Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo RLS/RLST
Data firma: 14 settembre 2012
Parti: Ance, Arucpl Lega Coop e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Perugia
Fonte: cesf.pg.it


Sommario:

 

Premessa
Articolo 1 - Elezione RLS aziendali
Articolo 2 - Esonero dal versamento del contributo aggiuntivo
Articolo 3 - Elezione RLST

 

Articolo 4 - Commissione RLST
Articolo 5 - Ripartizione del fondo RLST
Articolo 6 - Numero e requisiti RLST
Articolo 7 - Funzioni ed obblighi RLST
Articolo 8 - Rapporto con il CESF


Verbale di accordo per la regolamentazione delle modalità di elezione dei RLS aziendali e per la regolamentazione del sistema degli RLST dell'edilizia nella provincia di Perugia

Perugia, 14 settembre 2012, tra Ance Perugia, Arucpl Lega Coop Umbria e Feneal/Uil di Perugia, Filca/Cisl, Fillea/Cgil
Visti gli articoli 47-50 del D.Lvo 81/2008
Visti i Contratti Nazionali di Lavoro 2010
Visto l'articolo 11 dell'Accordo quadro regionale per i contratti integrativi collettivi di lavoro dell'Umbria per i dipendenti da imprese edili ed affini del 21/3/2012

Premesso che
• Il D.Lvo 81/2008 e smi prevede che nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
o L'articolo 11 dell'Accordo quadro regionale per i contratti integrativi collettivi di lavoro dell'Umbria per i dipendenti da imprese edili ed affini del 21/3/2012 recita: "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) opera con riferimento alle imprese edili nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza... Resta fermo che, così come previsto dall'articolo 48 comma 8 del decreto legislativo n. 81/2008, qualora non si proceda all'elezione diretta, le funzioni del RLS sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero di dipendenti in forza all'impresa... L'attività dell'RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale."
• Lo stesso articolo stabilisce che agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Perugia nelle quali non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
• Laddove reiezione avvenga successivamente all'entrata in vigore dell'accordo integrativo, la data dell'elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta aziendale. Fermo restando che successivamente a tale scadenza i lavoratori dell'azienda richiedente possono provvedere all'elezione delle RLS anche senza la presenza del sindacato.
• Per tutti gli RLS eletti precedentemente e successivamente al presente accordo, e al fine di ottenere l'esonero dal versamento del contributo, le imprese dovranno comunicare al CRT di Perugia e alla commissione degli RLST, il nominativo dell'RLS e trasmettere contestualmente copia del verbale di elezione e copia dell'attestato di formazione dell'RLS (solo nel caso in cui non sia stato rilasciato dal sistema bilaterale dell'edilizia o da sistemi formativi che hanno svolto la formazione in collaborazione con gli Enti Bilaterali stessi). I CPT provvederanno, entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti documenti, a comunicare formalmente alla rispettiva Cassa Edile la regolarità della documentazione e il diritto all'esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo. Gli importi calcolati dalle imprese sono riscossi tramite la Cassa Edile di Perugia mediante la modulistica in uso e conferiti in un apposito "Fondo RLST della provincia di Perugia" costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite appariranno come partite di una gestione separata.
Si stabilisce che

Articolo 1 - Elezione RLS aziendali
I lavoratori e/o le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo indicono l'assemblea per l'elezione del RLS interno all'azienda. La data dell'elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta aziendale. Fermo restando che successivamente a tale scadenza i lavoratori dell'azienda richiedente possono provvedere all'elezione delle RLS anche senza la presenza del sindacato.
L'assemblea deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, o palese anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è subito consegnato al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato. Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro comunica all'Ente bilaterale preposto alla sicurezza (CESF) il nominativo del RLS eletto inviando contestualmente copia del verbale di elezione e attestato di partecipazione alla formazione obbligatoria del RLS.

