Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 marzo 2022, n. 7477 - Caduta dal tetto e responsabilità in appalto


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/03/2022
 

Fatto


Con sentenza depositata il 17.12.2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di regresso proposta dall'INAIL nei confronti di FIM s.p.a., condannando quest'ultima a rifondere il costo dell'infortunio sul lavoro occorso a E.O.A.I. in data 28.7.2005, e ha accolto altresì la domanda di quest'ultimo nei confronti della medesima FIM s.p.a., condannandola a pagargli le somme dovute a titolo di danno differenziale; sotto altro profilo, ha rigettato la domanda di manleva proposta da FIM s.p.a. nei confronti di Generali Italia s.p.a. e ha dichiarato Eurogarage di Pasquale e Augusto DP. s.n.c. non responsabile dell'infortunio, assorbendo di conseguenza le domande di garanzia e manleva da essa proposte nei confronti di Fondiaria SAI s.p.a.-
La Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha anzitutto ritenuto che nessuna responsabilità per l'infortunio occorso potesse predicarsi in capo a Eurogarage, che aveva commesso a FIM l'appalto concernente la costruzione del capannone dal cui tetto era rovinato al suolo il lavoratore infortunato; in secondo luogo, ha ritenuto che FIM, pur avendo appaltato a sua volta la realizzazione del capannone a due imprese, alle dipendenze di una delle quali prestava da poco servizio il lavoratore infortunato, dovesse nondimeno reputarsi responsabile dell'occorso, in quanto titolare del cantiere e per ciò tenuta non solo a scegliere il subappaltatore in base a requisiti di efficienza e capacità organizzativa, ma altresì ad approntare le misure di sicurezza sul lavoro e a verificare sulla loro corretta applicazione; indi, previa CTU, ha liquidato il danno differenziale patito dal lavoratore infortunato in misura pari alla differenza tra la capitalizzazione di quanto corrispostogli dall'INAIL a titolo di rendita e quanto dovutogli per danno civilistico alla stregua delle c.d. tabelle milanesi, incrementato del 25% a titolo di personalizzazione del danno, e ha rigettato la domanda di manleva proposta da FIM per essere tenuta indenne sia dal regresso che dal danno, rilevando come la garanzia non potesse, nella specie, operare per avere la stessa FIM aggravato il rischio, subappaltando il totale delle opere appaltatele invece che una quota non superiore al 20%, siccome previsto nelle condizioni particolari della polizza.
Avverso tali statuizioni l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, deducendo l'erroneità della pronuncia per avere escluso la responsabilità della committente Eurogarage. Ad esso hanno resistito con controricorso Eurogarage, l'ing. Gino C., n.q. di coordinatore della sicurezza di Eurogarage nell'ambito dell'appalto, e UnipolSAI Assicurazioni s.p.a., succeduta medio tempore a Fondiaria SAI. FIM si è a sua volta costituita con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi, con cui ha lamentato l'erroneità delle statuizioni concernenti l'affermazione della sua responsabilità, la liquidazione del danno differenziale e il rigetto della domanda di manleva. L'INAIL e Generali Italia hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale. E.O.A.I. è rimasto intimato. L'INAIL, FIM, l'ing. C., UnipolSAI ed Eurogarage hanno depositato memoria.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
 

