavorativa che extralavorativa, nell'arco dell'intera giornata.
A parziale modifica dell'art. 71 del CCNL e dell'art. 46 del CCNL per i Dirigenti, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori sono i seguenti:
- per rischio di morte, euro 100.000;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000.
Nel rispetto del principio di parità di trattamento per tutte le categorie di lavoratori, qualora le Aziende decidano di elevare i predetti massimali anche per un solo lavoratore, sono tenute ad adeguare automaticamente i predetti massimali al maggior capitale assicurato.
Le polizze assicurative sottoscritte non prevedono franchigie per il personale dipendente.
Con riferimento al Titolo III, Capo I, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, la previsione di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Articolo 29 bis Polizza Long Term Care
L'Azienda stipula a favore di ciascun dipendente una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti e invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura viene garantita in via esclusiva, in deroga a quanto previsto dall'art. 72 bis del CCNL tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dell'accordo sindacale nazionale del 21/12/1993, per il tramite della Cassa Mutua Toscana Bcc. La determinazione e le modalità di applicazione del contributo a carico di Aziende e lavoratori sono quelle tempo per tempo stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

Articolo 31 Intervento straordinario
Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 99 e 124 del CCNL in materia di reperibilità, l'Azienda individua i soggetti cui ricorrere per gli interventi di urgenza e/o di emergenza oltre l'orario di lavoro giornaliero e pianifica gli eventuali interventi, acquisendo per iscritto il preventivo consenso degli interessati.
Al personale inquadrato nella categoria delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi che si sia reso disponibile ad effettuare gli interventi previsti dal comma precedente, spetta:
- un compenso fisso, per singola chiamata, indipendentemente dall'intervento, pari a 15 euro;
- un compenso fisso, per singolo intervento, pari a 30 euro;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
In ordine ad interventi che presentino rischi o implicazioni sul piano della sicurezza personale di tutti i dipendenti, le Aziende individueranno specifiche soluzioni alternative (es.: ricorso ad agenzie di vigilanza).
Agli interventi straordinari di cui al presente articolo sono da applicarsi tutte le norme assicurative di legge e di contratto applicabili in caso di normale orario di lavoro (Inail, uso di autovettura o altro mezzo privato, polizza infortuni, ecc.).

Capitolo VIII - Disposizioni di carattere sociale
Articolo 34 Tutela della dignità della persona

Le parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere il comportamento di chiunque ponga in essere consapevolmente - con azioni sistematiche, durature e intense - violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirano a danneggiare la dignità e la persona dei lavoratori.
Con riferimento all'art. 92 del CCNL, in presenza di atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori lesivi della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, le parti firmatarie del presente CSLL convengono di dar seguito ad un incontro, da tenersi presso la Ftbcc nell'ambito dell'Osservatorio locale paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL, entro 15 giorni dalla notizia dell'evento, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie a rimuovere le condizioni in essere e a garantire la piena tutela e dignità della persona umana.

Articolo 35 Pari opportunità
Le Parti promuovono azioni allo scopo di favorire e realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne sul lavoro.
Le Parti costituiscono, con sede presso l'Osservatorio locale paritetico di cui all'art. 3 del presente CSLL, la Commissione paritetica per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità.
La Commissione si riunisce con cadenza, di norma, semestrale con il compito di esaminare, oltre alle materie previste dall'art. 18, ultimo comma, del CCNL, le seguenti questioni:
- analisi dei dati aggregati e disaggregati relativi ai lavoratori delle Aziende destinatarie del presente CSLL, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;
- ricorso all'adozione di misure utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- predisposizione di progetti formativi, percorsi di crescita professionale mirati, anche attraverso forme sperimentali di qualificazione professionale con relative flessibilità temporanee di orario di lavoro.
L'Osservatorio si riunisce su richiesta anche di una delle parti, ogniqualvolta si renda necessario. Ai lavori possono partecipare, limitatamente alla materia oggetto del presente articolo, anche consulenti esterni di volta in volta individuati fra le parti.
I permessi per la partecipazione alle riunioni sono a carico dell'Azienda.
Entro il mese di novembre di ogni anno le Aziende consegnano alla Ftbcc i dati aziendali, aggregati e disaggregati secondo le disposizioni di legge e la Ftbcc, a sua volta, provvede a consegnarli tempestivamente alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.

