Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 7 giugno 2013
Validità: 30 giugno 2014
Parti: Confartigianato, Cna Costruzioni e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Gorizia
Fonte: cassaedilego.it


Verbale di Accordo RLST

Confartigianato Gorizia […], Cna Costruzioni - Gorizia […] e il Sindacato provinciale Feneal Uil di Gorizia […], il Sindacato provinciale Filca Cisl di Gorizia […], il Sindacato provinciale Fillea Cgil di Gorizia […], di seguito indicate come le parti,
Visti
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, Sezione VII, artt.47,48 e 50 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106;
il CCNL 23 Luglio 2008, art.39, 42, 83 e art.84;
il CCRIL del 25 Giugno 2007 di cui art. 6;
convengono e stipulano quanto segue.
Viene ravvisata la necessità di dare attuazione a livello territoriale alle disposizioni contrattuali del CCNL 23 Luglio 2008, al CCRIL del 25 Giugno 2007 di cui art. 6 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e alle disposizioni del Testo Unico della sicurezza in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Pertanto, per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Gorizia, nelle quali non si sia provveduto all'elezione o designazione all'interno delle RSU o RSA, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le Parti convengono che gli stessi siano individuati nell'ambito, territoriale.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, di seguito denominati, RLST, svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese di cui al comma precedente, operanti nella zona di volta in volta loro assegnata.
Considerata la struttura e le dimensioni delle imprese di costruzioni della provincia di Gorizia, le Parti individueranno in soggetti, che verranno segnalati di comune accordo, sino al massimo di tre, la funzionalità dell'istituto del RLST.
Entro il 31 dicembre 2013 le Parti si incontreranno per valutare l'andamento e l'operatività dell'istituto medesimo, in conseguenza della considerazione del numero delle zone di operatività e della capienza del "Fondo RLST".
Le Parti si riservano di individuare entro la medesima data la possibilità e le modalità operative per il rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile degli oneri sostenuti per i permessi utilizzati dagli RLS per l'esercizio delle loro funzioni, compresa la formazione obbligatoria.
Le Parti convengono che il/gli RLST venga eletto o designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, nell'ambito di soggetti in possesso di cognizioni tecnico-operative in materia di sicurezza e infortunistica nei cantieri edili.
A tale scopo prima dell'inizio della propria attività operativa il RLST riceve, qualora non già effettuata e documentata, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 64 ore iniziali da erogarsi entro due mesi dalla sua nomina.
Le Parti ribadiscono l'incompatibilità con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative come previsto dall'art.48, comma 8 del T.U. della sicurezza. Il RLST non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo o propaganda, promuovere assemblee, proporre rivendicazioni nei confronti delle imprese; può invece, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, partecipare a riunioni riguardanti gli argomenti di sua competenza, secondo le previsioni della normativa vigente e più specificamente del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e del CCNL 23 luglio 2008.
Le Segreterie provinciali delle OO.SS. dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta segnalano il nominativo del/degli RLST alle Organizzazioni Datoriali componenti il CPT nonché al CPT medesimo.
Alla formazione provvede l'organismo paritetico territoriale CPT, per il tramite di Formedil, la Scuola edile di Gorizia, che rilascerà, al termine del percorso formativo apposita certificazione. Il/gli RLST dovrà inoltre partecipare a percorsi formativi di aggiornamento annuale di 8 ore. Per i contenuti dei programmi formativi il Comitato Paritetico Territoriale e l'Ente Scuola potranno far riferimento ad eventuali elaborati predisposti dal Formedil Nazionale e/o dal CNCPT.
