Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto

Al Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome
e,p.c.
Al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
Al Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili

 

OGGETTO: Nota prot. n. 6631 del 17 settembre 2021. Richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione del decreto-legge n. 122/2021 e al decreto- legge n. 44 del 2021.

Con riferimento alla nota prot. n. 6631 del 17 settembre 2021, concernente l’oggetto, sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, si rappresenta quanto segue.
Con il quesito n. 1) è stato chiesto di chiarire se l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, trovi applicazione anche “ai soggetti che non prestano propriamente attività lavorativa all’"interno delle strutture, ma si limitano ad accedere agli spazi esterni”.
Al riguardo, si precisa che, dal tenore letterale della norma, l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 1° aprile 202.1, n. 44, indipendentemente dal carattere stabile o periodico della prestazione e dalle caratteristiche ambientali in cui la stessa viene svolta (spazi esterni o chiusi), compresi, quindi, anche i fornitori, qualora accedano alle predette strutture.
Con il quesito n. 2), è stato chiesto, poi, di chiarire se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal richiamato art. 4-bis, comma 3, ultimo periodo, sia un decreto di prossima adozione oppure se sia riferito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 con il quale sono state definite le modalità di controllo delle certificazioni verdi Covid-19.
Al riguardo, si precisa che, ferma restando la compatibilità di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 rispetto alle verifiche imposte dal nuovo obbligo, la norma demanda a un decreto di prossima emanazione la definizione delle modalità di acquisizione dei dati per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Con il quesito n. 3), è stato chiesto di chiarire se l’obbligo vaccinale debba intendersi esteso anche agli operatori delle strutture di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, “che non operano all’interno di strutture pubbliche o private ma per esempio di occupano dì assistenza domiciliare”.
Come già osservato da codesta Conferenza, la ratio della previsione di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, è proprio quella di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. È lo stesso legislatore a prevedere espressamente che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. Pertanto, l’obbligo di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, deve trovare applicazione anche agli operatori sanitari che si occupano di assistenza domiciliare.
Con l’ultimo quesito è stato chiesto, poi, un chiarimento in merito alla sussistenza dell’obbligo di certificazioni Verdi Covid-19 per i fruitori degli spazi di aggregazione giovanile.
Al riguardo, si precisa che, all’esito di un confronto con l’Ufficio di Gabinetto del Ministero per le politiche giovanili, gli spazi di aggregazione giovanile, in mancanza di una previsione normativa espressa, ben possono essere equiparati ai “centri culturali, sociali e ricreativi” di cui alla lett. g) dell’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, trattandosi di spazi ove viene svolta attività di promozione delle varie forme di protagonismo giovanile, di scambi giovanili e di apprendimento di competenza creative e/o professionali.
Ne deriva, quindi, che l’accesso agli spazi di aggregazione giovanile, essendo questi ultimi riconducibili alla categoria dei “centri culturali, sociali e ricreativi” di cui all’art. 9-bis, lett. g), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è condizionato al possesso della certificazione verde Covid-19.

 

IL CAPO DI GABINETTO

Tiziana Coccoluto