Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 16 marzo 2022
Validità: 01.04.2022 - 31.03.2023
Parti: Alba Leasing e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Unisin, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Alba Leasing
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo sul "lavoro agile"

Il giorno 16 Marzo 2022 a Milano, tra i rappresentanti di Alba Leasing spa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Unisin, Fabi

Premesso che:
a) Le parti considerano la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione ("lavoro agile") come uno strumento idoneo a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad aumentare la produttività delle risorse.
b) Le parti, richiamano quanto indicato in materia dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 e dall'art. 11 del CCNL del 19 dicembre 2019.
Si conviene quanto segue

Art. 1 Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Definizione e caratteristiche
Per "lavoro agile" in Alba Leasing si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di lavoro, finalizzata a incrementare e migliorare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, purché nel rispetto degli obblighi e della regolamentazione In materia di salute/sicurezza e privacy. In particolare, per quanto attiene la Sicurezza sul Lavoro, si fa riferimento all'Art. 22, Legge 22 maggio 2017 n. 81 e all'art. 11 del CCNL del 19 dicembre 2019.
L'attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata in altra sede rispetto a quella aziendale, con l'utilizzo di strumenti informatici - messi a disposizione da Alba Leasing - idonei a consentire lo svolgimento della stessa e l'interazione con il Responsabile / i colleghi.
La prestazione in modalità "lavoro agile" potrà essere effettuata dal lavoratore:
• presso il Suo domicilio;
• presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.
Per quanto riguarda la formazione, l'Azienda conferma - per chi svolge attività lavorativa con le modalità indicate nel presente accordo - la realizzazione dei piani formativi aziendali tempo per tempo vigenti, anche in considerazione di quanto indicato nell'Art. 20, Legge 22 maggio 2017 n. 81 e nell'art. 11 del CCNL 19 dicembre 2019
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in "lavoro agile" non muta gli obblighi e i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge (compresa la normativa in materia di salute e sicurezza) e di contratto collettivo nazionale di settore e aziendale, tempo per tempo vigente.
In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione in "lavoro agile", comportando unicamente una diversa modalità di organizzazione dell'attività lavorativa,
• non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
• non determina alcun mutamento delle mansioni né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera;
• la prestazione in "lavoro agile" sarà resa in modo sistematico per un massimo di 8 giorni al mese, al massimo 2 giorni a settimana, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile della struttura di appartenenza;
• non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, la prestazione lavorativa in "lavoro agile" comporterà una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina.
Le Parti si danno atto che il "lavoro agile" come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo, non configura una fattispecie di telelavoro ai sensi dell'art. 36 del vigente CCNL.

Art. 3 Decorrenza, durata e destinatari del presente accordo
Con il presente accordo, le Parti condividono di applicare il "lavoro agile" a tutte le strutture aziendali - fatte salve alcune limitate eccezioni, come di seguito specificato - a far data dal giorno 1 aprile 2022 per una durata di 12 mesi, con scadenza 31 marzo 2023.
Tali eccezioni sono di seguito rappresentate:
• addetti alla gestione posta e apertura corrieri delitto. Servizi Generali, In virtù della specifica attività interna alla Sede di Milano;
• Client, Area e Account Manager, in virtù dell'attività prevalentemente esterna;
• Dirigenti.

Art. 4 Accesso al "lavoro agile"
Per i destinatari del presente accordo, ai sensi dell'art. 3, l'accesso al lavoro agile avverrà:
• su base volontaria e a seguito di espressa richiesta da parte del Dipendente interessato, con pianificazione settimanale;
• con autorizzazione rilasciata dal Responsabile della struttura di assegnazione, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive e organizzative;
• con sottoscrizione dell'accordo individuale, Il cui testo è allegato al presente documento, nelle forme previste dalla normativa vigente.
Eventuali dinieghi saranno comunicati per iscritto al lavoratore, indicandone le motivazioni.

