Tipologia: Contratto collettivo interprovinciale di lavoro
Data firma: 26 gennaio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-PMI, Forlì - Cesena, Rimini
Fonte: cassaer.org


Sommario:

 

Premesse
Articolo 1 Sistema di informazione
Articolo 2 Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione
Articolo 3 Cottimo e subappalto
Articolo 4 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Articolo 5 Muratore di prima categoria e Capo cantiere e capo squadra
Articolo 6 Scuola Edile Artigiana e P.M.I.
Articolo 7 Trasferta con rientro giornaliero
Articolo 8 Trasferta con pernottamento
Articolo 9 Buono pasto
Articolo 10 Indennità di guida conducenti pulmini e mezzi aziendali
Articolo 11 Indennità per i lavori disagiati
Articolo 12 Indennità di reperibilità
Articolo 13 Ferie
Articolo 14 Riposi annui
Articolo 15 Trattamento economico gratifica natalizia e festività 4 novembre
Articolo 16 Aspettativa
Articolo 17 Conservazione degli utensili e vestiario
Articolo 18 Contribuzione Cassa Edile
Articolo 19 Sospensione e riduzione di orario

 

Articolo 20 Orario di lavoro
Articolo 21 Prestazioni a carico Cedaiier
Articolo 22 Prestazioni e trattamento Malattia / Infortunio/Malattia prof.le
Articolo 23 Elemento Retributivo Interprovinciale
Articolo 24 Imprese provenienti da altre province
Articolo 25 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Regolamento RLST

Art. 1 - Scopi dell'RLST
Art. 2 - Ambito di attività
Art. 3 - Attribuzioni
Art. 4 - Numero degli RLST
Art. 5 - Requisiti, nomina e decadenza
Art. 6 - Formazione
Art. 7 - Svolgimento dell'attività
Art. 8 - Visite alle aziende
Art. 9 - Attività di consultazione
Art. 10 - Controversie

Articolo 26 Decorrenza e durata
Allegato 1 Linee di indirizzo attività Scuola Edile Artigiana e PMI di Forlì-Cesena-Rimini del 16/11/2015
Allegato 2 Regolamento delle assistenze in favore dei dipendenti di imprese iscritte alla Cedaiier


Contratto collettivo interprovinciale di lavoro per il settore edile artigiano e delle piccole e medie imprese Forlì - Cesena, Rimini, lì 26 gennaio 2017
Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della Provincia di Forlì - Cesena e della Provincia di Rimini.

Tra le Associazioni Artigiane: Confartigianato di Forlì Federimprese […], Confartigianato Federimpresa Cesena […], Confartigianato della Provincia di Rimini […], Cna Unione Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena […], Cna Unione Costruzioni della Provincia di Rimini […] e le Organizzazioni Sindacali: Feneal Uil Forlì […], Feneal Uil Cesena […], Feneal Uil Rimini […], Filca Cisl Romagna […], Fillea Cgil Forlì […], Fillea Cgil Cesena […], Fillea Cgil Rimini […]

Premesse
Con il presente Contratto collettivo, le parti firmatarie compiono un passaggio storico nella contrattazione decentrata di secondo livello in edilizia, andando all'armonizzazione ed al superamento dei contratti integrativi provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini, realizzando così un Contratto Integrativo Interprovinciale valevole per i tre territori.
Il settore edile è stato attraversato da una lunga crisi che ha comportato la chiusura di molte imprese e ridotto notevolmente le possibilità occupazionali sul territorio.
In questa situazione, le materie della formazione e della sicurezza sul lavoro, sono fattori strategici per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese del settore, anche per contrastare il lavoro precario, irregolare e poco sicuro.
Un elemento centrale nel supporto alle imprese ed ai lavoratori è rappresentato dalla rivisitazione delle prestazioni del sistema Bilaterale, sotto il profilo del welfare destinato ai dipendenti e delle prestazioni offerte alle imprese. Ciò, allo scopo di migliorare e razionalizzare l'offerta di welfare ed indirizzare gli sforzi di adeguamento delle imprese, con particolare riferimento ai nuovi impegni che il settore dovrà affrontare: bioedilizia, rigenerazione urbana, nuova legislazione sugli appalti pubblici.
Con questo primo Contratto Integrativo Interprovinciale, le parti hanno posto le basi per la rivisitazione del sistema di welfare per i dipendenti e di prestazioni per le imprese, processo che dovrà continuare in futuro, con l'obiettivo di farlo diventare elemento caratterizzante della contrattazione di secondo livello.
Sulla base di queste premesse le parti firmatarie convengono quanto segue:

Articolo 1 Sistema di informazione
Le parti nell'intento di dare ulteriore impulso ai rapporti interassociativi, nel rispetto delle reciproche autonomie, assumono l'impegno di adoperarsi per rendere effettiva l'applicazione di quanto previsto nel CCNL del 23 luglio 2008 sotto il titolo "Sistema di concertazione e di informazione".
In questo ambito, fermo restando l'autonomia decisionale delle parti e dell'impresa, le Organizzazioni Sindacali, al fine di una più completa informazione, possono richiedere tramite le Associazioni Artigiane, incontri per singole imprese significative per numero di addetti e specializzazione settoriale.
Di norma, semestralmente, o su iniziativa di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali Artigiane forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, nel corso di appositi incontri, informazioni globali e specifiche riguardanti le prospettive e gli indirizzi produttivi, le ristrutturazioni e le riconversioni della produzione, i programmi delle nuove iniziative, le loro caratteristiche e le localizzazioni. In tali incontri verranno esaminate le implicazioni di tali iniziative sulla mobilità dei lavoratori e sui livelli occupazionali.

Articolo 2 Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione
Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con le Provincie di Forlì-Cesena e Rimini ed i Comuni del territorio, politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri delle provincie di Forli-Cesena e Rimini.
In questo ambito le parti concordano di valutare la sostenibilità di progetti nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della realizzazione di servizi abitativi e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi calmierati.

Articolo 3 Cottimo e subappalto
È fatto divieto assoluto di effettuare lavorazioni a cottimo. 
Le imprese artigiane, le piccole imprese industriali ed i consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, hanno l’obbligo di eseguire prevalentemente il lavoro con le proprie maestranze, retribuite a norma del vigente CCNL e del presente Contratto Integrativo Interprovinciale, nonché regolarmente iscritte a Libro Unico del Lavoro.
Dette imprese, nell’ipotesi di maestranze insufficienti o carenti per numero, al loro interno, potranno avvalersi del subappalto per lavori particolari, complementari e/o specializzati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, se ne elencano alcune fattispecie: lavori di carpenteria in legno e ferro, lavori per l'esecuzione di intonaci, lavori per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti, lavori per posa in opera di pavimentazioni esterne, lavori di tinteggiatura e verniciatura, lavori di impermeabilizzazione e coibentazione, movimento terra e scavi, opere di fognatura e sottoservizi, pavimentazioni stradali.
Nel subappalto possono intervenire ditte specializzate, purché non siano in contrasto con il dispositivo delle norme delle leggi vigenti e del CCNL,
L'impresa dovrà dare comunicazione scritta alla Cassa Edile ed agli RLST dell’affidamento in subappalto prima dell'inizio dei lavori.
Per l'esecuzione di ognuna delle lavorazioni appaltate e per ogni singolo cantiere, avrà luogo un solo contratto.
A questo proposito si chiarisce che la suddivisione dell'esecuzione delle lavorazioni tra aziende associate ai Consorzi artigiani non è considerato subappalto in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

Articolo 6 Scuola Edile Artigiana e P.M.I.
La formazione professionale dei lavoratori, con particolare riferimento alla formazione continua, di riqualificazione e specializzazione, è lo strumento fondamentale per lo sviluppo del settore delle costruzioni. 
Condividendo tale assunto, le parti hanno definito le "Linee di indirizzo e programmatiche per le attività formative della Scuola Edile Artigiana e P.M.I." nel documento del 16 novembre 2015, che fa parte integrante ed inscindibile del presente accordo (allegato 1).

Articolo 11 Indennità per i lavori disagiati
Al lavoratore normalmente addetto alla stesura dei conglomerati bituminosi e alle impermeabilizzazioni mediante guaine bituminose applicate a caldo sarà riconosciuta un’indennità nella misura del 12% limitatamente alle ore in cui è impegnato in tale lavorazione.
Tale percentuale sarà conteggiata sulle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL.
Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si confermano i trattamenti previsti dal CCNL del 23 luglio 2008 e accordi seguenti.