Per garantire il finanziamento della formazione, dell'attività o di altri eventuali oneri purché connessi alla funzionalità dell'RLST in provincia di Gorizia, viene costituito presso la locale Cassa Edile un apposito Fondo separato denominato "Fondo RLST", che verrà alimentato da un contributo a carico delle imprese, sprovviste al loro interno della figura dell'RLS, comprovata dal verbale di elezione e dall'attestazione relativa alla formazione, nella misura prevista all'art. 52 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod., da versarsi contestualmente ai versamenti Cassa Edile; sulla base delle comunicazioni pervenute il CPT provvedere a redigere una anagrafica degli RLS aziendali.
La Cassa Edile comunica a tutte le imprese sprovviste di RLS aziendale validamente riconosciuto la modalità di pagamento in base all’Accordo fra le parti.
Le parti istituiscono la Commissione Paritetica ai sensi dell'art 6, lettera C del Contratto Integrativo Regionale edilizia del Friuli V.G. del 25 giugno 2007, la cui nomina avverrà da parte delle Organizzazioni sottoscriventi entro il 30 giugno 2013.
L’applicazione per l'anno 2013 di detto contributo, determinato a carico delle imprese che alla data di sottoscrizione del presente Accordo non abbiano eletto al loro interno il RLS, verrà versato alle normali scadenze dei versamenti contributivi Cassa Edile, con competenza da giugno 2013.
Le imprese non sono tenute al versamento del contributo relativamente ai lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori per i quali il contributo stesso è dovuto.
Gli importi, come sopra definiti, sono riscossi dalla Cassa Edile e conferiti in un apposito "Fondo RLST " costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate e uscite saranno contabilizzate in apposita gestione autonoma.
La disponibilità di tale gestione autonoma, dovrà essere utilizzata esclusivamente per le relative prestazioni.
Allo scopo di monitorare il "Fondo RLST", nel quale confluiranno tutti i contributi stabiliti, l'Ufficio di Presidenza del Formedil predisporrà una relazione del fabbisogno annuale e provvedere alla rendicontazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'attività del/degli RLST alle parti sociali in collaborazione con la Cassa Edile.
Preso atto che la normativa vigente stabilisce che l'RLST non può essere un funzionario sindacale operativo (D.Lgs. 81/08 e succ. mod., art. 48 comma 8), si concorda sul fatto che per espletare tale compito si ricorrerà all'assunzione, distacco retribuito o altre forma contrattuale idonea da parte delle OO.SS..
Per garantire il finanziamento nella fase iniziale e la copertura delle retribuzioni e delle spese sostenute, opportunamente documentate, per espletare la funzione di RLST si allega (allegato 1) al presente accordo l'intesa sul finanziamento siglata da Cna, Confartigianato, Feneal Uil provinciale, Filca Cisl provinciale, Fillea Cgil provinciale.
Il CPT segnala il nominativo del/dei RLST alle imprese iscritte alla Cassa Edile con la richiesta di comunicarlo ai lavoratori mediante affissione della medesima circolare del CPT nella bacheca dell'impresa presso la sede amministrativa e/o presso i cantieri edili temporaneamente attivi e contestualmente invia copia del presente accordo, del regolamento operativo ed allegati.
Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni dell'RLST, vengono esercitate in conformità alla normativa vigente e più specificamente all' art.50 del T.U. della sicurezza, delle disposizioni della contrattazione nazionale e regionale di categoria nonché del Regolamento operativo allegato alla presente Intesa della quale costituisce parte integrante.
Le Parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il RLST e l'impresa sulle materie di cui all'art.50 del D.Lgs. n° 81/08 e succ. mod. e alla normativa vigente dovrà essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, all'ufficio di Presidenza del Formedil di Gorizia, quale organo di prima istanza nelle specifiche controversie .che vanno segnalate alle Organizzazioni componenti il CPT.
Inoltre, ogni eventuale controversia relativa all'applicazione del presente Accordo e del Regolamento operativo deve essere sottoposta alle Organizzazioni componenti il CPT.
Il presente Accordo, il regolamento operativo allegato e la modulistica che ne fanno parte integrante potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni alla sopravvenienza di disposizioni legislative, contrattuali ovvero di nuovi accordi interconfederali in materia.
Il presente Accordo avrà validità sino al 30 giugno 2014 e sarà tacitamente prorogato con valenza annuale, salvo disdetta di una delle cinque Parti da far pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni.

