AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Decreto Presidenziale 27 novembre 2017, n. 14/17
Approvazione Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Il PRESIDENTE

Vista la Legge 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D.lg.s. 04/08/2016 n. 169;
Visto l’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della Legge 84/1994 ed ha introdotto le Autorità di Sistema Portuale;
Visto il DM. n. 126 del 04/04/2017 relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità portuali di Augusta e Catania;

Visto l’art.6, comma 1, letti), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del mare di Sicilia orientale;
Visto il decreto ministeriale 04 aprile 2017, n. 126, mediante il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato, a far data dal 11.04.2017, il sottoscritto Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
Premesso che l’art. 6, comma 4, lett a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.mi- affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gii uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lett c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
Premesso che, ai sensi dell’art8, comma 3, lett g), m) e n), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell’AdSP:
• Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
• Amministra le aree e i beai del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
• Esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all’AdSP dagli arti. 16, 17 e 18 nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle disposizione contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente all’art 16, comma 4, e all’art. 18, commi a e 3;
Premesso che, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;
Visto il decreto ministeriale 05 settembre 2001 concernente l’individuazione del limite territoriale dell’Autorità Portuale di Augusta, ricadente nella circoscrizione dell’AdSP del mare di Sicilia orientale;
Visti i decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l’individuazione del limite territoriale dell'Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell’AdSP del mare di Sicilia orientale;
VISTO l’art.16, comma 1, della legge del 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., in materia di espletamento di operazioni e servizi portuali, che definisce operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale;
Visto l’art.16 comma 2 della legge del 28 gennaio 1994, n.84, che affida alle AdSP le attività di disciplina e vigilanza sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31 marzo 1995, n.585, quale “regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali", ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94;
Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 06 febbraio 2001, n.132, quale “regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94;
Considerato che l’art.6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., dota le AdSP di autonomia regolamentare;
Visto il DT.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”’,
Vista la bozza del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell‘Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”, predisposta dagli uffici del lavoro portuale della Segreteria Tecnico-operativa dell’AdSP del mare di Sicilia orientale;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di gestione, ai sensi dell’art.9, comma 5, lettera f), della legge 28 gennaio 1994, n.84, nella seduta del 30/10/2017, in merito all’elaborato progettuale di cui al punto precedente;
 

DECRETA

1. di approvare e rendere esecutivo il “Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell‘art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. che l’allegato “Regolamento” ha decorrenza immediata e, viene pubblicato, unitamente al presente decreto di approvazione, sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale, nonché, sui siti web delle ex Autorità Portuali di Catania e Augusta;
3. di abrogare ogni altra disposizione in materia, in contrasto con le disposizioni impartite nell’allegato “Regolamento”.
 

Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Approvato con Decreto Presidenziale n. 14 del 27.11.2017

 

Sommario
TITOLO I - Definizioni, finalità e oggetto della regolamentazione
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità ed ambito di applicazione
Articolo 3 - Tipologia di servizi portuali
Articolo 4 - Oggetto e tipologia delle autorizzazioni
Articolo 5 - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni
Articolo 6 - Durata delle autorizzazioni
TITOLO II - Attività istruttoria
Articolo 7 - Istanza e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8 - Termine di presentazione delle domande
Articolo 9 - Termine di istruttoria: rilascio o diniego dell’autorizzazione
Articolo 10 - Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 11 - Iscrizione nei registri
Articolo 12 - Misura dei canoni e delle cauzioni
TITOLO III - Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie
Articolo 13 - Obblighi e responsabilità derivanti dall’autorizzazione
Articolo 14 - Adempimenti in materia di safety e security
Articolo 15 - Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali
Articolo 16 - Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia interinale
Articolo 17 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro
Articolo 18 - Comunicazione esecuzione operazione portuale
Articolo 19 - Disposizioni generali
TITOLO IV - Attività di controllo, vigilanza e adempimenti correlati
Articolo 20 - Verifica annuale del piano operativo
Articolo 21 - Vigilanza
Articolo 22 - Sospensione o revoca
Articolo 23 - Deroghe
TITOLO V - Disposizioni finali
Articolo 24 - Responsabile del procedimento
Articolo 25 - Norme di rinvio e decorrenza
Articolo 26 - Disposizioni finali
Allegati
Modulo A - Istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di impresa portuale;
Modulo A self-handling - Istanza per l’ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l’attività di impresa portuale in regime di Autoproduzione;
Modulo B - Istanza per l'ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di impresa di servizi;
Allegato al Modulo A/B - Dichiarazione sostitutiva;
Fac-Simile - Comunicazione esecuzione operazioni portuali;
Fac-Simile - Nota di riepilogo operazioni portuali in autoproduzione

 

TITOLO I
DEFINIZIONI, FINALITÀ E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si deve intendere:
- -Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
Legge 84/94: la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- D.M.585/95: decreto n.585 del 31 marzo 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività portuali, ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94 e smi;
- D.M.132/01: decreto n.132 del 06 febbraio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento concernente la determinazione dei criteri per la regolamentazione dei servizi portuali, ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94 e smi;
- Regolamento: il presente regolamento;
- Ambito portuale del porto di Catania: circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- Ambito portuale del porto di Augusta: circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definito dall’art.16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n.186 del 03.06.2000;
- Ciclo delle operazioni portuali: l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, da nave a piazzale, come definito dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 132/01;
- Servizi portuali: prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definito dal comma 1), dell'art.2 del D.M.132/01;
- Impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali: il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n.186 del 03.06.2000, a svolgere operazioni portuali su aree e banchine non in concessione;
- Impresa terminalista: il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell’ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94 e smi;
- Impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi portuali: il soggetto che, nell’ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n. 186 del 03.06.2000, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, individuati ai sensi del D.M. del 6 febbraio 2001, n.132;
- Impresa/Agenzia Interinale: soggetto autorizzato, ai sensi dell’alt. 17 della Legge 84/94 e smi, alla fornitura temporanea di manodopera portuale alle imprese autorizzate ad esercitare le operazioni portuali e/o i servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali nell’ambito dei porti della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- Autorizzazione: titolo rilasciato dall’Autorità concernente abilitazione all’esercizio delle operazioni portuali e/o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio e in regime di autoproduzione (self-handling);
- Canone: l’importo determinato dall’Autorità che le imprese richiedenti sono tenute a corrispondere al fine di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del presente Regolamento;
- Cauzione: garanzia degli obblighi assunti con l’atto autorizzativo, di uguale importo al canone, che le imprese autorizzate sono tenute a presentare, in forma assicurativa o bancaria, ai sensi del presente Regolamento;
- Tariffe: i costi delle prestazioni rese dalle imprese autorizzate quali operazioni e servizi portuali esercitati nell’ambito della circoscrizione dei porti di Catania e Augusta;
- D.lgs.272/99: decreto legislativo n.272 del 27 luglio 1999, recante i principi generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro inerenti le operazioni e servizi portuali.
 

