Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 marzo 2022, n. 7682 - Equo indennizzo e Rendita INAIL


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 09/03/2022
 

Rilevato
- che, con sentenza del 27 maggio 2016, la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, rigettava la domanda proposta da P.M. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto, il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infortunio sul lavoro subito il 23.11.2005 e del conseguente diritto all'equo indennizzo con riferimento anche a patologie diverse da quelle riconosciute dall'amministrazione di appartenenza con ascrivibilità del complesso delle patologie connesse all'infortunio nella Tab. A, cat. III (e che l'INAIL aveva valutato nella misura del 70% in sede di riconoscimento di una rendita per lo stesso evento), anziché nella Tab. A, cat. VIII, come riconosciuto dall'amministrazione stessa;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la domanda di condanna al pagamento della provvidenza invocata alla luce del disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R., n. 686/1957 che prevede vada dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, avendo accertato aver la M. percepito a titolo di rendita INAIL una somma di gran lunga maggiore rispetto a quella liquidabile a titolo di equo indennizzo ed inammissibile per carenza di interesse la mera domanda di accertamento del diritto all'equo indennizzo, del resto da ritenersi, stante il tenore delle conclusioni formulate, non introdotta in giudizio;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la P.M., affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si è limitato a costituirsi ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione;
- che la ricorrente ha poi presentato memoria;
 

Considerato
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla ritenuta ammissibilità di una domanda nuova, non implicando le conclusioni rassegnate in primo grado dal Ministero nella quali questo si limitava a richiedere la detrazione dall'equo indennizzo eventualmente riconosciuto gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL l'eccezione di incompatibilità tra equo indennizzo e rendita INAIL sollevata solo in appello;
- che con il secondo motivo la ricorrente ripropone la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui al motivo che precede sotto il profilo della ritenuta ammissibilità di documenti da ritenersi nuovi per essere stato uno di essi, concernente il riconoscimento di rendita INAIL fatto oggetto in prime cure di una mera richiesta di esibizione quando la produzione era in disponibilità del Ministero ed il secondo, relativo all'importo della rendita, suscettibile di produzione contestualmente al deposito dell'atto di appello;
- che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., si imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente considerato non proposta la domanda di accertamento del diritto all'equo indennizzo e, comunque, la stessa non sorretta da interesse ad agire della parte stante il ricollegarsi ad essa di benefici ulteriori rispetto alla riscossione del relativo importo;
- che va preliminarmente precisato come l'impugnazione proposta prefiguri un percorso argomentativo per cui l'erroneità della sentenza starebbe nell'aver ritenuto fondata la prospettazione da parte del Ministero e soltanto in sede di gravame dell'eccezione di incompatibilita della domanda di equo indennizzo con quella di rendita INAIL e di aver, su questa base, accertato d'ufficio e quindi irritualmente, per aver acquisito documenti che ben potevano essere gia dal primo grado in disponibilità del Ministero, l’entita di gran lunga superiore della rendita rispetto all’equo indennizzo liquidabile e di aver su questa base deciso per il rigetto della domanda prescindendo dall’esame dell'ulteriore domanda di accertamento del diritto all’equo indennizzo nella misura spettante in relazione all'asserita ascrivibilità dei postumi dell’infortunio subito dalla ricorrente alla Tab. A, cat. III diversa da quella alla Tab. A cat. VIII riconosciuta dall'amministrazione che si afferma avanzata e sorretta da un interesse ad agire non basato sull'importo da riscuotere ma su benefici ulteriori;
che, peraltro, si deve rilevare come la sentenza si muova in coerenza con la logica sottesa all’orientamento espresso da questa Corte con la richiamata decisione n. 12754 dell’1.9.2003 per cui le distinte provvidenze dell’equo indennizzo e della rendita INAIL sono da ritenersi compatibili ma non cumulabili, per cui la Corte territoriale, dando rilievo a quanto richiesto dal Ministero in sede di conclusioni in calce al ricorso introduttivo circa la detrazione degli eventuali importi percepiti dall’INAIL dall'importo in ipotesi riconosciuto a titolo di equo indennizzo, ha dato corso all’istruttoria sollecitata dal Ministero già in primo grado attraverso la richiesta dell'ordine di esibizione del relativo provvedimento dell'INAIL e completata con la produzione in grado di appello della documentazione attestante l’importo liquidato e ha fondato la propria decisione sul dato per cui l’import0 liquidato come rendita INAIL fosse di gran lunga superiore e quello conseguibile a titolo di equo indennizzo e ciò, come si desume dal tenore dell'impugnazione che ritiene la domanda di accertamento sostenuta da un interesse ad agire che non riguarda l'importo da riscuotere ma benefici ulteriori, anche nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'ascrivibilità dei postumi dell'infortunio subito dalla ricorrente alla Tab. A cat. III rivendicata;
che, conseguentemente, tutti gli esposti motivi si rivelano inammissibili dovendo ritenersi aver correttamente la Corte territoriale ritenuto l'eccezione del Ministero relativa, non all'incompatibilità, ma alla mera non cumulabilità delle due distinte provvidenze e come tale già proposta in primo grado, erroneamente disattesa dal giudice di prime cure e meritevole di accertamento istruttorio sulla base delle allegazioni e mezzi istruttori proposti agli atti dal Ministero così da concludere, stante l'evidente sproporzione tra l'importo percepito quale rendita INAIL e l'importo spettante a titolo di equo indennizzo, insuperabile anche a fronte dell'accertamento dell'ascrivibilità dei postumi dell'infortunio sofferti dalla ricorrente alla diversa Tab. A cat. III e, comunque, in considerazione della mancata prospettazione di benefici ulteriori, come si deve ritenere in ragione della mancata specificazione in ricorso della tempestiva deduzione di tali motivi di interesse ad agire, per l'infondatezza della domanda e comunque per la sua inammissibilità in ottemperanza al disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 686/1957;
- che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero intimato svolto alcuna attività difensiva;
 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2022.