Articolo 37 Familiari e dipendenti con handicap
[...]
Ai dipendenti destinatari dei permessi previsti dal D.lgs. 151/2001 vengono concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 60 (sessanta) ore annue, in aggiunta a quelle già previste dalla legge. La richiesta di permesso deve essere presentata all'Azienda per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno un giorno.
Ai fini dell'erogazione del contributo e della concessione dei permessi di cui sopra, l'interessato deve presentare all'azienda idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, comprovante l'esistenza delle anzidette condizioni. Deve anche comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni che danno diritto al contributo e/o ai permessi.
[...]
Le Parti convengono di estendere il contributo di cui al primo comma del presente articolo anche al dipendente portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, tossicodipendente in effettiva cura riabilitativa o malato di AIDS.

Articolo 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale
In riferimento all'esecuzione, presso le Aziende destinatarie del presente CSLL, di tirocini formativi e di orientamento professionale (stage) di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, deve essere previsto, all'interno della convenzione stipulata tra Azienda (soggetto ospitante) e soggetto promotore e/o gestore, il periodo entro cui si svolge lo stage, nonché le ore totali da svolgere da parte dello stagista (soggetto tirocinante).
L'Azienda ospitante riconosce al soggetto tirocinante, limitatamente ai giorni di effettiva presenza, un ticket pasto giornaliero in misura analoga a quello previsto dal presente CSLL per i dipendenti dell'Azienda medesima.
Le Aziende danno comunicazione delle convenzioni stipulate alle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.

Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Articolo 41 Premesse generali

Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere le attività criminali rivolte nei confronti dei luoghi di lavoro e dei mezzi e dei lavoratori addetti al trasporto di valori. A tale riguardo le parti convengono sull'opportunità di invitare le Aziende all'adozione di forme consorziate di sicurezza.
L'efficacia delle misure di prevenzione e di repressione si accresce qualora le stesse, assunte con criteri di coerenza da parte dell'intero settore, siano poi realizzate - ai vari livelli contrattuali -con strumenti, metodi e comportamenti consoni alle specifiche situazioni ed esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale e territoriale.
La Ftbcc cura la raccolta dei dati in materia, da esaminare in occasione delle riunioni periodiche previste dall'art. 3 del presente CSLL.

Articolo 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti, si impegnano affinché l'organico di ogni succursale e i lavoratori contemporaneamente presenti non risultino mai inferiori a 2 unità. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Le Bcc destinatarie del presente CSLL sono obbligate ad adottare misure di protezione e controllo dei luoghi di lavoro mediante l'utilizzo di almeno due fra i seguenti sistemi:
- metaldetector all'ingresso, inserito con doppie porte o bussola girevole in cristallo antiproiettile;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi blindati e blindatura degli accessi agli uffici operativi interni;
- vigilanza esterna a mezzo di guardie giurate;
- altri sistemi di sicurezza di ultima generazione, approvati con accordo con le RSA, ove costituite, o con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
Le Bcc possono anche utilizzare, a completamento degli altri sistemi, telecamere o cineprese, le quali devono essere installate osservando le disposizioni dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Laddove siano stati adottati mezzi forti temporizzati con tempi di erogazione del denaro predeterminati e non modificabili, verranno affisse all'esterno apposite vetrofanie o cartelli di grandi dimensioni indicanti la presenza di tali mezzi forti e l'eventuale presenza di impianti audiovisivi per il controllo dell'affluenza della clientela e l'individuazione dei responsabili di eventuali furti, rapine e atti vandalici.
Le Bcc provvedono ad abolire, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che, durante l'orario di lavoro, possano essere uditi nei locali aziendali di accesso al pubblico.
Le Bcc si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno una riunione, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Ogni lavoratore viene riguardato da uno specifico modulo formativo, promosso dalla Ftbcc, su "Prevenzione e gestione del rischio rapina", da tenersi durante il normale orario di lavoro da parte di docenti esterni esperti della materia. La presente formazione è aggiuntiva rispetto al quantitativo annuale di cui agli articoli 63 del CCNL e del Cap. IV del presente CSLL.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è riguardato, sulla specifica materia, da un modulo di più ampia formazione.
Le Aziende forniranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, il dettaglio della formazione di cui ai due commi precedenti:
1. alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in loro mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL;
2. al RLS, affinché venga inserito all'interno del Documento di valutazione dei Rischi.
Particolare attenzione va dedicata anche ai posti di lavoro senza accesso del pubblico e a una opportuna sostituzione di eventuali vetri opachi delle aperture esterne ai luoghi di lavoro con vetri trasparenti antiproiettile.
Le misure da adottare in concreto vengono discusse dalle Aziende con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite ovvero, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente
CSLL.
Nei casi di ristrutturazione e/o di costruzione di ambienti di lavoro, nonché di apertura di nuovi locali aziendali, le Aziende informano preventivamente il RLS e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite o, in mancanza, le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL sui contenuti del progetto, i tempi di realizzazione, le misure di sicurezza da adottare (che dovranno essere installate prima dell'inizio dell'operatività), al fine di permettere proposte di modifica, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma dell'art. 45 del presente CSLL.
La Ftbcc si adopera affinché gli standard di sicurezza adottati dalle Aziende siano in linea con quanto stabilito dagli accordi ABI - Prefetture in materia di protezione delle succursali bancarie.
A seguito di eventi criminosi le Aziende sono tenute a promuovere, entro quindici giorni dall'evento, un incontro con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite o, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, allo scopo di valutare l'adozione di ulteriori sistemi di protezione, in aggiunta a quelli già in essere.
Al ripetersi ravvicinato di eventi criminosi presso una stessa unità produttiva (due eventi criminosi verificatisi nell'arco temporale di sei mesi), entro trenta giorni dall'evento l'Azienda, qualora non già attuato, rafforzerà le misure di protezione esistenti presso quella unità produttiva.