ARTICOLO 2
Finalità e ambito di applicazione

L’esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, è soggetto ad autorizzazione da parte di questa Autorità ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, ai sensi dell’art.16 della legge 84/94, nonché, ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai D.M.585/95 e D.M.132/01, nell’ambito dei porti di Catania e Augusta ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità.
 

ARTICOLO 3
Tipologia di servizi portuali

Nell’ambito dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità possono essere autorizzati i seguenti servizi portuali:
a) Pesatura e/o misurazione merci: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l’ausilio di pese adeguate (fisse e/o mobili). Le prestazioni accessorie inerente le operazioni di pesatura, considerato che non sussiste in ambito portuale una struttura pubblica all’uopo dedicata, dovranno essere rese esclusivamente ad operatori portuali ed Amministrazioni pubbliche operanti in ambito portuale. Resta inteso che le dinamiche commerciali afferenti l’ipotesi di che trattasi rimangono circoscritte tra i contraenti;
b) Marcatura, conteggio e cernita della merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco, deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti, incluso attività di rinforzo, rifacimento e rinsaldamene degli imballaggi delle merci;
d) Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari: attività di fissaggio del carico su carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, tacchi e blocchi nonché attività inverse;
e) Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto: servizio di navetta merci consistente nel trasporto di merci tra aree portuali, non contestualmente alle operazioni portuali;
f) Trasferimento di auto in polizza: attività di trasferimento di auto nuove da area operativa ad area di sosta interna al porto;
g) Controllo merceologico: attività di controllo quantitativo e qualitativo della merce, ivi compresa l’attività di controllo di cavi movimentati meccanicamente senza l’ausilio di gru o mezzi di sollevamento, mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione;
h) Riempimento, svuotamento e manutenzione contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori e/o vagoni. Svuotamento di contenitori e/o vagoni e distribuzione delle merci agli aventi diritto;
I) Nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione: attività di noleggio a caldo (incluso operatore) di idonei mezzi meccanici, per la movimentazione di merce e/o carichi eccezionali (fuori sagoma), a favore di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art. 16 o 18 della legge n.84/1994;
 

ARTICOLO 4
Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

L’esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94, è soggetto al rilascio delle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità:
Operazioni portuali
• Autorizzazione per conto terzi: consente all’impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi ad un rappresentante che dovrà spenderne il nome) e/o per conto di imprese concessionarie che ne facciano richiesta per specifiche motivazioni;
• Autorizzazione per conto proprio: consente all’impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore), di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
• Autorizzazione in regime di autoproduzione (self-handling): consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che ne dovrà spendere il nome, l’esercizio di operazioni portuali, in occasione dell’arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato e inserito nella tabella di armamento, ovvero nella struttura operativa in ambito portuale, secondo le modalità di cui all’art.8 del D.M.585/95, e nel rispetto, altresì, delle prescrizioni all'uopo adottate dall’Autorità nel presente regolamento ed inserite nell'atto autorizzativo.
Servizi portuali
• Autorizzazione per conto terzi: consente all’impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
• Autorizzazione per conto proprio: consente, all’impresa di servizi - di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dall’impresa concessionaria - lo svolgimento dell’attività specialistica relativo alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie, o di cui sono incaricate dell'espletamento.
Uno stesso soggetto può conseguire sia l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, che allo svolgimento di uno o più servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali.
Ai sensi e per gli effetti del comma 1, art.2 del D.M. 06 febbraio 2001, n.132, l’impresa titolare di autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali può esercitare l’attività su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali, escludendo il ricorso ad altre discipline autorizzative (regolamento delle attività commerciali ex art. 68 del Codice della Navigazione).
 

ARTICOLO 5
Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali è stabilito di anno in anno dall’Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell’ambito degli scali ed il massimo sviluppo possibile dei traffici.
Qualora il numero massimo delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione ecceda il numero massimo consentito, l’Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, predisporrà una graduatoria degli istanti, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più conveniente per gli utenti dei servizi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.
Le autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali esercitati in regime di autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.
Per il porto di Catania il Presidente pro-tempore dell’Autorità, con propria ordinanza n. 14 del 18.12.2008 in ottemperanza di quanto stabilito dall’art.5 del D.M.585/95, ha determinato in numero di 7 (sette) il massimo di autorizzazioni, per l'espletamento delle operazioni portuali, da rilasciarsi per l’anno 2009, ed altresì determinato in numero di 7 (sette) il massimo di autorizzazioni, per l'espletamento dei servizi portuali, ad eccezione del servizio di “pesatura e/o misurazione merci”, che qualora espletato con impianto fisso comporta la disponibilità di spazi demaniali idonei, e che pertanto è determinato in numero massimo di 3 (tre) autorizzazioni. Altresì, ha disposto di mantenere dette determinazioni fino a che intervengano modifiche preventivamente sottoposte a valutazione in sede di Commissione Consultiva Locale.
Per il porto di Augusta, il Commissario pro-tempore dell’Autorità con proprio decreto ordinanza n.27 del 29.12.2016 in ottemperanza di quanto stabilito dall’art.5 del D.M.585/95, ha determinato in numero di 12 (dodici) il massimo di autorizzazioni, per l’espletamento delle operazioni portuali, da rilasciarsi per l'anno 2017, ed altresì, determinato in numero di: 3 (tre) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di “pesatura e/o misurazione merci”; 5 (cinque) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di “nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione”-, 8 (otto) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento per ogni altro servizio portuale.
 

ARTICOLO 6
Durata delle autorizzazioni

L’autorizzazione all’esercizio di attività portuali, a termini dell’art.8 della Legge 84/94 e smi, è rilasciata dal Presidente dell’Autorità, sentito il Comitato di Gestione, per un periodo minimo di anno 1 (uno) e massimo di 4 (quattro), ovvero, previa delibera del Comitato di Gestione, su proposta del Presidente dell’Autorità, a termini dell’art.9 della Legge 84/94 e smi per le autorizzazioni di durata superiore ad anni 4 (quattro).
Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'alt 18 della Legge 84/94, la durata dell’autorizzazione è pari a quella della concessione assentita. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l’eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell’autorizzazione stessa.
 

