AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Porto di Genova
Decreto N. 1380
 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;
Visto il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreto n. 353 del 31 marzo 2020, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;
Visti i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;
Visto il Regolamento per il Settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova, approvato e reso esecutivo con Decreto 11 giugno 2007, n. 711;
Rilevata la necessità di una revisione del suddetto Regolamento, sia di carattere strategico/strutturale, sia di carattere specifico, anche sulla base dell'esperienza applicativa, al fine di apportare una serie di significative aperture, in ordine alle condizioni di “accesso al mercato produttivo”, e di migliorie, adeguamenti a normative intervenute, semplificazioni, integrazioni di istituti o situazioni non normati, finalizzati a rendere il Regolamento più aderente a fattispecie ed esigenze insorte;
Tenuto conto dell'approfondimento di tali tematiche, oggetto di confronto con i rappresentanti di Confindustria, con conseguente elaborazione di modifiche condivise;
Vista la Relazione allegata allo Schema di deliberazione del Comitato di Gestione Portuale nelle sedute del 20 e del 30 novembre 2021, mediante la quale sono state specificamente esplicate le citate esigenze ed i contenuti della riforma del previgente Regolamento;
Vista la delibera del Comitato di Gestione che, nella seduta del 30 novembre 2020, prot. n. 91/7.1/2020, ha espresso parere favorevole sul testo del nuovo Regolamento per il settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova;
Sentito il Segretario Generale
 

DECRETA

È approvato il nuovo Regolamento per il Settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova, di cui al testo allegato (all. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Conseguentemente il Regolamento approvato con Decreto 11 giugno 2007, n. 711 è abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 30 del nuovo Regolamento.
 

DISPONE

La pubblicità del testo e la sua diffusione a mezzo degli Uffici della Segreteria Generale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la divulgazione a Confindustria, alle aziende del settore ed alle altre strutture dell'ente interessate, ad opera del Servizio COTAR dell'UfficioTerritoriale di Genova.
 

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini

Genova, li 15/12/2020
 

REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI GENOVA

CAPO 1°
LICENZA DI IMPRESA - AMBITO TERRITORIALE DEL PORTO DI GENOVA

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e lavori specialistici (questi ultimi strettamente connessi a detti lavori, tra i quali vanno ricompresi i servizi complementari ed accessori) su navi, navi da diporto di cui alla legge 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche, galleggianti in genere, con esclusione delle imbarcazioni da diporto, nell’ambito dell’Ufficio Territoriale del Porto di Genova, di norma svolte nell’ambito del “comparto industriale del Porto di Genova”.
La licenza di impresa potrà essere concessa, oltre che a società o ditte individuali anche ad unità locali, queste ultime specificamente dedicate ed insediate stabilmente nel comparto, appartenenti a società terze. Quanto sopra previa verifica di consistenza ed autonomia che le renda equiparabili ad aziende fornendo specifica copia autentica della procura a favore del soggetto nominato, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività dell’unità.
In caso di comprovate necessità operativo/commerciali, o di altre insorgenze atipiche possono essere eseguiti, da parte di aziende titolari di licenza di impresa, lavori di breve durata (di norma, massimo 3 giorni) e modesta consistenza, in aree non industriali portuali, prioritariamente connotati da carattere manutentivo riconducibili al “ciclo-nave” in attività commerciale, e non in sosta inoperosa.
Le aziende dovranno conseguire la specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Genova, come previsto dal Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi nel Porto di Genova della citata Capitaneria di Porto.
Le richieste alla Capitaneria di Porto dovranno essere contestualmente inoltrate dal richiedente, per conoscenza, anche a questo ente (Ufficio Attività di Impresa e Registri Obbligatori).
Dovrà essere curata dall’azienda e dal concessionario la regolazione dei rischi interferenziali delle attività.
 