Articolo 2 - Esonero dal versamento del contributo aggiuntivo
Le imprese nelle quali non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale devono contribuire, a partire dall'entrata in vigore del contratto integrativo provinciale 2012, con un'aliquota aggiuntiva sulla contribuzione Cassa edile pari allo 0,2%, da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Perugia. Sono esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all'elezione diretta del RLS secondo le modalità di cui all'articolo 1. Per ottenere l'esonero, le imprese devono inviare al CESF di Perugia e alla Commissione di cui al successivo articolo 4 (sempre presso il CPT) copia del verbale di elezione del RLS e copia dell'attestato formativo (corso di 32 ore). Il CESF provvederà a valutare la documentazione e a comunicare alla Cassa edile il diritto all'esonero. Per mantenere il diritto all'esonero, entro la fine di ogni anno le imprese dovranno integrare la documentazione inviando al CESF l'attestato relativo all'aggiornamento obbligatorio del RLS (4 ore ogni anno).

Articolo 3 - Elezione RLST
Gli RLST vengono designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee. Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, le Organizzazioni sindacali presentano alla commissione RLST presso il CESF la rispettiva proposta nominativa, che andrà a formare la lista unitaria degli RLST composta da un massimo di sei nominativi (ciascuna organizzazione indica un massimo di 2 nominativi), 3 effettivi e 3 supplenti. Qualora entro la scadenza fissata una o più organizzazioni non presentino i nominativi, la lista si intende formata dai soli RLST indicati dalle altre organizzazioni. Entro i successivi 30 giorni le organizzazioni sindacali presentano al CESF e alla Commissione RLST il calendario delle assemblee elettive, che possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale. La convocazione delle assemblee avviene con comunicazione da inviarsi a tutti i lavoratori delle aziende ove non sia avvenuta l'elezione del RLS aziendale da parte della Cassa Edile di Perugia. Qualora il lavoratore sia impossibilitato a partecipare, potrà rinviare al CESF la scheda allegata alla lettera con apposto il proprio voto. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto o palese . Il voto può essere favorevole o contrario alla lista presentata. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano eletto al loro interno il RLS aziendale. Il verbale viene inviato alla Commissione RLST. Se la maggioranza dei voti è stata favorevole, gli RLST sono eletti; in caso contrario le Organizzazioni sindacali provvederanno a redigere una nuova lista e ad organizzare nuove
assemblee elettive. Gli RLST eletti sono obbligati, qualora non avessero ancora ottemperato, a partecipare al corso di formazione obbligatorio di 120 ore entro un mese dall'elezione presso il CESF (compatibilmente con la disponibilità di offerta formativa), oltre che all'aggiornamento annuale (8 ore) obbligatorio. Gli RLST che non ottemperino all'obbligo formativo decadono automaticamente dalla funzione. La commissione provvede ad attribuire a ciascuna impresa un RLST, scelto secondo i seguenti criteri:
Realizzazione, a cura della Cassa edile, della lista delle imprese che non hanno eletto l'RLS aziendale, con indicata la percentuale di rappresentanza sindacale presente nell'impresa stessa (in base al numero di iscritti di ciascuna organizzazione presenti nell'impresa, risultanti dalle liste della Cassa edile);
Attribuzione dell'RLST all'organizzazione sindacale che ha la rappresentanza proporzionalmente maggiore;
Qualora l'attribuzione dei rappresentanti non sia equilibrata tra le tre organizzazioni, la Commissione provvederà ad un riequilibrio delle nomine attribuendo all'RLST dell'organizzazione che ha meno rappresentanti le imprese dove la rappresentanza sindacale è percentualmente più disomogenea, fino a raggiungere un numero di imprese che rispetti la seguente proporzione:
- Fillea-CGIL: 35% del totale
- Filca-CISL: 35% del totale
- Feneal-UIL: 30% del totale.
La lista degli RLST attribuiti a ciascuna impresa viene inviata dalla Commissione al CESF, che provvede a comunicare a ciascuna impresa il nominativo del RLST designato e tutti i riferimenti utili per contattarlo.

Articolo 4 - Commissione RLST
È costituita una "Commissione RLST" formata da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (Fillea- Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil) e 1 rappresentante della Associazioni datoriali (Ance, Cna, Confartigianato, Lega delle Cooperative). I rappresentanti vengono nominati dalle rispettive organizzazioni entro 15 giorni dalla firma del presente accordo. La nomina deve essere inviata al CESF ed alla Cassa edile di Perugia. La Commissione ha sede presso il CESF di Perugia. Nella prima riunione della Commissione viene eletto a maggioranza un Segretario, il quale ha il compito di convocare le riunioni e di trasmettere ogni 6 mesi alla Cassa edile la ripartizione tra le Organizzazioni sindacali delle risorse del "Fondo RLST" presso questa costituito. La Commissione si riunisce periodicamente ed ogni volta che due componenti ne facciano richiesta, per verificare l'attività degli RLST. Qualora la commissione verificasse una inadempienza e/o una incongruenza rispetto agli accordi in essere, la stessa su indicazioni delle OO.SS di appartenenza può revocare la nomina. In caso di revoca il RLST revocato sarà sostituito dal supplente fino alla scadenza del mandato. Le determinazioni vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità il voto dei rappresentanti delle OO.SS. vale doppio.