TITOLO II
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
ARTICOLO 7
Istanza e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e/o dei servizi portuali dovranno produrre istanza a firma del legale rappresentante, resa in carta legale mediante affissione di marca da bollo del valore pari a € 16,00, ovvero, in linea con la vigente normativa sull'imposta di bollo, specificando il/i porto/i, ricadente/i nella circoscrizione territoriale dell'Autorità, ove intende svolgere l’attività. L'istanza inerente il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività portuali potrà essere prodotta anche da rappresentante munito di procura.
Il titolo rilasciato ha esclusiva validità per lo/gli scalo/i su ove si intende svolgere l'attività portuale. Qualora il soggetto istante fosse interessato a svolgere le attività portuali in entrambi gli scali ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità dovrà essere titolare di due distinte strutture organizzative.
L’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A), operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) e/o servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), dovrà/nno essere corredatale della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di seguito indicati:
1) Requisiti generali previsti da norme di legge:
■ Inesistenza di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, con riferimento al titolare dell'impresa ed il/i procuratore/i e, in caso di società agli amministratori, nonché ai componenti del collegio sindacale;
■ Idoneità personale e professionale, riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, se ed in quanto applicabile, e consistente, tra l’altro, nell’aver assolto l’obbligo scolastico, ed altresì, attestata da idonea documentazione in ordine all’attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale generale e dal certificato antimafia per il titolare dell’impresa, per il/i procuratore/i e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale, ex art.3 letta) del D.M. 585/95;
■ Iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le Camere di Commercio, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile in caso di società. Nel caso di imprese appartenenti a Stati esteri può essere prodotta documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero, dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale, ex art.3 lett.b) del D.M. 585/95, per le attività portuali da esercitare;
■ Capacità tecnico operativa rispetto all’attività da svolgere, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, leasing o locazione, rapportata al periodo di efficacia dell’autorizzazione richiesta, ovvero non inferiore ad anni uno, ai sensi dell’art.3 lette) del D.M. 585/95.1 beni mobili, devono essere dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, e devono essere forniti i dati identificativi (mod., n.telaio, targa), nonché gli estremi della polizza di assicurazione. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d’uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore nonché, essere idonei alla circolazione, secondo il Codice della Strada, qualora utilizzati fuori dalle aree oggetto di operazioni portuali;
■ Capacità organizzativa, consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche finalizzate a migliorare l'efficienza e la qualità delle operazioni e/o servizi resi, ai sensi dell’art.3 lett.d) del D.M, 585/95;
■ Capacità economico finanziaria, attestata dai bilanci inerenti il biennio precedente, ovvero, da dichiarazione bancaria resa da istituto abilitato ai sensi della vigente normativa in materia creditizia, ed in ogni caso, da certificazione del Tribunale competente comprovante l’esclusione di procedimenti di carattere concorsuale, ai sensi dell’art.3 lett.e) del D.M. 585/95;
■ Programma operativo di durata rapportata al periodo di efficacia dell’autorizzazione richiesta, ovvero di durata non inferiore ad un anno, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante, nel quale sia indicato un piano economico-finanziario ed un piano di analisi delle prospettive di traffici/servizi, fornito di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia, giusta disposizione dell’art.3 lett.f) del D.M. 585/95;
■ Prospetto delle tariffe che saranno adottate, per filoni merceologici e per singoli servizi, che avranno validità rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta;
■ Organico di personale alle dirette dipendenze, di cui all'art.3 lett.g) del D.M. 585/95, attestante mediante organigramma nel quale siano indicati: operai, impiegati, quadri e dirigenti, suddiviso per livelli e profili professionali, adeguato alle attività da svolgere, assunto in forza del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ovvero, verso i quali sia applicato il trattamento normativo/retributivo minimo dello stesso CCNL, corredato da dichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzando presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché, da copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.);
■ Possesso di un contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € 2.500.000,00, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni e/o servizi portuali, giusta disposizione dell’art.3 lett.h) del D.M. 585/95. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l’esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni;
■ Conformità ed adeguamento per le imprese che svolgono operazioni su merci varie (solidi alla rinfusa) al Decreto 16 Dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di “Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse") pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/02/2005;
■ Documento di sicurezza ex art.4 D.Lgs. n.272/99, ove indicare tutti gli elementi e gli standard minimi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento:
a) descrizione delle operazioni e/o di servizi portuali oggetto dell’attività dell’impresa richiedente;
b) individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
c) numero medio di lavoratori ed il loro impiego per ogni tipo di attività portuale, per ogni ciclo ed ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla tipologia merceologica;
d) descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall’impresa per le attività portuali;
e) individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività portuali;
f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
g) valutazione di rischi da interferenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche operative dei piazzali e delle banchine del porto ove svolgere le attività portuali.
1.1) Requisiti particolari prescritti dall’Autorità per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali
■ In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste ivi rappresentate dall’impresa nel programma operativo prodotto;
■ Compatibilità del programma operativo presentato dall'impresa rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall’Autorità, in relazione, peraltro, alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall’impresa;
■ Adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi indicati dall’Autorità, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità;
■ Altri requisiti particolari prescritti da questa Autorità sentita la Locale Commissione Consultiva e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza.
2) Requisiti generali previsti da norme di legge per l’esercizio delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling):
■ Quanto previsto al punto 1) Requisiti generali previsti da norme di legge del presente articolo, nel caso di autorizzazioni non occasionali;
■ Dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da espletare, ex letta) comma 4° dell’art.8 del D.M.585/95;
■ Personale, inserito nella tabella di armamento, ovvero, inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, ove costituita, numericamente adeguato e idoneo ad espletare le operazioni in massima sicurezza, ex lett.b) comma 4° dell’art.8 del D.M.585/95. L’equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell’organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell’apposito registro di cui al successivo art.11. In quest’ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l’indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
■ Contratto di assicurazione, ex lette) comma 4° dell’art.8 del D.M.585/95, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti), stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € 2.500.000,00;
2.1) Requisiti particolari prescritti dall’Autorità per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)
■ Nel caso di approdi occasionali, l’istanza dovrà contenere domicilio eletto presso un Agente Raccomandatario che eserciti la propria attività nei porti di Catania e/o Augusta. Lo stesso Raccomandatario dovrà essere nominato rappresentante processuale in relazione alle eventuali controversie (allegato alla istanza per operazioni portuali in autoproduzione - modulo A – Self-handling), nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell’assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall’impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l’Autorità e i terzi. Gli atti sopradetti dovranno essere firmati dai soggetti interessati autenticati nelle forme di legge e depositati in originale;
■ Evidenza della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria. Per i vettori extra UE il certificato camerale può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione;
■ Dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano di sicurezza di cui al D.Lgs.272/99, al D.Lgs. 81/2008 e, in quanto applicabile, al D.Lgs.626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art.4 del Decreto stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, dovrà altresì essere indicato ii nominativo dei responsabile merci pericolose al sensi del D.Lgs.40/2000;
I requisiti necessari all'ottenimento dell’autorizzazione, indicati al presente articolo, devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.
Il possesso dei requisiti generali/particolari del presente articolo potrà essere comprovato mediante la presentazione delle attestazioni/documentazioni indicate in calce alle istanze, che sono accluse al presente Regolamento, finalizzate ad ottenere il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A), operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), e dei loro rispettivi allegati.
L’Autorità verificherà il possesso dei requisiti preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, e periodicamente, almeno con frequenza annuale.
I requisiti debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata o concessionaria, pertanto non sono ammesse forme di collaborazione contrattuale con altre imprese finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.
Ai fini di garantire la massima concorrenza nell'ambito del/i porto/i, l’impresa istante dovrà dichiarare l’esistenza o l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all’art.2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa.
 