Art. 2 - Effettuazione dei lavori su navi

Nessuno può né direttamente né per interposta persona compiere lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici su navi mercantili, passeggeri, da diporto e galleggianti in genere senza essere provvisto di apposita licenza di impresa o autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 19 o autorizzazione speciale di cui al successivo articolo 26 da rilasciarsi dall'Autorità di Sistema Portuale.
Le aziende munite di licenza di impresa sono iscritte in apposito elenco da tenersi aggiornato a cura dell'Autorità di Sistema Portuale - Ufficio Territoriale di Genova e da rendersi di pubblica ragione.
La licenza ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività fino al termine del pertinente anno solare.
 

Art. 3 - Procedure per il rilascio della licenza

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'Autorità di Sistema Portuale corredata dei dati e documentazioni di cui al successivo art. 7.
Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o il direttore dell’Ufficio Territoriale di Genova, con specifica delega, provvede al rilascio delle licenze di impresa con apposito decreto.
Il rilascio della licenza stessa è subordinata al pagamento di un canone annuale nella misura fissata dal successivo art. 11, nonché al pagamento di un canone di ammissione, all'atto della prima iscrizione, nella misura fissata dal successivo art. 12.
 

Art. 4 - Obblighi e responsabilità delle Imprese

Le aziende svolgenti lavori di cui all'art. 1, sono soggette alle norme del presente Regolamento, ed alle altre disposizioni emanate dall'Autorità di Sistema Portuale o da altre Autorità competenti, ed in particolare alle vigenti norme e/o Regolamenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei servizi marittimi.
L’azienda autorizzata è responsabile direttamente nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale, dei terzi contraenti ed in genere dei terzi, per qualsiasi danno arrecato nell’esecuzione delle attività autorizzate.
L’azienda è responsabile nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale degli obblighi derivanti dall’autorizzazione.
 

Art. 5 - Categorie

Agli effetti del rilascio delle licenze di cui all'art. 2 le aziende sono divise nelle seguenti categorie: Cat. A - Imprese di costruzione navale: le imprese che eseguono nei propri stabilimenti, lavori di costruzione, trasformazione e/o di allestimento di navi, navi da diporto e galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto. Le imprese di Categoria "A" possono eseguire anche i lavori propri delle altre categorie.
Cat. B - Imprese di riparazione navale: le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione e manutenzione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
Cat. C - Imprese di demolizione: le imprese che effettuano, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, la demolizione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
Cat. D - Imprese di costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di navi da diporto: le imprese che a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di costruzione, riparazione, trasformazione e/o di allestimento di navi da diporto, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
Cat. E - Imprese specialistiche: le imprese che a mezzo di proprie strutture effettuano lavori specialistici a bordo di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere, con esclusione delle imbarcazioni da diporto, per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie del presente articolo. Nell’ambito dei lavori specialistici sono ricompresi anche i servizi complementari o accessori strettamente connessi ai lavori di cui alle categorie precedenti.
Art. 6 - Elementi di individuazione delle Imprese
Ciascuna licenza di impresa resta individuata dai seguenti elementi:
A) ragione sociale;
B) sede legale;
C) officine di cui dispone l’azienda e loro localizzazione;
D) ogni ulteriore indicazione, purché di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione del presente Regolamento.
 