Articolo 5 - Ripartizione del fondo RLST
Il "Fondo RLST" costituito presso la Cassa edile di Perugia viene ripartito ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) tra le organizzazioni sindacali con il seguente criterio: fino alla concorrenza di € 120.000,00 il fondo verrà ripartito in modo paritario tra le 3 organizzazioni sindacali. L'eventuale cifra eccedente sarà ripartita secondo la rappresentanza sindacale nelle imprese che non rientrano nei requisiti di esenzione dello 0.2% previsto dall'accordo quadro regionale. Tale calcolo deve essere verificato annualmente e automaticamente riproporzionato in base alla rappresentanza.

Articolo 6 - Numero e requisiti RLST
Il numero di RLST sarà composto da un massimo di 6 (3 effettivi e 3 supplenti). Il soggetto nominato RLST deve avere un'effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza, di almeno 24 mesi. La durata dell’incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente accordo. Prima dell'inizio della propria attività, l'RLST deve ricevere la formazione obbligatoria prevista dall'articolo 48 comma 7 del decreto legislativo n.81/2008 e dal CCNL 2010, per un minimo di n.120 ore. Successivamente l'RLST deve ricevere un aggiornamento della formazione di almeno 8 ore annue. La formazione, nei limiti sopra indicati, è impartita dal CESF. Per gli RLST effettivi nominati dalla Organizzazioni sindacali che svolgono la funzione a tempo pieno è esclusa la possibilità di svolgere ogni attività sindacale, per gli RLST supplenti solo nel momento in cui saranno chiamati a svolgere tale attività.

Articolo 7 - Funzioni ed obblighi RLST
Gli RLST svolgono le funzioni loro demandate dal D.Lvo 81/2008 e dalle norme contrattuali vigenti, esclusivamente con riferimento alle imprese che non hanno eletto al loro interno il RLS aziendale. Il RLST deve segnalare preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge e sarà procedurizzato dalla Commissione RLST. L'impresa deve garantire la presenza nel luogo di accesso del responsabile del servizio di sicurezza, che affianca l'RLST nell'esame dell’ambiente di lavoro. In caso di inottemperanza dell'impresa, l'RLST può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro. Tutti gli RLST devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e devono essere altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge. Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto su apposito modulo in duplice copia, una delle quali viene contestualmente consegnata all'impresa. L'RLST agisce direttamente, di fronte ad eventuali irregolarità riguardanti la salute e la sicurezza in ambiente di lavoro, sulla base delle norme e dei contratti vigenti. L'RLST decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo. In particolare, decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri. Inoltre, il rappresentante decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

Articolo 8 - Rapporto con il CESF
Al fine di raccordare l'attività degli RLST con quella dei tecnici dei CESF è prevista una riunione mensile tra gli RLST ed i rappresentanti dei CESF. La riunione è convocata dal CESF. Degli esiti dell'esercizio delle funzioni degli RLST viene redatta una relazione semestrale, da inoltrarsi alla Commissione RLST, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate. Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli RLST possono usufruire di un locale presso le sedi degli Enti Bilaterali. Ogni divergenza sorta tra l'RLST e l’impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CESF in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi. Inoltre la Commissione provvede a rendicontare semestralmente l'attività svolta al Comitato di gestione del CESF, che verifica la rispondenza e la congruità tra la suddetta attività e le risorse economiche disponibili. Laddove il Comitato di gestione verificasse la non corrispondenza o l'incongruità tra l'attività svolta dagli RLST e le risorse disponibili, dovrà darne tempestiva informazione alle parti sociali e l'erogazione delle risorse del fondo RLST costituito presso la Cassa edile di Perugia dovrà essere bloccata fino a nuovo accordo tra le parti.