Allegato 1 - Intesa accordo economico fondo RLST
Allegato 2 - Regolamento operativo RLST
Allegato 3 - Modulo tipo per richiesta visita da RLST a Impresa
Allegato 4 - Modulo tipo per la risposta dell'impresa

Letto, confermato, sottoscritto
Gorizia, 07/06/2013

Allegato 1 Intesa per il finanziamento del fondo RLST
Nella fase in cui si prevede sino a un massimo di tre RLST per tutto il comparto edile, il fondo RLST verrà alimentato a decorrere dal 1° giugno 2013 con un aliquota pari allo 0,10% come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.

Allegato 2 Regolamento operativo RLST
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale

Art. 1- Ambito di attività e attribuzioni
La sede operativa del/dei RLST è presso il Formedil della provincia di Gorizia, ferma restando la completa autonomia dal medesimo organismo. Il/gli RLST possono avvalersi di strumenti informatici e pubblicazioni predisposti in particolare dal CNCPT e dai CPT, favorendo sinergie operative tra gli stessi seppur nella reciproca autonomia.
Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare il/gli RLST nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con l'assistenza della propria Associazione Datoriale.
In particolare il/gli RLST dovranno:
a) Esercitare le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificamente dal Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.lgs. 106/2009 e più particolarmente dalla sezione VII di cui gli articoli da 47 a 52 e art 84 CCNL del 23 luglio 2008.
b) operare esclusivamente nella zona assegnatagli e in tutte le imprese o unità produttive operanti in tale zona, con esclusione di quelle per le quali il RLS sia stato specificamente eletto o designato, all'interno delle RSU o RSA.
c) entrare in cantiere munito di tesserino di riconoscimento, fornito dalla Cassa Edile, e di DPI previsti dalla normativa vigente.
Il suo diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
Il Formedil mette a diposizione del/degli RLST l'anagrafica dei RLS eletti dai lavoratori.
La Cassa Edile mette a disposizione del/degli RLST l'anagrafica imprese iscritte e l'elenco delle comunicazioni delle aperture dei cantieri in suo possesso.

Art. 2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza
Il/gli RLST riceve una formazione di 64 ore da portarsi a termine entro due mesi dall'inizio della propria attività e 8 ore di aggiornamento annuale.
Gli RLST sono al massimo tre e vengono eletti o designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali componenti il CPT nonché al CPT stesso.
La durata dell'incarico è triennale eventualmente rinnovabile, salvo dimissioni o revoca congiunta da parte delle OO.SS. che hanno provveduto alla elezione o designazione.
Il RLST decade dall'incarico qualora ne faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine a informazioni, documentazione o notizie di cui sia venuto a conoscenza o che abbia ricevuto in ragione del suo mandato (ai sensi del D.Lgs. 196/2003), ovvero abusi della propria posizione per ottenere benefici per sé o per altri.
Il/gli RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 - Modalità di lavoro e condizioni per l'accesso ai luoghi di lavoro degli RLST
Il/gli RLST esercita le sue funzioni con le seguenti modalità:
1) Verifica preventivamente che nell'impresa interessata dalla visita non sia stato eletto il RLS o designato all'interno delle RSU o RSA.
2) Termine di preavviso: l'RLST prende contatto con il titolare o il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con il medesimo o con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la data e l'ora della visita.
Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta (allegato 3) l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso da effettuare entro i successivi 5 giorni (allegato 4).
Il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma ed in caso gli venga negato l'accesso redige un verbale di mancata visita e lo comunica all'ufficio di Presidenza del Formedil.
3) Il termine di preavviso non opera in caso di: infortunio grave e di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi il RLST potrà accedere ai luoghi di lavoro senza osservare i termini e le modalità sopra stabiliti, fermo restando l'obbligo di dare segnalazione per iscritto, in tempi brevi, possibilmente in via preventiva all'ufficio di Presidenza Formedil.
4) Il RLST chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione, per essere visionata esclusivamente all'interno dell'unità produttiva, sede visitata, la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 81/08 e succ. mod. e dell'art. 84 del CCNL 23//07/2008.
5) Il RLST chiede all'impresa di far partecipare, ove non ostino impedimenti di carattere organizzativo e/o lavorativo, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente un rappresentante dell'Associazione a cui aderisce o alla quale conferisce mandato.
6) Il RLST redige un verbale per ogni visita e ne consegna copia ai lavoratori e all'impresa.
7) Il RLST redige un rapporto della sua attività, di norma mensilmente, corredato dalle copie dei verbali delle visite effettuate e mancate, e lo consegna al Formedil all'attenzione dell'ufficio di Presidenza che relaziona alle parti sociali.
8) In caso di divergenza sorta con l'impresa, in ordine dell'effettuazione della visita nonché sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08, segnala la situazione all'ufficio di Presidenza del Formedil quale prima istanza nelle reciproche controversie.
9) La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve tempo deve essere giustificata da particolari situazioni e/o motivate richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono sempre e comunque essere preannunciate all'impresa, tranne i casi di cui al punto 3), e il RLST ne riporta notizia nel rapporto mensile di cui al punto 7.
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di attività, che si individua in 12 mesi di effettivo svolgimento della funzione, e di eventuali variazioni contrattuali o normative.
Il RLST non può svolgere attività sindacale, di proselitismo o di propaganda, né promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.