Art. 5 Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell’attività in "lavoro agile" in modo programmato, dovrà essere pianificata con cadenza almeno settimanale ed approvata dal Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza.
La programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del Responsabile o del Dipendente (resta fermo che quest'ultimo dovrà ottenere dal proprio Responsabile la necessaria autorizzazione); tali richieste dovranno essere comunicate di norma con un preavviso di almeno 48 ore lavorative. Eventuali modifiche da parte del Responsabile alla programmazione definita dovranno essere comunicate in forma scritta.
Il Dipendente, nel corso della giornata effettuata in "lavoro agile", dovrà essere contattabile durante il medesimo orario di lavoro individuale previsto presso la propria sede di lavoro, fatta salva una flessibilità - come previsto dalla citata Legge 81/2017 che indica chiaramente come tale flessibilità oraria possa incidere positivamente sulle prestazioni lavorative grazie ad un bilanciamento dei tempi di vita con quelli di lavoro - da concordare con il Responsabile diretto.
In relazione ai peculiari presupposti di detta modalità di prestazione lavorativa, con riguardo alle giornate di "lavoro agile",
• fermo restando l'ordinario trattamento economico e normativo, non verrà riconosciuta, per tali giornate, l'erogazione del buono pasto;
• non saranno, di norma, richieste e autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario; qualora si evidenzi l'esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario per "lavoro agile", motivate da carattere di urgenza e indifferibilità, la richiesta andrà preventivamente autorizzata via mail dal Responsabile diretto e comunicata all’U.O. Gestione Risorse Umane;
• lo svolgimento dell'attività in "lavoro agile" non costituisce "missione" a nessun effetto ai sensi di legge e di contratto.

Art. 6 Disposizioni finali
Durante la vigenza dell'accordo, si darà luogo, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, a incontri di verifica sull'applicazione dello stesso.
Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di revisione della legge istitutiva del lavoro agile (Legge 81 del 2017) o di approvazione di una nuova norma in materia, a incontrarsi per valutare l'opportunità di modifiche al presente accordo.
Le Parti infine si danno atto che in occasione di situazioni di emergenza nazionale/locale o criticità di varia natura che lo richiedano, tale accordo potrà essere interpretato e applicato in modo estensivo in ordine ai tempi di permanenza in lavoro agile del personale - anche per singoli casi - di Alba Leasing.

Smart Working - Lavoro Agile
Accordo Individuale

Egregio Sig.
Con riferimento alla Sua richiesta di poter aderire allo smart working - lavoro agile, Le comunichiamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua istanza e che tale attività sarà regolata dall'accordo sindacale sottoscritto il giorno 16 marzo 2022 e dal presente accordo individuale, con validità dello stesso a decorrere dal giorno 1 aprile 2022 e sino al giorno 31 marzo 2023.
Nel predetto periodo Ella ha, pertanto, la possibilità di svolgere la Sua attività utilizzando tale modalità, per un massimo di 8 giorni al mese, al massimo 2 giorni a settimana.
Comportando tale modalità unicamente una diversa e parziale organizzazione dell'attività lavorativa, trascorso tale periodo verrà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva - l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro.
Fermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in xx, per le giornate in cui svolgerà l’attività lavorativa con le modalità oggetto della presente è stabilito che Ella operi:
• presso il Suo domicilio;
• presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.


Attrezzature di lavoro - connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile risulta idonea la dotazione di un laptop e di quanto segue:
• Teams per la web collaboration (chiamate/video chiamate, chat e condivisione documenti), telefonia fissa sul medesimo laptop;
• router e headset;
• accessibilità alla rete aziendale.
Tutta la sopracitata dotazione risulta conforme alle disposizioni del T.U. 81/2008.
L'Azienda s'impegna pertanto a fornirle detti apparati in conformità alla normativa aziendale tempo per tempo vigente in materia e per tutta la durata del periodo di smart working - lavoro agile, sempre che l'azienda non glieli abbia già forniti per lo svolgimento della Sua attività lavorativa.
Ferma l’ordinaria diligenza nella cura degli stessi, la manutenzione degli apparati aziendali in argomento resta a carico dell'Azienda.
Nel caso di specie, poiché la prestazione lavorativa a distanza da Lei effettuata in smart working - lavoro agile non ha carattere di continuità e non è prevista una postazione fissa di lavoro, non si applicano le disposizioni in materia di telelavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Resta in ogni caso Sua responsabilità verificare che i locali presso la Sua abituale abitazione o altro luogo dal quale espleterà la Sua prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile e gli impianti ad esso asserviti, siano a norma di legge e consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza.
Inoltre, per parte Sua, Lei assume espressamente l'impegno a utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
L’Azienda declina quindi ogni responsabilità in caso di eventuali infortuni in cui Lei o un terzo dovesse incorrere qualora gli stessi risultino riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate oppure a comportamenti non idonei da Lei adottati.
L’Azienda le consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, l’informativa nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile; tale informativa è altresì disponibile sul portale.
 

