Cassazione Penale, Sez. 4, 17 marzo 2022, n. 9016 - Infortunio di un cliente e responsabilità del titolare di un esercizio pubblico. Provvedimento abnorme


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 27/01/2022
 

Fatto


1. Nell'ambito del procedimento n. 3584/19 RG PM e 09/21 RG GDP a carico di ignoti per il reato di lesioni personali (art. 590 cod. pen.) in danno di M.L. il Procuratore della Repubblica di Macerata avanzava una prima richiesta di archiviazione in data 31/1/2020, ma, sull'opposizione proposta dalla persona offesa, il Giudice di Pace di Macerata con provvedimento del 5/3/2021 riteneva di non accogliere la richiesta e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché, entro due mesi, provvedesse all'escussione dei testi G.K., G.D. e E.D., indicati nella querela.
Compiuti tali atti il Procuratore della Repubblica in data 29/3/2021 avanzava una nuova richiesta di archiviazione, ma in data 18/5/2021 il Giudice di Pace di Macerata rigettava nuovamente la richiesta disponendo ex art. 17 D.lg. 274/2000 che il PM provvedesse "alla imputazione come meglio ritenuta" nei confronti del titolare del ristorante in cui era avvenuto l'infortunio.
In motivazione il giudice di pace richiamava la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità in capo all'esercente di un locale per le lesioni colpose cagionate ad un cliente.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. l'abnormità del provvedimento impugnato.
Ricorda il PM ricorrente che, dopo una prima richiesta di archiviazione, il Giudice di Pace di Macerata ha disposto ulteriori indagini che, una volta svolte, lo hanno condotto a formulare nuova istanza di archiviazione procedendo sempre nei confronti di persone ignote. Con ordinanza del 18/5/2021, il Giudice di Pace di Macerata ha però disposto "che il PM provveda alla imputazione come meglio ritenuta".
Ebbene, il ricorrente ritiene che tale decisione sia affetta da abnormità sotto due profili e, pertanto, ne chiede l'annullamento.
In primis, si ricorda che è stato ritenuto abnorme da Codesta Corte il provvedimento con il quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di soggetto non compiutamente identificato e non ancora iscritto nel registro degli indagati per il quale il P.M. non abbia presentato alcuna richiesta (il richiamo è a Sez. 5, n. 27 del 25/10/2005).

Si ricorda poi che le Sezioni unite di questa Corte hanno evidenziato come costituisca atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013).
Quando si procede contro ignoti, come nella fattispecie in esame, il G.I.P. (o, mutatis mutandis, il Giudice di Pace, come deciso da Sez. 4, n. 2634 del 21/12/2010, dep. 2011, PG c. ignoti, Rv. 249331), nel respingere la richiesta di archiviazione, ove reputi che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ne ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato custodito presso l'ufficio del P.M. ai sensi dell'art. 415 c.p.p. co. 2, richiamato peraltro dall'art. 17 co. 5 D. L.vo n. 274/2000. In tal caso, però, il procedimento è restituito all'iniziativa del P.M., il quale, a questo punto, "potrà esercitare nella sua autonoma determinazione tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate" (in questo senso, in motivazione, SU., n. 22909/2005), e quindi svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all'iscrizione di ulteriori soggetti che, all'esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (fermo re­ stando, ovviamente, in ogni caso, il potere di controllo del giudice sull'esercizio dell'azione penale - cfr. Sez. 5, n. 46315 del 19/06/2014).
Dal tenore dell'ordinanza -prosegue il ricorrente- emerge che il Giudice di Pace ritiene sostanzialmente incolpabile delle lesioni patite dalla persona offesa il titolare del locale ove si è verificato l'infortunio. Ebbene, pur volendo ritenere che di fatto sia stato ordinato al p.m. di iscrivere tale soggetto nel registro delle persone indagate, l'ordine di formulare l'imputazione nei suoi confronti ha privato il p.m. del potere di approfondire la tematica oggetto dell'ordinanza, ovvero il rispetto o meno, da parte del potenziale indagato, della normativa concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, se effettivamente applicabile al caso di specie, e in ogni caso la sussistenza o meno di profili di negligenza o, al contrario, di elementi che dimostrino la sua estraneità ai fatti.
Evidenzia, inoltre il PM ricorrente che, stando al contenuto dell'ordinanza che si impugna, il Giudice di Pace di Macerata ritiene applicabile al caso di specie la normativa concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma stando ai referti medici depositati dalla persona offesa, le lesioni patite da quest'ultima superano complessivamente i 20 giorni, sicché il reato in astratto perseguibile secondo il Giudice sarebbe di competenza non sua, ma del Tribunale, ai sensi dell'art. 4 co. I lett. a) D. L.vo n. 274/2000 e, di conseguenza, è "abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace investito della richiesta di archiviazione impone la formulazione di un capo di imputazione per un reato estraneo alla sua competenza" (il richiamo è a Sez. 3, n. 45185 del 10/10/2013, PM c. Schmid e altro, Rv. 257420).
Pertanto, il PM ricorrente chiede annullarsi il provvedimento impugnato in quanto abnorme, con ogni conseguente statuizione.


