Tipologia: Integrativo accordo RLST
Data firma: 20 ottobre 2009
Parti: Lega Cooperative, Confcooperative, Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Coop, Parma
Fonte: parmaedile.it


Verbale Integrativo dell'Accordo istitutivo dell'RLST nel settore edilizia cooperativa di Parma

Addì 20 ottobre 2009 presso la sede di Legacoop Parma, via Ciro Menotti, 3 Parma, tra Lega Cooperative di Parma […], Confcooperative di Parma […], Agci Parma […] e la Fillea Cgil […], la Filca Cisl […], la Feneal Uil […], si conviene quanto segue:
1) La comunicazione dell'avvenuta elezione dell’RLSA va effettuata per iscritto al CSE. La comunicazione può avvenire attraverso una o più organizzazioni sindacali oppure può provvedere l'impresa. In quest'ultimo caso la lettera dovrà riportare la firma e timbratura di una o più Organizzazioni Sindacali. Qualora il CSE riceva da un'impresa una comunicazione sprovvista della validazione sindacale provvederà immediatamente per iscritto a comunicarne la nullità al mittente.
2) L'impresa verrà autorizzata a cessare il versamento
2) L'impresa verrà autorizzata a cessare il versamento dello 0,30% dal mese successivo a quello nel quale l’RLSA ha completato il corso di formazione obbligatorio per legge presso il CSE di Parma.
Il CSE comunicherà tempestivamente i nominativi dei lavoratori che hanno completato i corsi alle Parti sociali, queste ultime provvederanno ad inoltrare alla Cassa Edile le generalità dell'impresa da esonerare dal versamento del contributo dello 0,30%.
Le Parti si impegnano a rendere periodici e puntuali i corsi di formazione degli RLSA neoeletti.
Le Parti danno disposizione alla Cassa Edile di predisporre un meccanismo automatico di controllo sulla regolarità di versamento delle Imprese.
Le Parti impegnano la Cassa Edile di verificare trimestralmente la costanza dei rapporti di lavoro di quegli RLSA con qualifica di impiegato, sollecitando le Imprese interessate a rilasciare una dichiarazione scritta di conferma o meno sulla persistenza del rapporto di lavoro.
In caso di dimissioni o licenziamento dell'RLSA, di dimissione dall1 incarico e di decadenza dall'incarico l'impresa è tenuta al versamento del contributo dello 0,30% dal mese immediatamente successivo a quello del verificarsi di uno dei suddetti fatti.
3) Gli RLST metteranno a disposizione delle Parti sociali il resoconto scritto dell'attività svolta. La documentazione sarà immediatamente disponibile.
4) Gli RLST per lo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni (cantieri, uffici, ecc...). Ciò potrà avvenire previa comunicazione all'impresa interessata, che dovrà entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, concedere un appuntamento entro i 5 giorni, successivi.