SPORT E SALUTE
Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport
 

Ai dipendenti di Sport e Salute S.p.A.
Ai dipendenti di Coninet
Ai dipendenti del Parco del Foro Italico


Oggetto: Decreto-legge n.1/2022 - Green Pass rafforzato

Gentili Signore, Egregi Signori,
il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, dispone che, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e abbia compiuto i 50 anni di età ha l’obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a),b) e c) bis del decreto legge- n. 52 del 2021 (il cosiddetto Green pass rafforzato).
A decorrere dal 15 febbraio p.v., per l’accesso al luogo di lavoro dei soggetti sopra indicati sarà richiesto il Green pass rafforzato e l’incaricato dell’accertamento opererà secondo le modalità già indicate dalla circolare del 13 ottobre 2021 prot. 0027200.
L’obbligo del Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute. A questo proposito, in attesa dell’eventuale predisposizione di una specifica applicazione ufficiale, i lavoratori in parola sono invitati ad attenersi a quanto da essa disposto, tenuto conto che non sono consentite certificazioni differenti ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro.
I lavoratori a cui è fatto obbligo di Green pass rafforzato nel caso in cui comunichino di non esserne in possesso o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della suddetta certificazione, e comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass rafforzato, al lavoratore sarà applicata anche una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, da 600 a 1500 euro, fatto salvo l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare in presenza dei relativi presupposti. Analoga sanzione è confermata anche per coloro che, essendo soggetti all’obbligo del Green pass base, incorrano nella medesima violazione.
Si evidenzia infine che il soggetto affetto da Covid-19 o collocato in quarantena dalle autorità competenti dovrà immediatamente attuare tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l’origine - non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport
In considerazione della continua evoluzione della tematica e della possibile emanazione di nuove disposizioni da parte delle autorità competenti, la presente circolare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, che saranno comunicate a tutti gli interessati con successivo provvedimento. Resta altresì confermato quanto contenuto nella precedente circolare del 13 ottobre 2021.