Articolo 12 Indennità di reperibilità
Il servizio di reperibilità, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa in cui il lavoratore si pone a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non debbono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall’azienda.
Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire quando non sarà possibile (es. per la distanza del luogo di intervento). Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
[…]
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal vigente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Nel caso di chiamata notturna, dopo le ore 22,00 e fino alle ore 06,00, il dipendente dovrà, il giorno seguente, usufruire di un numero di ore di riposo compensativo, pari al numero di ore lavorate la notte precedente, fatto salvo il pagamento delle maggiorazioni contrattualmente dovute.
[…]

Articolo 17 Conservazione degli utensili e vestiario
L'impresa è obbligata a fornire agli operai gli utensili e il materiale occorrente, in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.
Fermo restando gli obblighi derivanti dalle normative e leggi vigenti sulla sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro, agli operai che abbiano maturato presso la stessa impresa un'anzianità di servizio di due mesi, saranno annualmente fornite, a spese dell'Azienda, due tute da lavoro.

Articolo 20 Orario di lavoro
L'orario normale contrattuale, è fissato in 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore giornaliere.
Al fine di consentire ai lavoratori un adeguato periodo di riposo, si stabilisce che l'intervallo della cessazione del lavoro del mattino e la ripresa pomeridiana non deve essere inferiore a 90 minuti.
Le parti concordano, che in particolari casi a fronte di esigenze produttive eccezionali o di pubblica utilità, l'azienda possa ricorrere previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali territoriali ed almeno una delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente accordo, a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.
Tale flessibilità sarà attuabile per le aziende che:
- rispettino il CCNL, il Contratto integrativo e le leggi vigenti;
- versino regolarmente gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile;
- recuperino l'orario flessibile effettuato;
- retribuiscano le ore in regime di flessibilità eccedenti l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale, con la maggiorazione del 15%.
Il tempo impiegato alla guida o a bordo dell'automezzo (pulmino o altro mezzo), sia per il conducente che per i lavoratori trasportati, in andata e ritorno dal cantiere, non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Articolo 25 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Con il presente articolo si portano a compimento gli impegni, in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, completando la costituzione di un "sistema” di sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settore artigiano e delle PMI, nelle province di Forlì- Cesena e Rimini.
In tal modo si intende fornire agli addetti delle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l’art. 84 del CCNL23 luglio 2008.
Regolamento RLST
Art. 1 - Scopi dell'RLST