Diritto


Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, d.lgs. n. 494/1996, e dell'art. 7, d.lgs. n. 626/1994, per avere la Corte di merito escluso la responsabilità della committente Eurogarage nella causazione dell'infortunio, nonostante che essa dovesse accertarsi dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese che operavano nel cantiere e avesse altresì l'obbligo di approntare la sicurezza e garantire il rispetto delle misure di prevenzione all'uopo necessarie, nonché per aver consentito che i lavori potessero cominciare in data 27.7.2005, subito dopo la riunione preliminare tenutasi appena due giorni prima, senza prima accertarsi della messa in opera dei dispositivi di sicurezza e prevenzione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, FIM s.p.a. lamenta violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 7, d.lgs. n. 626/1994, 2087 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che essa, avendo subappaltato all'impresa COIMPER s.n.c. la posa in opera della copertura del costruendo capannone, avrebbe dovuto provvedere a mantenere in efficienza lo specifico sistema di sicurezza consistente nella struttura alla quale il lavoratore infortunato avrebbe potuto agganciarsi onde prevenire eventuali cadute. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce omesso esame circa fatti decisivi per avere la Corte di merito ritenuto la culpa in eligendo dell'odierna ricorrente incidentale, nonostante che l'appaltatrice COIMPER fosse impresa regolarmente iscritta all'Albo delle imprese edili e avesse prestato la garanzia dell'autocertificazione ai sensi del d.lgs. n. 626/1994.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione degli artt. 7, comma 3-bis, l. n. 123/2007, 10 e 11, T.U. n. 1124/1965 e 2059 c.c., per avere la Corte territoriale condannato la ricorrente incidentale al pagamento del danno differenziale nonostante che, nel caso di specie, fosse mancata qualunque condanna in sede penale per l'infortunio e che il danno biologico fosse già stato liquidato dall'INAIL.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale, ci si duole di violazione degli artt. 1362, 1882, 1898 e 1917 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la garanzia assicurativa operasse solo sul presupposto che venisse subappaltata una percentuale non superiore al 20% delle opere oggetto dell'appalto.
Ciò posto, l'unico motivo del ricorso principale è infondato.