Art. 7 - Domande di iscrizione

Alle domande di cui all'art. 3 deve essere unita la documentazione di cui al presente articolo nonché quella attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8.
Le imprese che richiedono la licenza di cui al comma precedente devono produrre la documentazione attestante:
a) Per le imprese individuali:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività dell'impresa e contenente attestazione che la stessa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale, nonché attestazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011);
2. cittadinanza nell’Unione Europea del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purché l'impresa abbia sede legale ed officina ubicate in territorio nazionale ovvero si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedono un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
b) Per le imprese costituite in forma societaria:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività dell'impresa e contenente attestazione che la stessa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale, nonché attestazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011);
2. atto costitutivo e statuto, depositati presso la Cancelleria Commerciale del competente Tribunale Civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativa, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative - decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.
Per le unità locali, specifica copia autentica della procura a favore del soggetto nominato, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività dell’unità.
Le imprese costituite in forma individuale o societaria aventi sede legale in un Stato diverso dall’Italia devono produrre la documentazione equipollente ai commi precedenti, oltre al modello A1 per ciascuno lavoratore di imprese individuali/società con sede legale in un Paese dell’Unione Europea e per il quale è richiesto il permesso per l’accesso in Porto per l’esecuzione dei lavori.
I certificati richiesti dal presente articolo possono essere prodotti tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
I moduli da utilizzare sono disponibili presso il competente Ufficio o nel sito istituzionale dell’ente.
L'Autorità di Sistema Portuale si riserva di richiedere alle aziende richiedenti, eventuali ulteriori elementi inerenti l'attività delle stesse.
 

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze

Ai fini del rilascio della licenza le imprese interessate devono:
• fornire idonea documentazione comprovante che nei 12 mesi precedenti l'istanza l'attività prevalente dell'impresa è riferita alle attività disciplinate dal vigente Regolamento; può essere richiesta l'esibizione dei documenti contabili al riguardo rilevanti;
• fornire idonea documentazione comprovante di avere acquisito direttamente dall'armamento commesse di lavoro svolte nel Porto di Genova, in regime di autorizzazione provvisoria di cui all’art. 19, che dovranno essere non meno di 3 nei 12 mesi precedenti l’istanza e che dovranno riferirsi alle stesse attività di cui all’istanza di rilascio della licenza di impresa, che nei 12 mesi precedenti la richiesta abbiano prodotto un fatturato complessivo, non inferiore a:
- Cat. A pari a 500.000,00 Euro
• Cat. B pari a 250.000,00 Euro
• Cat. C pari a 250.000,00 Euro
• Cat. D pari a 250.000,00 Euro
• Cat. E pari a 100.000,00 Euro
• fornire attestazione del proprio fatturato complessivo annuale, con prospetto delle fatturazioni e relativi importi, distinto per tipologie di attività;
• dichiarare di aver incaricato un responsabile tecnico e un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti;
• dichiarare la forza lavoro complessiva, suddivisa in dirigenti, quadri, impiegati ed operai, per questi ultimi le specifiche mansioni/abilitazioni professionali, indicando la tipologia del rapporto di lavoro e il CCNL applicato, comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge, fornire le generalità del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• indicare i mezzi, macchinari, attrezzature nella disponibilità aziendale destinati all’attività per cui viene chiesta la licenza di impresa;
• dichiarare con firma autentica del titolare o dell’amministratore o del legale rappresentante dell’impresa che non siano in corso accertamenti amministrativi o procedure giudiziali per responsabilità concernenti l’esecuzione dei lavori e/o infrazioni alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi, le imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso e/o le infrazioni accertate;
• le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere prodotte tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
 

