Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alla, c.a. |
Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali; |
e, p.c. |
ANCI - Dipartimento Welfare |
CdG: MA14-02
Oggetto: Partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività e certificazione verde Covid - 19 Super Green Pass.
In riferimento alle disposizioni entrate in vigore in tema di Green Pass Rafforzato o Super Green Pass sono stati inviati ulteriori quesiti con i quali si chiedono indicazioni utili sull’applicazione delle stesse ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC).
In particolare, si cita:
- il Decreto-legge 24 dicembre 2021 n.221 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;
- il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha istituito il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione rafforzata che prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19;
- Il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 che ha disposto, dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro il 15 giungo 2022, fatti salvi i casi ammessi di omissione o differimento di tale obbligo.
Precipuamente, occorre distinguere tra coloro che fanno ingresso presso gli uffici pubblici per accedere ai servizi sociali (ad es. per svolgere i colloqui propedeutici alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione e per lo svolgimento dei Progetti utili alla collettività) da coloro che, in quanto beneficiari rdc, tenuti agli obblighi, vi accedono per partecipare ai PUC.
Accesso ai servizi sociali presso gli Uffici Pubblici.
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici per esigenze non essenziali o primarie (vale a dire Uffici diversi da quelli aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, e degli uffici giudiziari e uffici dei servizi Sociosanitari per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del succitato decreto) di esibire il Green Pass “base”, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo.
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, si ribadisce che sia nei Patti per il Lavoro che nei Patti per l’Inclusione Sociale deve essere necessariamente prevista la partecipazione periodica dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
La non disponibilità del green pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il green pass per accedere ai pubblici uffici.
Anche con riferimento alla fattispecie in argomento, il case manager deve inviare una convocazione formale (ad esempio raccomandata A/R, PEC o messo comunale), e qualora il beneficiario non risponda alla convocazione segnalare tale fattispecie tramite la Piattaforma GePI.
Si suggerisce di attendere l’applicazione della sanzione prima di inviare la convocazione successiva, al fine di dare la possibilità al cittadino di accorgersi che gli è stata comminata una sanzione.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.
Accesso agli uffici pubblici per la partecipazione ai PUC
Già con nota del 29 ottobre 2021 n. 8526 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precipue indicazioni circa gli obblighi di green pass per i beneficiari RdC, tenuti agli obblighi, ai fini della loro partecipazione ai PUC presso le pubbliche amministrazioni. A seguito dell’emanazione del decreto legge 7 Gennaio 2022, n.1, è opportuno fare una distinzione tra coloro che non hanno ancora compiuto 50 (cinquanta) anni di età e coloro che, invece, hanno raggiunto la suddetta età.
Il decreto legge sopra citato ha disposto, dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro il 15 giugno 2022, fatti salvi i casi ammessi di omissione o differimento di tale obbligo. A partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, quindi, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il Super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro; pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.
I beneficiari Rdc, che non abbiano ancora compiuto 50 (cinquanta) anni tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni (art. 4 comma 15 del DL 4/2019) rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata come da nota 8526 del 29 ottobre 2021 e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019.
Per i beneficiari Rdc, tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC, e che abbiano, invece, compiuto 50 (cinquanta) anni, in analogia a quanto previsto per tutti i lavoratori con decreto legge 1 del 7 gennaio 2022 e indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono è previsto a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l' obbligo di Super green pass per accedere al proprio luogo di attività; pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare la attività previste dal PUC, quindi, il tampone, molecolare o antigenico. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata come da nota 8526 del 29 ottobre 2021 e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019.
Come già precisato con la succitata nota al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli