Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 15 marzo 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Federbeton e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce, gesso ecc.
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Art. 2 bis Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Art. 3 Formazione e crescita professionale - Fondimpresa
Art. 5 Appalti
Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
Art. 28 bis Lavoro agile
Art. 29 Classificazione del personale
Art. 31 Mutamento di mansioni
Art. 34 Lavoro a turni
Art. 39 Congedi

 

Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali mensili
Art. 52 Mensa
Art. 53 Congedo matrimoniale/unione civile
Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 58 Tutela genitorialità
Art. 59 Trasferimenti
Art. 60 Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 61 Benessere organizzativo - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Banca ore solidale
Art. 70 Decorrenza e durata
Art. 71 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 77 Lavoratori laureati
Allegato Quota contribuzione una tantum a favore delle Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil


Verbale di Accordo

Roma, 15 marzo 2022, tra Federbeton (già Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni) e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte
L’uso nel presente Verbale di Accordo del genere maschile, e da intendersi riferito ai lavoratori ed alle lavoratrici e risponde unicamente ad esigenze di chiarezza linguistica.

Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
1. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC)
"Gruppo di lavoro sulla bilateralità"

Le Parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità - istituiscono il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità" che dovrà presentare alle Parti medesime, entro il 31 gennaio 2023, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che assorba anche le funzioni a suo tempo affidate al Comitato Paritetico Nazionale (CPN).
Le Parti si impegnano a costituire il "Gruppo di lavoro sulla bilateralità” nominandone i rispettivi rappresentanti - sei di Federbeton e sei delle Organizzazioni sindacali - entro novanta giorni dalla stipula del presente CCNL.
Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all'operatività dell'organismo bilaterale;
b. i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modifiche e integrazioni); la formazione professionale e l'occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
• la sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali,
• il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d'impresa, la partecipazione dei lavoratori (alfine di determinare possibili posizioni condivise);
• gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti e alle relative conseguenze sui territori; oltre ai compiti e alle funzioni già oggi attribuite dall'art. 2 del CCNL al Comitato Paritetico Nazionale (CPN) e in seguito ribadite;
• la situazione economico - sociale dei settori a cui si applica il presente contratto anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covid-19;
• la transizione ecologica quale fattore abilitante per alimentare la ripartenza economica del Paese, che non potrà non passare per il rilancio dell'edilizia, la messa in opera di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato nonché nuove opportunity di occupazione per i settori a cui si applica il presente contratto.
Le Parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che nel CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti di Federbeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Come sopra menzionato, il programma dei lavori del CBMC verterà sui seguenti temi, in linea con quanto disposto precedentemente per il Comitato Paritetico Nazionale (CPN):
• l'inserimento dei settori ai quali viene applicato il presente CCNL tra quelli destinatari delle risorse nazionali ed europee finalizzate a traguardare la transizione ecologica dell'economia;
• l'attivazione di un coordinamento con i Ministeri interessati, primo fra tutti il Ministero della Transazione Ecologica, al fine di facilitare la transazione ecologica attraverso misure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati, che non potranno limitarsi al ristretto orizzonte temporale previsto dal Recovery Fund;
• l'opportunità di indirizzare parte degli investimenti richiamati nei due precedenti punti verso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sostenendo l'attuale forza lavoro anche con adeguate attività formative verso il green job, con l'obiettivo di creare anche nuovi posti di lavoro nell'ambito dei processi di decarbonizzazione;
• l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
• l'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e la loro applicazione in sede amministrativa;
• l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
• le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del prodotto;
• • la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3 (Formazione e crescita professionale-Fondimpresa);
• le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro);
• la verifica dell'applicazione, per le Aziende del settore cemento, dell'Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
• il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;
• monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di contrattazione.
Sono introdotte, inoltre, le seguenti aree di attività:
1. monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;
2. avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro;
3. lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori rappresentati.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CBMC, le Parti stipulanti il presente CCNL interverranno per individuare le relative soluzioni.
Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
II. Sistema di relazioni industriali
Omissis
III. Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa

Le aziende che applicano il presente CCNL si impegnano, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa, ad investire nei processi di transizione energetica, includendo le attività di ricerca e la formazione dei lavoratori, per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni imposti a livello internazionale al fine di tutelare l'occupazione e il sistema industriale del nostro Paese.
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente e alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell'edilizia e della tutela ambientale.
Omissis

Art. 2 bis Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) di cui all'art.2 del presente contratto, l'impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in un'ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere organizzativo.
L'ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la totalità dei lavoratori.
Punto di partenza imprescindibile per la valutazione e l'eventuale pianificazione delle azioni positive, è un'analisi quali-quantitativa del personale in servizio, in particolare per quanto riguarda:
• i livelli di inquadramento;
• i trattamenti retributivi;
• i percorsi di crescita professionale.
Federbeton e Feneal, Filca, Fillea si impegnano ad attivare entro quattro mesi dalla stipula del presente contratto un "Gruppo di studio paritetico", composto da tre rappresentanti datoriali e da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, al fine di realizzare l'analisi suddetta, che sarà proposta alle Parti stipulanti il presente CCNL sulla base dei dati occupazionali al 31/12/2021, dopodiché saranno adottate le azioni che appariranno più urgenti, idonee e coerenti con le finalità della presente norma contrattuale, ivi comprese lo sviluppo della cultura dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità, a partire da quelle di genere nonché la pubblicizzazione dei risultati dell'analisi e la descrizione delle eventuali azioni, positive adottate.
Al fine di valutare l'inserimento nell'articolato del CCNL in oggetto di normative specificamente destinate al contrasto di illeciti spesso collegati alle discriminazioni di genere (es. molestie sessuali, "mobbing"), il CBMC consulterà - a partire dai Codici di Condotta adottati dalle Aziende dei settori ai quali si applica il presente CCNL - la documentazione utile ad offrire spunti da sviluppare e coordinare con il testo contrattuale.
Iniziative contro la violenza di genere
Le Parti si impegnano per la diffusione e l'attuazione in tutte le aziende che applicano il presente CCNL dell'"Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil (Allegato n. … ) in attuazione dell'Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007.
In particolare, con riferimento al punto 4 "Prevenire, individuare e gestire i casi di molestie e di violenza" dell'accordo quadro citato, le Parti ribadiscono l'impegno per il sostegno alle vittime di molestie e di violenza nonché l'assistenza alle stesse nel procedimento di reinserimento sia in altre sedi della medesima azienda, se esistenti, che presso altre aziende tramite Federbeton ed il sistema associativo di Confindustria laddove sia organizzativamente possibile.

