PROTOCOLLO D’INTESA


tra

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per la Lombardia, nel seguito indicato Inail Lombardia, con sede legale in via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, via Mazzini 7, ***, rappresentato dal Direttore regionale pro tempore, dott.ssa Alessandra Lanza

e

SISTEMA IMPRESA LOMBARDIA, Federazione Lombarda delle Imprese e dei professionisti rappresentata dal Presidente, dott. Berlino Tazza

e

E.BI.TE.N Lombardia, Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia, nel seguito indicato E.BI.TE.N. Lombardia, con sede in Via Olivetti 17 in Crema, rappresentata dal Presidente E.BI.TE.N. Lombardia, dott. Alberto Bertolotti
di seguito dette anche Parti
 

PREMESSO CHE

□ Inail è un ente pubblico non economico i cui compiti sono stati rimodulati e ampliati dal d.lgs. 38/2000, che ha contribuito alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela a interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità
□ il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., assegna all’Inail nel sistema prevenzionale compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze
□ la legge 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio sanitario nazionale come previsto dall’articolo 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008
□ Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale, le Istituzioni pubbliche e le principali Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali
□ Inail, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera del CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale
□ Inail agisce, altresì, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2023 del Ministero della Salute approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni il 6 agosto 2020, che definisce aree di intervento ritenute particolarmente critiche
□ l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
□ è in essere un Protocollo d’Intesa sottoscritto a livello nazionale da Inail e Sistema Impresa Confederazione delle Imprese e dei Professionisti in data 27 settembre 2021
□ Sistema Impresa è la Confederazione autonoma italiana delle professioni e delle piccole e medie imprese, nata dalla volontà di molteplici Federazioni e Organismi imprenditoriali che operano in diversi ambiti territoriali italiani e in diversi settori dell’economia - commercio, turismo, servizi - per tutelare le imprese associate e offrire loro assistenza sindacale e servizi concreti
□ Sistema Impresa ha sottoscritto con la Confederazione Generale dei Sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL e con alcune Organizzazioni sindacali a essa aderenti accordi interconfederali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali nell’ambito dei quali le parti si sono impegnate a fornire - in proprio e tramite gli organismi bilaterali dalle stesse istituiti e riconosciuti - tra i quali E.BI.TE.N. - supporto operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza
□ Sistema Impresa è stata riconosciuta da parte ministeriale come Associazione maggiormente rappresentativa a carattere nazionale e ha promosso la costituzione di E.Bi.TE.N., Ente territoriale del Terziario Nazionale con le sue articolazioni regionali
□ E.Bi.TE.N. è l’Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale individuato dall’Accordo Interconfederale tra SISTEMA IMPRESA e CONFSAL del 18.11.2015 per tutte le attività in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel comune sistema di rappresentanza
 

CONSIDERATO CHE

□ sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali
□ il miglioramento continuo della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro
□ è obiettivo condiviso delle Parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento e, qualora pertinenti, in altri settori
□ la sinergia tra Inail e Sistema Impresa, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, nonché del sistema bilaterale, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro prioritariamente nel settore terziario
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui all’articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento per una forma di collaborazione qualificata, sulla base delle specifiche competenze, per la realizzazione di iniziative congiunte, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
□ iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro
□ iniziative informative dirette a particolari categorie di lavoratori a maggior rischio infortunistico per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative
□ progetti di promozione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all’organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di sicurezza del lavoratore, tra i quali quelli per l’implementazione di MOG (Modelli Organizzazione e Gestione) di micro, piccole e medie imprese del settore terziario
□ collaborazione a progetti di elaborazione e diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro
□ individuazione di linee di indirizzo sui percorsi e azioni finalizzate a migliorare la salute e sicurezza aziendale da indicare alle Parti sociali e alle aziende
La realizzazione delle iniziative potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata sia rispetto alla rispettiva finalità sia rispetto alle condizioni di fattibilità che caratterizzano, di volta in volta, il contesto, coinvolgendo, ove necessario, i competenti soggetti istituzionali del sistema di sicurezza.
 

Articolo 4
Modalità di attuazione

Per realizzare le finalità del presente Protocollo d’Intesa, le Parti definiranno le modalità e i tempi della collaborazione in successivi Accordi attuativi, che disciplineranno i reciproci rapporti, per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché eventuali specifiche fonti di finanziamento che comunque dovranno basarsi sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi articoli.
 

Articolo 5
Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, in funzione delle specifiche competenze e professionalità, a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità di interesse, individuate in logica di partecipazione, per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 3.
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri a carico delle parti, fatti salvi gli aspetti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al successivo articolo 6 del presente Protocollo.
Nell’ambito di successivi accordi attuativi del presente Protocollo verranno definite le attività operative propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi declinati dal precedente articolo 3 nonché le eventuali risorse economiche destinate a tali fini, in logica di paritaria partecipazione.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Gli accordi attuativi di cui all’articolo 5 dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione
- i profili professionali/amministrativi che si interfacceranno e condivideranno i risultati raggiunti
- gli oneri diretti e indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti attesi, alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il protocollo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 della Commissione (GDPR), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, ricerca, e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 10
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i loghi delle parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti eventuali accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 11
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile e verso terzi dei propri dipendenti e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
 

Articolo 12
Sicurezza sul lavoro

Le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e ai regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo13
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec).
 

Articolo 14
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: 
I - diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto
II - viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti
III - viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato dette informazioni.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sull’informazione confidenziale, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque a un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 15
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente le controversie che possano nascere dal presente Protocollo d’Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia il foro competente è quello di Milano.
 

Articolo 16
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art.4 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.


fonte: inail.it