3. In data 15/11/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. il PG presso questa Corte chiedendo annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
 

Diritto


1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Macerata per l'ulteriore corso.

2. Fondatamente il PM ricorrente rileva che il Giudice di Pace di Macerata è incorso in più errores in procedendo.
Il procedimento prendeva l'avvio con la denuncia-querela sporta il 20/11/2019 da M.L. che lamentava di avere patito delle lesioni personali (un taglio sotto la pianta del piede destro), con una prima iniziale prognosi di 6 giorni di guarigione (così il referto del Pronto Soccorso di Ancona del 21/8/2019) e con una prognosi di ulteriori venticinque giorni s.c. (così la certificazione del dr. Enrico Pazzini di Osimo del 26/8/2019), il 21/8/2019 a causa di un pezzo di vetro che si trovava sul pavimento del locale "OMISSIS" sito sul lungomare di Omissis dove si trovava con le proprie amiche.
Come ricordato in premessa, il PM avanzava una prima richiesta di archiviazione sul rilievo, che si era trattato di un fatto accidentale e che il fatto non appariva connotato da colpa rispetto ad eventuali persone individuabili quali titolari di posizioni di garanzia, essendo in ogni caso del tutto impossibile individuare gli autori materiali. Seguiva, sull'opposizione della persona offesa, un primo diniego della chiesta archiviazione, con indicazione di escutere i tre soggetti che la persona offesa aveva indicato nella denuncia-querela, il che avveniva tempestivamente ad opera dei Carabinieri di Osimo delegati dal PM.
All'esito, il 29/3/2021, il PM avanzava una nuova richiesta di archiviazione, rilevando che, espletate le indagini ordinategli: "1) non sarebbe dimostrabile in dibattimento la materiale possibilità, per il singolo cameriere interpellato dalla p.o. e/o da altri soggetti, di intervenire tempestivamente onde rimuovere i vetri che hanno provocato le lesioni alla p.o.: ben potrebbe l'ipotetico indagato difendersi evidenziando di aver rimosso quelli segnalati e ipotizzando che, nel frattempo altri vetri si fossero frantumati, e tale difesa non sarebbe passibile di smentita; 2) l'identificazione del cameriere ipoteticamente negligente è francamente impossibile;
3) la posizione di garanzia dei titolari dell'impresa gerente l'attività non prescinde dai canoni ordinari di imputazione penale e in particolare dalla regola del divieto di responsabilità oggettiva: l'impresa deve garantire il servizio, ma le singole falle non originate dalle carenze di quello non possono ridondare a sfavore del titolare".
Tuttavia, anche tale seconda richiesta di archiviazione veniva rigettata, con il provvedimento oggi impugnato, di cui fondatamente il PM ricorrente denuncia l'abnormità. Ed invero, con tale provvedimento, ancorché non lo indichi nominativamente e parli di "imputazione come meglio ritenuta", si ordina, di fatto, al PM l'imputazione coatta nei confronti del titolare dell'esercizio pubblico in cui è avvenuto l'incidente per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Diversamente, non si comprenderebbe il richiamo che viene operato in motivazione alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di responsabilità per il titolare di un esercizio pubblico per l'infortunio ad un cliente determinato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