Art. 9 - Rinnovo delle licenze

Le imprese che intendono richiedere il rinnovo della licenza sono tenute a presentare istanza in carta legale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
Nella domanda di rinnovo le imprese devono dichiarare quanto previsto dalle alinea da 3 a 7 del precedente art. 8, nonché indicare la specifica dei lavori - nave e periodo - effettuati nel corso dei 12 antecedenti il 1° luglio dell’anno in cui viene presentata istanza.
Per i dati potenzialmente invariati, i richiedenti potranno confermare gli stessi precedentemente dichiarati, dovranno, per contro, essere segnalate le relative variazioni.
La licenza non sarà rinnovata qualora l'impresa risulti morosa per importi non trascurabili o non sostenuti da piani di rientro approvati dall’Autorità di Sistema Portuale o non riconducibili a contenziosi formalizzati presso le competenti sedi, o se nei 12 mesi antecedenti il 1° luglio dell’anno in cui viene presentata istanza, abbia svolto attività autorizzate attinenti a commesse effettuate nel Porto di Genova il cui fatturato risulti inferiore a:
- Cat. A pari a 500.000,00 Euro
- Cat. B pari a 250.000,00 Euro
- Cat. C pari a 250.000,00 Euro
- Cat. D pari a 250.000,00 Euro
- Cat. E pari a 100.000,00 Euro
Quanto sopra salvo il caso in cui l'impresa dimostri l’oggettiva esistenza di cause ad essa esterne che hanno impedito lo svolgimento delle attività, anche tenuto conto dell'andamento generale della attività di riparazione navale, qualora pertinente o riferibile alla situazione specifica. La citata valutazione derogatoria sarà sottoposta al Segretario Generale dal dirigente del Servizio Controllo del Territorio, Autorizzazioni e Registri e del direttore dell’Ufficio Territoriale di Genova.
Al fine della valutazione dell'attività si terrà conto anche delle lavorazioni svolte presso le officine purché sia dimostrata la loro attinenza con il settore.
L’impresa dovrà fornire all’Autorità di Sistema Portuale copia dei documenti contabili a riguardo, elencazione dei singoli lavori e relativo fatturato, distinguendo tra fatturato diretto da armamento e fatturato ad imprese titolari di licenza di impresa.
In caso di aziende, con sede tecnica e logistica nel Porto di Genova, operanti anche o prevalentemente offshore od in altri siti, previi approfondimenti atti a verificare la centralità locale dell’asset manageriale e produttivo, si potrà procedere comunque al rinnovo della licenza, anche qualora non fossero state raggiunte le citate soglie minime di fatturato per lavori eseguiti nel Porto di Genova.
 

Art. 10 - Procedure di aggiornamento dati

L'Autorità di Sistema Portuale provvede all'aggiornamento periodico dei dati riportati in ciascuna licenza di impresa, sulla base dei dati che la stessa si impegna a fornire tempestivamente in caso di variazioni, in ordine agli elementi di cui all'art. 6, ovvero e in ogni altro caso in cui l'Autorità sia comunque venuta a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi medesimi.
 

Art. 11 - Canoni annuali

I canoni annuali dovuti dalle imprese autorizzate, anche in corso d'anno, sono stabiliti per l'anno 2021 nella seguente misura e soggette nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aggiornamento dei valori dei canoni demaniali:
- Cat. A 5.500,00 Euro
- Cat. B 2.100,00 Euro
- Cat. C 2.100,00 Euro
- Cat. D 2.100,00 Euro
- Cat. E 1.400,00 Euro
Per i lavori di più categorie 4.100,00 Euro (ad esclusione della Cat. A).
 

Art. 12 - Canoni di ammissione

Le imprese alle quali viene rilasciata per la prima volta la licenza, ovvero nel caso in cui nell'anno precedente alla richiesta non ne fossero titolari, sono tenute a versare all'Autorità di Sistema Portuale, oltre al canone di cui al precedente art. 11, anche un canone di "ammissione" fissato per l'anno 2021 nella seguente misura e soggetto nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero dei Trasporti per l'aggiornamento dei valori dei canoni demaniali:
- Cat. A 7.000,00 Euro
- Cat. B 3.000,00 Euro
- Cat. C 3.000,00 Euro
- Cat. D 3.000,00 Euro
- Cat. E 3.000,00 Euro
 

Art. 13 - Variazioni dei canoni

Variazioni diverse e/o ulteriori rispetto all’incremento ISTAT dei valori dei canoni di cui agli articoli 11 e 12 precedenti sono disposti con motivato provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.
 

Art. 14 - Affidamento lavori

Qualunque impresa, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici e subappaltatrici è obbligata ad osservare le disposizioni di cui all'art. 26, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni (ed eventuali successive normative che si succedessero), con particolare riferimento ad aspetti interferenziali e di coordinamento.
 