Art. 5 Appalti
Le Parti concordano che i lavori e i sevizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare, le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
In queste situazioni la Direzione aziendale e la RSU si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le Aziende informeranno trimestralmente per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e relativi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi a esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Le Aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Omissis
D) Le Parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di affidare all'attività del Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) di cui all'art. 2 del presente CCNL, il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
• promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i RLSSA e le RSU all'adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
• monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLSSA che ai lavoratori neoassunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
• confrontare i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
• seguire l'evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle parti stipulanti;
• esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto.
Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione, entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della prima sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Considerato che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO/BIT) ha istituito la Giornata Mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro che si svolge il 28 aprile di ogni anno, Federbeton e Feneal, Filca e Fillea concordano di attivare, nell'ambito dell'evento annuale citato, la "Giornata della sicurezza dei settori cemento, calce, gesso e malte".
Pertanto la "Giornata della sicurezza dei settori cemento, calce, gesso e malte" sarà operativa a partire dal 28 aprile 2022.
A tale riguardo, le Parti nel ribadire l'importanza dell'adesione a questa iniziativa assicureranno un comune impegno affinché le aziende nelle diverse unità produttive attivino progetti anche informativi e formativi comuni nonché possibili iniziative pubbliche con le strutture sindacali territoriali concernenti, a titolo esemplificativo, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nei settori di riferimento allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro e consolidare l'esigenza del miglioramento continuo quali valori e obiettivi condivisi a tutti i livelli.
Le Parti convengono che il Verbale di Avviso comune per l'adozione nei luoghi di lavoro delle imprese dei settori dell'industria del cemento, calce, gesso e malte di misure preventive anticontagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell'attività produttiva sottoscritto in data 24 aprile 2020 diventi un allegato al presente CCNL (Allegato n. …).

Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
In applicazione dell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l'iniziativa per la costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della RSU può esser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ovvero dalle Organizzazioni di cui alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo interconfederale.
[…]

Art. 28 bis Lavoro agile
Le Parti identificano il lavoro agile come ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto già disposto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, distinta dal telelavoro.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil in data 7 dicembre 2021 e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato n. …).
Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro agile nella nuova organizzazione del lavoro, concordano sulla necessità di monitorare congiuntamente sia l'evoluzione normativa dell'istituto che la sua corretta applicazione nelle aziende dei settori a cui si applica il presente contratto.
Tale monitoraggio sarà oggetto di studio nell'ambito di un apposito Gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di Federbeton e da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, i cui risultati saranno sottoposti alle Parti entro la vigenza del presente contratto.

Art. 34 Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni a evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 33 (Orario di lavoro).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione dell'ora legale (sia l'entrata
in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio, fermo restando l'impegno dell'Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno, fermo restando per gli impiegati quanto previsto al comma 11, lett. a), del presente articolo.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto:
a) in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato nell'art. 71 (lavoro straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono confermate ‘ le disposizioni di cui all'art. 103, CCNL 30 settembre 1994 secondo le quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore.
b) in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come indicato all'art. 71 (Lavoro straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno del 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stesso titolo. L'individuazione delle motivazioni e dei destinatari della presente disposizione sarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva tra Direzione aziendale e RSU.
Omissis

Art. 39 Congedi
[…]
B1) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito (in base all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 24 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) del D.Lgs. N. 80 del 2015, le lavoratrici interessate hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di ulteriori sei mesi.
Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Le lavoratrici hanno, altresì, diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 
[…]

Art. 52 Mensa
Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluzioni aziendali o locali.
Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno ottanta dipendenti, le Direzioni e le RSU si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, a esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.
[…]
Agli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il presente CCNL, appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza […]
Agli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il presente CCNL, appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa […] qualora risulti non attivato il servizio di mensa, il ticket restaurant o non sia prevista una analoga indennità sostitutiva a livello di singola unità produttiva.
[…]

Art. 58 Tutela genitorialità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
[…]

Art. 61 Benessere organizzativo - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Banca ore solidale
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio è regolato dalle disposizioni di legge in materia.
Le aziende considereranno con la massima attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico/organizzative, le opportunità di inserimento dei disabili in funzione delle capacità lavorative.
In relazione alle esigenze di bilanciamento delle esigenze personali e familiari con quelle del lavoro nonché di flessibilità organizzativa, con la contrattazione di secondo livello potranno essere realizzate iniziative di lavoro flessibile che tengano conto delle necessità e delle specificità aziendali.
[…]