3. Ebbene, le Sezioni Unite, hanno chiarito che è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari (e quindi, mutatis mutandis, quello del giu­dice di pace ex art. 17 D.lgs 274/00), nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta - peraltro nel caso in esame indefinita - nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estra­ nea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 cod. proc. pen. e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini (così Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013 dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro Rv. 257786 che hanno precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen; conf. Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 dep. 2019, Manna, Rv. 274907). Il provvedimento in questione non presenta, infatti, mero carattere d'impulso rispetto all'inerzia del pubblico ministero, bensì vera e propria natura sostitutiva, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase (cfr. Sez. 4, n. 23100 del 18/4/2008, Villa, Rv. 240504; conf. Sez. 5, n. 6225 del 18/11/2010, dep. 2011, Confl. comp. in proc. ignoti, Rv. 249294)
Come ricordano in motivazione Sez. Un. n. 4319/2014, come è noto, il legislatore del 1988 non ha inteso individuare una categoria degli atti abnormi, suscettibili di autonoma impugnazione, per la difficoltà della loro tipizzazione, demandando alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità. E la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 e successive riguardanti singole applicazioni del principio di diritto) ha adeguatamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola in negativo, nel senso che non può definirsi tale l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'in­tero ordinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.
Nel caso in esame, come in quello affrontato dalle Sezioni Unite, afferendo la anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice (in quel caso quello per le indagini preliminari, in questo il giudice di pace) rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compi­ mento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito.
Né rileva, ai fini dell'esclusione dell'abnormità, la circostanza dell'identificabilità del soggetto destinatario dell'imputazione coatta, in quanto tale soggetto non è stato comunque iscritto nel registro delle notizie di reato, circostanza, peraltro, chiaramente desumibile dagli atti, trattandosi di procedimento contro ignoti, né l'ordine di iscrizione può ritenersi implicito nel provvedimento del Giudice di pace. Va dunque ribadito il principio -che, peraltro, questa Corte di legittimità, come ricorda il PM ricorrente, aveva già affermato sin dal 2010- secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, richiesto dal P.M. dell'archiviazione nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti, abbia, in accoglimento dell'opposizione della P.O., individuato i responsabili cui attribuire il resto ipotizzato (nel caso in esame, come ricordato, essendolo avvenuto di fatto) ed invitato il P.M. a formulare l'imputazione nei termini di legge. (così Sez. 4, n. 2634 del 21/12/2010, dep. 2011, PG c. ignoti, Rv. 249331 che ebbe a precisare che il giudice di pace ha il potere di disporre la formulazione dell'imputazione solo nel caso di procedimento nei confronti di persone note).

4. Inoltre, il provvedimento impugnato è abnorme anche in quanto è tale il provvedimento con il quale il giudice di pace investito della richiesta di archivia­ zione impone la formulazione di un capo di imputazione per un reato estraneo alla sua competenza (così Sez. 3, n. 45185 del 10/10/2013, Schmid, Rv. 257420 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di pace, quando ritiene configurabile un reato di competenza del Tribunale, può soltanto ordinare al P.M. di iscriverlo e non di formulare l'imputazione; Sez. 5, n. 22150 del 16/04/2019, La Rosa, Rv. 276140).
Ai sensi dell'art. 4 lett. a) D.lgs 274/00 il giudice di pace è competente per il reato di cui all'art . 590 cod. pen. "limitatamente alle fattispecie perseguibili a que­ rela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni". Negli altri casi è competente il tribunale monocratico.
È evidente allora che il provvedimento in esame, con cui il giudice di pace impone la formulazione di un capo d'imputazione per portare dinanzi a sé un reato non di sua competenza e pone così i presupposti di una regressione del procedimento, è riconducibile alla qualifica di abnormità.
Come, infatti, evidenzia il ricorrente, il giudice di pace, se avesse ritenuto la sussistenza di un reato di competenza del Tribunale, avrebbe soltanto potuto ordinare al PM di iscriverlo, ma non di formulare l'imputazione, restando rimessa al PM la decisione di chiedere o meno al giudice naturale, cioè al Tribunale, l'archiviazione per esso. Il conformarsi, da parte del pubblico ministero, all'ordine impartito dal giudice minerebbe, infatti, la regolarità del processo, poiché il relativo adempimento produrrebbe un "atto nullo" inteso in senso lato di atto vano, inefficace: esercitata l'azione penale per il reato di lesioni personali gravi per violazione della normativa antinfortunistica dinanzi al giudice di pace, questi non potrebbe far altro che rilevare la propria incompetenza e restituire gli atti al Pubblico ministero (cfr. la già citata Sez. 3, n. 45185 del 10/10/2013, Schmid, in motivazione).
 

P.Q.M.
 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Macerata, per l'ulteriore corso.