Art. 15 - Concessioni demaniali

Nel quadro della previsione, anche pianificatoria, di prioritaria destinazione d’uso ad attività cantieristiche, le concessioni entro l'ambito del comparto delle riparazioni navali sono rilasciate secondo le comuni previsioni e criteri del codice della navigazione e, in caso di domande concorrenti, secondo i criteri e valutazioni concorsuali ex art. 37 cod. nav..
In via di subordinati criteri preferenziali, le concessioni possono essere rilasciate a: i) aziende titolari della licenza di impresa;
ii) imprese non munite di licenza di impresa, che abbiano nel corso dell’annualità di riferimento conseguito autorizzazioni provvisorie di tipologia e consistenza significative in relazione alla concessione richiesta;
iii) imprese non munite di licenza di impresa che svolgano attività connesse e/o correlate al settore delle riparazioni navali.
Altre concessioni, non correlate alle attività del comparto, saranno rilasciate subordinatamente ai criteri citati, al fine di garantire il pieno utilizzo dei beni demaniali, ma con espressa clausola di recessività della concessione rispetto a eventuali successive richieste da parte delle imprese di cui sopra, e comunque con durata non superiore ad un anno.
Per quanto concerne le autorizzazioni ex art. 45 bis cod. nav., assentite a soggetti non muniti di licenza di impresa esse dovranno riferirsi, di norma, a porzioni di superfici limitate rispetto alla concessione e saranno soggette al pagamento dei canoni previsti dall'allegato 1, all'Accordo del 29 novembre 1996. In ogni caso, nei rapporti tra concessionario e subconcessionario non potranno essere previsti corrispettivi per l'uso dei beni demaniali superiori ai canoni fissati per i beni stessi dall'Autorità di Sistema Portuale. Il concessionario è tenuto a produrre entro 30 giorni dall'avvenuta autorizzazione copia del contratto stipulato dalle parti per l'uso dei beni in sub concessione. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrà comportare la decadenza della concessione.
Nel caso di revoca o di mancato rinnovo della licenza di impresa, le condizioni concessorie, in particolare il canone demaniale marittimo, verranno conseguentemente adeguate, a far data da dette determinazioni.
La posizione concessoria corrente dell’azienda, rispetto ad aziende titolate a criteri di priorità, assumerà il medesimo carattere recessivo sopra citato, con possibilità di revoca ex art. 42 cod.nav..
 

Art. 16 - Pubblicità dell’elenco

L'elenco delle imprese in possesso di licenza, nonché i provvedimenti di revoca, sono pubblicati con decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.
 

Art. 17 - Documentazione di iscrizione

Il possesso della licenza è comprovato mediante documento, rilasciato dall'Ufficio competente dell'Autorità di Sistema Portuale a richiesta degli interessati. Tale documento conterrà l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 6 e dell'anno di riferimento.
 

Art. 18 - Subingresso nella licenza di impresa

In caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda per il quale è stata concessa la licenza di impresa, potrà essere richiesto il subingresso nella relativa titolarità. In merito, l’ente istruirà apposito procedimento volto a verificare la sussistenza dei requisiti di continuità necessari al subingresso.
In caso di cessioni solo parziali dell’attività oggetto di licenza di impresa, l’ente potrà valutare, ai fini di eventuale rilascio di nuova licenza di impresa attagliata alle attività acquisite, la sussistenza degli elementi di continuità parziale e di strutturazione aziendale, atti a derogare all’iter di cui a gli artt. 7 e 8 del Regolamento, per il conseguimento immediato della citata licenza di impresa.
 

CAPO 2°
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE
 

Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni

L'Autorità di Sistema Portuale, previa richiesta, può accordare autorizzazioni provvisorie per l'esecuzione di lavori ed attività specificate al precedente art. 2, a richiedenti non titolari della licenza di impresa disciplinata nel presente Regolamento.
Per “autorizzazione provvisoria” si intendono appalti/lavori acquisiti direttamente dall’armatore. L’autorizzazione sarà rilasciata dal direttore dell’Ufficio Territoriale di Genova ed in sua assenza dal dirigente del Servizio Controllo del Territorio Autorizzazioni e Registri.
 