Articolo 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
Il servizio di trasporto di valori deve essere affidato dalle Aziende a ditte specializzate con preferenza, a parità di condizioni economiche, per quelle appartenenti al Movimento regionale del Credito Cooperativo.
Solo in casi eccezionali può essere richiesto ai dipendenti, mettendo loro a disposizione adeguati sistemi di sicurezza e tutela.
Ai servizi di trasporto di valori e di guardia può essere adibito personale armato solo se in possesso della licenza di guardia particolare giurata di cui al Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni.
L'osservanza della stessa condizione deve essere richiesta anche alle imprese cui le Aziende concedono in appalto servizi di trasporto valori e di guardia, nell'impiego dei propri agenti.
Nel caso di inadempimento della anzidetta condizione, da parte di imprese appaltatrici, le Aziende promuovono le opportune iniziative per risolvere i contratti di appalto in essere.
Nell'ambito della tutela fisica dei lavoratori, la Ftbcc si impegna a vigilare e ad intervenire presso le Bcc che effettuano operazioni di servizio a domicilio senza il rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Nota a verbale
La nozione di trasporto valori disciplinata dal presente articolo comprende anche l'attività di caricamento dei dispositivi automatici di distribuzione delle banconote (ATM) effettuata all'esterno dell'edificio in cui è ubicato il dispositivo.

Articolo 44 Eventi criminosi
In occasione di eventi criminosi, l'Azienda assume l'onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, da effettuarsi entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
L'Azienda conserva ai lavoratori assenti dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina il posto di lavoro e l'intero trattamento economico, anche oltre i limiti di tempo stabiliti dal CCNL fino a guarigione avvenuta ovvero fino alla riscossione, per effetto dei danni riportati, di pensione di inabilità o invalidità, comunque non oltre la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso si intendono rilasciati ai sensi dell'art. 8 del presente CSLL.
In caso di rapina lo sportello interessato resta generalmente chiuso per l'intera giornata.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere è esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.