Normativa applicabile
Le precisiamo, per quanto possa occorrere, che nel corso del periodo durante il quale Ella presterà la Sua attività con la modalità smart working - lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico.
Comportando tale modalità unicamente una diversa e parziale organizzazione dell'attività lavorativa o di una sua porzione, questa non comporta mutamenti di mansione e non comporta per le giornate di prestazione in modalità smart working - lavoro agile il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità, comunque connessa a tale prestazione, quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, indennità di trasferta, reperibilità o comunque denominate e senza che in alcun modo tale modalità temporanea di lavoro possa costituire un trasferimento.
Per quanto ovvio, la prestazione lavorativa nelle giornate diverse rispetto a quelle in smart working - lavoro agile, dovrà essere effettuata presso la Sua abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, per quanto ovvio, Ella è tenuta a rispettare gli oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti dalla normativa applicabile.
In relazione ai presupposti dello smart working - lavoro agile, effettuato presso il Suo domicilio o presso altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, per tali giornate non è prevista l’erogazione del buono pasto.


Collocazione della giornata di smart working - lavoro agile e orario di lavoro
La collocazione nel mese delle giornate di smart working - lavoro agile sarà definita direttamente con il Suo Responsabile diretto, secondo una pianificazione che sarà pure definita con il Suo Responsabile con cadenza almeno settimanale.
La Sua prestazione lavorativa in smart working - lavoro agile si effettuerà in corrispondenza con l'orario normale in atto presso la Sua struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale eventualmente previste per Lei. Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in smart working - lavoro agile Lei dovrà essere costantemente contattabile via Teams. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) Lei sarà tenuto a segnalare al proprio Responsabile, o in caso non riesca a raggiungerlo, alla struttura del Personale di riferimento, con la massima possibile tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
L'Azienda si riserva in tal caso di richiamarla presso la propria sede di lavoro per il prosieguo dell’attività.
È previsto inoltre che Lei effettui l’intervallo secondo l’usuale orario di riferimento.
Disconnessione: si rinvia alla norma del CCNL, art. 30 comma 2 quarto alinea, accordo del 19/12/2019.
Non saranno, di norma, richieste e autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario; qualora si evidenzi l'esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive di lavoro e/o lavoro straordinario per "lavoro agile", motivate da carattere di urgenza e indifferibilità, la richiesta andrà preventivamente autorizzata via mail dal Responsabile diretto e comunicata all’U.O. Gestione Risorse Umane
 

Prestazione
Lei riconosce che anche la prestazione lavorativa resa con modalità di smart working - lavoro agile comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza e disciplina.
Resta inoltre inteso che la sua prestazione dovrà essere garantita con lo stesso grado di efficienza e di efficacia atteso presso la sede aziendale.
 

Riservatezza e Privacy - potere direttivo, di controllo e disciplinare
Si rammenta che, a norma di legge e di contratto, Ella è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che, conseguentemente, dovrà adottare - in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione anche in smart working - lavoro agile, ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza, così come previsto dalle disposizioni aziendali, in attuazione delle previsioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Nelle giornate di smart working - lavoro agile, l’Azienda potrà controllare la sua prestazione lavorativa con le medesime modalità con le quali esercita detto potere nelle giornate in cui Lei opera presso la sua abituale Sede di lavoro, esclusa ogni finalità di controllo a distanza e nel rispetto di quanto disposto dall’art.4, Legge 300/1970.
In caso di suo inadempimento agli obblighi di cui al presente accordo, così come di ogni ulteriore dovere riveniente dalla sua qualità di lavoratore dipendente, per disposizione di legge e di contratto, l’Azienda si riserva ogni valutazione anche sotto il profilo disciplinare.


Facoltà di recesso
Sia Lei sia l'Azienda, potranno, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working - lavoro agile. La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione.
Cordiali saluti.
Milano,
 

                                                                                                ALBA LEASING S.p.A.
 

Per presa visione e completa accettazione:

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