Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 15 marzo 2022, n. 8617 - Reati in materia di prevenzione infortuni. Mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e procedura ex art. 24, d. lgs. 758/1994


 

 

Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 17/02/2022
 

Fatto

 


1. Con sentenza 2.03.2021, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava la A. colpevole dei reati in materia di prevenzione infortuni oggetto di contestazione e, con il concorso di attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione tra gli stessi, la condannava alla pena di 5000€ di ammenda.

2. Avverso la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In sintesi, si duole del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 163, c.p. nonostante ne ricorressero i presupposti oggettivi, trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda di 5000€ al di sotto del limite per il riconoscimento del beneficio, sia soggettivi, in quanto la gravità dei reati commessi, la capacità a delinquere unitamente all'incensuratezza costituivano elementi da cui desumere un giudizio prognostico positivo. Tale beneficio, peraltro, era stato richiesto dalla difesa in sede di conclusioni all'udienza 2.03.2021, ma il giudice non ha motivato in ordine al diniego del suo riconoscimento, con conseguente omessa motivazione sul punto.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela­zione all'art. 24, d. lgs. n. 758/1994.
In sintesi, sostiene la difesa che il giudice avrebbe dovuto assolvere la ricorrente in quanto la procedura di definizione prevista dall'art. 24, d. lgs. 758/1994, trattandosi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non sarebbe stata correttamente esperita. Osserva, sul punto, la difesa che l'imputata, all'atto del controllo, non era presente e che il verbale contenente le prescrizioni venne consegnato al socio A.; tale verbale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere notificato però alla ricorrente, laddove invece in atti difetterebbe la prova della notifica, con conseguente irregolarità della procedura di definizione, ciò che avrebbe impedito all'imputata di provvedere alla definizione in via amministrativa.

3. Con requisitoria scritta del 10.01.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che questa Corte annulli in parte con rinvio la sentenza impugnata. Rileva il PG che l'imputata ha dedotto la violazione della legge penale per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena pecuniaria, che era stata richiesta nel corso del giudizio, come poteva evincersi dalle conclusioni formulate dal difensore (riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata). Ricorda, a tal fine, il PG che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere­ dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376). Ne consegue per il PG che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non si è uniformato al predetto principio, per cui la sentenza va annullata con rinvio: l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza im­ pugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519).

 

Diritto




1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.
2. Ed invero, la ricorrente, nelle conclusioni prese a seguito della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto l'assoluzione o, in subordine il minimo della pena ed i benefici di legge, con concessione delle circostanze attenuanti ge­neriche. Secondo un remoto orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e che il Collegio condivide, la richiesta dei "benefici di legge" vale, nella prassi, ad indicare univocamente la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giu­diziale (Sez. 4, n. 1663 del 07/10/1975, dep. 1976, Sequeo, Rv. 089016).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo della motivazione posto dall'art. 125 comma terzo cod. proc. pen. è circoscritto alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effetti­vamente state. Ne consegue che, in relazione ai benefici della sospensione condi­zionale della pena e della non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sus­ siste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negati­vamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge; esso non ricorre nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la que­stione (Sez. 1, n. 6251 del 03/05/1994, Artom, Rv. 198876).
3. Nel caso in esame, il giudice, nonostante l'espressa istanza di parte, e risultando peraltro dal certificato del casellario giudiziale l'assenza di precedenti, non ha affrontato la questione, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.
Conforme, del resto, è la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018 - dep. 24/10/2018, Iannaccone, Rv. 274702 - 01).

4. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto, non essendo possibile esercitare da parte di questa Corte il potere pre­visto dall'art. 620, lett. I), c.p.p., atteso che le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito non consentono alla Corte di esercitare la propria "discrezionalità vincolata", senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sono incompatibili con il giudizio di legittimità e impongono il giudizio di rinvio (v., a contrario: Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020 - dep. 12/01/2021, Rv. 280400 - 01). La valutazione prognostica del beneficio della sospensione condizionale della pena implica, quindi, nel caso in esame l'esercizio di un potere cognitivo di merito che esula dall'ambito delle competenze di questa Corte.

5. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.

6. Ed invero, nessuna irregolarità procedurale risulta essersi verificata nel caso di specie.
La stessa ricorrente, infatti, dà atto che il verbale contenente le prescrizioni da adempiere ex art. 24, d. lgs. n. 758 del 1994, venne consegnato al socio, presente all'accertamento. Ciò che contesta, dunque, la ricorrente non è la mancata conoscenza del verbale di accertamento, quanto, piuttosto, la mancata regolarità, a detta della difesa, della procedura, che avrebbe imposto la notifica del predetto verbale all'imputata, quale amministratore unico della società. Trattasi di tesi priva di pregio, avendo già questa Corte affermato che ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza (Sez. 3, n. 45737 del 23/02/2017 - dep. 05/10/2017, Rv. 271410 - 01).

Quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso, diversamente, esclude che ella non abbia avuto conoscenza del verbale, con conseguente inammissibilità del motivo.

7. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata, limitata­ mente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione. Il ricorso, nel resto, va dichiarato inammissibile.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 17 febbraio 2022