Articolo 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Le Aziende si impegnano ad esaminare e realizzare l'installazione di filtri ottici e/o schermi protettivi per i videoterminali. Qualora non già attuato, le Aziende sostituiscono progressivamente i videoterminali esistenti con monitor piatti di ultima generazione, a bassa emissione di radiazioni.
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, l'adibizione ai terminali, ai videoterminali o ad altre apparecchiature con video deve essere contenuta entro il limite previsto dalla legge.
Gli addetti in via continuativa ai terminali, videoterminali o altre apparecchiature con video hanno diritto ad una interruzione in base alle vigenti disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti saranno esentate, dietro loro richiesta scritta, dall'adibizione ai videoterminali e saranno avvicendate in mansioni meno gravose.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che comportano particolari rischi per la salute (addetti ai videoterminali, personale adibito ai centri e ai sistemi di elaborazione dati, personale che lavora in locali sotterranei) hanno diritto ogni due anni a effettuare, a spese dell'Azienda, appropriate visite mediche specialistiche (vista, udito) con la concessione del permesso retribuito per il tempo necessario.
Su iniziativa sindacale possono essere promosse, mediante accordo con le Aziende interessate che la Ftbcc si impegna a favorire, indagini socio ambientali tese a garantire e a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento delle strutture pubbliche o di strutture private concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture possono effettuare, se necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici, anche durante l'orario di lavoro. Possono inoltre partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare e analizzare questionari.
L'Azienda collabora alle indagini e fornisce alle strutture incaricate i dati richiesti.
Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o check-up, le relative modalità di attuazione vengono concordate fra le parti interessate, assistite dalle rispettive organizzazioni di categoria.
I risultati conclusivi delle indagini costituiscono la base per la discussione in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive, alla presenza del RLS .
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini rimangono a carico delle Aziende.

Articolo 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Al RLS vengono riconosciute annualmente, in aggiunta al quantitativo di ore di cui al punto 2.5 dell'Allegato G al CCNL 27/09/2005, n. 2 ore di permesso retribuito per ogni succursale dell'Azienda dalla sesta (compresa) in poi.
Circa gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni viene concordato di definire, in occasione delle riunioni dell'Organismo paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL:
- i rimborsi spese da riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all'attività che si troveranno a dover svolgere;
- l'attività di monitoraggio degli eventi criminosi accaduti.
Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolo, si rinvia alle norme previste in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nell'allegato G al CCNL.

Allegati
Allegato C Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai corsi di formazione

Le parti convengono le seguenti modalità di svolgimento dell'attività formativa e di partecipazione ai corsi di formazione nelle Aziende destinatarie del predetto CSLL:
1) entro il 30 novembre di ogni anno la Ftbcc invia alle Aziende il piano formativo contenente i corsi regionali previsti per l'anno successivo;
2) entro il 10 dicembre successivo le Aziende consegnano a ciascun dipendente - e, per conoscenza, alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, ove costituita - il piano formativo dei corsi regionali e dei corsi aziendali ove previsti e verificano, mediante l'allegato C-1, il numero dei dipendenti interessati all'effettuazione del "pacchetto formativo" facoltativo di cui alla lettera b) dell'articolo 63 del CCNL. Il dipendente interessato può indicare, mediante l'allegato C-2, proprie preferenze sui corsi, fermo restando che tale manifestazione di volontà non ha natura vincolante per le Aziende;
3) entro il 20 gennaio successivo le Aziende predispongono e consegnano a ciascun dipendente il piano formativo individuale per l'anno in corso consistente nel "pacchetto formativo obbligatorio" per tutto il personale e in un "ulteriore pacchetto facoltativo" solo per il personale che ha dichiarato il proprio interesse;
4) entro il 25 gennaio successivo il dipendente - qualora ritenga che il contenuto dell'ulteriore pacchetto formativo attribuitogli non sia in tutto o in parte rispondente alle sue aspettative formative - può rinunciare al pacchetto formativo facoltativo comunicando immediatamente la sua decisione all'Azienda, ovvero richiedere all'Azienda stessa di variare il piano formativo;
5) qualora l'Azienda ritenga di non accogliere le indicazioni formulate dal lavoratore, deve comunicarlo al medesimo dipendente entro il 31 gennaio successivo. Il dipendente, nei 10 giorni successivi, può chiedere per iscritto, direttamente o tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che si tenga presso la sede della Ftbcc un incontro sindacale tra la stessa Ftbcc e l'Organizzazione sindacale locale cui conferisce mandato, per ricercare una possibile soluzione del problema;
6) se entro il 20 febbraio successivo tra la Ftbcc e l'Organizzazione sindacale mandataria non emergesse una soluzione comune, la decisione dell'Azienda diventa operativa. In tal caso il dipendente ha comunque diritto a rinunciare al pacchetto formativo facoltativo, comunicando la propria decisione all'Azienda entro la fine del mese di febbraio;
7) qualora il piano formativo individuale non preveda l'effettuazione di alcun corso attinente al settore di attività o alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente o da svolgere nell'immediato, dietro specifica richiesta dell'interessato l'Azienda predispone l'effettuazione di almeno un corso specifico.