ARTICOLO 8
Termine di presentazione delle domande

L’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione, predisposte secondo i modelli allegati, allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A) o operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), resa nei modi indicati al precedente articolo 5, dovrà essere prodotta entro e non oltre il giorno 1 (uno) del mese di dicembre dell’anno precedente all’anno/i oggetto di richiesta, e dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell’Autorità addetto alla ricezione, ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).
Per le imprese titolari di autorizzazione avente validità pluriennale il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell’ultimo anno di validità del titolo stesso.
Le istanze finalizzate allo svolgimento delle attività portuali, prodotte nel corso dello stesso anno oggetto di richiesta di autorizzazione, fermo restando l'esito positivo dell’istruttoria di cui al presente regolamento, potranno essere rilasciate per il periodo intercorrente fino al termine del mese di dicembre dell’anno successivo.
L’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione a carattere occasionale, non richiesta per validità annuale o pluriennale, dovrà essere presentata almeno 48 (quarantotto) ore prima del previsto arrivo della nave. A tal uopo le domande presentate fuori termine non verranno accolte.
 

ARTICOLO 9
Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell’autorizzazione

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell’autorizzazione, inerenti validità annuale o pluriennale, prodotte nei termini di cui al precedente articolo 8, l’Autorità decide nel termine previsto dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, stabilito in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato o richiesta di ulteriore documentazione, la richiesta si intende accolta.
Nel termine previsto dal procedimento amministrativo, l’Autorità riscontrerà la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, richiedendo, in caso di carenza o irregolarità, di provvedere ad ulteriori integrazioni e/o correzioni.
La richiesta di ulteriore documentazione determina l’interruzione del termine del procedimento che si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa, che dovrà essere evasa entro ulteriori giorni 30 (trenta).
Le istanze che alla scadenza del termine di cui al comma precedente non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte, fatte salve specifiche valutazioni dell’Autorità.
Le istanze riscontrate favorevolmente verranno sottoposte ai pareri degli organi collegiali dell’Autorità, Commissione Consultiva locale e Comitato di Gestione.
Dell’esito dell’istruttoria, l’Autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante. Il diniego sul rilascio dell'autorizzazione sarà motivato e notificato per iscritto all'impresa istante.
Preventivamente al rilascio dell’autorizzazione l’impresa dovrà presentare:
a) copia della ricevuta di pagamento del canone determinato dall’Autorità, all’uopo predisposto dall’ufficio competente ed in misura pari a quanto stabilito dal successivo articolo;
b) cauzione di pari importo al canone, a garanzia degli obblighi derivante dall’autorizzazione, da prestare anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, ed con i criteri/requisiti stabiliti al successivo articolo 12.
 

ARTICOLO 10
Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché dall’esito positivo della verifica sull’andamento del programma operativo presentato dall’impresa.
Sino al rinnovo dell’autorizzazione, ovvero al diniego della stessa, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui al precedente articolo 8, l’istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone e l'aggiornamento della cauzione, nonché della documentazione indicata negli allegati richiamati nel precedente articolo 8. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell’atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.
Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuta solo dopo che sarà stato completato ii prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso di mancato rinnovo l’impresa dovrà versare il canone dovuto, in misura pari a quanto stabilito al successivo articolo 12, parametrato al periodo intercorrente dalia data di scadenza del titolo e fino alla data del provvedimento di diniego.
 

ARTICOLO 11
Iscrizione nei Registri

Le imprese autorizzate all’esercizio delle operazioni e/o di servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’Autorità, ai sensi del 3° comma dell’art.16 della Legge 84/94 e smi.
Nel registro dovranno essere annotate le seguenti notizie:
■ Denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva, organigramma societario e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
■ Data di rilascio e durata e oggetto dell’Autorizzazione;
■ Estremi della copertura assicurativa: compagnia emittente e numero di polizza;
■ Nominativi dei dipendenti, comprensivo dei dati anagrafici, della qualifica e livello professionale, data di assunzione e dell’eventuale distacco;
■ Elenco delle attrezzature e mezzi meccanici, comprensivo dei dati identificativi e titolo di possesso;
■ Tariffe;
■ Ammontare del canone ed estremi del versamento;
■ Annotazioni.
Al fine di garantire la sicurezza nell’espletamento delle attività portuali, i lavoratori alle dipendenze delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono iscritti nel registro, giusta disposizione impartita dal comma 2°, art.24, della Legge 84/94 e smi.
Nel registro dei lavoratori dovranno essere annotate le seguenti notizie:
■ Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale;
■ L’impresa da cui dipende;
■ Qualifica professionale rivestita, e livello di inquadramento;
■ Data di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro;
■ Periodo di eventuale distacco;
 