Allegato 3
(Data)
Spett.le Impresa ...................................VIA FAX /E-MAIL/ RACCOMANDATA A/R
Oggetto: richiesta di visita
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e dagli accordi collettivi vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, si richiede di poter visitare la sede dell'attività sita in ..........................nel comune di .................................
Si richiede che la visita avvenga alle ore ...................del giorno .................................o in altra data da concordare nei termini sotto elencati.
Sarà/nno presente/i il/i sig .................................che nella loro qualità di RLST intendono svolgere le funzioni a loro assegnate ed in particolare quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod..
In quella occasione si richiede di prendere visione esclusivamente all'interno dell'unità produttiva I o sede visitata dei seguenti documenti utili per lo svolgimento delle attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed all'art. 84del CCNL 23/07/2008:
• registro infortuni
• documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e succ .mod.
• piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione e/o esecuzione per il cantiere sito in ................via ....................
• il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in ................via ...................
L'occasione è gradita per ricordarvi che entro 5 .giorni dal ricevimento della presente richiesta l'impresa è tenuta a concordare l'appuntamento per l'accesso entro i successivi 5 giorni; il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma .
Certi che accoglierete favorevolmente la richiesta, pronti a ogni eventuale ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Allegato 4
Spett.le Ufficio RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
c/o Formedii via del Montesanto 131/42 34179 Gorizia
 

Oggetto: visita cantiere e messa a disposizione della documentazione.
La sottoscritta impresa segnala con la presente di essere disponibile a concordare l'incontro con il RLST presso il cantiere o presso la propria sede amministrativa come richiesto con lettera raccomandata , fax, e-mail del ..............e sulla base di quanto stabilito dall'accordo del ..........................
Per ragioni organizzative si richiede che la visita avvenga alle ore ....................................del giorno .........................
Per l'impresa sarà/saranno presente/i il/i sig .....................................................In qualità di ....................................
In occasione della visita concordata verrà messa a disposizione, per essere visionata, esclusivamente all'interno dell'unità produttiva e/o sede visitata, la documentazione aziendale di cui all'art. 50 del decreto Legislativo n° 81/08 e succ. mod. ed all'art. 84 del CCNL 23/07/2008:
• registro infortuni
• documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e succ.mod.
• piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione e/o esecuzione, per il cantiere sito in .................via .........................................
• il piano operativo di sicurezza relativo al cantiere sito in ...........................................via ....................................
Presso:

gli uffici dell'impresa in..............................................via............................

 il cantiere sito in.......................................................via...........................
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti
Il Legale rappresentante dell'impresa