Art. 20 - Validità delle autorizzazioni provvisorie

L'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo precedente ha validità limitata alla durata dei lavori indicati nell’istanza con un massimo di 45 giorni eventualmente rinnovabile senza formalità di produzione documentale, a condizione che sia attestato che non siano mutate le condizioni documentate nell’istanza originaria, e che il richiedente specifichi il motivo della protrazione dei lavori.
L’Autorità di Sistema Portuale nel caso di traghetti in servizio di linea, previa richiesta e documentata istruttoria, può accordare autorizzazioni provvisorie per più soste nave della durata massima di trenta giorni.
 

Art. 21 - Domande di autorizzazione provvisoria

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria i richiedenti devono rivolgere istanza in carta legale all'Autorità di Sistema Portuale, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori e nel contempo:
a) dichiarare di essere dotati di strutture ed attrezzature adeguate all'esercizio dei lavori di bordo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Il certificato deve indicare la specifica attività dell'impresa aderente con l’attività dell’istanza;
c) indicare un responsabile tecnico dei lavori e un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti;
d) produrre copia del contratto d'appalto o dell'ordine riferiti ai lavori da effettuare a bordo;
e) produrre copia del libro unico del lavoro relativo al personale impiegato nel lavoro oggetto
della richiesta nonché, per l’eventuale personale assunto nell'ultimo mese, comunicazione al Centro per l’Impiego dell'avvenuta assunzione, indicando la tipologia del rapporto di lavoro, comunicare il contratto collettivo di lavoro applicato, dimostrare il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (comprovati dagli ultimi c.d. “UNIMENS” e "F24");
f) presentare fotocopia dei documenti di identità per tutte le persone per le quali sono richiesti i permessi validi per l'accesso al Porto.
I certificati richiesti dal presente articolo possono essere prodotti tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Nel sito web o presso i competenti Uffici dell’Autorità di Sistema Portuale, sono disponibili modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste dichiarazioni sostitutive.
Le imprese costituite in forma individuale o societaria aventi sede legale in un Stato diverso dall’Italia devono produrre la documentazione equipollente ai commi precedenti, oltre al modello A1 per ciascuno lavoratore di imprese individuali/società con sede legale in un Paese dell’Unione Europea e per il quale è richiesto il permesso per l’accesso in Porto per l’esecuzione dei lavori.
 

Art. 22 - Canone di autorizzazione

I richiedenti, all’atto del rilascio dell’autorizzazione provvisoria, sono tenuti al pagamento di un canone per ciascun mese, o frazione di esso, di durata dei lavori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, fissato per l’anno 2020 nella misura di 350,00 Euro e soggetto nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’aggiornamento dei valori dei canoni demaniali.
 

Art. 23 - Documentazione di autorizzazione

Il possesso dell'autorizzazione provvisoria è comprovato mediante documento, rilasciato dall'Ufficio competente della Autorità di Sistema Portuale, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 e del nominativo della nave per cui l'autorizzazione medesima è rilasciata. Le imprese titolari di autorizzazione provvisoria sono in ogni caso soggette alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4 e 14.
 

Art. 24 - Esclusioni e lavori affidati da aziende con “licenza di impresa”

