Categoria: 1987
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Tipologia: Accordo Contratto a termine
Data firma: 21 dicembre 1987
Parti: Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, P.M.I.
Fonte: CNEL


Contratto a termine

Roma, 21 dicembre 1987
Tra le parti, in attuazione di quanto specificatamente demandato alle parti dall'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56, e in conformità alla lettera di intenti allegata al Verbale di accordo 4.3.87, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, riportate, come concordato, in allegato al testo del CCNL 4.3.87;
B) ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari, nonché da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l'attivazione della flessibilità dell'orario normale di lavoro;
3) lavorazioni non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini, relative all'aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazione dei prodotti;
4) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) lavorazioni connesse all'aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10% per le aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per le aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le OO.SS. locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle RSA relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle altre disposizioni di legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al par. B del presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56.

Dichiarazione a verbale n. 2 (Roma 18 giugno 1991).
Le parti riconoscono che nel settore si concretizzano le condizioni di cui all'art. 1, DL 3.12.77 n. 876, convertito in legge 3.2.78 n. 18, all'art. 1, legge 26.11.79 n. 598, e all'art. 8 bis, DL 29.1.83 n. 17, convertito in legge 25.3.83 n. 79.