ARTICOLO 12
Misura dei canoni e delle cauzioni

Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o di servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M.585/95 e dal D.M, 132/2001, determinato dall’Autorità nelle seguenti misure:
Operazioni portuali in conto proprio/terzi
■ € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) quale canone base annuale, per singolo porto;
■ per le imprese operanti anche in conto terzi, conguaglio nella misura dello 0,2% in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell’istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell’anno precedente, confermato dal valore della produzione certificato in bilancio, limitatamente all’attività autorizzata;
Operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)
■ € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) quale canone annuale, per singolo porto;
(Il predetto importo potrà subire incrementi, connaturati alla tipologia di operazioni portuali da esercitare ed alla tipologia di merci da trattare).
■ Il canone per l’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione, a carattere occasionale, ovvero ad approdo, è stabilito in € 200,00 (euro duecento/00). Accertato il corretto espletamento delle operazioni portuali e in assenza di terzi creditori o di richieste di risarcimento, /’Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l’importo da corrispondersi a titolo di canone risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione. Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, /'Autorità potrà trattenere l’intera cauzione. In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
Servizi portuali in conto terzi
■ € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) quale canone base annuale, per singolo porto;
■ conguaglio nella misura dello 3% in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell’anno precedente, limitatamente all’attività autorizzata;
Servizi portuali in conto proprio/autoproduzione
■ Le imprese autorizzate all’espletamento di operazioni portuali che richiedono autorizzazione per l’effettuazione in autoproduzione di servizi portuali (comma 1, art. 3 D.M. 132/2001), dovranno corrispondere all’Autorità un canone determinato nella misura del 20% di quanto la società corrisponde a titolo di canone per l’espletamento di operazioni portuali.
I predetti importi, saranno aggiornati con cadenza biennale, previo provvedimento di questa Autorità sentita la Commissione Consultiva Locale competente per porto.
Per le imprese che intendano ottenere il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in entrambi i porti ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità, dovranno corrispondere gli importi dei canoni, come sopra determinati, decurtati di una percentuale pari al 10,00%.
I suddetti importi dovranno essere versati, previa ricezione della determina, presso la tesoreria dell’Autorità mediante bonifico bancario.
Al fine della determinazione della parte variabile dell’importo da corrispondere a titolo di conguaglio al canone base, è fatto obbligo a tutte le imprese di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, autocertificazione attestante il valore della produzione in relazione alle attività svolte in ambito portuale e per le quali è stata rilasciata autorizzazione.
Le imprese autorizzate hanno l’obbligo, in fase di presentazione del bilancio, di depositarne copia all'Autorità al fine di procedere alla verifica di quanto dichiarato, ed eventualmente alla rideterminazione dell'importo complessivo del canone da corrispondere.
L’importo della cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l’autorizzazione di che trattasi, da prestare a titolo di fidejussione assicurativa o bancaria, ovvero, mediante deposito in numerario o in titoli di Stato è da intendersi pari all’importo del canone complessivo dovuto dall’impresa e dovrà essere prestata secondo I criteri di seguito riportati:
■ avere ad oggetto: garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione ad esercitare nel porto di Catania e/o Augusta le attività portuali ex art. 16 Legge 84/94 a garanzia della regolare corresponsione del canone;
■ avere la sottoscrizione autentica del/i rappresentante/i dell'ente o istituto fideiussore;
■ se fidejussione assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE;
■ prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
■ prevedere impegno a provvedere al pagamento dell’intera somma garantita a semplice richiesta dell’Autorità, senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto principale;
■ prevedere l’aggiornamento della stessa sulla base dell’ammontare del canone determinato ogni anno dall’Autorità;
■ garantire l'operatività entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
■ avere validità ed efficacia, mediante tacita proroga, fino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione di svincolo dell’Autorità;
■ prevedere, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l’inopponibilità a questa Autorità ai fini della validità della garanzia;
■ prevedere rinuncia formale ad eccepire la decadenza di cui all’art.1957 C.C. a far valere l’invalidità del rapporto in deroga all'alt 1939 C.C. e a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 C.C.;
■ prevedere impegno dell’istituto/ente fideiussore, qualora intenda non procedere a! rinnovo alla scadenza ovvero procedere alla revoca, di comunicare tale intenzione con preavviso di almeno mesi 3 (tre);
Le imprese autorizzate hanno l’obbligo di aggiornare il valore delia garanzia, in misura pari al valore del canone determinato dall'Autorità e, nel caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione della cauzione in numerario.
 

TITOLO III
Obblighi delle imprese autorizzate e/o concessionarie
ARTICOLO13
Obblighi e responsabilità derivanti dall’autorizzazione

L’impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali assume la figura di “datore di lavoro” e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell’igiene del luogo di lavoro ove esercita l'attività. La stessa è obbligata:
■ a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi facenti parte della capacità tecnico operativa indicati all’atto della presentazione dell’istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo di personale dell’Impresa/Agenzia Interinale, osservando quanto disposto dal successivo articolo 16 e comunque, quanto impartito dal Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. L’impiego di mezzi non inclusi nell’elenco depositato costituisce caso eccezionale previamente riconosciuto ed autorizzato dall’Autorità concedente. Al fine predetto, il titolare dell’impresa interessata deve presentare tempestiva istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d’opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione d’impiego;
■ all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione, degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere.
■ Al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché, al rispetto del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti. La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere all’attività realmente effettuata dall’impresa e per la quale è rilasciato l’atto autorizzativo;
■ a comunicare per iscritto all’Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, ovvero variazioni della posizione INAIL, entro il termine di gg.5 (cinque) dalla variazione. Resta inteso che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza all’Autorità e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate;
■ ad informare l'Autorità, sui percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
■ a conservare per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda;
■ a comunicare per iscritto all’Autorità ogni modifica alla composizione societaria, entro il termine di gg.5 (cinque) dalla variazione;
■ ad eseguire, in caso di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, una indagine cognitiva presso l’Impresa/l’Agenzia Interinale operante in porto, dandone comunicazione a questa Autorità;
■ al rispetto ed osservanza delle condizioni e prescrizioni fissate nell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità;
■ al rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall’Autorità, e dalle altre amministrazioni competenti;
■ a soddisfare le richieste dell'Autorità, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l’Autorità ritenga utile nell’ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
■ a consentire all'Autorità l’effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant’altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l’efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe;
■ (solo per le imprese autorizzate in conto terzi) a dare comunicazione all’Autorità di ogni e qualsiasi variazione delle tariffe adottate e depositate presso l’Ente;
■ a produrre, entro il mese di dicembre dell’anno di validità dell'autorizzazione, sia essa annuale che pluriennale, apposita dichiarazione dalla quale risulti la realizzazione degli obiettivi prefissati dal programma operativo preventivamente presentato ed eventualmente le cause degli eventuali scostamenti;
■ (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto, alla stessa data si dovrà trasmettere l’elenco aggiornato dell’organico, le tariffe, ovvero dichiarazione della insussistenza di variazioni rispetto alla documentazione preventivamente depositata ed in possesso dell’Ente;
■ (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) a produrre annualmente l’elenco dei mezzi in dotazione corredato delle copie fotostatiche dei libretti già vidimati dai competenti uffici ispettivi;
■ a informare l’Autorità e la Capitaneria di Porto, prima di ogni avviamento di personale e mezzi allo svolgimento di operazioni portuali, mediante produzione della comunicazione di esecuzione di operazione portuale compilata sul fac-simile che si allega al presente regolamento, e con le notizie e indicazioni contenute al successivo articolo 18. La mancata produzione della suddetta comunicazione comporterà l’immediata sospensione della operazione portuale in fase di svolgimento;
■ alla pulizia, e/o bonifica in caso di sostanze pericolose, delle banchine oggetto di operazioni di carico e/o scarico e/o movimentazione di merce, da effettuarsi tramite impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di pulizia (bonifica) e trasporto a discarica dei materiali residuali del carico. L’inosservanza di detto obbligo comporterà l’affidamento dell’incarico per la pulizia e/o bonifica d’ufficio al soggetto abilitato, con addebito dei relativi oneri a carico dell’impresa inadempiente;
■ le imprese autorizzate sono tenute, al termine delle operazioni portuali, a contattare il soggetto gestore del servizio, al fine di provvedere alla raccolta e trasporto a smaltimento dei residui del carico, cosi come previsto dal D.Lgs. n.182/2003 e s.m.i. ed altresì disciplinato dai vigenti piani di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi;
■ a rispettare norme e/o ordinanze di questa Autorità, nel caso di deposito temporaneo di merce in attesa di imbarco o sbarcata, da stoccare presso le banchine commerciali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità;
■ l’impresa autorizzata è direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli oneri assunti verso parte committente rispondendo dei danni eventualmente cagionati o subiti nell’esercizio dell’attività d'impresa, alle persone, alle cose, ai beni demaniali, di terzi ed agli arredi portuali. L’Autorità concedente è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o richiesta di risarcimento danni comunque riconducibili all’attività espletata;
■ l’impresa portuale, anche terminalista, che intende avvalersi delle prestazioni di un’impresa di servizi, deve stipulare con quest’ultima apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti.
Per le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (Self-handling), ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
■ i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell’adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dell'espletamento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone e/o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
■ l'Autorità è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell’autorizzazione;
■ i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all’operatività in ambito portuale;
■ non è permessa l’integrazione dell’organico con personale alle altrui dipendenze;
■ i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei all’espletamento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
■ l’equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell’organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell'apposito registro di cui al precedente articolo 11. In quest’ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
■ l’attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
■ la copertura assicurativa, per un massimale di € 2.500.000,00, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito DE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall’autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi;
■ l'impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni che l'Autorità riterrà di chiedere;
■ Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero
dell'ultima nave nell’eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi dovranno consegnare all’Autorità la nota di riepilogo come da fac-simile allegato.
 