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell' impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Esso opera in tutte le unità produttive in cui non sia stato eletto il RLS, in ottemperanza all'art. 84 del CCNL 23 luglio 2008. .
2. Nell’ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario dell’RLST realizzare una effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili delle imprese, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 50 del decreto Legislativo 81/2008.
Art. 2- Ambito di attività
1.L’RLST opera esclusivamente nelle province di Forlì - Cesena e di Rimini, con riferimento alle imprese edili in tale zona operanti, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 3 - Attribuzioni
1. L'RLST esercita le attribuzioni previste dall’art. 50 del Decreto Legislativo 81/2008, con le garanzie e le facoltà di cui attribuite dal medesimo articolo il cui testo viene considerato parte integrante del presente accordo.
2. L'attività di RLST è incompatibile con azioni di proselitismo, contrattazione e vertenzialità, escluso ovviamente quella legata alle sue competenze.
Può indire assemblee nel limite delle ore previste dal CCNL, e/o promuovere iniziative perla stessa materia.
La mancata ottemperanza a quanto sopra provocherà Fantomatica decadenza dall’incarico.
Art. 4 - Numero degli RLST
1. Il numero degli RLST è stabilito fra le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori. Il numero degli RLST verrà determinato, anche in relazione alle esigenze del settore.
2. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano affinché gli RLST, svolgano la loro attività nei confronti di tutti i lavoratori del settore presenti nelle province interessate.
Art. 5 - Requisiti, nomina e decadenza
1. Gli RLST su proposta delle Organizzazioni Sindacali territoriali vengono nominati mediante apposite assemblee dei lavoratori.
2. Dello svolgimento delle assemblee di cui sopra, nonché degli esiti delle stesse, viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie, alle Associazioni Artigiane della provincia di Forlì - Cesena e di quella di Rimini.
3. Il nominativo di ciascun eletto è comunicato, a cura delle Organizzazioni Sindacali territoriali, all’impresa di provenienza, alla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini.
4. La durata dell'incarico è triennale. Ogni nuovo rappresentante deve essere nominato sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.
5. Nel caso il rappresentante faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione, o in violazione del segreto industriale, di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi, per qualunque ragione, della propria posizione, le parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare le contestazioni e gli eventuali provvedimenti.
Art. 6 - Formazione
L'RLST deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.
Il costo sostenuto per la formazione sarà a carico del Fondo RLST, mentre le spese di realizzazione del corso saranno a carico della Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini.
Le parti convengono che la formazione degli RLST, dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'avvenuta nomina, tale norma ha valore solo per gli RLST che non abbiano già ricevuto l’adeguata formazione.
Art. 7 - Svolgimento dell'attività
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni l'RLST, qualora sia occupato presso un’impresa al momento della nomina, gode di un periodo di aspettativa non retribuita della intera durata dell'incarico.
2. Lo svolgimento dell'attività dell'RLST è disciplinato dal presente accordo nonché dalle norme di Legge.
3. Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad attuare il necessario coordinamento degli RLST, in merito allo svolgimento dell'attività dei medesimi, garantendo l'indispensabile omogeneità dei singoli rappresentanti in relazione all'attività stessa.
4. Per lo svolgimento della loro attività, gli RLST usufruiranno di locali messi a disposizione dalla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, nonché del supporto logistico e degli strumenti necessari per l’espletamento della attività.
Art. 8 - Visite alle aziende
1. Le aziende daranno comunicazione dell'apertura di cantiere alla Scuola Edile Artigiana e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, attraverso le associazioni datoriali o i consulenti, del lavoro.
La Scuola Edile Artigiana e dì Forlì - Cesena e Rimini trasferirà entro 7 (sette) giorni l'informazione agli RLST, presso la sede sopra indicata.
Gli RLST stileranno piani di attività settimanali (visite aziendali o di cantiere, assemblee, ecc,..), i quali verranno comunicati alle aziende e alle Associazioni Artigiane della Provincia di Forlì - Cesena e Rimini e depositati presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini almeno 7 (sette) giorni prima del sopraluogo.
L'RLST può essere accompagnato da un consulente esterno dell’impresa, oppure dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in qualità dì supporto nell'esame dell'ambiente di lavoro.
L'RLST e munito di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell’accesso ai cantieri, ed è altresì dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge.
Nel corso degli accessi, l'RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, ad eccezione di quella prevista dalla sezione VII del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza nonché del registro infortuni, così come non può trarre copia della documentazione, salvo espresso consenso dell'impresa.
Della visita ai luoghi di lavoro è redatto verbale, dal quale devono risultare le eventuali divergenze sorte con l'impresa. Una copia di esso viene contestualmente rilasciata all'impresa. I verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e consentiti presso la sede dell'RLST.
I lavoratori o le imprese possono richiedere l'intervento dell'RLST, relativamente alle leggi, normative e dettami contrattuali in materia. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire con precedenza per le richieste di consultazione preventiva, o a fronte di richieste dalle quali si evinca una situazione di grave pericolo per i lavoratori. Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali ritardi devono essere adeguatamente motivati.
Art. 9 - Attività di consultazione
L'attività di consultazione degli RLST, da parte delle imprese, prevista dall'art. 50 già sopra richiamato e successive modifiche ed integrazioni, avviene mediante deposito della relativa documentazione presso la sede degli RLST medesimi.
L'attività di consultazione degli RLST da parte delle imprese, prevista dalla sezione VII del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, avvengono mediante deposito presso la sede degli RLST della documentazione necessaria.
Il deposito della documentazione, costituisce adempimento degli obblighi di consultazione previsti dalle norme sopraccitate. Dell'avvenuto deposito, gli RLST rilasciano all'impresa idonea documentazione.
La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10 - Controversie
1. Ogni eventuale divergenza sorta fra l’RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le" parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato di Conciliazione presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì Cesena e Rimini.
2. In data odierna le parti istituiscono il Comitato di Conciliazione presso la Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì - Cesena e Rimini, il cui compito è quello di definire le eventuali vertenze sorte fra RLST e aziende; esso sarà composto da 6 (sei) componenti, 3 (tre) in rappresentanza della Confartigianato e della Cna e 3 (tre) in rappresentanza di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, delle province di Forlì e Cesena e Rimini.