Ministero della Cultura |
Roma data del protocollo |
Oggetto: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
Con la presente, si richiama l’attenzione degli Istituti in indirizzo in ordine alle ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID- 19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nello specifico, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Come precisato, restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
In ogni caso, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti che indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Inoltre, a partire dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per spettacoli e eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nei musei, altri istituti e luoghi della cultura, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Si invitano gli Istituti dotati di autonomia speciale e le Direzioni regionali Musei in indirizzo ad applicare correttamente le disposizioni sopra richiamate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore generale
Prof. Massimo Osanna