Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Decreto 18 febbraio 2022
Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.
G.U. 9 marzo 2022, n. 57

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione del 22 giugno 2021 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'art. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 modifica esclusivamente l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo;
Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare, in recepimento della suddetta direttiva, esclusivamente l'art. 20, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239

1. All'art. 20, comma 12, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole «norma EN ISO/IEC 17025:2005» sono sostituite dalle seguenti: «norma EN ISO/IEC 17025:2017».
 

Art. 2
Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 18 febbraio 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 303