ARTICOLO 14
Adempimenti in materia di safety e security

L’impresa titolare dell’autorizzazione, nella qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere è, altresì, responsabile dell'attività della/e impresa/e di servizi, che esegue/ono prestazioni per suo conto. Per quanto precede, il datore di lavoro committente, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge/ono la/e operazione/i portuale/i (concessione demaniale marittima di area o occupazione di banchina) deve riassumere nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali il sistema idoneo per far fronte ai rischi da interferenza supportando con procedure chiare, rigorose e praticabili le fasi in interazione curandone la reale familiarizzazione da parte delle maestranze delle imprese coinvolte;
L'impresa portuale, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere è responsabile dell'attività di valutazione ed informazione sui rischi, nonché, individuazione delle procedure da adottare nell’espletamento delle operazioni portuali, nei confronti di soggetti che, in linea teorica sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo portuale, ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti: autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori navali, periti assicurativi etc.. Questi soggetti “esterni” ottenuto autorizzazione ad accedere alle aree operative, per via delle loro funzioni, intervengono nelle fasi operative del ciclo portuale, e pertanto, il datore di lavoro deve individuare le procedure che evitino la presenza incontrollata di questi in aree a rischio, predisponendo istruzioni vincolanti sui comportamenti che gli stessi devono osservare durante le operazioni di carico/scarico nonché ritiro/consegna delle merci.
Nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, i datori di lavoro delle imprese autorizzate, devono prevedere, nel caso di operazioni portuali che prevedano interazione “uomo a piedi - mezzo”, un’accurata valutazione per giungere alla implementazione di procedure praticabili ed efficaci per consentire “all’uomo a piedi” di svolgere il proprio lavoro in condizione di massima sicurezza.
Nel caso di attività portuali che prevedano sbarco e/o imbarco di “passeggeri" da nave traghetto presso i piazzali/banchine, l’impresa autorizzate, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile dell’area concessa e/o affidata è garante della salute e sicurezza ed è responsabile di ogni ed eventuale danno che si arrechi a questi. Pertanto è obbligato a prevedere misure tecniche/organizzative, mediante apposizione di barriere fisiche/camminamenti/separazioni di percorsi, finalizzate ad escludere ogni possibile interferenza dei ‘‘passeggeri” con i mezzi portuali utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali.
Le imprese autorizzate sono obbligate alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di “Disciplina degli adempimenti di security nei porti", ovvero:
■ adottare tutte le misure previste dai piani di security delle singole facilities in applicazione dell’I.S.P.S. Code degli impianti portuali
■ adottare tutte le misure contenute nei piani adottati in conformità al D.lgs.n.203/2007 e s.m.i.;
■ porre in essere tutti gli adempimenti in materia stabiliti da norme, regolamenti, circolari, ordinanze, nonché, titoli concessori emanati o rilasciati dagli organi competenti.
 

ARTICOLO 15
Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali

In linea generale, l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è legittimamente rilasciata per il compimento dell’intero ciclo operativo da parte dell’impresa autorizzata, mediante l’utilizzo di personale e risorse proprie, preventivamente valutate dall’Autorità in fase di rilascio dell'autorizzazione e rispondenti ai fini dell’assolvimento del programma operativo. Pertanto non sono ammesse forme di collaborazione riferite all'intero ciclo delle operazioni portuali tra imprese portuali. Tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese, quando le condizioni di sicurezza lo consentono, previa redazione di un DUVRI, e quando sussistono i seguenti presupposti:
■ ogni impresa sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo operativo, anche sulla stessa nave, ma su diverse stive;
■ nel caso in cui si faccia ricorso alla interazione, ossia quando ciascuna impresa sia responsabile, su di una porzione delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo, movimentazione, stivaggio e/o disistivaggio). Affinché l’interazione abbia esito devono sussistere le seguenti condizioni:
a) deve esserne fatta espressa richiesta, sia da parte della impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo nave che dalla esecutrice della porzione di ciclo operativo, all’atto della presentazione della istanza e deve esserne prodotto apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti da allegare al programma operativo preventivamente prodotto dalle stesse;
b) l’ipotesi di interazione tra imprese deve avere durata pari a quella del titolo abilitativo e comunque non inferiore ad un anno;
c) l’impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo produttivo, dovrà indicare nella propria istanza il soggetto individuato tra i soggetti già autorizzati ex art. 16 della Legge 84/94 cui esternalizzare e l’attività a carico di quest’ultima;
d) sia da escludere il ricorso alla interazione per eludere le norme che regolano la fornitura di manodopera e/o lavoro portuale temporanea ai sensi dell’art. 17 della Legge 84/94;
■ in analogia, fatto salvo l'obbligo di esercizio diretto della concessione, assentita per l’esecuzione di operazioni portuali ex art.18 della Legge 84/94, che impedisce ogni rapporto di appalto tra l’impresa concessionaria ed altre imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, l’Autorità può autorizzarne l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94, all’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, ferma restando l’osservanza degli obblighi demandati dalla normativa vigente e richiamati nel precedente articolo 13, a condizione che:
a) l’oggetto dell'appalto non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
b) l'oggetto dell'appalto scaturisca da un rapporto contrattuale la cui durata non sia inferiore ad un anno (durata ordinaria dell’autorizzazione), fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all'Autorità ai fini della tutela di quanto previsto alla linea precedente;
c) il soggetto appaltatore assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
d) il soggetto appaltatore sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing o di affitto/comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante ed appaltatore costituiscono elementi da valutarsi quale sintomo di appalto vietato;
L'attività del soggetto concessionario appaltante deve comunque essere prevalente rispetto alle attività appaltate. La prevalenza si deve intendere da un punto di vista strutturale e di organici.
L’inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L. 1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell’autorizzazione.
In ogni caso, e qualora più imprese portuali autorizzate utilizzino, per lo svolgimento delle operazioni portuali in promiscuità, e/o nei casi anzidetto, le stesse aree portuali o aree vicine non rigidamente separate tali che possano generare interferenze, i rappresentanti legali, datori di lavoro di ciascuna impresa hanno l’obbligo di valutare congiuntamente i rischi da interferenza e produrre un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza condiviso.
 

