Ministero della Salute
Ordinanza 11 marzo 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta.
G.U. 12 marzo 2022, n. 60

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-ter, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi definiti dal presente comma»;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate: a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare gli articoli 9-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 febbraio 2022, n. 48;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 marzo 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 marzo 2022, n. 54;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;
Visto il verbale dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 95, nel quale si rileva che: «Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (...) Continua anche la diminuzione del tasso di occupazione delle aree mediche COVID-19 (...) Nella settimana di monitoraggio si osserva una inversione della tendenza in miglioramento documentata nelle precedenti settimane. Aumenta la trasmissibilità, l'incidenza, documentata nei dati aggregati più aggiornati resi disponibili dal Ministero della salute e peggiora il rischio epidemico in diverse Regioni italiane. Si continua, tuttavia, a documentare una diminuzione del numero di persone ricoverate in ospedale.»;
Visti i verbali del 25 febbraio 2022, del 4 marzo 2022 e dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report n. 93, 94 e 95, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, nonché i dati di monitoraggio giornalieri, dai quali risulta che, anche in considerazione di un complessivo trend in decrescita del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona bianca»;
Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 25 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022 della Cabina di regia, alla Regione Lazio continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta;
 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
 

Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lazio

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Lazio continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
 

Art. 3
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro: Speranza


Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 527