Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ottona
Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 27/2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal Dlgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art, 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatone e concessone di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
VISTO il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, prorogato da ultimo fino al 31.12.2021;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
VISTO il D.P.C.M. 23 settembre 2021 a mente del quale a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza e che nell’attuazione di quanto sopra le stesse assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti Autorità;
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 del citato D.L. 127/2021 nella parte in cui dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale dipendente anche di questo Ente, rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 D.lgs. 165/2001, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
VISTO ancora l’art, 1 comma 2 del citato D.L. 127/2021 che prevede che la superiore previsione trova applicazione anche nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questo Ente, anche sulla base di contratti esterni.
VISTE le note prot. PAR nn. 7402, 7422 e 7423 - 11_10_2021 con cui l'Ente ha comunicato alle società rientranti nella superiore previsione l’obbligo di adozione di ogni pertinente e dovuta misura organizzativa in relazione al personale dipendente che svolge la propria attività presso questa Amministrazione Committente sulla scorta dei pertinenti titoli contrattuali pubblici vigenti, gravando sugli stessi la verifica del rispetto delle relative prescrizioni in qualità di datori di lavoro;
VISTO ancora l'art. 1 comma 3 del citato D.L. 127/2021 che prevede che l’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 non trovi applicazione nei confronti dei soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0035309-04_08_2021 DGPRE rubricata "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID -19 e le relative modalità di rilascio da parte dei medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS COV-2 nazionale.
VISTO ancora l’art. 1 comma 4 del citato D.L. 127/2021 che prevede in capo alla parte datoriale l'obbligo di verifica delle prescrizioni in ordine a quanto sopra;
VISTO sempre l’art. 1 comma 5 del D.L. 127/2021 a mente del quale i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine alla certificazione verde Covid 19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei relativi obblighi;
VISTE le linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 ultimo inciso, con D.P.C.M. del 12 ottobre, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute;
VISTO ancora il comma 13 dell’art. 1 D.L. 127/2021 a mente del quale le amministrazioni provvedono alle attività di che trattasi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
CONSIDERATO che, in coerenza a quanto sopra, il processo di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 avverrà attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il OR code della Certificazioni verdi COVID-19;
CONSIDERATO che l’App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy;
SENTITI al riguardo, il D.P.O., il medico competente e il R.S.P.P. di questo Ente, in occasione della riunione svoltasi presso questi Uffici in data 01.10.2021, in relazione, ciascuno per quanto di competenza, alle misure in materia di tutela della riservatezza, in merito alle fattispecie dì esenzione ed alle relative modalità - soggettive ed oggettive - per il conseguimento della prescritta certificazione; nonché per gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro del personale dipendente;
VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA
ART. 1
È approvato e reso esecutivo l'allegato Protocollo recante le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine alla certificazione verde Covid 19, nonché la compiegata Informativa sulla verifica del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR".
ART. 2
Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla generale normativa vigente e fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato per la data del 31.12.2021, delegando formalmente il Dirigente f.f. Personale ed AA.GG., cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.
Le sole attività materiali di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 sono affidate alla società C.M. Service, affidataria del servizio di Servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l'utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.
ART. 3
Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all’allegato protocollo ed alla prescritta informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente, nonché per la affissione all'ingresso dei locali di questa ADSP.
ART. 4
La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente.
Ancona, in data 14.10.2021
Il Commissario Straordinario
Giovanni Pettorino
PROTOCOLLO PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO, ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ENTE, ANCHE SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.P.C.M. del 12 ottobre 2021
Ambito di applicazione
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle PP.AA.. ivi compresa la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. in tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro, Fuori dai casi di esclusione previsti per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio è consentito solo se in possesso del predetto green pass (sia formato cartaceo o digitale), non altrimenti ad oggi autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.
Non sono consentite deroghe a tale obbligo: ne consegue che vige il divieto, in quanto elusivo del predetto obbligo, di individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio.
Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate da questa Amministrazione.
Tale obbligo è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi da questo Ente - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’Amministrazione,
Per accedere agli Uffici di questo Ente oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass", ivi inclusi i visitatori, che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro,
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle strutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, corrieri, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.
L'unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare, fermi restando gli obblighi riconnessi alle misure di prevenzione adottate da questo Ente in materia di prevenzione della diffusione del Covid19, cui l’utenza dovrà comunque attenersi (utilizzo mascherina, disinfezione, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura).
I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.
Modalità e soggetti preposti al controllo
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.
In relazione alla dimensione della struttura presso la quale hanno sede gli Uffici dell’Ente, il legale rappresentante delega formalmente il Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell’art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.
Le sole attività materiali di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 sono affidate alla società C.M. Service, affidataria del servizio di Servizio di portierato per la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.
L’App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.
Nel caso di ingresso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.
La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni,
In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non sarà effettuata alcuna raccolta dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19. in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, il personale preposto cui è formalmente demandata l’attività materiale di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 segnalerà immediatamente la circostanza al Dirigente f.f. della Direzione Personale ed AA.GG. che vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi con conseguente previsione della assenza quale ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.
In caso di verifica di mancanza del green pass in capo ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato sulla base di contratti esterni presso questo Ente, il personale preposto al controllo materiale della certificazione, inviterà all'allontanamento del soggetto non in grado di esibire la certificazione verde ed informerà il Dirigente f.f. Personale e AA.GG. che provvederà a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso porgli adempimenti di competenza.
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore non munito di certificazione verde permanga nella struttura, anche a fini diversi o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione da parte dei preposti Uffici sanitari.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente di questa Amministrazione al seguente indirizzo: *** - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il Dirigente f.f. personale e AA.GG. sulla circostanza che il dipendente sia da considerarsi esonerato dalla verifica.
Resta salva la facoltà del Dirigente delegato all’accertamento di effettuare dopo l’accesso in servizio ogni utile verifica in ordine al possesso della certificazione verde.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni previste dall'art 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: il soggetto demandato alle attività materiali di controllo comunica con immediatezza, al Dirigente ff. Personale e AA.GG., il nominativo del personale non in grado di esibirlo ed al quale non sarà consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata ed a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19; in questo caso, il Dirigente delegato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, registra l’assenza ingiustificata e nel contempo, comunica la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta salva la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario, ovvero nessuna componente della retribuzione (anche di natura previdenziale). Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, questo Ente, prioritariamente, svolge il relativo controllo all’accesso attraverso l’applicazione denominata “Verifica C19", ferma restando la implementazione delle modalità di verifica con software che nel futuro verranno posti gratuitamente a servizio della P.A..
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.
Informativa sulla verifica del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro
(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 "GDPR")