ARTICOLO 16
Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia Interinale

Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali hanno l'obbligo, per sopperire alle emergenze dovute a carenze di personale in occasione di picchi di lavoro, di richiedere le prestazioni di lavoro occasionali all’unico soggetto, qualora esistente, autorizzato allo scopo, ai sensi dell’art. 17 della Legge 84/94, che risulta individuato e autorizzato dall’Autorità. In capo alle imprese portuali richiedenti (quale datore di lavoro) permane la piena responsabilità dell'esercizio e coordinamento delle operazioni e/o dei servizi che sono autorizzate a svolgere, ivi inclusi gli obblighi connaturati alla sicurezza dei lavoratori di cui alla vigente normativa.
La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata in conformità a quanto richiesto dalle imprese utilizzatrici, mediante l’avviamento dei lavoratori singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di lavoratori coordinati, gli stessi dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell’Agenzia Interinale autorizzata ai sensi dell'art 17 della Legge 84/94 in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle imprese utilizzatrici e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza.
Qualora l’Impresa/Agenzia Interinale non riuscisse a soddisfare la richiesta di manodopera, la stessa deve rivolgersi alle agenzie esterne di lavoro temporaneo quale soggetto utilizzatore, dandone comunicazione all’Autorità.
Qualora l’Impresa/Agenzia Interinale si rendesse inadempiente nella fornitura di manodopera e non si dimostrasse disponibile ad accedere all’interinale esterno al porto, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito, previa autorizzazione dell’Autorità, il ricorso diretto dell’impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto, al fine di poter svolgere tempestivamente ed adeguatamente le operazioni portuali affidategli.
L’Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese utilizzatrici, dando priorità alla fornitura di manodopera in ordine alla data di arrivo della richiesta.
L’Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta a predisporre e a trasmettere all’Autorità, prima dell’inizio dell’attività, un resoconto che disciplini in dettaglio l’avviamento al lavoro.
Qualora l’Impresa/Agenzia Interinale non sia istituita, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito il ricorso diretto dell’impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto.
 

ARTICOLO 17
Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro.

Ferma l’applicazione delle disposizioni del D.lgs.272/99 e, in quanto applicabile dei D.Lgs.81/2008 e successive modifiche, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell’attività da svolgersi all’interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell’impresa concessionaria. Quest’ultima è tenuta a chiedere al comando nave l’esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.
L’impresa concessionaria, le imprese autorizzate e vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.
L’impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell’esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessone in materia di igiene ambientale, antinfortunistica ed, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.
 

ARTICOLO 18
Comunicazione di esecuzione operazione portuale

L’impresa, non terminalista, che si accinge allo svolgimento di un’operazione portuale deve inviare una comunicazione come da fac-simile allegato, 24 ore prima dell'avvio del 1 turno di lavoro, recante le seguenti informazioni:
■ nominativo e tipologia della nave, banchina operativa (in caso di aree demaniali non soggette a titoli concessori);
■ tipo di operazione (sbarco e/o imbarco), tipologia merceologica, tonnellate da movimentare, numero di mezzi pesanti, numero di autovetture in polizza, numero di autovetture a seguito dei passeggeri;
■ nominativo del personale da avviare al lavoro distinto tra personale iscritto al libro unico e avviato in forza dell'art. 17 della legge 84/94, ovvero somministrato da Agenzie esterne al porto;
■ tipologia di mezzi meccanici utilizzati;
■ nominativo del Foreman responsabile delle operazioni portuali e/o del Coordinamento operativo tra più operazioni portuali;
L'Autorità, per facilitare un costante confronto finalizzato all'elevazione degli standard della salute e sicurezza del lavoro nel corso delle operazioni portuali, potrà promuovere incontri di coordinamento, con periodicità funzionale a detto obiettivo, tra i datori di lavoro delle Imprese portuali, i rispettivi Rspp, RLS, la ASL territoriale e l'ispettorato del lavoro territorialmente competenti.
Nel caso di avvenimenti infortunistici nel corso delle operazioni portuali, il datore di lavoro dell'impresa, ovvero suo delegato, entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento, deve inviare una comunicazione all'Autorità ed alla ASP territoriale, ove sono riportate le informazioni dell'infortunio mediante la comunicazione dei seguenti dati e/o elementi:
1. luogo, ora e dinamica dell'incidente;
2. il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici ed inquadramento e mansione;
3. copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
4. eventuali annotazioni e/o dichiarazioni del RLS, del RSSP e del medico competente sul caso.
Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, della Valutazione dei Rischi come previsto dalle norme vigenti in materia, e deve produrne copia a questa Autorità.
 

ARTICOLO 19
Disposizioni generali

L’attività di impresa per operazioni portuali, in conto proprio e/o in conto terzi, viene esercitata sulle banchine libere a ciò destinate dall’Autorità.
Prima dell’avvio delle operazioni portuali, le aree interessate dovranno essere opportunamente recintate e segnalate, al fine di impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati. La delimitazione, non dovrà arrecare intralcio alla viabilità operativa delle banchine, alle operazioni di ormeggio o disormeggio della nave.
Le aree interessate saranno nella temporanea disponibilità dell’impresa esecutrice dello svolgimento delle operazioni portuali a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ormeggio dell’unità navale ove svolgere le operazioni portuali. L’impresa è responsabile dell’organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell’igiene del luogo di lavoro dell’area temporaneamente utilizzata. Il datore di lavoro o suo delegato è responsabile dell’accesso all’area operativa oggetto delle operazioni portuali.
L’attività di impresa per operazioni portuali in regime di autoproduzione, viene esercitata, con le stesse prescrizioni di cui sopra, sulle banchine individuate di volta in volta dall’Autorità.
In qualunque delle ipotesi sopra riportate resta fermo il rispetto delle modalità di security riportate nel precedente articolo 14.
L'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l’accesso di terzi alle aree in concessione per l’espletamento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero quest' ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo.
Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, il soggetto interessato riscontri la mancanza o l’insufficienza di spazio pubblico idoneo per le proprie specifiche esigenze, lo stesso provvederà a richiedere ad una o più imprese concessionarie la disponibilità di spazi operativi di cui non sia previsto l’utilizzo nell’arco di tempo oggetto della richiesta e nel tempo ragionevolmente anteriore e successivo, onde garantire ragionevoli margini di flessibilità per l’esecuzione delle operazioni portuali.
Ferma l’esclusione dell’accesso per le aree in concessione rispetto alle quali il concessionario non abbia consentito l'accesso di terzi alle aree stesse per l’espletamento di operazioni portuali, è comunque escluso il diritto dell’impresa operante in autoproduzione di occupare spazi o banchine in concessione per le quali, in occasione dell’arrivo della nave operante in autoproduzione, il concessionario sia ragionevolmente in grado di dimostrare che questi avrà necessità di impiego di tali spazi e banchine per la propria attività.
Nei casi di cui sopra, l’Autorità provvederà al rilascio dell’autorizzazione dopo aver ricevuto, dichiarazione di disponibilità delle imprese concessionarie, che le stesse dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
In caso di utilizzo di spazi operativi per l'autoproduzione, alle imprese concessionarie potrà essere riconosciuta la corresponsione di un importo pari al doppio della frazione giornaliera della rata di canone annuale relativa alla porzione impegnata, per il numero di giorni in cui l’occupazione ha avuto luogo, anche a compenso del minor utilizzo del bene concesso e dell'attività sostenuta per garantire comunque l’operatività e l'agibilità delle banchine coinvolte. Tale importo sarà corrisposto in sede di versamento della rata di canone per l’anno successivo o all’atto di cessazione della concessione qualora questo sia precedente.
In ogni e qualsiasi ipotesi sopra riportata, i lavoratori avviati, siano essi dipendenti da un qualunque datore di lavoro autorizzato ad eserciate in porto ai sensi degli art. 16,17 e 18 della Legge 84/94, devono rispettare quanto impartito nel documento di valutazione dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività all'uopo predisposto.
Le imprese autorizzate e i soggetti che operano in autoproduzione sono direttamente responsabili verso l’Autorità dell’esatto adempimento degli oneri assunti, nonché verso la medesima e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.
In caso di attività resa a favore delle imprese concessionarie, ai sensi dell’alt. 18 della Legge 84/94, queste ultime restano responsabili nei confronti dell’Autorità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi assunti in sede di concessione.
L’Autorità è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle autorizzazioni, per i quali rimangono responsabili I soggetti autorizzati.
Ai fini dell’accesso alle aree portuali, le imprese autorizzate in persona del legale rappresentante devono osservare quanto disposto dalle ordinanze emanate dall’Autorità.
 