Va premesso, al riguardo, che l'art. 7, d.lgs. n. 626/1994, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, prevedeva a carico dell'impresa appaltante specifici obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e di puntuale informazione circa rischi specifici dell'ambiente lavorativo e le correlate misure di prevenzione, facendogli altresì carico di cooperare nell'attuazione delle misure cautelari e di coordinarsi con l'appaltatore per gli interventi di protezione e prevenzione, solo "in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva" (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 626/1994); e avendo nella specie i giudici di merito accertato che la controricorrente Eurogarage aveva affidato a FIM (non il rifacimento, come sostenuto a pag. 2 del ricorso, bensì) la costruzione finita di un capannone di cui non si dice che fosse collocato all'interno dell'azienda o comunque dell'unità produttiva e che nessuna concreta ingerenza nei lavori dell'appalto la controricorrente Eurogarage si era riservata, affatto correttamente è stata esclusa la sua responsabilità di committente: è sufficiente al riguardo ricordare che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico­ organizzativi dell'opera da eseguire (così da ult. Cass. n. 11311 del 2017).
Si può aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando gli obblighi gravanti sul committente ex artt. 3 e 6, d.lgs. n. 494/1996, nel testo vigente pro tempore, che - ad avviso dell'INAIL - sarebbero stati disattesi per avere la committente Eurogarage consentito che lavori potessero cominciare in data 27.7.2005, subito dopo la riunione preliminare tenutasi appena due giorni prima, senza previamente accertarsi della messa in opera dei dispositivi di sicurezza e prevenzione: trattasi infatti di circostanze di fatto di cui la sentenza nulla dice e di cui non si precisa quando e come sarebbero state veicolate nel giudizio di merito, di talché la doglianza dell'INAIL appare in parte qua affatto inammissibile.
Venendo all'esame del ricorso incidentale, i primi due motivi sono inammissibili.
Circa il primo, è sufficiente rilevare che, a supporto della doglianza, la ricorrente incidentale pretende di sottoporre all'esame di questa Corte una serie di circostanze di fatto (quali le previsioni del contratto di appalto stipulato il 18.7.2005 e le indicazioni del piano di sicurezza andato smarrito, che attesterebbero il suo difetto di titolarità del cantiere: cfr. pagg. 13-15 del ricorso incidentale) al fine di sovvertire l'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità: e tanto basta per rilevarne appunto l'inammissibilità, non essendo consentito in questa sede di legittimità alcun riesame dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi).
Non diversamente, e per ragioni speculari, deve dirsi circa il secondo motivo: basti sul punto rilevare che le circostanze di fatto di cui si sostiene l'omesso esame ( ossia l'iscrizione all'Albo e l'autocertificazione attestante l'idoneità della subappaltatrice COIMPER allo svolgimento dei lavori nell'ambito dei quali si è verificato l'infortunio) sono state in realtà debitamente valutate dai giudici di merito, che hanno concluso per la loro irrilevanza sul piano oggettivo, avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa subappaltatrice e alla scarsa professionalità dell'unico suo dipendente, ossia il lavoratore infortunato (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ed è noto che la censura di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., specie a seguito della riformulazione ad opera dell'art. 53, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), non può essere piegata al fine di far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, che prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti al processo.
È invece infondato il terzo motivo del ricorso incidentale:
anzitutto perché, con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la Corte costituzionale, per quanto qui rileva, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL o del risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (si vedano in tal senso le esaustive argomentazioni di Cass. n. 12041 del 2020); in secondo luogo perché la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019); e poiché, nella specie, i giudici territoriali si sono strettamente attenuti a tali principi di diritto e affatto generiche sono le doglianze circa la mancata prova della c.d. personalizzazione del danno e la presunta sovrapposizione di poste risarcitorie (si vedano le laconiche affermazioni di pag. 20 del ricorso incidentale), anche tale motivo di censura va disatteso.
È infine inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale.
Parte ricorrente, invero, si duole anzitutto dell'interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della clausola contenuta nelle "condizioni particolari" di polizza, secondo cui la garanzia, in caso di appalto, operava soltanto sul presupposto che l'assicurato non avesse appaltato più del 20% dell'opera, e contesta conseguentemente la conseguenza che da tale interpretazione è stata tratta, secondo cui, avendo in specie l'assicurato appaltato la totalità dell'opera, la garanzia resterebbe inoperante per avvenuto aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c.: ad avviso di parte ricorrente, infatti, la portata effettiva della clausola consisteva nel limitare pro tanto, e non già nell'escludere, la garanzia prestata all'assicurato in caso di appalto, senza dire che avrebbe comunque errato la Corte di merito a ravvisare nella mancata nomina del responsabile dei lavori e il coordinatore dell'esecuzione un'ulteriore causa di aggravamento del rischio assicurato, dal momento che responsabile dei lavori, giusta la ricostruzione (ancorché avversata) della Corte stessa, doveva ritenersi la medesima ricorrente incidentale, in quanto titolare del cantiere.
Sennonché, in disparte il fatto che la clausola contestata non è stata trascritta nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, decisivo é al riguardo rilevare che parte ricorrente, a ben vedere, non imputa alla sentenza impugnata alcuna specifica violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma pretende piuttosto di contrapporre la propria interpretazione del contratto a quella adottata dai giudici territoriali (cfr. spec. pag. 21 del ricorso incidentale), in spregio del consolidato principio di diritto secondo cui la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. é deducibile in questa sede di legittimità a condizione che il motivo di ricorso non si limiti a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (cosi, tra le più recenti, Cass. nn. 21888 del 2016, 4460 del 2020). E tanto basta a rilevare l'inammissibilità del motivo di censura, essendo evidente che gli ulteriori rilievi circa la mancata nomina del responsabile dei lavori, quand’anche fossero meritevoli di considerazione, non potrebbero incrinare di per sé la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa l’avvenuto aggravamento del rischio.
Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati. Provvedendosi sulle spese come da soccombenza, l’INAIL va condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità a Eurogarage, mentre FIM va condannata a rifonderle all'INAIL e a Generali Italia, nella misura di cui al dispositivo. Non si provvede sulle spese in favore delle altre parti controricorrenti, dovendo logicamente reputarsi che la notifica dei ricorsi nei loro confronti sia avvenuta a fini di mera litis denunciatio.
Tenuto conto del rigetto dei ricorsi, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
 

P. Q. M.


La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna l'INAIL a rifondere a Eurogarage di Pasquale e Augusto DP. s.n.c. le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Condanna FIM s.p.a. a rifondere all'INAIL e a Generali Italia s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.11.2021.