Nel caso di appalti affidati direttamente da imprese aventi licenza di cui all'art. 5, relativi alla categoria di appartenenza, ad imprese non autorizzate ai sensi del vigente Regolamento, non si applicano le disposizioni previste dal Capo 2° "Autorizzazioni provvisorie" (dall'art. 19 all'art. 23 incluso).
Può essere accordata l’esclusione dalle disposizioni di cui al Capo 2° del presente Regolamento, previa richiesta e documentata istruttoria, alle imprese che hanno eseguito lavori di allestimento di navi o che svolgono nel Porto di Genova lavori in conto garanzia sulle stesse navi.
Nel caso di appalti/lavori affidati direttamente da aziende in possesso di “licenza di impresa”, l’appaltante si deve comunque attenere alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14, fornendo altresì le documentazioni necessarie per gli accertamenti di competenza nonché per il rilascio dei cartellini di identificazione per tutti i lavoratori che si recano a bordo che devono risultare iscritti nel libro unico del lavoro, fornendo altresì, per il personale assunto nell'ultimo mese, comunicazione della avvenuta assunzione inviata all'Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego e per i quali deve essere certificato il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge, nonché dare comunicazione in ordine al contratto di lavoro applicato e alla tipologia del rapporto di lavoro.
Possono essere accolte le dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Il cartellino di identificazione per lavori a bordo è ritirato dall’Autorità di Sistema Portuale nel caso in cui l'impiego accertato non corrisponda ai contenuti della richiesta.
 

Art. 25 - Autorizzazioni speciali

L'Autorità di Sistema Portuale, tramite il dirigente preposto all’Ufficio competente, può inoltre concedere autorizzazioni per interventi specialistici a bordo, di breve durata e di ambito circoscritto, che in ogni caso non possono superare il limite di tre giornate lavorative, con impiego di massimo quattro addetti.
Il personale dedicato dovrà essere munito del previsto permesso personale valido per l'accesso al Porto.
 

Art. 26 - Vigilanza e controllo

L'Autorità di Sistema Portuale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo delle attività svolte in Porto e di tutela del pubblico Demanio, può sottoporre a verifica le imprese per il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza di sua competenza, per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze, delle autorizzazioni provvisorie e delle autorizzazioni speciali, occorrendo, anche attraverso verifiche documentali che potranno essere richieste alle imprese. Tali accertamenti vengono estesi anche nei confronti delle imprese appaltatrici autorizzate ad operare ai sensi del precedente art. 24.
 

Art. 27 - Interventi urgenti

Per interventi necessari a garantire la sicurezza nave e/o nel caso di nave in partenza, le richieste di autorizzazione, su modulo fornito dall’Autorità di Sistema Portuale, sotto responsabilità dell’impresa e del committente inerente le circostanze urgenti ed imprevedibili poste a fondamento, devono essere trasmesse con i mezzi più rapidi, possibilmente PEC, anche dopo l'avviamento a bordo del personale interessato.
Rimane comunque ferma la facoltà dell’ente di attivare previi approfondimenti e controlli, finalizzati a verificare i presupposti dell’urgenza o requisiti delle imprese operanti.
 

Art. 28 - Sanzioni

Nel caso di accertata infrazione alle norme del presente Regolamento, il Presidente o il direttore dell’Ufficio Territoriale di Genova dell'Autorità di Sistema Portuale può disporre, con motivato provvedimento, previa contestazione dei fatti, la revoca dell’autorizzazione o la sospensione della stessa per un periodo congruo alla rilevanza della violazione, parametrato alla durata dell’autorizzazione stessa.
 

Art. 29 - Esercizio di attività non autorizzate

L’esercizio delle attività in assenza dei titoli previsti nel presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi degli art. 1164 o 1174 cod. nav., in relazione alla riconducibilità della disposizione violata alla regolazione delle attività svolte in ambito demaniale, ovvero o polizia e sicurezza delle attività, salvo il configurarsi di ulteriori illeciti.
 

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con decreto del Presidente, con l’eccezione della disciplina inerente le istanze di rinnovo di licenza d’impresa per l’anno 2021, e delle istanze di rilascio di nuova autorizzazione, presentate in base alle attività svolte in regime di autorizzazione provvisoria, sino al 31/12/2020, in riferimento alle quali si applicherà il Regolamento n.711/2007 sino al 31/12/2020.
I criteri stabiliti all’art.15 in materia concessoria non si applicheranno a procedimenti concessori non ancora conclusi.