TITOLO IV
Attività di controllo, vigilanza e adempimenti correlati
ARTICOLO 20
Verifica annuale del piano operativo

L'Autorità, accerterà annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni (mantenimento per le pluriennali), al verificarsi delle condizioni previste dall’art.5 del D.M.585/95, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie, anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla Impresa.
La verifica verterà, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:
■ la situazione economica e finanziaria;
■ il rispetto dei piani di investimento;
■ il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
■ la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali;
■ l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
■ il valore del fatturato attivo/passivo;
■ le quote di merce movimentata;
■ le quote di traffici acquisite;
■ gli standard di qualità dei servizi resi.
 

ARTICOLO 21
Vigilanza

L’Autorità esercita la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto impartito dal presente Regolamento, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle tariffe adottate, nonché sull’osservanza, durante l’espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate, delle disposizioni di Legge, del D.lgs.272/99 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza e ambiente.
A tal fine (’Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.
L’Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell’autorizzazione.
L’Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell’impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale. L'attività di vigilanza è esercitata dall’ispettore Portuale, in collaborazione per la parte amministrativa con gli Uffici del Lavoro Portuale dell’Autorità.
 

ARTICOLO 22
Sospensione o revoca

Il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina e sicurezza del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione.
L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché, di quanto previsto al precedente capoverso e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l’esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art.7 del D.M.585/95, e fatte salve altre sanzioni previste da altre norme per le più gravi inosservanze amministrative o penali.
In particolare, si procederà a revoca, previa diffida, e sentita la Commissione Consultiva Locale competente per porto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) gli amministratori dell’impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia, giusta disposizione di cui alla lett.a), comma 1° dell’art.7 del D.M.585/95;
b) la capacità tecnica e/o finanziaria accertata all’atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l’attività, giusta disposizione di cui alla lett.b), comma 1 ° dell’art.7 del D.M.585/95;;
c) qualora il programma operativo prodotto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi, giusta disposizione di cui alla lett. e), comma 1° dell’art.7 del D.M.585/95;
d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal vigente C.C.N.L. di comparto, nonché le disposizioni del presente regolamento, giusta disposizione di cui alla lett.d), comma 1° dell’art.7 del D.M.585/95;
e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all’art.24 comma 2° della Legge 84/94 e art.11 del D.M.585/95, giusta disposizione di cui alla lett. e), comma 1° dell’art.7 del D.M.585/95;
f) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all’Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e determinati dal vigente C.C.N.L. di comparto;
g) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all’Autorità, giusta disposizione di cui alla lett.f), comma 1° dell‘art.7 del D.M.585/95;
h) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
i) l’impresa abbia inadempiuto a richieste dell’Autorità volte ad ottenere l’ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell’autorizzazione e/o comunque disatteso determinazioni dell’Autorità.
La diffida dovrà essere comunicata per iscritto al soggetto interessato e potrà prevedere la fissazione di un termine perentorio entro il quale l’impresa inadempiente dovrà provvedere all’eliminazione della/e irregolarità accertata/e e contestata/e. Qualora la natura della/e irregolarità accertate e contestate non consenta la prosecuzione, neppure in via provvisoria, dell’attività autorizzata in pendenza del termine occorrente per l’ottemperanza alla diffida, l’Autorità potrà operare una sospensione cautelare dell’attività, sino alla eliminazione della/e irregolarità.
 

ARTICOLO 23
Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni impartite con il presente regolamento possono essere valutate ed eventualmente concesse, dietro motivata richiesta.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 16 della Legge 84/94 e smi.
Altresì, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici, ai sensi dell'alt 19 della Legge 84/94 e smi e dell’art.9 del D.M.585/95.
 

TITOLO V
Disposizioni finali
ARTICOLO 24
Responsabile del procedimento

Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono agli organi di questa Autorità, il Responsabile del procedimento per gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione del presente Regolamento, è individuato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni.
 

ARTICOLO 25
Norme di rinvio e decorrenza

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/94 e smi ed ai regolamenti attuativi.
Il presente regolamento ha decorrenza immediata.
 

ARTICOLO 26
Disposizioni finali

Le imprese che alla data di emanazione del presente regolamento risultino in possesso di autorizzazione all’espletamento di attività portuali, in corso di validità, dovranno provvedere, entro il termine che questa Autorità stabilirà, a predisporre ogni utile documentazione integrativa nel rispetto di quanto impartito nel presente regolamento.
Le autorizzazioni rilasciate dall’Autorità, per l’espletamento di attività portuali che non risultano nomiate nella presente disciplina, che siano in corso di validità alla data di emanazione del presente regolamento, verranno ricondotte dalla stessa Autorità nell’alveo delle norme pertinenti per materia.
Precedenti disposizioni, ordinanze e regolamenti abrogate:
- Ordinanza n.4 del 20 dicembre 2001 e smi dell’Autorità Portuale di Catania;
- Ordinanza n.5 del 10 settembre 2009 e smi dell’Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.1 del 20 aprile 2016 e smi dell’Autorità Portuale di Augusta;


Augusta,

Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA


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